Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
SS Benjelloun, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. della Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 31ottobre 2024:
del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al medesimo interessato (cod. pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100073).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il cittadino extracomunitario in epigrafe ha agito in giudizio avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Isernia – Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) sull’istanza diretta al rilascio, in suo favore, di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
a) di aver fatto ingresso in Italia in data 7.10.2023 in osservanza del c.d. “decreto flussi” ed in forza del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia, su richiesta della società ZULLO s.r.l.s.;
b) che la predetta società “ ha dapprima assicurato al ricorrente che avrebbe avviato la pratica per l’assunzione ma, successivamente, si è resa irreperibile, omettendo non solo l’assunzione ma anche di procedere alla comunicazione di primo ingresso dello straniero ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 1);
c) che il SUI presso la Prefettura di Isernia non ha tuttavia proceduto a convocarlo per la definizione della pratica: il ricorrente ha nondimeno trasmesso all’Amministrazione una “ comunicazione di primo ingresso in Italia ” con pec del 9.2.2024, e inoltrato, in data 13.2.2024, istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
d) che la Zullo s.r.l.s., dal canto suo, lo “ ha informato di aver inviato alla Prefettura comunicazione di rinuncia alle assunzioni, ma, nonostante questo, la Prefettura ha omesso di provvedere ” (cfr. il ricorso a pag. 2);
e) che l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento sulla sua suindicata istanza volta al rilascio di un permesso in attesa occupazione.
2. A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione l’interessato ha quindi promosso il presente ricorso avverso il suo silenzio inadempimento, gravame affidato ai seguenti motivi così rubricati:
I. DIRITTO AD OTTENERE AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER PROPORRE RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE;
II. ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SERBATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
In estrema sintesi, nel ricorso è stato rappresentato che, in seguito alla sopravvenuta indisponibilità all’assunzione da parte dell’impresa che si era inizialmente impegnata a costituire con l’interessato un rapporto di lavoro, l’Amministrazione, alla luce di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.8.2007, avrebbe dovuto rilasciare in favore del ricorrente, al quale non era imputabile la mancata assunzione, un “ permesso di soggiorno per attesa occupazione ”.
Il ricorrente ha dedotto inoltre, nel secondo motivo di ricorso, il superamento dei termini di legge entro i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 31.10.2024 il ricorrente ha poi impugnato il sopravvenuto provvedimento, adottato peraltro già in data 26.3.2024, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato a suo tempo in suo favore, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento.
I motivi aggiunti sono stati affidati alle censure così rubricate:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E DELL’ART. 10 BIS L.N.241/1990;
II. DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990;
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 quinquies L.n. 241/1990.
IV. ECCESSO DI POTERE. ABUSO DI POTERE. RITARDO. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 21 NONIES L.N.241/1990;
V. VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 COMMA 11 T.U. IMMIGRAZIONE. OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE AL PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE IN DIFETTO DI IMPEDIMENTI.
VI. ISTANZA DI SUBENTRO DI NUOVO DATORE DI LAVORO. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 5 TU IMMIGRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’.
In sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione “ ha omesso sia di notificare al ricorrente sia l’avviso di avvio del procedimento teso alla revoca, in tal modo violando l’art. 7 L.n.241/1990 sia il preavviso di revoca, in tal modo violando l’art. 10 bis della medesima legge ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3).
Con il secondo mezzo il ricorrente ha lamentato il deficit motivazionale del gravato provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, sottolineando che “la scarna motivazione addotta nel provvedimento - “mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro” - non consente di verificare gli accertamenti istruttori operati e rende ulteriormente illogico il provvedimento per difetto della motivazione” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3).
Con il terzo mezzo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, in quanto nell’ impugnato provvedimento di revoca l’Amministrazione, in violazione della citata norma, ha omesso “ di individuare i motivi di pubblico interesse che giustifichino la revoca e che risultino prevalenti rispetto all’interesse dello straniero ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 4), ed ha altresì omesso di prevedere un indennizzo in favore dell’interessato.
