Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 5637/2019 e pubblicata il 3 giugno 2019, iscritto al n. 4260/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risoluzione per inadempimento di concessione opera pubblica e risarcimento del danno e pendente
TRA
(partita iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Domenico Di Falco (codice fiscale ) e Rossella Agostina Di C.F._1
Falco (codice fiscale ) C.F._2
- Appellante-
E
(codice fiscale ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parisi (codice fiscale
- Appellato – appellante incidentale - C.F._3
NONCHÉ
PER IL CONTENZIOSO E IL Controparte_2
TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA
1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- appellate e appellanti incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con una citazione notificata il 7 aprile 2014, il conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli il il Funzionario Delegato del Controparte_1
PE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) presso la
Presidenza e la al fine Controparte_3 Controparte_3
di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)Dichiari l'adito Tribunale che la convenzione n. 5/1981, in uno con tutti gli atti ad essa connessi, si è irrimediabilmente risolta per colpa ed in danno del , con Controparte_1
conseguente diritto del istante di vedersi ristorato ogni danno ingiustamente patito, Parte_1 sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili) e sia sotto il profilo del danno emergente così come quantificati al punto che segue, e condanni il Concedente al pagamento degli importi che risulteranno nella misura che emergerà in corso di giudizio, condannando il CP_1
al relativo pagamento.
[...]
2) Dichiari l'adito Tribunale che, anche indipendentemente dall'accoglimento della domanda che precede, spetta al Parte_1
- l'integrale rimborso del fondo di €. 1.500.000,00, oltre interessi moratori a far data dal
9.4.2008 al soddisfo, condannando, eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la nonché il Funzionario Controparte_3
Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed il al relativo Controparte_1
pagamento.
- il rimborso di tutte le spese legali indebitamente sostenute per la gestione delle attività espropriative e per aver dovuto far fronte al relativo contenzioso nella misura che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la Presidenza del Consiglio dei
2 Ministri, nonché il Funzionario Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed il di al relativo pagamento. CP_1 CP_1
- il risarcimento del danno ingiustamente subito per aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti, per l'importo di €. 8.591.584,57, ovvero nel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la nonché il Funzionario Controparte_3
Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed il al relativo Controparte_1
pagamento.
Con condanna del al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con CP_1
attribuzione diretta ai procuratori antistatari.
Esponeva in fatto che il 21 novembre 1981 il , in qualità di concessionario, Parte_1
aveva stipulato con il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario di Governo, in qualità di concedente, una convenzione di cui al rep. n. 5, rientrante nell'ambito degli interventi straordinari di edilizia residenziale previsti dal titolo VIII della legge 14/05/1981, n. 219, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione nel Comune di di n.1185 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi CP_1 comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il corrispettivo spettante al veniva stimato, in via presuntiva e ai soli fini Parte_1 dell'anticipazione, in £ 87.097.500.000 ( art. 2). Il termine per l'esecuzione degli interventi veniva fissato in 18 mesi.
Tra gli obblighi a carico del concessionario vi era quello di espletare le procedure di espropriazione nel rispetto delle disposizioni del titolo VIII della legge n. 219 del 1981
e di quelle eventualmente emanate, in corso d'opera, con ordinanza del Commissario straordinario di Governo (art. 8).
In virtù di quanto previsto dall'art. 8, le procedure espropriative dovevano essere iniziate ed ultimate nei termini stabiliti con decreto del Commissario straordinario di
Governo; al concedente veniva riservata la sola emanazione dei decreti di esproprio.
3 In base all'art. 20 della convenzione, al concessionario, oltre al corrispettivo, spettava il rimborso delle indennità di espropriazione e di occupazione, nonché degli oneri comunque sostenuti per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse o imposte, in dipendenza dei compiti ad esso demandati ai sensi dell'art. 8, secondo comma, lett. c) e d).
Il rimborso delle indennità sarebbe avvenuto entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del concedente, della documentazione attestante il pagamento o il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti delle indennità medesime ( art. 23).
Durante l'esecuzione dell'intervento, in data 14.7.1992, le parti stipulavano un atto aggiuntivo, rep. n. 1764, con cui rimodulavano l'intervento di edilizia residenziale anche in relazione al recupero del centro storico di e stabilivano nuovi CP_1 termini per il compimento delle opere.
Successivamente, stante la normativa sopravvenuta (D.M. n. 23800 del 4.11.1994; art. 22 del d.l. 23.6.1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1995, n.
341; art. 42 della legge 17/05/1999, n. 144; art. 1 del d.lgs. 20.09.1999, n. 354), alla stipula del verbale di trasferimento del 19.6.2000 il Comune di subentrava CP_1
nel rapporto concessorio.
Aggiungeva l'attore che, per porre fine al contenzioso insorto in sede di esecuzione della concessione (contenzioso nell'ambito del quale erano intervenuti più lodi arbitrali), le parti stipulavano due transazioni: la numero di rep. 67 del 24.10.2007, intercorsa tra il , il e il e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
numero di rep. 3166 del 9.4.2008, intercorsa tra il e il Parte_1 Controparte_1
allegava che in entrambe le transazioni vi erano specifiche clausole che escludevano dall'ambito operativo degli accordi transattivi tutte le questioni inerenti l'esecuzione e la definizione delle procedure espropriative. In particolare, con la transazione del
9.4.2008, il ed il Parte_1 CP_1
- risolvevano la concessione rep. n. 5 del 21.11.1981 “ad esclusione delle procedure espropriative in corso di definizione da parte di ” ( art. 3); Parte_1
4 - prevedevano che una parte dell'importo spettante al in base agli accordi Parte_1
transattivi, precisamente € 1.500.000,00 su un totale di € 7.118.673,00, sarebbe stato accantonato presso il Comune “quale fondo costituente contributo massimale messo a disposizione del cui attingere per eventuali maggiori oneri espropriativi fino a Parte_1 concorrenza degli stessi, il cui residuo saldo sarà corrisposto al entro 90 giorni Parte_1
dalla definitiva conclusione delle procedure medesime con l'acquisizione, volontaria o coattiva, degli immobili espropriandi e relativa trascrizione del titolo di proprietà in favore del
( art. 4). CP_1
Seguiva una lunga fase di stallo nell'ambito delle procedure espropriative dovuta, secondo l'attore, alla colpevole inerzia del cosicchè, con nota del 7.9.2013, CP_1
recapitata in data 11.9.2013 (doc. 179 prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), il diffidava e metteva in mora il Parte_1 CP_1
intimandogli di procedere, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della
[...] nota medesima, a: “1) reintegrare il fondo messo a disposizione dal sino alla Parte_1
concorrenza di €. 1.500.000,00, essendo stato utilizzato l'importo di €. 1.111.363,52; 2) documentare debitamente la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per il pagamento delle residue indennità (pari presumibilmente ad €. 2.724.696,18), con
l'indicazione precisa dei capitoli di spesa a ciò dedicati;
3) portare a compimento, sempre nel termine sopra citato, le residue attività espropriative inerenti agli interventi di cui al titolo
VIII della L. 219/81 affidati in concessione al in virtù di convenzione Parte_1
rep. 5/1981 e successivi atti aggiuntivi come sopra specificati mediante l'adozione di tutti gli atti di cui al procedimento stabilito dall'art. 42 bis L. 327/2001 ricadenti nella sua competenza, ferma restando l'attività di supporto prestata dal come da Parte_1
convenzione”.
Nella nota suddetta era contenuto l'espresso avvertimento che “trascorso infruttuosamente il detto termine senza che si sia provveduto a tanto, la convenzione sopra menzionata e tutti gli atti ad esso connessi, dovranno considerarsi risolti per colpa e in danno di codesto ente comunale, con il conseguente diritto dell'impresa di ottenere l'integrale restituzione dei fondi messi a disposizione e di ottenere il ristoro dei gravissimi danni ingiustamente subiti”.
5 Nessun riscontro perveniva dal CP_1
A parere dell'attore l' attività connessa all'acquisizione delle aree era stata defatigante e eccessivamente onerosa per cause non imputabili al concessionario;
ed infatti sino al mese di marzo del 1996 si era registrato un forte incremento dell'onerosità e durata delle procedure espropriative dovute all'illegittima occupazione delle aree da parte di soggetti non autorizzati, all'emanazione di “nuove normative di carattere generale ed eccezionale, nonché di disposizioni e prescrizioni particolari”, che avrebbero aggravato gli adempimenti dell'espropriante, e al “mancato rimborso di indennità erogate in acconto alle ditte e mancata approvazione formale dei saldi erogandi”. Inoltre vi erano stati mutamenti progettuali oggetto di approvazione di perizie di variante oppure di sostituzione di interventi in base ai quali alcuni beni erano stati restituiti o sostituiti con conseguente duplicazione degli oneri procedurali. Peraltro, fino a tutto il 1992 il non aveva potuto eseguire gli espropri relativi al centro storico di Parte_1 CP_1
a causa dei ritardi accumulati dal concedente nell'individuazione delle aree interessate.
Nel periodo dal 31.3.1996 e sino al 19.6.2000 vi era stata, poi, la totale stasi delle attività per stabilire quale ente sarebbe dovuto subentrare nel rapporto concessorio, in un primo tempo individuando nello I.A.C.P. e poi nel Comune di Infine, CP_1 dal 20.6.2000 alla notifica della diffida ad adempiere, il avrebbe subito un Parte_1
ulteriore prolungato rallentamento e poi definitivo stallo, quando avrebbe dovuto portare a termine le ultime procedure espropriative (relative a circa 40 ditte del centro storico di , in conseguenza della mancata collaborazione del e dei CP_1 CP_1 dissidi insorti tra quest'ultimo e il . Controparte_2
A parere del dalla esorbitante durata delle procedure espropriative era Parte_1
derivato un grave danno economico, calcolato sulla base di un criterio parametrico, composto dalle seguenti voci, richieste in giudizio:
- dal rimborso del fondo di € 1.500.000,00 messo a disposizione a norma dell'art. 4 dell'atto di transazione del 9.4.2008, oltre gli interessi moratori da tale data;
- dal rimborso delle spese legali sostenute per la gestione delle attività espropriative;
- dal risarcimento del danno subito per aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti, per cause del tutto estranee alla sua volontà.
Secondo l'attore, tenuto conto del fatto che, secondo la convenzione rep. 5/81, il
6 avrebbe dovuto completare la propria attività in 18 mesi, che il costo delle Parte_1
attività espropriative (come valutato equitativamente dalla Commissione Pareri appositamente istituita nei rapporti tra il Concedente ed i Concessionari per gli interventi regolati dalla legge n. 219/81, in atti) era pari alla percentuale dell'1% dei corrispettivi di concessione, nell'ambito degli oneri del concessionario, da ammortizzare in 18 mesi mentre era stato ammortizzato in trentuno anni e dieci mesi
(dal 21 novembre 1981 al 21 settembre 2013), esso era asceso a £. 87.097.500.000.
Tanto premesso, sottratto il valore degli oneri di concessione (complessivamente pari al 10% come stabilito dalla commissione pareri di cui sopra), il proponeva Parte_1
di liquidare il danno da forzoso ritardo delle procedure espropriative in €. 8.591.584,57
( £. 78.387.775.000/18 mesi x 0,01 = £. 43.548.763 x 18 mesi — £. 783.877.750; attività espropriativa protrattasi a 382 mesi quindi £. 43.548.763 x 382 = £.
16.635.627.466, pari ad € 8.591.584,57 ) .
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in data 23 giugno 2015 il CP_1
il quale resisteva alla domanda ed eccepiva:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle pretese radicate in atti e comportamenti antecedenti al verbale del 19.6.2000, opponibili alle Amministrazioni statali;
- la prescrizione quinquennale dei diritti e comunque l'estinzione degli stessi a seguito della stipula della transazione rep. n. 3166 del 9.4.2008;
- l'infondatezza della domanda di rimborso dell'importo di € 1.500.000,00 in mancanza del compimento, da parte del , degli atti di sua competenza Parte_1
necessari a definire le procedure ablatorie;
- l'esclusiva responsabilità del in ordine alla protrazione delle procedure Parte_1
espropriative oltre il termine di efficacia della “dichiarazione di pubblica utilità”
(scaduto in data 31.12.2005);
- l'infondatezza della domanda tesa al recupero delle spese legali relative al contenzioso generato dalle espropriazioni, atteso che, in base alla convenzione, si trattava di oneri a carico del concessionario.
Formulava, inoltre, una prima domanda riconvenzionale basata sul presupposto che il fosse l'effettivo responsabile del danno da prolungamento delle procedure Parte_1
7 espropriative, una seconda domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna generica del al risarcimento dei danni da esso subiti a causa della Parte_1 protrazione delle procedure espropriative per sua colpa. Chiamava in garanzia a titolo di manleva le Amministrazioni Statali, per il caso di accoglimento delle domande attoree.
Il 16 giugno 2014 il Funzionario delegato del PE e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri si costituivano, eccependo:
- la nullità delle domande proposte nei loro confronti per mancata indicazione del titolo in base al quale avrebbero dovuto rispondere dei crediti vantati dal concessionario;
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la decadenza del dal diritto a maggiori compensi per mancata tempestiva Parte_1
iscrizione di apposita riserva;
- la prescrizione delle pretese risarcitorie o comunque l'avvenuta rinunzia alle stesse da parte del;
Parte_1
- l'infondatezza ed inammissibilità delle suddette pretese, atteso che le procedure espropriative erano divenute illegittime, con conseguente aumento dei relativi costi,
a causa dell'inadempimento del;
Parte_1
- l'erroneità ed arbitrarietà del calcolo dei maggiori oneri da anomalo andamento;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali.
Concludevano per il rigetto delle avverse pretese formulando domanda riconvenzionale di garanzia e manleva nei confronti del Comune di atteso CP_1
che i risarcimenti richiesti riguardavano il rapporto concessorio in cui era subentrato il detto Comune “fornito di apposita provvista finanziaria di cui deve rendere specifico conto”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con la memoria depositata il
15.6.2015, nel primo termine, il rassegnava le seguenti conclusioni “
1.a. Parte_1
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in danno del della Controparte_1
convenzione n. 5/1981, in uno con tutti gli atti ad essa connessi, per inadempimento grave dello stesso a seguito del decorso infruttuoso dei termini di cui all'Atto di diffida e messa in mora del 7 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454, 1455 e 1460 c.c., adottando
8 ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del medesimo con conseguente diritto del istante di vedersi ristorato ogni CP_1 Parte_1 danno ingiustamente patito, sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili) e sia sotto il profilo del danno emergente così come quantificati al punto che segue, e condanni il Concedente al pagamento degli importi che risulteranno dovuti nella misura che emergerà in corso di giudizio, condannando il al relativo pagamento. Controparte_1
In via subordinata:
1.b. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in danno del della Controparte_1
convenzione n. 5/1981, in uno con tutti gli atti ad essa connessi, per inadempimento grave dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., per i fatti e le motivazioni esposti, adottando ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del medesimo con conseguente diritto del istante di CP_1 Parte_1
vedersi ristorato ogni danno ingiustamente patito, sia sotto il profilo del lucro cessante
(mancati utili) e sia sotto il profilo del danno emergente così come quantificati al punto che segue, e condanni il Concedente al pagamento degli importi che risulteranno dovuti nella misura che emergerà in corso di giudizio, condannando il al relativo Controparte_1
pagamento.
2) Dichiarare che, in ogni caso, anche in caso di mancato di accoglimento delle domande risolutorie che precedono, spetta comunque al Parte_1
- l'integrale rimborso del fondo di €. 1.500.000,00, oltre interessi moratori a far data dal
9.4.2008 al soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma, condannando, eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché il Funzionario Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed il Comune di al relativo pagamento. CP_1
- il rimborso di tutte le spese legali indebitamente sostenute per la gestione delle attività espropriative e per aver dovuto far fronte al relativo contenzioso nella misura che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando, eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la Controparte_3
nonché il Funzionario Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed
[...]
il al relativo pagamento. Controparte_1
9 - il risarcimento del danno ingiustamente subito per aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti, per l'importo di €. 8.591.584,57, ovvero nel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio, anche con l'adozione di diversi criteri di computo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando, eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la
[...]
nonché il Funzionario Delegato CIPE-Commissario Controparte_3
Straordinario di Governo ed il al relativo pagamento. Controparte_1
3) In via del tutto subordinata, condannare – ove ne ravvisi i presupposti – gli enti convenuti, in solido o pro quota, al pagamento di tutte o parte delle predette somme a titolo di responsabilità extra contrattuale o di indebito arricchimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con condanna del e delle Amministrazioni Statali al pagamento delle spese, dei diritti CP_1
e degli onorari di causa, con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
Nella fase istruttoria il Tribunale disponeva integrazioni documentali a chiarimento di depositi telematici effettuati dal , quindi nominava CTU l'ing. Parte_1
affidandogli i seguenti quesiti: Persona_1
a) ricostruisca l'andamento delle procedure espropriative in relazione ai tre periodi indicati da parte attrice e, con riferimento alle doglianze esposte in citazione e meglio precisate nella memoria esplicativa del 28.4.2016, dica se sussistono quei comportamenti del concedente che, secondo la tesi del avrebbero determinato un indebito protrarsi della durata delle Parte_1
dette procedure - rispetto al termine inizialmente fissato o successivamente prorogato con il consenso dell'attore - con riferimento alla parte di competenza del medesimo;
b) Parte_1
sempre con riferimento a ciascun periodo, quantifichi l'aumento dei tempi imputabili ai concedenti e il relativo danno patito dal c) in merito alla quantificazione del danno, Parte_1
segua il ragionamento dell'attore (vedi memoria esplicativa del 28.4.2016), tenuto conto però dell'importo effettivo della convenzione così come risultante dalle varie modifiche via via accettate dal d) nella liquidazione del danno tenga conto dei 3 periodi individuati Parte_1
dall'attore, tenendo distinti i danni afferenti a ciascun periodo;
e) effettui, altresì, una ricostruzione dell'andamento delle procedure espropriative e delle negligenze imputabili al
con riferimento al periodo che va dal 29.11.2003 e sino alla data di Controparte_1 notifica della citazione, individuando anche per tale periodo i danni da ingiustificato protrarsi
10 delle procedure in esame;
f) verifichi se i giudizi di cui al doc. 192 dell'attrice siano collegati alle negligenze dei concedenti (distinguendo tra la posizione del e quella del CP_1
Commissario straordinario) e individui i costi sostenuti dal con riferimento ad essi Parte_1
solo laddove in atti sia presente documentazione giustificativa degli esborsi;
g) individui quali erano gli obblighi del con riferimento alle procedure espropriative e verifichi se Parte_1
sussistono gli inadempimenti ai suddetti obblighi lamentati dal in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta;
h) verifichi, sulla base della documentazione in atti, se con riferimento alle doglianze del siano state iscritte apposite riserve;
Parte_1
i) dica, infine, se l'intero programma alla base dell'originaria concessione e successive modifiche sia ormai terminato e se siano rimaste da completare le sole procedure espropriative".
All'udienza del 6 ottobre 2016 veniva conferito al CTU anche l'incarico di rispondere agli ulteriori quesiti formulati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che di seguito si riportano: “ A. se la mancata definizione delle procedure espropriative riguardi ad oggi quaranta ditte proprietarie di 52 alloggi del Centro Storico di che, a detta del CP_1
(Prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 14 giugno 2015) al 31.03.1996, Parte_1 data di cessazione della competenza del Funzionario delegato CIPE ex art. 84 l. 219/81, restavano ancora da indennizzare "per motivi vari, quali difficoltà di reperimento degli effettivi aventi diritto, individuazione di eredi ed altro non fu possibile portare la procedura fino alla emissione dei decreti ....." e se tali circostanze siano da ricondurre ad omissioni prima del Funzionario CIPE e, poi, del o del B. se sia stata fornita Controparte_1 Parte_1
in ossequio o ai dettami resi dalla Suprema Corte con sentenza n. 10850/2003, la prova documentale dei maggiori costi lamentati dal per la conduzione delle procedure Parte_1
espropriative”.
All'esito del deposito della consulenza in data 24.11.2017, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
LA SENTENZA APPELLATA
Con la sentenza n. 5637/2019 così decideva: “a) accerta che la convenzione rep. n. 5 del
21.11.1981, ancora in essere per quanto riguarda le procedure espropriative, si è risolta, ex artt. 1454 e 1455 cod. civ., per inadempimento del;
b) condanna il Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore del di €.1.500.000,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dal 10.4.2014; c) rigetta 11 tutte le altre domande proposte dal;
d) rigetta le domande Parte_1
riconvenzionali proposte dal comune di;
e) compensa le spese di lite tra l'attore e il CP_1 comune di;
f) condanna il e il comune di al rimborso, CP_1 Parte_1 CP_1
secondo le quote indicate nella parte motiva della presente sentenza, delle spese di lite del
Funzionario delegato dal CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora
e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII Controparte_4 della legge n. 219 del 1981) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spese liquidate in
€. 76.000,00 per compenso del difensore (di cui €. 12.000,00 per la fase di studio, €. 8.000,00 per la fase introduttiva, €. 36.000,00 per la fase istruttoria, €. 20.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) pone le spese di CTU per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico del comune di ”. CP_1
In particolare, il Tribunale riteneva che l'aumento dei costi e della durata delle procedure espropriative conseguente all'introduzione di nuove normative, anche di carattere eccezionale, era una conseguenza di eventi che non erano imputabili al concedente e che non riguardavano gli obblighi imposti dalla buona fede nell'esecuzione del contratto, cui il aveva fatto riferimento. Parte_1
Irrilevante, secondo il Tribunale, era il protrarsi delle procedure espropriative conseguente alla modifica degli interventi inizialmente preventivati, trattandosi di una facoltà riconosciuta al concedente dal contratto (cfr. art. 2).
Riteneva generiche le allegazioni del in punto di inadempimenti del Parte_1 concedente nel periodo che andava dalla stipula della convenzione al marzo del 1996, non avendo dettagliatamente specificato in che modo tali inadempimenti avessero riverberato i loro effetti sulla durata delle procedure e sull'insorgenza dei danni asseritamente subiti;
aggiungeva che tale genericità non poteva essere colmata con la memoria depositata in data 28.4.2016, trattandosi di atto inserito nel processo quando i termini per specificare e precisare le domande ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano già scaduti. Quindi la memoria del 28.4.2016 – di contenuto meramente riassuntivo dei documenti già depositati in limine - non poteva essere tenuta in conto nella parte in cui il aveva con essa allegato fatti e circostanze che non erano Parte_1
12 stati tempestivamente dedotti in citazione e/o nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6 c.p.c..
