Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 8505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 15/04/2025 nella causa n. 8505/2024 RGL, promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. CARLOTTA
PERSICO, che la rappresenta e difende, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa e dal Dott. ANGELO CP_2
MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato – progressione stipendiale – carta elettronica del docente
1. la ricorrente afferma di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti a termine negli aa.ss. dal 2008/2009 sino all'immissione in ruolo avvenuta il 01/09/2021, in relazione ai quali propone plurime domande;
il convenuto si è costituito CP_1 resistendo alle pretese;
2. la ricorrente afferma di aver lavorato in forza di contratti a termine abusivamente reiterati per una durata complessiva superiore a 36 mesi,
1
in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, su posti vacanti e disponibili (contratti con scadenza al 31/08); domanda l'accertamento dell'abuso dello strumento contrattuale del contratto a termine, e la condanna del al risarcimento dei danni;
CP_1
3. nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato, mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95
e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”; il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione del un CP_3 fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili;
4. la disposizione del comma 131 sopra riportato è stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 9/8/2018 n.
96);
5. l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il
D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
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6. a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D.Lgs. 13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 3/5/1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
7. è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
8. in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del
7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in esame
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dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della L. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 D.Lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è dunque illegittima soltanto se il superamento dei 36 mesi riguarda posti (dichiaratamente o sostanzialmente) vacanti e disponibili;
9. l'accertamento dell'abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma 1 dell'art. 4 L.
124/1999 per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto;
10. la ricorrente (cfr. capo 18 del ricorso) allega il servizio prestato dall'a.s. 2016/17 per cinque anni con contratti al 31 agosto, stipulati a copertura di un posto vacante e disponibile;
gli ultimi due di tali contratti, con i quali si realizza il superamento della durata di 36 mesi, configura l'abuso risarcibile;
11. quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo (a cui la Corte di Cassazione equipara la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego), deve ritenersi che una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed
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idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, sia il risarcimento del danno;
12. per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare il maggior pregiudizio subito, nel quadro normativo previgente l'emanazione del D.L. 131/2024 (c.d. Decreto salva infrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 166/2024) ed in assenza di una disciplina specifica, le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza
15/3/2016 n. 5072 avevano fatto ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 182/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento veniva sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
13. dal 17/09/2024 tuttavia, ad opera del sopra richiamato Decreto
Salva Infrazioni che ha modificato l'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001
(TUPI), è stata introdotta una specifica disciplina delle conseguenze risarcitorie dell'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni:
“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice
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stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
14. nel caso in esame, la quantificazione del risarcimento all'interno dei parametri sopraindicati va individuata nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a €
2.391,28 mensili), posto che l'abuso ha avuto un'estensione temporale di due anni e pare congruo riconoscere il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il primo anno, ed una mensilità per ogni anno successivo;
Cont 15. si ritiene infatti inaccoglibile la difesa del secondo la quale l'immissione in ruolo della ricorrente a seguito di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria indetta con d.d. 510/2020 avrebbe efficacia sanante dell'abuso perpetrato ai danni della ricorrente;
16. la giurisprudenza ha ormai esteso al pubblico impiego i principi inizialmente riferiti al personale docente della scuola in merito alla idoneità dell'assunzione a tempo indeterminato a cancellare le conseguenze dell'abuso senza necessità di ristoro pecuniario del danno comunitario, purché l'immissione in ruolo provenga dal medesimo ente che ha commesso l'abuso, ed avvenga in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine;
non può ritenersi sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass. civ.
27/05/2021 n. 14815; Cass. civ. 01/06/2021 n. 15240; Cass. civ.
03/10/2023 n. 27882);
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17. come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 3 del 30/01/2025, non può ravvisarsi efficacia sanante nell'immissione in ruolo della ricorrente, in quanto avvenuta a seguito di concorso pubblico aleatorio;
il bando a cui ha partecipato la ricorrente prevede una procedura riservata a chi ha svolto almeno tre annualità di servizio, e dichiara l'esplicita finalità di contrastare i contratti a termine e favorire l'immissione in ruolo dei precari, però attiva una procedura concorsuale vera e propria, con prova scritta e valutazione di titoli che non può essere definita "blanda procedura selettiva", e rispetto alla quale non vi è spazio per alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione;
18. la ricorrente domanda altresì che sia accertato il proprio diritto al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nei servizi non di ruolo prestati, e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti maturati per il raggiungimento della posizione stipendiale 3/8 sin dal dicembre
2015;
19. la questione relativa alla spettanza o meno ai docenti assunti con ripetuti contratti a tempo determinato della medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, è ormai risolta con orientamento già consolidato in senso favorevole al docente nella giurisprudenza di merito, avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22558 del
7/11/2016, a cui si fa espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
20. la ricorrente ritiene che non le sia applicabile la soppressione della differenziazione retributiva tra lo scaglione 0-3 e quello 3-8, vigente prima del CCNL 2011, invocando l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in tale contratto per il personale in servizio alla data del 01/09/2010;
21. in proposito deve farsi applicazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 07/02/2020, n. 2924 secondo cui, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico,
l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il
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mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: ne consegue la necessità di disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e il riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione;
22. scrive infatti la Corte a proposito di tale norma contrattuale: “Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che
"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di
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disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”;
23. la ricorrente in quanto già in servizio, sia pure con contratto a tempo determinato, alla data del 01/09/2010, mantiene il diritto al conseguimento della retribuzione corrispondente alla fascia stipendiale 3-
8, ed in applicazione di tale criterio sono state calcolate le differenze retributive a suo credito: la clausola fa salvo chi sia inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, e la maturazione del diritto – per chi non è già inserito nella fascia
3-8 – non può che significare l'essere in servizio al 1/9/2010 ancorché con anzianità inferiore ai 36 mesi;
24. ne consegue il diritto della ricorrente a vedere accertato il proprio diritto alla progressione professionale retributiva, ed al pagamento degli scatti di anzianità conseguenti al riconoscimento nell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore Cont del in forza di contratti a tempo determinato;
25. la ricorrente ha riconosciuto la correttezza contabile del conteggio Cont delle differenze retributive predisposto dal (che ha contestato i conteggi elaborati dalla ricorrente), pari ad € 1.157,76, somma per cui deve essere pronunciata la condanna dell'amministrazione convenuta;
26. la ricorrente afferma infine di aver lavorato come docente in forza di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
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professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
27. afferma esservi stata violazione del Parte_1 principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
28. il convenuto si è costituito, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
29. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
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inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
30. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
31. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il
18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
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32. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
33. la ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 11/09/2019 al 31/08/2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16/09/2020 al 31/08/2021: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
34. è provato che sia rimasta interna al Parte_1 sistema delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
35. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile a nelle forme di cui al DPCM 28 Parte_1 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.000,00, corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
36. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri CP_1 medi dello scaglione di valore, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
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Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente di somma corrispondente a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, pari ad € 2.391,28 oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
- condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma lorda di € 1.157,76 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione ed interessi;
- accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
20219/2020 e 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di per il tramite della carta Parte_1 elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. CARLOTTA PERSICO.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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