Con il quarto mezzo il ricorrente si è doluto del fatto che, “ laddove si qualifichi il potere di revoca che ne occupa come potere di annullamento d’ufficio di provvedimento illegittimo, deve applicarsi il termine di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990, che, nel caso di specie, risulta ampiamente spirato ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 4), aggiungendo, sul punto, che l’adozione del gravato provvedimento oltre i termini previsti ex lege ha frustrato l’affidamento medio tempore ingeneratosi in capo all’interessato.
Con il quinto mezzo il ricorrente ha dedotto che, in conseguenza della “ rinuncia all’assunzione da parte della società richiedente successivamente all’ingresso del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del fatto che non sia stato possibile sottoscrivere il contratto di soggiorno per responsabilità del datore ”: l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire al ricorrente di chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione , alla luce di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007 (cfr. motivi aggiunti, pagg. 4-6).
Con il sesto ed ultimo mezzo l’interessato ha dedotto di aver presentato, in data 28.8.2024, istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro a quello rinunciatario, sicché l’espulsione “ sarebbe del tutto illogica e contraria alla ratio della normativa, che richiede che gli stranieri arrivino in Italia per far fronte a richieste occupazionali che provengono dal mondo imprenditoriale ”; inoltre, prosegue il ricorrente, “ l’eventuale rigetto sarebbe reso in violazione dell’art. 5 comma 5 TU immigrazione, il quale impone all’amministrazione di tenere conto, nel vaglio delle istanze di ”sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio ” (cfr. motivi aggiunti, pag.6).
4 . Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, avverso il gravame introduttivo e i motivi aggiunti, ha depositato una memoria con la quale ha dedotto: l’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, atteso che il gravato provvedimento di revoca del 26.3.2024 era stato notificato già in pari data al legale rappresentante della società Zullo s.r.l.s., sicché il relativo gravame sarebbe stato proposto oltre i termini di legge; e in subordine, nel merito, l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
5. In vista della camera di consiglio del 20.11.2024 parte ricorrente ha depositato una memoria recante controdeduzioni alle difese formulate dalla difesa erariale.
6. All’esito della camera di consiglio del 20.11.2024 il Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 140/2024, recante la seguente motivazione:
“ Premesso che nel presente giudizio sono state proposte due distinte domande:
- la prima avanzata con il ricorso introduttivo, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
- la seconda proposta con l’atto di motivi aggiunti successivamente depositato dal medesimo ricorrente per l’annullamento del sopravvenuto provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato in suo favore, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento;
Ritenuto, con specifico riguardo alla domanda cautelare introdotta con i predetti motivi aggiunti, la sola su cui il Tribunale è chiamato in questa sede a statuire, che la stessa si presenta meritevole di accoglimento in quanto sorretta dal requisito di un consistente periculum in mora, atteso che l’esecuzione del provvedimento impugnato priverebbe il ricorrente di qualsiasi titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale (cfr., da ultimo, T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 93 del 5 settembre 2024);
Considerato, con più ampio riferimento al giudizio nella sua interezza, che risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., essendo sopraggiunta l’impugnazione con motivi aggiunti del suindicato provvedimento di revoca del nulla osta, da ritenersi connesso con l’oggetto dell’originario ricorso avverso il silenzio inadempimento, sicché l’intera controversia dovrà proseguire nelle forme del rito ordinario;
Ritenuto, pertanto, di dover fissare l’udienza pubblica per la trattazione della complessiva causa alla data del 22 ottobre 2025;
Considerato, infine, che, dovendo il Collegio conoscere dell’intera controversia nella sopra indicata udienza pubblica, va di conseguenza disposta la revoca del provvedimento con il quale questo Tribunale aveva precedentemente fissato, per la trattazione dell’originario ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., la camera di consiglio del 5 febbraio 2025 ”.
Con la detta ordinanza il Tribunale ha, pertanto:
a) accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;
b) fissato l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 per la trattazione dell’intera controversia in sede di merito nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.;
c) revocato la precedente fissazione per la trattazione del ricorso ex art. 117 cod.proc.amm. per la camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
7. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta infine per la decisione.
8. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono entrambi infondati. E la loro complessiva infondatezza consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate a loro carico dalla difesa erariale.
9. Il Collegio reputa opportuno avviare la propria disamina di merito dai motivi aggiunti, con i quali, come già detto, è stato avversato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato al ricorrente .
10. Il Collegio ritiene che le doglianze articolate con tale atto di motivi aggiunti possano, per ragioni di sinteticità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo esse profili di illegittimità intimamente connessi.
11. Ciò posto, il Collegio deve subito rilevare che il gravato provvedimento di revoca è fondato sulla mancanza del requisito reddituale richiesto ex lege in capo al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta di cui si tratta.
Nel suddetto provvedimento si legge, infatti, che “ da accertamenti esperiti dalla locale ITL presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che la medesima ditta ZULLO srls ha un volume di affari per l'anno 2022 pari ad Euro 8.950, insufficiente al rilascio di qualunque nulla osta. Pertanto il predetto Ispettorato esprime PARERE NEGATIVO al rilascio del nulla osta ”.
Il provvedimento, pertanto, risulta nella sostanza motivato attraverso un pur sintetico richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall’Amministrazione sulla posizione del datore di lavoro. Esso reca l’indicazione dell’Ufficio al quale i suddetti accertamenti sono stati demandati, la locale ITL presso l’Agenzia delle Entrate, e uno specifico richiamo al volume di affari prodotto dalla società Zullo s.r.l.s. nell’anno 2022, pari ad euro 8.950,00, ammontare definito come inidoneo a consentire il rilascio di “ qualunque nulla osta ”.
Orbene, in relazione alla suddetta motivazione del gravato provvedimento di revoca alcuna puntuale censura è stata formulata dal ricorrente: quest’ultimo, in particolare, non ha fornito alcun elemento conoscitivo suscettibile di mettere in discussione le verifiche effettuate dall’Amministrazione.
Il ricorrente si è, nella sostanza, limitato ad affermare che “ da informazioni assunte dal ricorrente, risulta che la società sta espletando plurimi lavori in relazione al cd. Superbonus 110%, in forma diretta e in subappalto, sicché è evidente che il mero volume d’affari non può essere dirimente, anche in considerazione che non risultano depositati bilanci aggiornati ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3): tali affermazioni sono, tuttavia, del tutto generiche e prive di qualsivoglia supporto documentale.
Inoltre, non ha formato in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell’interessato la circostanza che il dato reddituale indicato nel provvedimento impugnato risultasse ostativo al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari.
Il provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia risulta pertanto, già sotto questo profilo, immune dalle complessive censure articolate dal ricorrente.
D’altra parte, come la giurisprudenza ha già ampiamente chiarito, la revoca del nulla osta di cui si tratta non è limitata dalla legge al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 - reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti e ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale -, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali, come nel caso di specie, anche la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. di recente TAR Liguria, sez. I, n. 350/2024, nonché TAR Lazio-Roma, sez. I ter, ord. n. 1641/2025).
La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, costituendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari, a monte, per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie a una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato, e, vieppiù, si presterebbe a facili elusioni (cfr. TAR Lazio, Roma – Sez. I ter, sentenza n. 8025/2025).
12. Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale deve escludere anche la configurabilità in concreto di una violazione sanzionabile del contraddittorio procedimentale, denunciata invece nel primo motivo di ricorso.
Il ricorrente, come anticipato in narrativa, ha dedotto, sotto questo profilo, che l’Amministrazione “ha omesso sia di notificare al ricorrente sia l’avviso di avvio del procedimento teso alla revoca, in tal modo violando l’art. 7 L.n.241/1990 sia il preavviso di revoca, in tal modo violando l’art. 10 bis della medesima legge ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 3).
