Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1371/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Seregno (MB), Via Odescalchi n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Morosini e dall'avv.
Mara Maggioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Erba (CO),
Corso XXV Aprile n. 74/E, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella
Perego ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lissone (MB), Via Solferino
n. 21/23, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: Per_ 1. Affidamento della figlia minorenne , fissazione della residenza prevalente della stessa e assegnazione della casa coniugale Per_
- La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con determinazione condivisa della residenza prevalente della stessa, insieme alla sorella maggiorenne , presso il Per_2 padre, nell'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del sig. ed allo stesso assegnata, sita Pt_1 in Seregno (MB), Via Odelscalchi n. 22;
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. Per_ 2. Regolamentazione dei diritti di visita della madre sulla figlia minore Per_
- La signora potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: Parte_2
a) ogni settimana, per almeno due giorni, anche non consecutivi, secondo le esigenze e gli impegni della ragazza e compatibilmente con il proprio orario di lavoro, prelevandola presso l'abitazione
b) a fine settimana alterni, dal venerdì, al termine LLorario di lavoro, alla domenica sera, prelevandola presso l'abitazione paterna o da scuola, se l'orario coincida con l'uscita scolastica e riaccompagnandola presso l'abitazione paterna dopo cena intorno alle ore 22.00/22.30 circa.
È comunque sempre fatta salva la possibilità per le parti di derogare tali accordi ed incrementare come e quando lo ritengano opportuno i periodi di collocamento della ragazza presso la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di questa ultima e tenuto conto degli orari di lavoro della sig.ra Pt_2
c) ad anni alterni, il 25 Dicembre ed il 26 Dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 – tenendo in conto che l'anno in cui la sig.ra terrà con sé la figlia il 25 Dicembre, questa ultima trascorrerà il Pt_2
26 Dicembre con il padre e viceversa l'anno successivo;
d) ad anni alterni, il 31.12 ed il primo LLanno ed il 06 Gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – tenendo in conto che l'anno in cui la sig.ra terrà con sé la figlia il 31.12, quest'ultima Pt_2 trascorrerà il 01.01 con il padre e viceversa l'anno successivo;
e) ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno del UN LLLO (giorno di Pasquetta) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – tenendo in conto che l'anno in cui la sig.ra terrà con sé la figlia Pt_2 il giorno di Pasqua, questa ultima trascorrerà il giorno del UN LLLO (giorno di Pasquetta) con il padre e viceversa l'anno successivo;
f) ad anni alterni, le festività del 25 Aprile, LL01 Maggio, del 02 Giugno, LL01 Novembre e LL08 Dicembre, in modo tale che le predette festività siano trascorse in alternanza uno con la madre e quello successivo con il padre e così via.
g) quindici giorni consecutivi nel periodo estivo e, precisamente, nel mese di Agosto, coincidente preferibilmente con le prime due settimane del mese tenuto conto della maggiore flessibilità di cui dispone il sig. svolgendo la propria attività lavorativa in forma autonoma. In caso contrario, Pt_1 il predetto periodo dovrà essere concordato anticipatamente tra i coniugi entro il giorno 28 del mese di febbraio di ogni anno. In caso di sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie, negli anni pari prevarrà la scelta materna e negli anni dispari quella paterna. Entrambe le parti sono obbligate a comunicarsi reciprocamente il luogo presso il quale la figlia trascorrerà le ferie ed a garantirne la reperibilità.
h) ogni altro ponte, ricorrenza, festività etc. etc. sarà disciplinato secondo il principio LLalternanza;
i) il giorno della Festa della Mamma, la ragazza starà con la mamma ed il giorno della Festa del
Papà starà con il papà, in deroga al regolamento ordinario e così anche il giorno del compleanno di ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
j) ad anni alterni, il giorno del compleanno della ragazza, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questa ultima e gli impegni lavorativi della madre.
- I periodi di vacanza o i giorni qualificati da particolari ricorrenze sospenderanno, sostituendolo, l'ordinario calendario di visite, che riprenderà regolarmente come ante sospensione.
- Il tutto salvo le diverse e migliori intese che, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, questi ultimi vorranno di volta in volta concordare con congruo preavviso, anche in riferimento alla possibilità per ciascuna delle parti di trascorrere durante l'anno eventuali week-end o periodi al mare o in montagna.
3. Contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_ autosufficiente e della figlia minorenne
- Ciascun genitore avrà l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto delle figlie durante il periodo di collocamento presso di sé.
- Quanto alle spese straordinarie (da intendersi conformemente al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Monza, incluse spese di mensa scolastica, telefoniche e di trasporto), i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno.
- Le ricevute fiscali relative alle spese straordinarie dovranno essere intestate alle figlie cui si riferiscono, per consentirne la deduzione fiscale pro-quota ad entrambi i genitori.
- Il pagamento delle spese straordinarie dovrà essere regolato per la differenza che residua entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono, previo scambio dei relativi documenti giustificativi anche a mezzo posta elettronica o messaggeria telefonica (ad esempio, sms, whatsapp o similari) e compensazione tra le parti delle reciproche poste di dare/avere mediante bonifico sui rispettivi conti, i cui estremi sono i seguenti:
IBAN sig.ra [...] Pt_2
IBAN sig. [...] Pt_1
Ulteriori pattuizioni economiche
- La sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, provvederà al versamento, a mezzo di bonifico Pt_2 bancario, in favore del marito LLimporto pari ad €.50,00= mensili a titolo di contributo delle spese relative alle utenze della casa coniugale. Tale contribuzione mensile sarà progressivamente ridotta fino alla definitiva cessazione sulla base del graduale raggiungimento LLindipendenza economica Per_ da parte di e . Per_2
- I coniugi danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, alla divisione dei beni mobili.
- I coniugi, dato atto di quanto sopra ed in ragione della propria indipendenza economica, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa o rivendicazione economica a titolo di mantenimento l'uno LLaltra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali, anche quelli riportati in sede di separazione, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura.
4. Ulteriori pattuizioni tra i coniugi
- La signora si impegna espressamente ad evitare che le figlie frequentino il suo compagno Pt_2
e/o abbiano qualsivoglia contatto con lo stesso sia all'interno LLabitazione sita in Macherio (MB), Via Sant'Ambrogio 2, sia al di fuori LLappartamento.
- Il sig. si impegna espressamente ad astenersi dal porre in essere, con qualsiasi mezzo, Pt_1 qualsivoglia forma di controllo, interferenza, invasione e/o anche semplice disturbo nella vita personale e nella sfera privata della sig.ra Pt_2
- Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo atto ad eliminare qualsiasi eventuale fonte di polemica e/o conflittualità, nonché a mantenere un atteggiamento di assoluto rispetto reciproco improntato alla conservazione di una civile relazione nell'interesse esclusivo delle figlie, evitando qualsivoglia interferenza nella vita privata LLaltro.
- Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto della figlia minorenne e si impegnano ad ogni adempimento amministrativo richiesto per questa esigenza e per ogni altra di natura amministrativa, sanitaria, fiscale nell'interesse della medesima. Entrambi i genitori dovranno avere l'originale del documento in occasione di viaggi e in ogni caso quantomeno la copia dei documenti di identità e della tessera sanitaria della figlia minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 22.06.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 28.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 26 giugno 2004 (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Caglio (CO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caglio (CO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi