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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1057/2019 promossa
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIANFRANCO DI MARCELLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante, fraz. Ripattoni, in Via della Madonna n. 7, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2025, tenutasi con le modalità “cartolari” previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 29.12.2017, aveva proposto opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza ingiunzione fasc. n. 634/2017, notificata in data CP_1
30.11.2017, mediante la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 5.026,40, in qualità di obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con rinvenuto, in data 29.1.2014, dalla Polizia CP_2
Stradale di alla guida del veicolo Alfa Romeo tg. BT984YB, di proprietà del CP_1 Pt_1 privo della prescritta patente di guida (precedentemente revocata).
A sostegno del ricorso in primo grado, l'odierno appellante aveva evidenziato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, in ragione:
- dell'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, avendo manifestato ferma contrarietà alla circolazione del mezzo, al punto da trattenere la carta di circolazione;
- dell'illogicità della motivazione in punto di “incauto affidamento” del mezzo al conducente;
1 Tribunale di Teramo
- dell'insussistenza della materiale disponibilità del veicolo, in quanto precedentemente affidato a terzi, con la conseguente inapplicabilità al proprietario del disposto di cui all'art. 116, comma 14,
C.d.S..
La , nel costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di aveva Controparte_1 CP_1 invocato la legittimità della sanzione comminata al ricorrente, in qualità di proprietario del veicolo e, dunque, obbligato in solido con il conducente per la violazione dell'art. 116 C.d.S.. CP_2
Istruita la causa in via documentale e mediante l'espletamento della prova testimoniale, con sentenza n. 619/2018 depositata in data 3.10.2018, il Giudice di Pace di aveva rigettato il CP_1 ricorso, con conferma del provvedimento impugnato e spese compensate.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello invocando la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, nonché l'integrale riforma del provvedimento decisorio reso in primo grado.
Più nel dettaglio, l'appellante ha lamentato l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza, in quanto redatta senza alcun riferimento all'istruttoria espletata in corso di causa.
L'appellante ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 619/18 sent. e n.
4455/18 cron., emessa dal Giudice di pace di Dott.ssa Anna Lissoni, all'esito del CP_1 procedimento civile n. 2998/17 r.g.;
- nel merito, dichiarare nulla/illegittima/inefficace e comunque annullare l'ordinanza-ingiunzione fasc. n. 634/2017 – verbale n. 35053/17 del 06.07.2017 notificata al sig. per Parte_1 violazione dell'art. 116 comma 15 C.d.S., in qualità di proprietario del veicolo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
La , pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in giudizio e Controparte_1 all'udienza del 25.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna del 17.12.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
Giova anzitutto evidenziare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del 'tantum devolutum quantum appellatum' non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del 'petitum'
e della 'causa petendi', confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11.1.2019, n. 513). Tribunale di Teramo
Tanto premesso in termini generali, procedendo all'esame dell'unico motivo di appello articolato dal occorre rammentare che l'art. 196 C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui Pt_1 all'art. 6 della l. n. 689 del 1981, sancisce che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
(...)”.
Come evidenziato dallo stesso appellante, inoltre, tale costruzione della fattispecie è mutuata letteralmente dal disposto di cui all'art. 2054, comma 3, c.c., nel cui ambito la giurisprudenza della
Suprema Corte, pervenendo a conclusioni riferibili anche all'ipotesi di violazioni del Codice della
Strada, ha chiarito che: “Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art.
2054 comma 3 c.c. (...) non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (cfr. Cassazione civile sez. III, 7.7.2006,
n. 15521).
Orbene, l'applicazione di siffatte coordinate giuridiche al caso di specie conduce inevitabilmente al rigetto delle doglianze formulate dell'odierno appellante.
Sulla scorta di un attento esame del compendio in atti, infatti, come già rilevato dal Giudice di
Pace, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esimente della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario ex art. 196 C.d.S..
In particolare, dall'istruttoria espletata in primo grado (v. verbale d'udienza del 22.5.2018 a pagg.
34-36 fasc. di primo grado digitalizzato e allegato all'evento del 5.4.2019), è emerso che:
- il proprietario del veicolo, in data 29.1.2014, aveva volontariamente provveduto alla consegna dello stesso, con annessa chiave di accensione, al sig. , affinché lo mostrasse a un terzo Parte_2 interessato all'acquisto;
- il , a sua volta, in pari data, aveva consegnato le chiavi del mezzo al sig. affinché Pt_2 CP_2 lo visionasse e lo guidasse;
- il alla guida del veicolo di proprietà all'esito di un controllo della Polizia CP_2 Pt_1
Stradale di nella tarda serata del 29.1.2014, era risultato sprovvisto di patente di guida CP_1
(precedentemente revocata) e, dunque, sanzionato ex art. 116 comma 15 C.d.S..