Censura alla quale la difesa erariale ha replicato quanto segue: “ L’Amministrazione ha quindi correttamente attivato il contraddittorio procedimentale, notificando nei confronti della ditta Zullo S.r.l.s. - ditta, che, per conto e nell’interesse del sig. Benjelloun, aveva presentato istanza finalizzata al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore e, dunque, unica destinataria ex lege delle necessarie comunicazioni istituzionali -, tanto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’anzidetto nulla osta, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tanto il definitivo provvedimento di revoca del titolo de quo, proprio all’indirizzo pec fornito dal legale rappresentante della ditta Zullo S.r.l.s., sig. Di AR UI, in sede di presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nella specifica sezione dedicata al lavoratore interessato (zullosrls@pec.it) ” (cfr. memoria depositata in data 15.11.2024, pagg. 11 e 12).
Il Tribunale è dell’avviso che la modalità di comunicazione così prescelta dall’Amministrazione non fosse idonea, non essendo l’indirizzo pec da essa utilizzato riferibile al ricorrente (vieppiù se si considera che alcun rapporto di lavoro si era medio tempore instaurato tra il predetto e la Zullo s.r.l.s.), ad assicurare le finalità partecipative a cui si ispira l’istituto di cui all’art. 7 L. n. 241/1990; e tanto meno la modalità seguita risulta conforme a quelle prescritte dal successivo art. 8 L. n. 241/1990, il quale prevede che la detta comunicazione debba essere “ personale ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 322/2024).
Sicché la censura ricorsuale in disamina sarebbe stata, sotto tale profilo, potenzialmente meritevole di accoglimento.
Al riguardo, può però rammentarsi che l'ultimo periodo dell'art. 21 octies , comma 2, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, stabilisce che « la disposizione di cui al secondo periodo » (« il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ») « non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis »: norma, quest’ultima, peraltro impropriamente invocata nella specie da parte ricorrente, discorrendosi qui di un “preavviso” di revoca, e non già di un preavviso di rigetto di un’istanza.
E, soprattutto, va osservato che nella presente vicenda viene semmai in rilievo, più propriamente, la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21 octies , comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale « non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 11, il rilievo di inidoneità economico-finanziaria della società Zullo s.r.l.s. imponeva l’approdo vincolato costituito dall’adozione del gravato provvedimento di revoca.
Ne consegue che il predetto provvedimento non può essere annullato, in quanto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Conclusione che tanto più si impone se si considera che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ spetta al ricorrente il quale lamenti l'omessa o incompleta comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'amministrazione; solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'amministrazione 'sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1664/2022; cfr. altresì, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, n. 6333/2020, Cons. Stato, sez. III, n. 6755/2020). E si pone mente al fatto che nel caso di specie, come in precedenza osservato, il ricorrente non ha fornito alcun elemento conoscitivo che, ove introdotto in sede procedimentale, qualora a suo tempo gli fosse stata ritualmente comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore, avrebbe astrattamente potuto incidere sulla determinazione finale dell’Amministrazione.
13. Il ricorrente con altra censura deduce, inoltre, che, in conseguenza della “ rinuncia all’assunzione da parte della società richiedente successivamente all’ingresso del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del fatto che non sia stato possibile sottoscrivere il contratto di soggiorno per responsabilità del datore ”: l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire al ricorrente di chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione , alla luce di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007 (cfr. motivi aggiunti, pagg. 4-6).
13.1. Nemmeno questa doglianza coglie tuttavia, a ben vedere, nel segno.
13.2. La circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione n. 3836 del 20.8.2007, invocata dal ricorrente, concerne, come evidenzia egli stesso, l’ipotesi in cui il contratto di soggiorno non possa essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. E al riguardo anche questo Tribunale ha talora riconosciuto che in siffatte ipotesi l’Amministrazione sia tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, così da consentire all’interessato di trovare un nuovo datore di lavoro (cfr. TAR Molise, sentenza n. 94/2025; ordinanza n. 61/2025): tanto alla luce della su indicata circolare ministeriale, la quale prende in considerazione la posizione dello “ straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore”, e dispone che in tale evenienza lo straniero possa richiedere il rilascio proprio di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Il caso oggetto della presente controversia è tuttavia differente da quelli in passato favorevolmente vagliati dal Tribunale nei termini appena ricordati, in quanto qui difetta ab origine nel soggetto datore di lavoro il requisito indispensabile della capacità economico-finanziaria.