Riteneva che le allegazioni del fossero generiche anche con riferimento alla Parte_1
domanda di risarcimento danni da rallentamento anomalo delle procedure espropriative, considerato che né con l'atto di citazione nè con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., il aveva fornito elementi utili alla quantificazione Parte_1
del danno ( tipo “es. sussistenza di apposita struttura per gestire le procedure espropriative, numero di addetti a tale struttura, costo del personale ad essa inerente, ricorso a professionisti esterni e costi sostenuti”), ma si era limitato a ricostruire il danno in via equitativa utilizzando un criterio di tipo parametrico che non poteva essere impiegato per sopperire alle carenze di allegazione e prova del pregiudizio patrimoniale asseritamente patito.
Dichiarava inammissibili perché tardive le tre domande nuove proposte dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (quella di risoluzione ex art. 1453
c.c. e quella di risarcimento ex art. 2043 c.c.) ed anche per difetto di residualità, quella proposta ex art. 2041 c.c.. Infatti, accanto all'originaria domanda di accertamento della risoluzione ex art. 1454 c.c. introdotta in citazione, il con la memoria Parte_1 suddetta aveva introdotto una domanda costitutiva di risoluzione, ex art. 1453 c.c., fondata “sui fatti e le motivazioni esposti” e quindi su inadempimenti diversi da quelli oggetto della diffida ad adempiere. Inoltre, aveva introdotto ex novo una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale della controparte e la domanda di indebito arricchimento.
Osservava che le pretese dell'attore ( quelle relative alle procedure espropriative) non erano precluse dalle transazioni stipulate in data 24.10.2007 e in data 9.4.2008 contenenti delle clausole che non investivano le questioni riferibili alle stesse. Ed infatti, secondo il Tribunale “L'art. 2 della transazione rep. 67 del 24.10.2007, nell'individuare il perimetro di efficacia degli accordi transattivi, pone all'esterno di esso “tutte le questioni riferibili all'esecuzione e definizione delle procedure espropriative”. Il successivo art. 4, nell'enunciare le rinunzie del prevede che “restano escluse dalle predette Parte_1
rinunce tutte le questioni riferibili all'esecuzione e definizione delle procedure espropriative”.
13 L'art. 5 della transazione rep. 3166 del 9.4.2008 esclude dagli accordi transattivi “tutte le questioni inerenti l'esecuzione e la definizione delle procedure espropriative, che restano regolate dagli atti convenzionali e dall'art. 8 della L. n. 219/81”.
Tanto premesso, osservava, tuttavia, che con la transazione rep. 3166/2008 il e il avevano risolto la convenzione rep. n. 5 del 21.11.1981, di CP_1 Parte_1
conseguenza era esclusa la possibilità di chiederne ulteriormente la risoluzione per altri inadempimenti ( diversi da quelli relativi alle procedure di espropriazione) precedenti alla stipula della transazione stessa;
diversamente ragionando non si comprendeva per quale ragione il avrebbe manifestato la volontà di tenere Parte_1
in piedi il rapporto, sia pure limitatamente alle procedure espropriative, per poi lamentare inadempimenti diversi verificatisi in epoca precedente alla manifestazione della suddetta volontà, determinanti la risoluzione.
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1 ritenendo che a seguito della stipula del verbale del 19.6.2000, esso era
[...]
subentrato del tutto nel rapporto concessorio secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 20.9.1999, n. 354, secondo il quale “a decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonché quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341”. Poiché la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione della convenzione ex art. 1454 c.c. si riferiva ad un'epoca in cui il Comune di era già subentrato nel rapporto, era indubbio che il CP_1
Comune fosse il titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio.
Per quanto concerne le altre pretese risarcitorie, evidenziava che il comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 stabiliva che “il Commissario straordinario gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e precisa che “Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a”.
L'art. 8 del d.lgs. n. 354 del 1999, emanato in forza della delega prevista dal comma 6
14 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, detta le regole procedurali per la definizione del contenzioso antecedente al subentro dei Comuni, prevedendo, tra l'altro, che nel detto contezioso sono ricomprese “le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data”.
Richiamando la pronunzia n. 12381 del 17/05/2017 della Corte di Cassazione, in cui il era stato parte, nonché le sentenze di merito Tribunale Napoli, Parte_1
sez. IV, 22/09/2017, n. 9464 e Corte di appello Napoli, sez. III, 04/03/2011, n.688, riteneva, quindi, sussistente, con riferimento al risarcimento dei danni ( in citazione
“ risarcimento del danno ingiustamente subito per aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti, per l'importo di € 8.591.584,57, ovvero nel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la nonché il Funzionario Controparte_3
Delegato CIPE- Commissario di Governo ed il al relativo CP_2 Controparte_1 pagamento” n.d.r.) la legittimazione processuale del , tenuto Controparte_2
conto del fatto che l'ultima parte del comma 3 dell'art. 42 è norma speciale rispetto a quella che disciplina il subentro degli enti locali nelle convenzioni, con la conseguenza che per tutto il contenzioso avente origine in eventi verificatisi prima del trasferimento degli alloggi la legittimazione sostanziale e, di conseguenza, quella processuale restano a carico dello Stato. Aggiungeva che la suddetta interpretazione era stata seguita anche dalle amministrazioni convenute che, nel verbale del 19.6.2000 al punto 7), avevano previsto che “A termini della legge n. 144/99 lo Stato rimane unico legittimato passivo per i contenziosi di qualunque natura, per qualsiasi evento verificatosi anteriormente al trasferimento delle opere e, comunque, per quelli verificatisi sino alla data del presente atto che segna, sotto ogni profilo, l'effettivo subentro del sul piano Controparte_1
processuale”.
Pertanto, poiché le domande risarcitorie si riferivano anche ad eventi precedenti al
19.6.2000 (data di subentro del nel rapporto), il aveva CP_1 Parte_1
correttamente convenuto in giudizio le amministrazioni statali, le quali erano legittimate a rispondere, sia pure nei limiti di quanto provato, dei danni conseguenti 15 agli eventi verificatisi prima della vicenda successoria a titolo particolare delineata dalla legge. Tale domanda riteneva, tuttavia, del tutto infondata.
Sulla domanda di accertamento della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c.
a seguito della mancata ottemperanza del alla diffida ad adempiere riteneva CP_1 che essa era condivisibile solo in parte;
in particolare, evidenziava che le prime due prestazioni chieste dal con la diffida (reintegrazione del fondo di € Parte_1
1.500.000,00 e documentazione della copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle residue indennità) non avevano rilevanza ai fini della risoluzione, atteso che ad esse non corrispondevano obbligazioni in favore del e a carico Parte_1
del che, in base all'originaria convenzione, era tenuto a rimborsare al CP_1
le spese da questi sostenute per pagare le indennità di esproprio previa Parte_1 presentazione di idonea documentazione degli esborsi. Inoltre, la stipula della transazione rep. 3166 tra e escludeva che, ai fini della risoluzione, Parte_1 CP_1 potessero essere considerati gli inadempimenti verificatisi in epoca antecedente al
9.4.2008, data della stipula dell'accordo. Per contro, riteneva sussistente la responsabilità del solo in relazione alla restituzione del fondo, stante il fatto CP_1
che la diffida ad adempiere riguardava comportamenti successivi alla suddetta data e, in particolare, individuava come effettivo e concreto inadempimento del CP_1
quello di non aver portato a termine le procedure espropriative ancora pendenti mediante l'adozione degli atti amministrativi di sua competenza. Evidenziava che, con il venir meno dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza in data 31.12.2005, le procedure espropriative ancora in essere, relative a circa 40 ditte interessate dall'intervento di recupero del centro storico di , erano divenute illegittime CP_1
con la conseguenza che la loro chiusura avrebbe potuto conseguirsi soltanto a seguito di stipula di un atto di cessione volontaria oppure a seguito di emanazione, da parte del del decreto previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 08/06/2001, n. 327; in CP_1
proposito, come risultava dalla corrispondenza intercorsa tra il e gli enti, Parte_1
al erano note da tempo sia le particelle da acquisire in proprietà, sia l'importo CP_1 di denaro spettante ai rispettivi proprietari, con la conseguenza che quantomeno a partire dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 che aveva introdotto l'art. 42 bis) la responsabilità della mancata chiusura delle procedure espropriative era
16 da attribuirsi in via esclusiva al , che non aveva adottato gli atti CP_1 CP_1
amministrativi di sua esclusiva competenza, come ricostruito in fatto anche dal Ctu.
Accoglieva, quindi, la domanda di accertamento della risoluzione di diritto della convenzione rep. n. 5 del 21.11.1981, con conseguente obbligo del di versare CP_1 al € 1.500.000,00, trattandosi di importo spettante in base alla transazione Parte_1
rep. n. 3166, che non aveva più ragione di essere trattenuto dal quale CP_1
accantonamento inerente alla anticipazione sulle indennità di esproprio, posto che con la risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune era venuto meno anche l'obbligo del concessionario di anticipare le dette indennità.
Rigettava la domanda di risarcimento – nei confronti di tutte le parti convenute - del danno consistente nell'aumento dei costi relativi alle procedure espropriative per mancata prova del danno subito e della sua entità ( superando in tal modo anche il tema della prescrizione, ritenuta comunque decennale). Secondo il Tribunale, infatti, premesso che il protrarsi delle procedure rilevante ai fini della domanda risarcitoria sarebbe stato solo quello eziologicamente collegato a specifici inadempimenti del concedente, le allegazioni del erano generiche con riferimento a tutto il Parte_1
periodo anteriore al marzo 1996, in cui anche secondo il Ctu vi erano state ampie responsabilità dello stesso;
inoltre l'attore non aveva provato quale Parte_1
danno avesse in concreto subito e sulla base di quali elementi oggettivi documentali il danno fosse stato calcolato. Riteneva inutilizzabile allo scopo il criterio parametrico
- da ritenersi non attendibile - fondato sul parere del 14.12.1992 della Commissione
Pareri istituita per le controversie tra concedenti e concessionari ex lege n. 219/81.
Ebbene nel suddetto parere, la Commissione aveva operato sulla base di valutazioni puramente discrezionali individuando nel 10% dell'importo dei lavori il corrispettivo degli oneri concessori e quantificando, sempre in via equitativa, nell'1% dell'importo dei lavori il corrispettivo pattuito per le attività relative alle espropriazioni. A parere del giudice di primo grado il ragionamento seguito dal non era condivisibile Parte_1
per le seguenti ragioni:
- si basava su di una valutazione di carattere equitativo della Commissione pareri, che, oltre a non essere motivata in ordine ai criteri utilizzati per l'individuazione della
17 percentuale dell'1%, stabiliva il corrispettivo degli oneri di espropriazione comprensivo del guadagno spettante al concessionario e non i meri costi relativi a tali oneri. Ebbene, considerato che, a seguito di risoluzione del contratto, il concessionario poteva agire per il solo recupero dei costi in concreto affrontati e non coperti dal corrispettivo già pagato dal concedente, la valutazione era in radice inapplicabile;
- il contratto indicava un importo solo presuntivo dei lavori, inutilizzabile come parametro per calcolare i costi in concreto affrontati dal concessionario per gli espropri;
- al termine dei lavori il corrispettivo per lavori ottenuto dal è stato più Parte_1
alto di quello inizialmente preventivato ( secondo quanto appurato dal CTU, il corrispettivo incamerato dal concessionario era pari a complessive £
171.235.590.577) con la conseguenza che il prolungamento della durata delle procedure espropriative era stato già remunerato con l'aumento del corrispettivo globale spettante al , senza che si potesse distinguere, per difetto di Parte_1 allegazioni e prove al riguardo, quale percentuale del maggior guadagno fosse imputabile alle lavorazioni e quale alle attività espropriative complessivamente intese.