Sulla scorta di tali evidenze non può escludersi la responsabilità solidale del quale Pt_1 proprietario del veicolo, atteso che, com'è noto, “la circostanza che il mezzo sia affidato “a cascata” a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione “prohibente domino”. Chi, infatti, affida il proprio mezzo a terzi accetta per ciò solo Tribunale di Teramo
l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere (cfr. Cassazione civile sez. III, 30.5.2024, n.
15237).
Né, a tal fine, può attribuirsi rilievo all'omessa consegna al Prezja della carta di circolazione ovvero all'accordo fra il e il Prezja affinché il mezzo restasse stazionato presso Pt_1
l'abitazione di quest'ultimo (v. deposizioni di cui al verbale d'udienza del 22.5.2018 a pagg. 34-36 fasc. di primo grado digitalizzato e allegato all'evento del 5.4.2019).
Siffatte circostanze, infatti, non integrano una condotta diligente e concretamente idonea a precludere la circolazione del veicolo, il quale – giova rammentarlo – era stato consegnato dal proprietario congiuntamente alle chiavi di accensione.
Sul punto, in particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato “che l'affidamento
d'un veicolo a terzi, con espresso divieto di farne uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario, se all'affidatario siano anche consegnate - come nel caso di specie - le chiavi del veicolo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30.5.2024, n. 15237).
Il mero dissenso alla circolazione, infatti, non basta ad escludere la responsabilità del proprietario, al punto che, a ben vedere, il proprietario resta solidalmente responsabile anche in caso di furto del veicolo affidato a terzi (“In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione”, cfr. Cass. civ. n. 15237/2024).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova di un comportamento ostativo del proprietario del veicolo, specificamente volto a vietarne la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate, non può escludersi la responsabilità solidale del
x artt. 196 C.d.S., come già rettamente evidenziato dal Giudice di prime cure. Pt_1
In definitiva, dunque, l'appello deve essere integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata contumace, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. Cassazione Civile n. 13491/2014).
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1057/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
2) NULLA per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, il giorno 17 dicembre 2025.
Il Giudice
RI MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1057/2019 promossa
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIANFRANCO DI MARCELLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante, fraz. Ripattoni, in Via della Madonna n. 7, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2025, tenutasi con le modalità “cartolari” previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 29.12.2017, aveva proposto opposizione, innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza ingiunzione fasc. n. 634/2017, notificata in data CP_1
30.11.2017, mediante la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 5.026,40, in qualità di obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con rinvenuto, in data 29.1.2014, dalla Polizia CP_2
Stradale di alla guida del veicolo Alfa Romeo tg. BT984YB, di proprietà del CP_1 Pt_1 privo della prescritta patente di guida (precedentemente revocata).
A sostegno del ricorso in primo grado, l'odierno appellante aveva evidenziato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, in ragione:
- dell'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, avendo manifestato ferma contrarietà alla circolazione del mezzo, al punto da trattenere la carta di circolazione;
- dell'illogicità della motivazione in punto di “incauto affidamento” del mezzo al conducente;
1 Tribunale di Teramo
- dell'insussistenza della materiale disponibilità del veicolo, in quanto precedentemente affidato a terzi, con la conseguente inapplicabilità al proprietario del disposto di cui all'art. 116, comma 14,
C.d.S..
La , nel costituirsi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di aveva Controparte_1 CP_1 invocato la legittimità della sanzione comminata al ricorrente, in qualità di proprietario del veicolo e, dunque, obbligato in solido con il conducente per la violazione dell'art. 116 C.d.S.. CP_2
Istruita la causa in via documentale e mediante l'espletamento della prova testimoniale, con sentenza n. 619/2018 depositata in data 3.10.2018, il Giudice di Pace di aveva rigettato il CP_1 ricorso, con conferma del provvedimento impugnato e spese compensate.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello invocando la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, nonché l'integrale riforma del provvedimento decisorio reso in primo grado.
Più nel dettaglio, l'appellante ha lamentato l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza, in quanto redatta senza alcun riferimento all'istruttoria espletata in corso di causa.
L'appellante ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 619/18 sent. e n.
