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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA Parte_1 P.IVA_1
VALENTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 8 MILANO presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
Ricorrente contro
C.F. , Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il in Milano ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra perché venisse accertata in capo ad essa l'assunzione della Controparte_1 qualità di erede della sig.ra , nata a [...] in data [...] e deceduta a RA (MI) in Per_1 data 26.1.1993, madre della resistente. A sostegno della propria domanda il ha allegato che i chiamati all'eredità della sig.ra Parte_1
, essendo premorto il coniuge, erano i quattro figli Per_1 Controparte_1 CP_2
e CP_3 CP_4
Ha allegato che i sig.ri e erano deceduti il primo in data 29.3.2016 e la seconda CP_3 CP_4 in data 31.7.2018; la figlia aveva dichiarato al Condominio, con lettera del 5.7.2024, che in CP_2 accordo con i fratelli, al momento del decesso della madre ella aveva rinunciato alla quota della abitazione sita in Milano, , in favore della sorella che ne aveva preso possesso Parte_1 CP_1
( doc. 9).
Ha allegato altresì che la sig.ra aveva posto la propria residenza nella unità Controparte_1 immobiliare di proprietà della de cuius in in Milano, aveva presentato la denuncia di Parte_1 successione della madre ed aveva anche provveduto al pagamento degli oneri condominiali e delle pagina 1 di 3 relative utenze sino al 2024 ( doc. 10), rimanendo tuttavia morosa tanto da accumulare un debito nei confronti del condominio pari ad euro 10.830,78 ( docc. 11-16).
Ha quindi dedotto che in ragione dei comportamenti adottati dalla convenuta, incompatibili con la volontà di rinunciare alla eredità, doveva ritenersi provata la sua accettazione (tacita) della eredità della madre.
La sig.ra non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 14.5.2025 ex art. 281 sexies cpc senza svolgimento di attività istruttoria sulla base delle sole acquisizioni documentali.
La questione giuridica sottesa al presente giudizio è, dunque, quella dell'accertamento dell'accettazione dell'eredità di da parte di . Per_1 Controparte_1
La successione di si è aperta in data 26.1.1993. Per_1
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha erroneamente invocato l'istituto Parte_1 dell'accettazione tacita, si ritiene che la figlia della de cuius, abbia acquistato l'eredità della defunta madre ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c. Invero, a seguito della morte della madre, è rimasta nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari ovvero, in particolare, del bene immobile sito in Milano, , omettendo di Parte_1 effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485 c.c. Ciò risulta chiaramente sia dalla stabile residenza della sig.ra nella unità Controparte_1 immobiliare di proprietà della de cuius, come emerge dal certificato di residenza ( doc. 6) e dal ricevimento personalmente della notifica del ricorso odierno a tale indirizzo, sia dalle dichiarazioni rese dalla sorella , acquisite agli atti in data 5.7.2024 ( doc. 9). Parte_2
Viceversa il pagamento delle spese condominiali non può costituire prova della accettazione tacita nel caso di specie atteso che il pagamento dei debiti ereditari, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Sez. II Civ.) ord. n. 4320/2018, implica accettazione tacita di eredità solo quando eseguito con denaro ereditario, mentre il pagamento del debito fatto dal chiamato all'eredità con denaro proprio può avvenire in forza dell'art. 1180 c.c. che legittima il pagamento del terzo, di tal chè il Parte_1 avrebbe dovuto provare che la sig.ra per estinguere i debiti condominiali abbia Controparte_1 impiegato denaro prelevato dall'asse ereditario, fatto non provato. Risulta invece provato il possesso del bene ereditario da parte della resistente. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. sentenza n. 4845/2003). Pertanto, si deve ritenere che rimasta nel possesso dei beni della defunta madre Controparte_1 senza effettuare l'inventario nel termine di tre mesi, abbia acquistato l'eredità della stessa ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c. . La domanda del va dunque accolta nei termini id cui alla motivazione. Parte_1
Le spese di lite devono porsi a carico della convenuta, in quanto soccombente, e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22; tuttavia, la non opposizione della convenuta, la quale non si è costituita, comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la successione di nata a [...] il [...], si è aperta in Per_1 data 26.1.1993 a RA (Milano);
2) accerta e dichiara l'acquisto ope legis ex art. 485 c.c. dell'eredità della de cuius da Per_1 parte di che è erede puro e semplice;
Controparte_1
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di effettuare le conseguenti trascrizioni;
4) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa. Si comunichi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA Parte_1 P.IVA_1
VALENTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 8 MILANO presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
Ricorrente contro
C.F. , Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il in Milano ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra perché venisse accertata in capo ad essa l'assunzione della Controparte_1 qualità di erede della sig.ra , nata a [...] in data [...] e deceduta a RA (MI) in Per_1 data 26.1.1993, madre della resistente. A sostegno della propria domanda il ha allegato che i chiamati all'eredità della sig.ra Parte_1
, essendo premorto il coniuge, erano i quattro figli Per_1 Controparte_1 CP_2
e CP_3 CP_4
Ha allegato che i sig.ri e erano deceduti il primo in data 29.3.2016 e la seconda CP_3 CP_4 in data 31.7.2018; la figlia aveva dichiarato al Condominio, con lettera del 5.7.2024, che in CP_2 accordo con i fratelli, al momento del decesso della madre ella aveva rinunciato alla quota della abitazione sita in Milano, , in favore della sorella che ne aveva preso possesso Parte_1 CP_1
( doc. 9).