Precisava che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non era praticabile nel caso in esame in quanto presupponente il raggiungimento della prova circa l'esistenza di un pregiudizio, in concreto non offerta, nonché della prova del fatto che il preciso ammontare del danno non si potesse assolutamente provare ( impossibilità)
o che fosse notevolmente difficile da provare. Secondo il Tribunale, diversamente opinando, il criterio equitativo sarebbe stato in concreto destinato a sollevare l'attore dagli oneri probatori ordinari.
In definitiva, il giudice di primo grado concludeva che il non avesse dato Parte_1
prova del danno determinato dalle attività espropriative – anche in ragione del fatto che gli introiti spettanti al concessionario erano risultati considerevolmente aumentati - stante il fatto che il non aveva allegato e provato di aver Parte_1 dovuto adottare specifiche modalità organizzative in proporzione del protrarsi delle procedure espropriative, contributo che avrebbe potuto agevolmente offrire
18 producendo in giudizio i bilanci ed altra documentazione contabile in suo possesso nonché documentando gli accresciuti costi delle collaborazioni relative alle istruttorie espropriative nonché delle ulteriori consulenze offerte da tecnici, avvocati e quant'altro, determinate da esigenze eziologicamente connesse all'allungamento dei tempi delle procedure.
A proposito dell'asserito inadempimento del concedente, non mancava il Tribunale di osservare, ad abundantiam, che, comunque, il termine di 18 mesi previsto dalla convenzione si riferiva ai lavori e non alle procedure espropriative, stante l'impossibilità di prevedere anticipatamente la loro durata;
inoltre, lo stesso si era rivelato responsabile in larga misura dei ritardi, stante il fatto che Parte_1
l'esatta individuazione dei proprietari dei fondi da espropriare era di competenza del concessionario e la data di inizio delle espropriazioni non poteva ritenersi coincidente con la data di stipula del contratto. Aggiungeva che non erano imputabili al i ritardi connessi al susseguirsi di modifiche normative, richiamate dallo CP_1
stesso ; né poteva condividersi l'assunto del Ctu di fissare il dies a quo della Parte_1 durata delle procedure la data fissata nell'ordinanza n. 70 del 1982, stante il fatto che essa non aveva contenuto negoziale ma era stata emessa dal Commissario unicamente per dettare regole acceleratorie delle procedure espropriative.
Rigettava la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute dal in riferimento ai giudizi intentati nei suoi confronti dai destinatari delle Parte_1
procedure espropriative per difetto di prova degli esborsi de quibus.
Rigettava la domanda del di condanna del al Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno causato dalla mancata chiusura delle procedure espropriative entro il termine di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza (31.12.2005), poiché era emerso in giudizio che mancato rispetto del termine era stato conseguenza di una serie concomitante di fattori, quali la stasi delle procedure espropriative nella fase di realizzazione del subentro del nel rapporto concessorio, le varianti CP_1
progettuali intervenute in corso d'opera, incidenti anche su alcune procedure espropriative già avviate e, funditus, la decisione adottata in accordo con gli organi centrali, di porre a carico del la gestione delle procedure espropriative – CP_1
19 delegate, per quanto di competenza, al concessionario - e a carico dello Stato l'onere della loro copertura finanziaria, divaricazione da cui erano scaturite notevoli difficoltà.
Rigettava la domanda di manleva proposta dal nei confronti dello Stato in CP_1
quanto l'importo di € 1.500.000,00 spettava al in forza della transazione Parte_1 rep. 3166/2008, che riguardava la tacitazione di pretese del concessionario relative ad inadempimenti imputabili direttamente al con conseguente inapplicabilità di CP_1
quanto previsto dall'art. 42, comma 3, della legge n. 144 del 1999.
Condannava, in definitiva, il al pagamento di € 1.500.000,00 in Controparte_1
favore del , oltre interessi al tasso ex art. 1284, primo comma, c.c. con Parte_1
decorrenza dalla data di notifica della citazione;
rigettava la domanda di corresponsione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, in quanto l'importo dovuto dal Comune trovava il proprio titolo nell'originaria convenzione e non nella transazione, che non aveva natura novativa.
Rigettava le altre domande del , proposte anche nei confronti del Parte_1
Funzionario CIPE e della PCM, nonché tutte le domande riconvenzionali del CP_1
e la domanda di manleva del nei confronti del Funzionario CIPE e della CP_1
PCM. Considerava superata la domanda di manleva proposta dalle Amministrazioni centrali nei confronti del Controparte_1
Compensava le spese di lite nei rapporti tra e reciprocamente Parte_1 CP_1 soccombenti, e condannava le suddette parti al rimborso pro quota delle spese sostenute dal Funzionario CIPE e dalla PCM.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con una citazione notificata il 30 settembre 2019 al alla Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Straordinario di Governo ex lege n. 219/81 – Funzionario Delegato CIPE, il ha proposto Parte_1
appello per i motivi che di seguito verranno esaminati ( e che devono necessariamente riassumersi in censure omogenee, stante la ridondanza dell'atto di appello), rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare che la specificazione della domanda di risoluzione contrattuale contenuta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del
non integra una domanda nuova ed è pertanto ammissibile. - Dichiarare che, in Parte_1
20 ogni caso, spetta comunque al il risarcimento del danno ingiustamente subito per Parte_1
aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti, per
l'importo di €. 8.591.584,57, ovvero nel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio, anche con l'adozione di diversi criteri di computo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannando, eventualmente anche in solido ovvero secondo le quote di rispettiva competenza, la nonché il Funzionario Controparte_3
Delegato CIPE-Commissario Straordinario di Governo ed il al relativo Controparte_1
pagamento. Con condanna del e delle Amministrazioni Statali al pagamento delle CP_1
spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.
Il 30 dicembre 2019 si è costituito il che, nel resistere all'appello, Controparte_1
ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha formulato appello incidentale per i motivi che di seguito verranno analizzati. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in primo luogo sospendere l'esecutività della sentenza ex art. 283
c.p.c. sussistendo gravi motivi di pregiudizio per l'Ente appellante in via incidentale;
- rigettare integralmente l'appello principale siccome inammissibile e/o infondato;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto o, comunque, e/o manleva, le litisconsorti CP_1
Amministrazioni statali per la denegata ipotesi, anche parziale, di condanna;
- in ogni caso, in accoglimento dell'impugnazione incidentale ed in riforma dell'appellato capo di sentenza, rigettare la domanda di declaratoria della risoluzione della concessione n. 5/1991 per inadempimento del e la conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.500.000,00; - in accoglimento dell'appello incidentale e della domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, condannare in via generica ex art. 278 c.p.c. il appellante Parte_1
in relazione alle somme a titolo risarcitorio per i danni subiti e subendi a cagione degli inadempimenti ad esso imputabili per la protrazione delle procedure espropriative e la mancata emissione dei decreti definitivi di esproprio, da liquidarsi in separato giudizio. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed a quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado”.
Con riferimento all'appello principale, ha argomentato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda del CP_5
[.. per omessa prova dei danni lamentati e per genericità delle allegazioni circa i presunti inadempimenti del ( e degli altri concedenti); ha eccepito, infatti che la CP_1 richiesta di risarcimento è stata fondata su criteri parametrici presuntivi avulsi da un concreto accertamento dei pregiudizi lamentati e che, in ogni caso, la quantificazione del danno come operata non ha tenuto conto del grave contributo causale del concessionario, da valutarsi a norma all'art. 1227 c.c., avendo la condotta omissiva e dilatoria del quantomeno aggravato la posizione della parte pubblica. Parte_1
Con appello incidentale ha lamentato a) l'omissione di pronunzia sull'eccezione di prescrizione, b) l'erroneità della pronunzia di risoluzione della convenzione rep. N.
5/1981 per inadempimento del per effetto dell'arbitraria interpretazione CP_1
dell'art. 4 dell'atto transattivo del 2008, c) l'erronea configurazione della responsabilità del per i gravi ritardi nel completamento delle procedure CP_1
espropriative, responsabilità ascrivibile unicamente al , titolare di una Parte_1 concessione traslativa di tutti i poteri necessari per delega ope legis, d) l'erroneo rigetto della domanda generica ex art. 278 c.p.c. di risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti del concessionario. Ha reiterato la domanda di manleva nei confronti delle Amministrazioni centrali, a suo dire erroneamente respinta dal Tribunale.
Con una comparsa di risposta del 30 dicembre 2019 si sono costituiti il Funzionario delegato dal CIPE presso la (ora Controparte_3 [...] contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII Controparte_4
della Legge 219/1981) nonché la per resistere Controparte_3
agli avversi appelli e formulando appello incidentale (condizionato). Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettate le avverse pretese siccome inammissibili, infondate e non provate;
in subordine, disporre la rinnovazione della CTU, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il diritto delle Amministrazioni statali ad essere tenute indenni dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda con condanna del con ogni Controparte_1
consequenziale pronuncia anche in ordine al pagamento delle spese di giustizia”.
Con note di trattazione del 6 maggio 2020 depositate per l'udienza cartolare del
12.5.2020, il ha chiesto un rinvio dell'udienza di trattazione della Controparte_1
22 domanda di sospensione dell' esecutività della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. stante la sussistenza di “trattative per la transazione parziale della controversia relativamente al pagamento in più esercizi finanziari della sola sorta capitale dell'importo per cui vi è stata condanna a carico del in primo grado con correlativa rinuncia CP_1 all'appello incidentale spiegato ferma restando la prosecuzione del giudizio in relazione all' impugnazione dei capi di sentenza non oggetto di transazione”
Con note di trattazione del 7 maggio 2020 i difensori del , preso atto di Parte_1
quanto dichiarato dal si sono associati alla richiesta di rinvio;
la difesa CP_1
Erariale non si è opposta al rinvio.
Con successiva istanza depositata l'1 settembre 2020 le parti congiuntamente hanno chiesto un ulteriore differimento dell'udienza di comparizione ad una data successiva al 30 settembre 2020 poiché “si è pervenuti alla sostanziale definizione della trattativa per la parziale transazione della controversia, avendo la Giunta Comunale approvato, con propria deliberazione n. 56 dell'8.5.2020 che si versa agli atti del fascicolo unitamente ai relativi allegati, lo schema di accordo transattivo, demandandone la sottoscrizione al Dirigente ex art.
107 T.U.E.L. e contestualmente riservando al Consiglio comunale l'assunzione del relativo impegno di spesa gravante su bilanci pluriennali;
- il Consiglio comunale, chiamato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione della transazione ai sensi dell'art.