4455/18 cron., emessa dal Giudice di pace di Dott.ssa Anna Lissoni, all'esito del CP_1 procedimento civile n. 2998/17 r.g.;
- nel merito, dichiarare nulla/illegittima/inefficace e comunque annullare l'ordinanza-ingiunzione fasc. n. 634/2017 – verbale n. 35053/17 del 06.07.2017 notificata al sig. per Parte_1 violazione dell'art. 116 comma 15 C.d.S., in qualità di proprietario del veicolo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
La , pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in giudizio e Controparte_1 all'udienza del 25.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna del 17.12.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
Giova anzitutto evidenziare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del 'tantum devolutum quantum appellatum' non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del 'petitum'
e della 'causa petendi', confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11.1.2019, n. 513). Tribunale di Teramo
Tanto premesso in termini generali, procedendo all'esame dell'unico motivo di appello articolato dal occorre rammentare che l'art. 196 C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui Pt_1 all'art. 6 della l. n. 689 del 1981, sancisce che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
(...)”.
Come evidenziato dallo stesso appellante, inoltre, tale costruzione della fattispecie è mutuata letteralmente dal disposto di cui all'art. 2054, comma 3, c.c., nel cui ambito la giurisprudenza della
Suprema Corte, pervenendo a conclusioni riferibili anche all'ipotesi di violazioni del Codice della
Strada, ha chiarito che: “Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art.
2054 comma 3 c.c. (...) non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (cfr. Cassazione civile sez. III, 7.7.2006,
n. 15521).
Orbene, l'applicazione di siffatte coordinate giuridiche al caso di specie conduce inevitabilmente al rigetto delle doglianze formulate dell'odierno appellante.
Sulla scorta di un attento esame del compendio in atti, infatti, come già rilevato dal Giudice di
Pace, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esimente della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario ex art. 196 C.d.S..
In particolare, dall'istruttoria espletata in primo grado (v. verbale d'udienza del 22.5.2018 a pagg.
34-36 fasc. di primo grado digitalizzato e allegato all'evento del 5.4.2019), è emerso che:
- il proprietario del veicolo, in data 29.1.2014, aveva volontariamente provveduto alla consegna dello stesso, con annessa chiave di accensione, al sig. , affinché lo mostrasse a un terzo Parte_2 interessato all'acquisto;
- il , a sua volta, in pari data, aveva consegnato le chiavi del mezzo al sig. affinché Pt_2 CP_2 lo visionasse e lo guidasse;
- il alla guida del veicolo di proprietà all'esito di un controllo della Polizia CP_2 Pt_1
Stradale di nella tarda serata del 29.1.2014, era risultato sprovvisto di patente di guida CP_1
(precedentemente revocata) e, dunque, sanzionato ex art. 116 comma 15 C.d.S..
Sulla scorta di tali evidenze non può escludersi la responsabilità solidale del quale Pt_1 proprietario del veicolo, atteso che, com'è noto, “la circostanza che il mezzo sia affidato “a cascata” a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione “prohibente domino”. Chi, infatti, affida il proprio mezzo a terzi accetta per ciò solo Tribunale di Teramo
l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere (cfr. Cassazione civile sez. III, 30.5.2024, n.
15237).
Né, a tal fine, può attribuirsi rilievo all'omessa consegna al Prezja della carta di circolazione ovvero all'accordo fra il e il Prezja affinché il mezzo restasse stazionato presso Pt_1
l'abitazione di quest'ultimo (v. deposizioni di cui al verbale d'udienza del 22.5.2018 a pagg. 34-36 fasc. di primo grado digitalizzato e allegato all'evento del 5.4.2019).
Siffatte circostanze, infatti, non integrano una condotta diligente e concretamente idonea a precludere la circolazione del veicolo, il quale – giova rammentarlo – era stato consegnato dal proprietario congiuntamente alle chiavi di accensione.
Sul punto, in particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato “che l'affidamento
d'un veicolo a terzi, con espresso divieto di farne uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario, se all'affidatario siano anche consegnate - come nel caso di specie - le chiavi del veicolo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30.5.2024, n. 15237).
Il mero dissenso alla circolazione, infatti, non basta ad escludere la responsabilità del proprietario, al punto che, a ben vedere, il proprietario resta solidalmente responsabile anche in caso di furto del veicolo affidato a terzi (“In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione”, cfr. Cass. civ. n. 15237/2024).
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova di un comportamento ostativo del proprietario del veicolo, specificamente volto a vietarne la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate, non può escludersi la responsabilità solidale del
x artt. 196 C.d.S., come già rettamente evidenziato dal Giudice di prime cure. Pt_1
In definitiva, dunque, l'appello deve essere integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata contumace, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. Cassazione Civile n. 13491/2014).
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1057/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
2) NULLA per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, il giorno 17 dicembre 2025.
Il Giudice
RI MA