Ha allegato altresì che la sig.ra aveva posto la propria residenza nella unità Controparte_1 immobiliare di proprietà della de cuius in in Milano, aveva presentato la denuncia di Parte_1 successione della madre ed aveva anche provveduto al pagamento degli oneri condominiali e delle pagina 1 di 3 relative utenze sino al 2024 ( doc. 10), rimanendo tuttavia morosa tanto da accumulare un debito nei confronti del condominio pari ad euro 10.830,78 ( docc. 11-16).
Ha quindi dedotto che in ragione dei comportamenti adottati dalla convenuta, incompatibili con la volontà di rinunciare alla eredità, doveva ritenersi provata la sua accettazione (tacita) della eredità della madre.
La sig.ra non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 14.5.2025 ex art. 281 sexies cpc senza svolgimento di attività istruttoria sulla base delle sole acquisizioni documentali.
La questione giuridica sottesa al presente giudizio è, dunque, quella dell'accertamento dell'accettazione dell'eredità di da parte di . Per_1 Controparte_1
La successione di si è aperta in data 26.1.1993. Per_1
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha erroneamente invocato l'istituto Parte_1 dell'accettazione tacita, si ritiene che la figlia della de cuius, abbia acquistato l'eredità della defunta madre ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c. Invero, a seguito della morte della madre, è rimasta nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari ovvero, in particolare, del bene immobile sito in Milano, , omettendo di Parte_1 effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485 c.c. Ciò risulta chiaramente sia dalla stabile residenza della sig.ra nella unità Controparte_1 immobiliare di proprietà della de cuius, come emerge dal certificato di residenza ( doc. 6) e dal ricevimento personalmente della notifica del ricorso odierno a tale indirizzo, sia dalle dichiarazioni rese dalla sorella , acquisite agli atti in data 5.7.2024 ( doc. 9). Parte_2
Viceversa il pagamento delle spese condominiali non può costituire prova della accettazione tacita nel caso di specie atteso che il pagamento dei debiti ereditari, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Sez. II Civ.) ord. n. 4320/2018, implica accettazione tacita di eredità solo quando eseguito con denaro ereditario, mentre il pagamento del debito fatto dal chiamato all'eredità con denaro proprio può avvenire in forza dell'art. 1180 c.c. che legittima il pagamento del terzo, di tal chè il Parte_1 avrebbe dovuto provare che la sig.ra per estinguere i debiti condominiali abbia Controparte_1 impiegato denaro prelevato dall'asse ereditario, fatto non provato. Risulta invece provato il possesso del bene ereditario da parte della resistente. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. sentenza n. 4845/2003). Pertanto, si deve ritenere che rimasta nel possesso dei beni della defunta madre Controparte_1 senza effettuare l'inventario nel termine di tre mesi, abbia acquistato l'eredità della stessa ope legis, ai sensi dell'art. 485 c.c. . La domanda del va dunque accolta nei termini id cui alla motivazione. Parte_1
Le spese di lite devono porsi a carico della convenuta, in quanto soccombente, e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22; tuttavia, la non opposizione della convenuta, la quale non si è costituita, comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la successione di nata a [...] il [...], si è aperta in Per_1 data 26.1.1993 a RA (Milano);
2) accerta e dichiara l'acquisto ope legis ex art. 485 c.c. dell'eredità della de cuius da Per_1 parte di che è erede puro e semplice;
Controparte_1
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di effettuare le conseguenti trascrizioni;
4) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa. Si comunichi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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