42 T.U.E.L in relazione all'impegno finanziario su più esercizi, è tenuto ad esprimersi entro il prossimo 30.9.2020, termine ultimo ex lege per l'approvazione del bilancio previsionale del corrente esercizio e del bilancio pluriennale per i prossimi esercizi finanziari su cui dovranno gravare i successivi ratei dell'importo in via di riconoscimento a carico dell'Ente”; ne è seguito il rinvio in prosieguo all'udienza del 17 novembre 2020.
Fallito il percorso transattivo, il Comune ha insistito per la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.; il Consorzio ne ha chiesto il rigetto evidenziando di aver già dato impulso all'esecuzione forzata, sottoponendo a pignoramento tutte le somme depositate presso il Tesoriere dell'Ente sino a concorrenza del suo credito, incrementato come per legge, allegando copia dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi.
23 Con provvedimento reso all'esito dell'udienza tenutasi il 17 novembre 2020 la Corte, preso atto del comportamento processuale dell'istante, ha ritenuto abbandonata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, non avendo il difensore del depositato le note, ha invitato i difensori del al CP_1 CP_1 deposito di una nuova procura alle liti rispettosa dei criteri sanciti dall'articolo 83 III comma c.p.c. rinviando in prosieguo al 20 aprile 2021.
Con istanza del 20 novembre 2020 il ha chiesto la revoca del Controparte_1
provvedimento del 17 novembre 2020, in quanto a causa di disfunzioni del sistema informatico occorse nel periodo interessato, le note erano state depositate tempestivamente il 6 novembre 2020 ma non erano visibili nel fascicolo telematico.
Con provvedimento del 26 novembre 2020 la Corte ha anticipato l'udienza al 12 gennaio 2021 all'esito della quale ha rigettato l'istanza di sospensione, non sussistendo i “gravi e fondati” motivi necessari per il suo accoglimento e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 maggio 2022.
Seguiva un rinvio d'ufficio, quindi all'udienza del 22 ottobre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine.
MOTIVI della DECISIONE
I MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
Il primo motivo ( che si rinviene a pagina 34 dell'atto di appello) è così rubricato “
Sul diritto del di ottenere il rimborso di tutti i maggiori oneri Parte_1 sostenuti in conseguenza (i) dell'introduzione di nuove normative e (ii) della protrazione delle procedure esecutive a causa della modifica degli interventi inizialmente preventivati”.
Con tale doglianza il afferma che il Tribunale ha errato nel negare il diritto Parte_1
al risarcimento ritenendo che la modifica degli interventi previsti in contratto non avrebbe concretizzato un inadempimento del concedente ma sarebbe stata l'effetto di una facoltà a questi contrattuale riconosciuta. Secondo l'appellante, infatti, per
24 riconoscere legittimità a tale facoltà il Tribunale avrebbe dovuto indagare sulla modalità di esercizio dello ius variandi facendo emergere che esso non era stato esercitato in modo lineare e nel rispetto del dovere di cooperazione incombente sul committente ma in modo farraginoso ed illegittimo, in quanto determinante un anomalo allungamento dei tempi di esecuzione delle procedure. Inoltre, secondo l'appellante anche l'intervento di normative diverse e l'emanazione di ordinanze sopravvenute dava diritto al rimborso dei maggiori costi sopportati, atteso che alla risoluzione della convenzione avrebbe dovuto far seguito l'effetto retroattivo di cui all'art. 1458 c.c., secondo cui le parti avrebbero dovuto essere rimesse nella stessa situazione in cui si trovavano prima della conclusione del contratto, ciò implicando che nell'ambito delle maggiori onerosità da rimborsare erano da ricomprendere tutti quegli aggravi che, pur se indipendenti dalla responsabilità di una delle parti, avevano comunque reso più onerosa la prestazione.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Deve premettersi che con l'atto introduttivo di primo grado il ha formulato in primis – nei soli Parte_1 confronti del - una generica domanda di risarcimento di tutti i danni subiti ( CP_1
risarcimento di “ogni danno ingiustamente patito, sia sotto il profilo del lucro cessante
(mancati utili) e sia sotto il profilo del danno emergente così come quantificati al punto che segue, e condanni il Concedente al pagamento degli importi che risulteranno nella misura che emergerà in corso di giudizio, condannando il al relativo pagamento”). Controparte_1
In tale domanda il “concedente” non può che identificarsi nel di cui si è CP_1 chiesta la condanna in via esclusiva ( cui ha fatto eco anche la richiesta di condanna del solo al pagamento delle spese processuali); ciò significa che tale domanda CP_1
non ha investito i fatti ed i pretesi inadempimenti relativi al periodo anteriore al
19.6.2020, epoca in cui il è divenuto titolare esclusivo del rapporto CP_1
concessorio inaugurato con la Convenzione rep. 5 del 21.11.1981, per la parte sopravvissuta ai due atti transattivi di cui si dirà. Ne deriva che tale domanda è formulata in maniera incoerente rispetto allo svolgersi del rapporto come indicato dallo stesso in citazione ( in cui l'attore ha distinto l'arco temporale Parte_1
compreso tra la stipula della convenzione e la diffida ad adempiere notificata al in tre segmenti, di cui i primi due riconducibili in sostanza alla asserita CP_1
25 responsabilità della struttura commissariale). Conseguentemente, stante l'originaria legittimazione del presidente della Regione Campania nella qualità Commissario
Straordinario per l'emergenza post-terremoto ex lege 219/81 e successivamente del
Funzionario CIPE quale gestore della Gestione Stralcio, per gli oneri economici fino al 19.6.2000, per dare corpo a tale domanda nei confronti del il CP_1 Parte_1
avrebbe dovuto offrire prova di fatti e comportamenti illegittimi del CP_1 anteriori al passaggio di competenze, specificamente ad esso imputabili e diversi da quelli imputabili alle amministrazioni centrali;
tale prova non è stata offerta.
Con riferimento all'andamento delle procedure espropriative successivamente al subentro del (in via esclusiva), il Tribunale ha esaminato la domanda CP_1
risarcitoria conseguente alla risoluzione di diritto della convenzione rep. 5 e l'ha accolta nei limiti di cui alla decisione adottata.
Inefficace, al fine di provocare la riforma della decisione in tema di risarcimento dei danni, è il richiamo dell'appellante al contenuto dei lodi arbitrali che si sono succeduti nel percorso del rapporto concessorio, posto che il contenuto delle pronunzie arbitrali
è stato superato dalle due transazioni già richiamate.
Si aggiunga che la censura di cui al motivo qui in esame presenta anche un motivo di inammissibilità, nella parte in cui l'appellante richiama l'applicazione dell'effetto retroattivo di cui all'art. 1458 c.c., secondo cui le parti, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, avrebbero dovuto essere rimesse nella stessa situazione in cui si trovavano prima della conclusione del contratto. Premesso che la regola invocata dall'appellante comporta un reciproco obbligo di restituzione, sul punto non può che rilevarsi la violazione del divieto dei nova in appello, sancita dall'art. 345 c.p.c. stante il fatto che il richiamo, improprio, agli effetti retroattivi della risoluzione concretizza l'introduzione in appello di un nuovo tema di indagine ( Cass. n.
15461/2016).
Con il secondo motivo di appello (formulato a pagina 40 ) rubricato “Sulla rilevata genericità delle allegazioni del relativamente al periodo Parte_1 intercorrente tra la stipula della convenzione e il marzo del 1996 e (ii) sulla portata della memoria esplicativa (espressamente richiesta dal Giudice) depositata in data 28.4.1996” l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe
26 erroneamente ritenuto la genericità delle allegazioni del relative alla prima Parte_1
fase del rapporto sino al marzo del '96 e che essa non potesse essere sanata con la memoria esplicativa depositata il 28 aprile 2016. Secondo il , infatti, il Parte_1
giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato i fatti di causa posti a fondamento delle domande tempestivamente dedotti con l'atto di citazione;
inoltre sarebbe stato proprio il Tribunale ad autorizzare il deposito di una memoria esplicativa nell'ambito della fase di trattazione della causa e, di conseguenza, avrebbe dovuto riconoscere alla stessa la funzione di integrare le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. già depositate.
Anche con questo motivo l'appellante sembra trascurare il fatto che con l'atto di citazione la domanda principale di risoluzione della convenzione è stata rivolta dal al solo senza coinvolgimento delle altre parti convenute;
la Parte_1 CP_1
domanda di risarcimento dei danni subiti “per aver dovuto gestire le procedure espropriative oltre i termini originariamente pattuiti” – nonché di restituzione del fondo cassa e di rimborso delle spese legali – è stata espressamente riconnessa alla risoluzione di diritto ( di natura dichiarativa) conseguente alla inevasa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. da parte del stesso, rispetto alla quale il CP_1 Parte_1 ha chiesto condannarsi “eventualmente” in solido o pro quota anche le amministrazioni statali;
la mutatio libelli che il ha operato nella memoria Parte_1 ex art. 183 sesto comma primo termine e nella memoria “esplicativa” depositata il
28.4.2016 è stata correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale.
Quanto alla seconda memoria - oggetto specifico del motivo in esame – emerge dagli atti che, avendo il prodotto in giudizio oltre centonovanta documenti, con Parte_1
ordinanza dell'8.3.2016 – spirati tutti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. – il
Tribunale ha chiesto al di depositare una “nota esplicativa” dei documenti Parte_1
già prodotti al fine di facilitarne la consultazione da parte del giudice e operare il collegamento univoco di ogni documento ai fatti già esposti in citazione. Ebbene, con la memoria depositata il 28.4.2016 il non si è limitato a fornire al Tribunale Parte_1 una nota contenente l'ausilio suddetto – che oggi sarebbe operato attraverso l'inserimento nelle memorie autorizzate dei cd. “collegamenti ipertestuali” - ma ha colto l'occasione per redigere una ulteriore comparsa o memoria che dir si voglia ( di 27 111 pagine) in cui ha ripetuto il contenuto della citazione, ha ampliato la causa petendi introducendo altri eventi ritenuti significativi, ha quantificato, nella misura forfettaria di € 25.000,00 per ciascun giudizio (sic !) le spese legali sostenute per effetto del contenzioso derivato dalle procedure espropriative. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che della suddetta memoria, stante il fallimento dello scopo cui essa era destinata, non avrebbe potuto tenere conto, a presidio della regolarità del percorso processuale e del rispetto del principio del contraddittorio.
Quanto alla memoria di cui al primo termine dell'art. 183 comma 6 c.p.c., altrettanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che essa contenesse una inammissibile mutatio.
Con la memoria in questione, infatti, il ha introdotto una nuova domanda Parte_1
di risoluzione della convenzione ex art. 1453 c.c. ( di natura costitutiva) per inadempimento di tutte le parti convenute ( si legge a pagina 13 della memoria, “dovrà anche essere dichiarata la risoluzione della residua parte di contratto, per colpa ed in danno della/e Amministrazione/i Convenuta/e, in conseguenza delle manifeste e reiterate (ed assolutamente intollerabili) inadempienze degli Enti convenuti che hanno reso praticamente impossibile il completamento delle residue attività d'esproprio”); tale attività non può essere assimilata ad una emendatio, consentita, in quanto le inadempienze contestate alle amministrazioni centrali sono asseritamente maturate in relazione a fatti diversi rispetto a quelli contestati al necessariamente riferite, quindi, al periodo in CP_1 cui il è subentrato alle amministrazioni statali. CP_1
In proposito, deve essere ribadito che, come emerge anche dalla ricostruzione storica effettuata dal Ctu ( dalla pagina 48 alla 96 della relazione), fino alla data del 19.6.2000, il non è subentrato interamente ( ed effettivamente) al Commissario CIPE. CP_1
Non può condividersi sul tema quanto affermato dal in appello e cioè che Parte_1
il concedente unico dal 31.3.1996 era il in quanto per Controparte_1
ammissione dello stesso nel cd. secondo periodo ( dall'1.4.96 al 19.6.2000) Parte_1 il Concedente era in sostanza composto da due soggetti perché le parti pubbliche in fase di subentro si erano accordate tra di loro nel senso che sul Controparte_1 sarebbe ricaduto l'onere di sovraintendere alle attività espropriative poste in essere dal solo dal punto di vista amministrativo, mentre sull' Parte_1 Controparte_6
ricadeva il compito di assicurare la copertura finanziaria;
tale divaricazione,
[...]
28 per ammissione del , non aveva avuto valenza solo interna alle due parti Parte_1
pubbliche ma aveva comportato il fatto che il concessionario “era costretto a dover interloquire non più con un solo soggetto, ma con due interlocutori: il per la parte CP_1
amministrativa e lo Stato per la parte finanziaria (sopperendo all'assenza del , CP_1 dovendo lo Stato concordare sulle modalità seguite per la chiusura degli espropri (al fine di assicurare la effettività dei rimborsi delle attività espropriative da erogarsi).” ed aveva determinato “ ricadute catastrofiche sul prosieguo delle attività espropriative” ( pag. 62 della memoria citata) . Ne consegue che sarebbe altamente contraddittorio ritenere che per questo periodo la responsabilità dell'allungamento dei tempi e l'incremento dei costi delle procedure espropriative sia ascrivibile esclusivamente o anche prevalentemente al Comune.
Con il terzo motivo di appello ( formulato a pagina 45) rubricato “Sul rigetto della domanda di risarcimento danni per l'incremento dei costi delle procedure espropriative per difetto di allegazione della prova del danno patito” l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di risarcimento del danno da incremento dei costi delle procedure espropriative ritenendo che le allegazioni del fossero generiche. Secondo Parte_1
l'appellante, il risarcimento del danno spetterebbe quale conseguenza automatica del prolungamento delle procedure ed è stato calcolato correttamente dal Ctu solo per la parte causalmente collegata agli inadempimenti del concedente. A tal proposito richiama l'elaborato peritale d'ufficio nel quale l'ausiliario ha esaminato il comportamento delle parti contraenti nei tre periodi in cui è stato suddiviso l'arco temporale di vita della concessione assegnando al Concedente la responsabilità dei ritardi al 60% per il primo periodo, all'80% nel secondo periodo ( dal marzo 96 al giugno 2000) e al 70% in capo al dal giugno 2000 al 2005 ( interamente in CP_1
capo al Comune dal 2005 al 2013, epoca della diffida) .
La doglianza, verbosamente articolata su tematiche afferenti ai concetti di ricavi, costi, utili di impresa e guadagni, è sterile in quanto non tiene in considerazione il fatto che il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni – quale parte della domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. - in quanto fondata su allegazioni generiche che neanche l'indagine del Ctu è riuscita a rinforzare, come esposto alle
29 pagine da 13 a 16 della motivazione che si possono riassumere, in estrema sintesi, nella mancata prova del danno da allungamento delle procedure espropriative conseguente al solo inadempimento del diffidato e nella arbitraria CP_1
quantificazione di tale danno.
In particolare, secondo il giudice di primo grado:
- l'attore ha infondatamente riconnesso genericamente il danno al protrarsi di per sé delle procedure, quindi al fattore “tempo” – facendo ricorso a criteri presuntivi ancorati al tempo di ammortizzazione dei costi delle procedure - piuttosto che dare prova documentale di costi aggiuntivi determinati dal prolungamento delle stesse;
- si è rifatto, nella individuazione e quantificazione del danno, al criterio parametrico di cui al parere del 14.12.1992 della Commissione Pareri istituita per le controversie tra concedenti e concessionari ex lege n. 219/81, caratterizzato da valutazioni puramente discrezionali, quali l'individuazione nel 10% dell'importo dei lavori il corrispettivo degli oneri concessori e nell'1% dell'importo così calcolato il costo delle attività relative alle espropriazioni, criteri non previsti dalla Convenzione e dagli atti aggiuntivi;
- quanto al valore delle opere in concessione, il contratto indicava un importo solo presuntivo dei lavori, inutilizzabile come punto di partenza per calcolare i costi in concreto affrontati dal concessionario per gli oneri di concessione e, quindi, per espropri;
- nessuna prova il ha fornito del fatto che il notevole aumento del Parte_1 corrispettivo per lavori rispetto a quello inizialmente preventivato ( secondo quanto appurato dal CTU, l'importo in contratto era pari a complessive £ 171.235.590.577, quello residuo da realizzare come da atto aggiuntivo n. 1764/1992, sulla base del quale il Ctu ha parametrato il danno, era di £ 67.070.000.000) non avesse avuto in sostanza l'effetto di andare a compensare di fatto anche la prolungata durata delle procedure espropriative e, in caso affermativo, quale percentuale del maggior corrispettivo fosse imputabile alle lavorazioni e quale ai costi accresciuti delle attività espropriative complessivamente intese;
- il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non era praticabile in quanto presupponente il raggiungimento della prova circa l'esistenza di un
30 pregiudizio, in concreto non offerta, nonché della prova del fatto che il preciso ammontare del danno non si potesse assolutamente provare ( impossibilità) o che fosse notevolmente difficile da provare;
- il , per contro avrebbe potuto agevolmente provare il danno invocato, Parte_1 determinato dal fatto di aver dovuto adottare specifiche modalità organizzative proporzionate al protrarsi delle procedure espropriative, dimostrabile producendo in giudizio i bilanci ed altra documentazione contabile in suo possesso nonché documentando gli accresciuti costi delle prolungate collaborazioni relative alle istruttorie espropriative nonché delle ulteriori consulenze offerte da tecnici e avvocati e da tutte le spese logicamente e eziologicamente determinate dall'allungamento dei tempi delle procedure.
Tanto premesso in ordine alla motivazione del Tribunale, non può non rilevarsi l'ininfluenza delle considerazioni dell'appellante relative all'autorevolezza della
Commissione Pareri ed alla presunta attendibilità delle sue valutazioni discrezionali.
A proposito dell'asserito inadempimento del concedente, non mancava il Tribunale di osservare, ad abundantiam, che, comunque, il termine di 18 mesi previsto dalla convenzione si riferiva ai lavori e non alle procedure espropriative, stante l'impossibilità di prevedere anticipatamente la loro durata e stante il fatto che la data di inizio delle espropriazioni, condizionato da eventi e responsabilità multifattoriali, non poteva in alcun modo coincidere con la data di stipula del contratto. Né è condivisibile, come spiegato dal giudice di primo grado, l'assunto del Ctu di fissare il dies a quo della durata delle procedure in base alla data fissata nell'ordinanza n. 70 del 1982, stante il fatto che essa non aveva contenuto negoziale ma era stata emessa dal unicamente per dettare regole acceleratorie delle procedure CP_2
espropriative.
Sul tema delle responsabilità allegate dal giova fare una precisazione;
Parte_1
l'appellante nelle sue difese afferma reiteratamente che il rapporto tra concedente e concessionario va, nel caso in esame, assimilato ad un appalto;
indipendentemente dalla correttezza dell'impostazione – che non è oggetto del gravame - da tale ragionamento, tuttavia, non fa discendere conseguenze coerenti. Ed infatti, se si dovesse ritenere come vorrebbe l'appellante, che il è stato, in realtà, un Parte_1
31 appaltatore, si dovrebbe anche ritenere che esso ha assunto interamente su di sé il rischio di vedere accrescere i tempi – quindi, a suo dire, i costi – delle attività espropriative, stante il fatto che giammai potrebbe affermare che, nella situazione in concreto accettata, la dilatazione di tali attività fosse del tutto imprevedibile ( cfr. Cass.
n. 27258/2017 e Cass. n. 3754/1979 ) perché, invece, era prevedibilissima.
Correttamente il Tribunale ha affermato che l'esatta individuazione dei proprietari dei fondi da espropriare era di competenza del concessionario e, nei fatti, si è rivelata molto complessa e lunga ma di questo non può dolersi il . Parte_1
Inoltre, la complessità ed onerosità delle procedure espropriative non sarebbe dovuta sfuggire ad un concessionario di grande esperienza e tenuto conto del ruolo da questi volontariamente assunto in un contesto totalmente emergenziale, in cui l'avvio delle procedure espropriative richiedeva, alla base, sopralluoghi ispettivi, ricerche ed indagini ipocatastali ed urbanistiche tutte a carico del , cui evidentemente Parte_1 esso non era preparato.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che non erano imputabili al i ritardi CP_1 connessi al susseguirsi di modifiche normative, richiamate dallo stesso;
Parte_1
basta pensare, solo a titolo esemplificativo, all'entrata in vigore della l. 28 febbraio
1985 n. 47 in tema di condono edilizio che esercitò anch'essa una notevole influenza sulle procedure espropriative relative a suoli su cui erano presenti immobili abusivi sottoponibili al beneficio del condono per effetto della normativa sopravvenuta ( v.
Ord. Comm. N. 895 del 31.1.1987).
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere che “a seguito di risoluzione del contratto, il concessionario può agire per il solo recupero dei costi in concreto affrontati e non coperti dal corrispettivo già pagato dal concedente e non anche per ottenere un guadagno superiore a quello inizialmente pattuito”. Per il , infatti, dipendendo la Parte_1
risoluzione del contratto dall'inadempimento del concedente, il concessionario ha acquisito il diritto di agire, come ha fatto, anche per il recupero non solo dei costi sostenuti, ma anche del mancato utile. L'argomentazione è priva di pregio;
infatti,
l'inadempimento ed il risarcimento del danno qui invocati attengono esclusivamente alla materia delle procedure espropriative, cioè alle attività di cui all'art. 8 della
32 Convenzione rep. 5, sopravvissuta, nei limiti che vedremo, alla transazione n.
3166/9.4.2008 .
Ebbene, l'attività suddetta ( prevista a carico del Concessionario ex art. 81 L.
219/1981 “in deroga alle norme vigenti”) non poteva, a differenza delle attività di progettazione ed esecuzione delle costruzioni, dar luogo a “ guadagni” ma al rimborso delle spese delle procedure e delle somme versate agli aventi diritto per la definizione degli espropri. Di conseguenza, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'asserito inadempimento del - che il ha connesso CP_1 Parte_1 all'inerzia ed ai ritardi con cui il ha effettuato gli interventi di sua competenza CP_1
( decreti di esproprio e di acquisizione sanante) - l'istante era tenuto a provare il danno emergente, cioè gli esborsi sostenuti per responsabilità della parte inadempiente ( non provati e non ricostruibili presuntivamente sulla base di una percentuale delle lavorazioni), ma non il lucro cessante, come genericamente indicato dall'attore in primo grado, posto che nel caso in esame l'attività espropriativa non avrebbe determinato un vero e proprio lucro o, quantomeno, il non ha allegato Parte_1
specificamente a quale “lucro cessante” facesse riferimento – da non confondere con le spese delle procedure - ed anche in appello non lo chiarisce, allegando infondatamente che tale danno sarebbe stato “in re ipsa”.
Ne consegue che infondati - e totalmente inefficaci - sono tutti i rilievi dell'appellante relativi alle modalità di calcolo del danno – come effettuato dal Ctu – respinte dal Tribunale non in quanto errate in termini di calcolo ma in quanto determinanti una ricostruzione presuntiva di un danno non provato nei termini spiegati. Presuntiva in quanto essa avrebbe dovuto far emergere quale sarebbe stato il vantaggio del in termini di corrispettivo se le procedure espropriative Parte_1
fossero state portate a termine in un tempo ridotto in quanto epurato dei ritardi ascrivibili a corresponsabilità del Concessionario, effetti per lungo tempo proponderante. La modalità proposta non può essere condivisa per le ragioni spiegate ed è lecito chiedersi se la nomina del Ctu sia stata di effettiva utilità processuale.
Infondatamente l'appellante invoca i precedenti di legittimità del 24.2.2014 n. 4391 e del 2.3.2009 n. 5010 che riguardano il caso delle cd “spese generali” dovute – in materia di appalto - in via forfettaria in caso di sospensioni determinate da fatto e 33 colpa del committente se iscritte regolarmente a riserva, fattispecie non assimilabile a quella in esame, in cui si dibatte in materia di risarcimento del danno e non sono state iscritte riserve. Peraltro, è proprio la seconda decisione richiamata dall'appellante ad aver ispirato la decisione del Tribunale nella parte, sfavorevole all'attore, in cui il giudice ha dubitato del fatto che con il passare dei decenni il , accorto Parte_1
operatore, abbia continuato a subire le stesse conseguenze dannose evidenziatesi nei primi anni ( si legge nella massima ufficiale che le spese generali “ devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell'appalto salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all'inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali
l'organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa”.
Del quarto motivo di appello, rubricato “Sulla presunta introduzione di domande nuove”, con il quale il lamenta che il Tribunale ha errato nel dichiarare Parte_1
inammissibili perché nuove le domande poste dal con la memoria ex art. Parte_1
183 VI comma primo termine c.p.c., si è già detto. In particolare, secondo l'appellante con la memoria suddetta il avrebbe operato una mera specificazione della Parte_1
domanda di risoluzione introdotta in citazione, di portata più ampia di quella oggetto di specificazione. La tesi non trova conferma nel contenuto delle due richieste – quella in limine e quella in memoria 183 comma 6 c.p.c.; per i giudici di legittimità, infatti, le domande ex art. 1453 e 1454 c.c. non sono assimilabili in quanto “ la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare,
l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” .
Con il quinto ed ultimo motivo rubricato “Sul regime delle spese di lite”
l'appellante censura infondatamente il governo delle spese, trascurando che la
34 compensazione delle spese nel rapporto tra e è stata determinata Parte_1 CP_1
da reciproca soccombenza, ipotesi disciplinata dall'art. 92 comma 2 c.p.c..
In definitiva, l'appello principale va respinto.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAL Controparte_1
Con l'atto depositato il 30.12.2019, il ha proposto tempestivo appello CP_1
incidentale teso alla riforma della sentenza di primo grado nel senso del, in via principale, rigetto della domanda del e, in via subordinata, all'accoglimento Parte_1
della domanda di garanzia proposta nei confronti delle amministrazioni statali, indicate come effettive responsabili dei danni asseritamente patiti dal . Parte_1
Con il primo motivo dell'appello incidentale rubricato “Erroneità del capo di sentenza che ha parzialmente accolto la domanda e dichiarato la risoluzione della concessione per grave inadempimento del – Erronea CP_1 interpretazione dell'art. 4 dell'atto transattivo – Omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione – Erronea interpretazione degli artt. 7 e 23 della convenzione rep. n. 5/81 – Violazione dell'art. 81 della L. n. 219/81” il CP_1 censura la sentenza in primis per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2947 c.c.. formulata tempestivamente nel giudizio di prime cure.
A parere del la domanda formulata dal sarebbe prescritta sia che CP_1 Parte_1
si calcoli la data in cui il ha trasmesso l'elenco delle ditte espropriande in Parte_1 data 11.1.2005 - in occasione del quale l'appellante non aveva formulato Parte_1
alcuna richiesta risarcitoria - sia che si tenga in considerazione dell'ultima nota richiamata del 5.6.2006, dal momento che l'atto di diffida è stato recapitato solo in data 11.9.2013.
La censura è inammissibile posto che il Tribunale ha affermato, sia pure per completezza della decisione – avendo fatto ricorso al criterio della ragione più liquida di infondatezza nel merito della domanda – che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione era da individuarsi in quello decennale dettato dall'art. 2946 c.c.. L'appellante incidentale non contesta espressamente la ritenuta decennalità del termine, quindi, quand'anche si dovessero assumere quali termini a
35 quibus le due date riportate nella doglianza, non si otterrebbe risultato diverso da quello delineato dal Tribunale, a fronte di un atto di citazione notificato nell'aprile
2014. A tanto si aggiunga che la domanda è stata accolta solo con riferimento agli effetti derivanti dalla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. determinata dalla notifica della diffida ad adempiere in data 11.9.2013; ne consegue che il termine di prescrizione, decennale o quinquennale che fosse, è stato ancorato a tale data e, quindi, non prescritto alla data di notifica della citazione.
A parere del il Tribunale sarebbe incorso in una erronea interpretazione CP_1
dell'art. 4 dell'atto transattivo ( non precisa quale) secondo il quale, in base ad una stima prudenziale effettuata dallo stesso sull'entità delle indennità da Parte_1
corrispondere alle ditte espropriande, sarebbe stata accantonata una somma di
1.500.000,00 euro quale contributo del per concorrere alla liquidazione Parte_1
degli oneri espropriativi, salvo il rimborso delle ulteriori somme resesi eventualmente necessarie. Prosegue affermando che per questo motivo venne istituito un fondo dedicato agli espropri cui attingere per liquidare le ditte rimanenti;
il Parte_1 delegato al compimento delle procedure espropriative avrebbe anticipato le relative somme, siccome previsto convenzionalmente, che sarebbero state integralmente rimborsate entro 90 giorni dall'acquisizione dei cespiti alla mano pubblica;
tuttavia, secondo il la condizione sospensiva di cui all'art. 23 della convenzione - cui CP_1 era subordinato il ristoro degli oneri espropriativi anticipati dal - non si è Parte_1
mai avverata perché il concessionario non ha mai perfezionato gli atti di sua competenza per definire le procedure ablatorie tanto da non aver dimostrato né provato in alcun modo di aver trasmesso al le deliberazioni finalizzate CP_1
all'acquisizione degli immobili per scopi di pubblica utilità, una volta scaduti i termini legali di occupazione, ai sensi e per gli effetti del citato art. 42 bis del D.P.R. n.
327/2001 né di aver concluso accordi di cessione bonaria con le ditte espropriande.
Pertanto, non avendo il ultimato le procedure espropriative e, quindi, non Parte_1
essendosi avverata la condizione sospensiva dedotto nell'atto transattivo (art. 4), non avrebbe alcun titolo alla ripetizione del fondo stanziato per liquidare le ditte espropriande. Inoltre, erroneamente il Giudicante di prime cure avrebbe ascritto al la responsabilità per il ritardato perfezionamento delle procedure CP_1
36 espropriative, così dichiarando risolta la convenzione per grave inadempimento dell'Ente. In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'incapacità del
– concessionario di committenza onerato in toto dell'esecuzione dei Parte_1
procedimenti ablativi - di provvedere alla provvista finanziaria occorrente per gli espropri nonostante l'art. 23 della convenzione gli imponesse il pagamento delle somme occorrenti per l'acquisizione delle aree direttamente “con rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto a seguito di consegna al concedente degli atti comprovanti il pagamento o il deposito nella Cassa DD.PP. delle indennità stesse”. Ha aggiunto che, pertanto, nessuna “responsabilità può essere ascritta al convenuto per la dilatazione CP_1
della tempistica procedimentale che avrebbe dovuto essere osservata dal concessionario, il quale per propria colpa, prima dell'atto transattivo, ha assistito inerte alla decorrenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi senza emanare i decreti di esproprio, tenuto conto che l'ultima proroga risale al 31.12.2005 (art. 6 quater, comma 1, del decreto legge n. 314/2004, convertito, con modificazioni, nella L. n. 26/2005)” ( così nella comparsa di risposta pag. 14).
La censura è posta nel nulla dalla mancata impugnazione – con conseguente formazione del giudicato interno - di parti della motivazione che confliggono con gli argomenti predetti e sorreggono autonomamente la decisione adottata dal
Tribunale. In particolare, l'appellante incidentale omette di considerare che la responsabilità, a fini della risoluzione, del è stata esclusa per “inadempimenti CP_1
verificatisi in epoca antecedente al 9.4.2008” e che essa è stata, invece, riconosciuta per alcuni specifici inadempimenti verificatisi successivamente, determinati da condotte interamente ascrivibili al Sul punto il Tribunale ha ( v. sentenza pag. 11) CP_1
affermato “ con il venir meno dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza in data
31.12.2005 (cfr. p. 96 della CTU), le procedure espropriative ancora in essere, relative a circa
40 ditte interessate dall'intervento di recupero del centro storico di (cfr. pp. 97, 98 e CP_1
131 CTU), erano divenute illegittime, con la conseguenza che la loro chiusura poteva avvenire
o a seguito di stipula di un atto di cessione volontaria o a seguito di emanazione, da parte del del decreto previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 08/06/2001, n. 327 - Testo unico CP_1
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
37 Come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il e gli enti interessati, erano noti Parte_1
ormai da tempo sia le particelle da acquisire in proprietà, sia l'importo di denaro spettante ai rispettivi proprietari, con la conseguenza che quantomeno a partire dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore dell'art. 42 bis) la responsabilità della mancata chiusura delle procedure espropriative è da attribuirsi in via esclusiva al di , che non ha adottato gli CP_1 CP_1
atti amministrativi di sua esclusiva competenza. Tale conclusione è confermata dalle indagini del CTU, ing. il quale, in base alla documentazione in atti, ha ricostruito Persona_1
nel modo di seguito riportato le vicende relative alle procedure espropriative con riferimento alla fase finale del rapporto. “La seconda fase di tale periodo, successiva al 31.12.2005 risulta caratterizzata da una fittissima corrispondenza tra le parti e da una serie di mutamenti normativi relativi alle modalità di definizione degli espropri a procedura illegittima.
Dalla corrispondenza esaminata emerge una presenza continua del nei rapporti Parte_1
con le ditte espropriate e con i committenti con continui aggiornamenti sullo stato (giudiziale
e stragiudiziale) delle singole pratiche;
emerge pure una costante presenza del Commissario di
Governo connotato da controlli piuttosto rigidi soprattutto sugli impegni economici da assumere con le ditte da espropriare (in particolare, in questa fase, si verifica il rifiuto dello stesso Commissario di erogare somme derivanti da occupazioni illegittime verificatesi nei periodi successivi al 19.6.2000), mentre emerge un comportamento poco collaborativo del
che: Controparte_1
- è risultato assente in numerosi incontri che si sono tenuti tra il Commissario e il Parte_1
tanto da essere più volte sollecitato a partecipare e a indicare il nominativo di un responsabile;
- non ha offerto la necessaria cooperazione dal punto di vista amministrativo, essendosi limitato a ritenere il unico responsabile del compimento delle procedure Parte_1
espropriative, senza però pronunciarsi sugli accordi economici raggiunti dallo stesso Parte_1
con le ditte da espropriare e senza programmare, una volta scaduti i termini degli espropri, la necessaria attività amministrativa e contabile, con la indicazione sia delle modalità e dei termini da seguire per la definizione degli espropri e sia della copertura finanziaria necessaria, quantomeno per la parte che l'amministrazione dello Stato si rifiutava di coprire;
- non ha trasmesso la rendicontazione richiesta dal Commissario di Governo (relativa alla indicazione delle finalità e della spesa per gli interventi eseguiti in variante rispetto al programma originario al 19.6.2000), alla cui verifica il Commissario stesso aveva
38 subordinato il pagamento degli indennizzi per la chiusura degli espropri, rendendo necessaria, dopo numerosi inviti e sollecitazioni, la nomina di un Commissario ad acta;
Quanto sopra ha determinato ingenti ritardi e ha, alla fine, impedito il completamento delle residue pratiche espropriative” (cfr. pp. 104 e 105 elaborato peritale).
In effetti, a partire dal 6.7.2011, il comune di ha emanato un solo decreto di CP_1
acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 in data 31.7.2013 (cfr. doc. 178 attore).
A fronte di tale stallo, il è rimasto esposto alle azioni risarcitorie proposte dai Parte_1
proprietari degli immobili appresi in forza dei decreti di occupazione d'urgenza e successivamente trasformati. Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra il luglio
2011 e la data della diffida ad adempiere (circa 2 anni), può senz'altro qualificarsi come grave l'inadempimento del agli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto: CP_1
la mancata collaborazione dell'ente pubblico ha impedito al concessionario di portare a termine le residue procedure espropriative, liberandosi in tal modo, in via definitiva, dalle obbligazioni nascenti dalla convenzione”.
E' evidente, quindi, che la doglianza relativa all'interpretazione dell'art. 4 della transazione n. 3166 - che ruota intorno al ritenuto mancato avverarsi di una condizione sospensiva gravante sul concessionario - è del tutto inidonea a provocare la riforma della sentenza con cui si è affermata la responsabilità del in CP_1
relazione al mancato completamento delle procedure espropriative “ quantomeno a partire dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore dell'art. 42 bis ( per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, n.d.r.)) la responsabilità della mancata chiusura delle procedure espropriative è da attribuirsi in via esclusiva al , che non ha adottato gli CP_1 CP_1
atti amministrativi di sua esclusiva competenza” . Né si comprende in che modo la mancata emanazione dei decreti di cd “acquisizione sanante” possa essere contestata al concessionario, stante l'indubbia competenza del ad emanarli soppesando CP_1
“gli interessi in conflitto” ( art. 42 bis DPR 327/2001).
Con il secondo motivo rubricato “Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei riguardi de e della domanda di manleva nei Parte_1 confronti delle appellate Amministrazioni statali. Difetto di legittimazione attiva del Comune – Violazione dell'art. 81 della L. n. 219/81 e della convenzione rep. n.5/81 (artt. 7 e 23) - Violazione del combinato disposto
39 dall'art. 42, comma 3, ultimo capoverso, della L. n. 144/1999. l'art. 8 del D.Lgs.
n. 354/99” il reitera, in sostanza, le difese svolte in primo grado sia con CP_1 riferimento alla domanda di condanna generica del che con riferimento alla Parte_1
posizione delle amministrazioni statali, cui il vorrebbe che fosse indirizzata CP_1 la condanna.
In particolare, il argomenta che, essendo infondata la domanda di risoluzione CP_1 per colpa del la Corte dovrebbe, per contro, affermare la responsabilità CP_1
contrattuale del per il mancato perfezionamento delle procedure Parte_1
espropriative e, quindi, emettere la richiesta condanna del in forma Parte_1
generica ex art. 278 c.p.c., in relazione all'esito dei procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. E. ancora pendenti.
La censura è superata del tutto dalla condivisione della tesi affermata dal giudice di primo grado, di cui si è parlato.
Quanto al rigetto della domanda di manleva nei confronti dello Stato per l'importo di cui v'è stata condanna in primo grado, il lamenta che erroneamente il CP_1
Tribunale avrebbe affermato l'inapplicabilità del meccanismo previsto dall'art. 42, comma 3, ultimo capoverso, della L. n. 144/1999. Ha precisato, infatti che la normativa indicata prevedeva che la struttura commissariale era onerata della definizione dell'intero contenzioso ascrivibile all'attuazione del titolo VIII della L. n.
219/81; ciononostante il Commissariato appellato non si era in alcun modo attivato per concludere le intese transattive ed era pertanto direttamente responsabile dei danni derivati dal mancato perfezionamento delle procedure espropriative alla data del verbale di trasferimento e della consegna delle opere.
La censura è infondata per il motivo che segue.
Emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio che “ Il Comune di assumeva, a far CP_1
data dal 19.06.2000, tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario delle opere relative all'ex titolo VIII legge 219/1981 nel Comune di , nonché quelli nei confronti CP_1
del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal D.L. 23.06.1995 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.08.1995 n. 341.
Stabiliva inoltre che il Comune di , per quanto attinente al recupero del centro urbano, CP_1 limitava gli interventi alle quote degli ambiti 1, 3 e 5 del progetto generale.
40 La spesa complessiva veniva prevista in £. 43.365.300.000 e attribuita al Comune di
. Stabiliva: (i) che gli oneri e la gestione del contenzioso per tutte le controversie CP_1 aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere, e comunque nei confronti del concessionario, restavano a carico dello Stato secondo le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 42 della legge 144/99, ivi compresi gli oneri derivanti dal completamento delle procedure espropriative, nonché dal contenzioso insorto nella medesima materia oltre che per la risoluzione delle interferenze;
(ii) che il rimborso al Concessionario delle somme anticipate per oneri per espropriazioni, successivamente a detto atto, sarebbe stato effettuato dal Comune di , che si sarebbe rivalso nei confronti del Commissario o dello Stato, CP_1 come previsto dal citato art. 42, comma 3, legge 144/99; (iii) che, per il contenzioso in materia espropriativa sino alla chiusura della concessione, la gestione sarebbe spettata al e i CP_1
relativi oneri sarebbero stati quindi rimborsati al concessionario dal fermo restando CP_1
il reintegro da chiedere allo Stato.”( in ctu pag. 70). Per_1
Il contenuto di tale dispositivo, come affermato dal Tribunale, è stato travolto dalla transazione n. 3166 del 9.4.2008 in cui il ed il concessionario CP_1 Parte_1 decidevano la composizione “tombale e omnicomprensiva del contenzioso presente e futuro relativo al rapporto concessorio “ con impegno del a riconoscere a CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 7.118.673,00 di cui € 1.808.673,00 quale restituzione di quota parte dell'anticipazione oggetto di trattenuta, € 3.810.000,00 a titolo di azzeramento del residuo debito per anticipazione relativo a somme nella disponibilità del ed € 1.500.000,00 da accantonarsi presso il “quale fondo Parte_1 CP_1 costituente contributo massimale messo a disposizione del cui attingere per eventuali Parte_1
maggiori oneri espropriativi fino a concorrenza degli stessi, il cui residuo saldo sarà corrisposto al entro 90 giorni dalla definitiva conclusione delle procedure medesime Parte_1
con l'acquisizione, volontaria o coattiva, degli immobili espropriandi e relativa trascrizione del titolo di proprietà in favore del . CP_1
Ebbene, è evidente che l'importo di € 1.500.000,00 – pur riferito alle procedure espropriative – è parte integrante dell'intesa transattiva intervenuta esclusivamente tra il ed il , con conseguente esclusione, per scelta del CP_1 Parte_1 CP_1
del ruolo delle Amministrazioni centrali , difformemente da quanto previsto dal citato art. 42 comma 3 L. 144/1999.
41 Né si può trascurare che, come già spiegato alle pagine 38 e 39 della motivazione, la risoluzione di diritto della convenzione per la parte relativa alle procedure espropriative è stata collegata espressamente a condotte marcatamente inerziali e non collaborative del circostanza da cui discenderebbe la chiara illogicità di CP_1 una pronunzia che riversasse sugli organi centrali l'inadempimento dell'ente territoriale.
In definitiva, l'appello incidentale del va interamente respinto. CP_1
L'appello incidentale del e della Controparte_2 Controparte_3
va evidentemente inteso alla stregua di un appello incidentale
[...]
condizionato, dal momento che la sentenza di primo grado, che merita conferma per i motivi spiegati, non reca alcuna forma di condanna delle due amministrazioni centrali né ha pregiudicato il loro diritto al rimborso delle spese di causa;
tale appello è superato.
Sul governo delle spese, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del grado nel rapporto tra il ed il Parte_1 CP_1
La soccombenza del e del nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
e della comporta che entrambi CP_2 Controparte_3 sono tenuti al pagamento in suo favore delle spese del grado, in proporzione del rispettivo interesse alla causa, come dispone l'art. 97 c.p.c.; tenuto conto del fatto che il maggior peso specifico – in relazione alla posizione delle amministrazioni centrali - va attribuito alla domanda di manleva del oggetto dell'appello incidentale, CP_1 la condanna al rimborso delle spese del grado sostenute dal
[...]
e dalla PCM va emessa per 1/3 a carico del e di 2/3 a carico CP_2 Parte_1
del CP_1
La liquidazione va operata in dispositivo in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore ricompreso tra 8 e 16 milioni di euro;
spetta l'importo di €
37.350,22 corrispondente al minimo tariffario previsto per le quattro fasi processuali, tenuto conto della quantità e qualità del contributo processuale offerto, cui va aggiunto il 15% a titolo di spese generali di rappresentanza e difesa, € 5.602,53.
42 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_1 di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione da ciascuno proposta .
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica nei confronti del e del Controparte_1 [...]
di cui al Titolo VIII Controparte_7
Legge 219/1918 e la in persona dei rispettivi Controparte_3 legali rappresentanti, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5637/2019 pubblicata il 3.6.2019 nonchè sull'appello incidentale del così Controparte_1 provvede:
a) rigetta l'appello pincipale e l'appello incidentale del confermando CP_1 integralmente la sentenza appellata;
b) compensa le spese del grado nel rapporto tra e Parte_1 CP_1
c) condanna il ed il come da quote proporzionali Parte_1 Controparte_1 in motivazione, al rimborso delle spese del grado sostenute dal
[...]
e dalla liquidate in CP_2 Controparte_3
37.350,22 per compensi ed € € 5.602,53 per spese generali;
d) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 CP_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello da ciascuno proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025. il Presidente estensore
Caterina Molfino
43