Un conto, invero, è che si confermino esistere i requisiti per il rilascio del nulla osta, ma il lavoratore non abbia potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile (e questa è l’ipotesi contemplata dalla circolare ministeriale, e formante oggetto delle precedenti decisioni di questo Tribunale sopra citate: ipotesi cui sarebbe assimilabile quella della semplice mancata produzione di documenti di pertinenza esclusiva del datore di lavoro); ma un conto ben diverso è che quei requisiti – quale la capacità economico-finanziaria- del datore di lavoro che aveva chiesto il nulla osta non sussistessero affatto (e questa è, invece, la situazione in cui si trova il ricorrente).
In questa seconda ipotesi, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione “ significherebbe consentire a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, allo straniero, ovvero a più stranieri, basterebbe entrare in contatto con un’impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l’assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso ” ( cfr. TAR Lombardia – Sez. di Brescia, sentenza n. 318/2025).
13.3. Sul tema, in giurisprudenza è stato altrettanto condivisibilmente osservato che, “ laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò, come già indicato, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia ” (cfr. TAR Lazio, Roma – Sez. I ter, sentenza n. 8025/2025).
14. Non è infine meritevole di accoglimento la censura articolata nel sesto mezzo, con il quale il ricorrente ha dedotto: a) di aver presentato, in data 28.10.2024, istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro a quello rinunciatario, sicché l’espulsione “ sarebbe del tutto illogica e contraria alla ratio della normativa, che richiede che gli stranieri arrivino in Italia per far fronte a richieste occupazionali che provengono dal mondo imprenditoriale ”; b) “ l’eventuale rigetto sarebbe reso in violazione dell’art. 5 comma 5 TU immigrazione, il quale impone all’amministrazione di tenere conto, nel vaglio delle istanze di ”sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio ” ( cfr. motivi aggiunti, pag.6).
La suddetta censura è infatti del tutto generica ed astratta, ed è come tale inidonea ad appalesare specifici profili di illegittimità del gravato provvedimento, vieppiù se si tiene conto delle motivazioni - illustrate nei precedenti paragrafi - sulla cui base esso è stato adottato.
15. Alla luce delle suesposte motivazioni i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.
16. Le stesse ragioni dell’acclarata infondatezza dell’impugnativa della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a suo tempo in favore del ricorrente comportano, tuttavia, anche l’infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Segnatamente, nel contesto descritto non è configurabile, in capo al S.U.I., il predicato obbligo di provvedere in merito all’invocato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente.
Invero, è assorbente notare che, per consolidata giurisprudenza, l’insussistenza ab origine dei requisiti datoriali per poter ottenere il visto di ingresso, accertata in sede di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, è da intendersi in radice preclusiva dell’emissione del qui richiesto titolo di soggiorno per attesa occupazione. Ciò perché in tal caso non si ha una mera indisponibilità “sopravvenuta” all’assunzione, non imputabile allo straniero, cui fa riferimento la citata circolare ministeriale del 20 agosto 2007, prot. n. 3836, ma si registra, “a monte”, il venir meno, per carenza in radice dei requisiti, del titolo autorizzatorio necessario per l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro: titolo la cui caducazione elide in tal caso la configurabilità di spazio per qualsivoglia titolo di soggiorno, anche temporaneo, per attesa occupazione, e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dell’interessato (cfr. TAR Molise, sentenza n. 69/2025; TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza n. 1520/2025; TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2025, n. 5339; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 14 aprile 2025, n. 380; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 agosto 2025, n. 1349; cfr. anche, con riguardo all’analoga fattispecie di insussistenza ab origine dei requisiti di emersione, preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, Corte cost., 24 novembre 2023, n. 209; Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; 8 marzo 2023, n. 2472; 16 maggio 2024, n. 4364; TAR Molise, sentenza n. 75/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1° maggio 2024, n. 4863; 13 giugno 2025, n. 532; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 luglio 2024, n. 1079).
17. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere entrambi respinti, essendo risultata prive di fondamento tutte le censure con essi articolate.
18. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO