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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2021
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2467/2021
All'udienza del 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, in sostituzione avv. CARREA , l'avv. ESTEFANA PANFILO per parte convenuta, in sostituzione avv. BARBIERI, l'avv. SIMONETTA PAOLETTI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5 N. R.G. 2467/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2467 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Carrea, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Concetta Barbieri;
- PARTE APPELLATA - ; Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di
Civitavecchia, n. 302/2021, depositata il 16 febbraio 2021 non notificata, accertata la piena legittimità del preavviso di fermo impugnato, respingere le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. in Controparte_1 quanto infondate;
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e produzione documentale, rigettare integralmente l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante alle spese e compensi del giudizio da rifondersi a favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 22.7.2021, Parte_2
(di seguito ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale e Pt_3 Controparte_1 il , chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. Controparte_2
pagina 2 di 5 302/2021, depositata il 16.2.2021 e non notificata, con la quale era stata accolta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da ed era stato disposto l'annullamento dell'atto Controparte_1 impugnato.
Il giudice di primo grado aveva motivato la decisione come segue: “parte opponente ha depositato la sentenza
n. 886/16 emessa dal GdP di Civitavecchia avente ad oggetto proprio la cartella n. 09720150111161362000 notificata il
9.10.2015 e definita con sentenza di accoglimento parziale e riduzione dell'importo ad € 189,90. La sentenza non era stata appellata né posta in esecuzione dall'ente creditore. Erroneamente quindi l'ente creditore e l'ente di riscossione hanno riproposto la cartella di pagamento 09720150111161362000 notificata il 9.102015, relativa ai medesimi verbali di accertamento elevati dalla polizia locale di quale titolo per l'esecuzione in quanto era già intervenuta una sentenza e quindi un CP_2 titolo giudiziale con modifica dell'importo dovuto. L'ente creditore avrebbe dovuto quindi agire diversamente per il recupero del residuo credito, valutando altresì che la sentenza non aveva indicato interessi e pertanto avrebbero potuto essere applicati i soli interessi legali come per legge e non come nella cartella di interessi di mora esattoriali. La cartella di pagamento sottostante il preavviso di fermo opposto non è quindi titolo idoneo per l'esecuzione a cura dell' e l'attività Parte_1 di riscossione non poteva essere iniziata con modalità di cui al presente giudizio. All'esito dell'istruttoria svolta il Giudice accoglie quindi il motivo di opposizione relativo all'infondatezza dell'esecuzione iniziata con il preavviso di fermo n.
2018/000669025 e lo annulla”.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto ed eccepito
- la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto la partita di ruolo riferibile alla pretesa creditoria annullata giudizialmente dalla sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 886/16 era stata sospesa a far data dall'11.10.2016, laddove il fermo amministrativo era fondato sulle partite di ruolo ancora attive (prima e seconda) della cartella presupposta n. 09720150111161362000;
- nella denegata ipotesi in cui il credito per il quale avrebbe potuto agire fosse ritenuto inferiore Pt_3 rispetto a quello effettivamente azionato a mezzo del preavviso di fermo, la legittimità dell'atto limitatamente al minor credito non contestato. si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il non si è costituito nel giudizio di appello, ancorché ritualmente evocato, talché Controparte_2 deve dichiararsene la contumacia.
***
Non è fondato il primo motivo di appello.
Dai documenti prodotti dalle parti nel giudizio di primo grado si desume che:
- la cartella di pagamento n. 09720150111161362000 era stata emessa per il complessivo importo di €
478,89 (€ 473,01 oltre diritti di notifica), derivante dalla sommatoria dei carichi iscritti a ruolo al n.
2015/5497 (n. 2 partite ciascuna dell'importo di € 156,13) e al n. 2015/5525 (n. 1 partita dell'importo di €
160,75), tutti riferibili a contravvenzioni al codice della strada;
- con sentenza n. 886/2016, incontestatamente passata in giudicato, il Giudice di Pace di Civitavecchia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Controparte_1
pagina 3 di 5 n. 09720150111161362000, aveva espressamente rideterminato in € 189,90 la somma dovuta dal contribuente in relazione ai titoli sottesi alla cartella impugnata;
- il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, emesso nel 2018, continuava a richiamare come atto presupposto la cartella di pagamento n. 09720150111161362000, purtuttavia entro il minor importo di € 384,09, derivante da due delle tre partite di ruolo indicate nella cartella medesima.
Risulta pertanto smentito “per tabulas” che l'agente della riscossione abbia intimato il fermo esclusivamente sulla scorta dei carichi ancora validi perché non annullati dal Giudice di Pace, avendo quest'ultimo ridotto ad € 189,90 il credito spettante ad in relazione ai titoli sottesi alla cartella di Pt_3 pagamento n. 09720150111161362000, laddove il preavviso di fermo richiama ingiustamente un maggior credito di 384,09 asseritamente fondato sulla predetta cartella.
Neanche il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Il preavviso di fermo è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5469) nonché a far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in difetto di pagamento nel termine di 30 giorni
(art. 86, comma 2, d.P.R. 602/1973)
Secondo la giurisprudenza dominante, l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia se riguardante la regolarità formale dell'atto, introduce un'ordinaria azione di accertamento negativo (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/04/2018,
n.10261)
È ragionevole ritenere che alla parziale inesistenza del credito posto a fondamento del preavviso di fermo, nel caso di specie accertata con pronuncia giudiziale incontrovertibile, consegua inevitabilmente l'inefficacia dell'atto di preavviso. Diversamente, dovrebbe illogicamente ammettersi da una parte che l'agente della riscossione possa procedere all'iscrizione del fermo, in assenza di pagamento nei 30 giorni, nonostante l'acclarata infondatezza, quantomeno parziale, della pretesa creditoria manifestata mediante l'atto di preavviso;
d'altra parte, che il debitore, al fine di evitare il fermo, debba pagare un importo maggiore di quello effettivamente dovuto, così distorcendosi la portata coercitiva della misura e aggravandosi ingiustificatamente la posizione del destinatario della comunicazione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 ss. mm., scaglione pari al valore della domanda, parametri compresi tra i minimi e i medi in considerazione della bassa complessità della causa, fasi corrispondenti a quelle effettivamente svolte.
Si dà atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Civitavecchia n. 302/2021, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello; pagina 4 di 5 - condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 380,00 Pt_3 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Concetta Barbieri che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con effetti dal momento del deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 13/02/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2467/2021
All'udienza del 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice, in sostituzione avv. CARREA , l'avv. ESTEFANA PANFILO per parte convenuta, in sostituzione avv. BARBIERI, l'avv. SIMONETTA PAOLETTI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5 N. R.G. 2467/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2467 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Carrea, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Concetta Barbieri;
- PARTE APPELLATA - ; Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di
Civitavecchia, n. 302/2021, depositata il 16 febbraio 2021 non notificata, accertata la piena legittimità del preavviso di fermo impugnato, respingere le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. in Controparte_1 quanto infondate;
Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte appellata: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e produzione documentale, rigettare integralmente l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante alle spese e compensi del giudizio da rifondersi a favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 22.7.2021, Parte_2
(di seguito ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale e Pt_3 Controparte_1 il , chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. Controparte_2
pagina 2 di 5 302/2021, depositata il 16.2.2021 e non notificata, con la quale era stata accolta l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo proposta da ed era stato disposto l'annullamento dell'atto Controparte_1 impugnato.
Il giudice di primo grado aveva motivato la decisione come segue: “parte opponente ha depositato la sentenza
n. 886/16 emessa dal GdP di Civitavecchia avente ad oggetto proprio la cartella n. 09720150111161362000 notificata il
9.10.2015 e definita con sentenza di accoglimento parziale e riduzione dell'importo ad € 189,90. La sentenza non era stata appellata né posta in esecuzione dall'ente creditore. Erroneamente quindi l'ente creditore e l'ente di riscossione hanno riproposto la cartella di pagamento 09720150111161362000 notificata il 9.102015, relativa ai medesimi verbali di accertamento elevati dalla polizia locale di quale titolo per l'esecuzione in quanto era già intervenuta una sentenza e quindi un CP_2 titolo giudiziale con modifica dell'importo dovuto. L'ente creditore avrebbe dovuto quindi agire diversamente per il recupero del residuo credito, valutando altresì che la sentenza non aveva indicato interessi e pertanto avrebbero potuto essere applicati i soli interessi legali come per legge e non come nella cartella di interessi di mora esattoriali. La cartella di pagamento sottostante il preavviso di fermo opposto non è quindi titolo idoneo per l'esecuzione a cura dell' e l'attività Parte_1 di riscossione non poteva essere iniziata con modalità di cui al presente giudizio. All'esito dell'istruttoria svolta il Giudice accoglie quindi il motivo di opposizione relativo all'infondatezza dell'esecuzione iniziata con il preavviso di fermo n.
2018/000669025 e lo annulla”.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto ed eccepito
- la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto la partita di ruolo riferibile alla pretesa creditoria annullata giudizialmente dalla sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 886/16 era stata sospesa a far data dall'11.10.2016, laddove il fermo amministrativo era fondato sulle partite di ruolo ancora attive (prima e seconda) della cartella presupposta n. 09720150111161362000;
- nella denegata ipotesi in cui il credito per il quale avrebbe potuto agire fosse ritenuto inferiore Pt_3 rispetto a quello effettivamente azionato a mezzo del preavviso di fermo, la legittimità dell'atto limitatamente al minor credito non contestato. si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il non si è costituito nel giudizio di appello, ancorché ritualmente evocato, talché Controparte_2 deve dichiararsene la contumacia.
***
Non è fondato il primo motivo di appello.
Dai documenti prodotti dalle parti nel giudizio di primo grado si desume che:
- la cartella di pagamento n. 09720150111161362000 era stata emessa per il complessivo importo di €
478,89 (€ 473,01 oltre diritti di notifica), derivante dalla sommatoria dei carichi iscritti a ruolo al n.
2015/5497 (n. 2 partite ciascuna dell'importo di € 156,13) e al n. 2015/5525 (n. 1 partita dell'importo di €
160,75), tutti riferibili a contravvenzioni al codice della strada;
- con sentenza n. 886/2016, incontestatamente passata in giudicato, il Giudice di Pace di Civitavecchia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Controparte_1
pagina 3 di 5 n. 09720150111161362000, aveva espressamente rideterminato in € 189,90 la somma dovuta dal contribuente in relazione ai titoli sottesi alla cartella impugnata;
- il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, emesso nel 2018, continuava a richiamare come atto presupposto la cartella di pagamento n. 09720150111161362000, purtuttavia entro il minor importo di € 384,09, derivante da due delle tre partite di ruolo indicate nella cartella medesima.
Risulta pertanto smentito “per tabulas” che l'agente della riscossione abbia intimato il fermo esclusivamente sulla scorta dei carichi ancora validi perché non annullati dal Giudice di Pace, avendo quest'ultimo ridotto ad € 189,90 il credito spettante ad in relazione ai titoli sottesi alla cartella di Pt_3 pagamento n. 09720150111161362000, laddove il preavviso di fermo richiama ingiustamente un maggior credito di 384,09 asseritamente fondato sulla predetta cartella.
Neanche il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Il preavviso di fermo è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5469) nonché a far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in difetto di pagamento nel termine di 30 giorni
(art. 86, comma 2, d.P.R. 602/1973)
Secondo la giurisprudenza dominante, l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia se riguardante la regolarità formale dell'atto, introduce un'ordinaria azione di accertamento negativo (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/04/2018,
n.10261)
È ragionevole ritenere che alla parziale inesistenza del credito posto a fondamento del preavviso di fermo, nel caso di specie accertata con pronuncia giudiziale incontrovertibile, consegua inevitabilmente l'inefficacia dell'atto di preavviso. Diversamente, dovrebbe illogicamente ammettersi da una parte che l'agente della riscossione possa procedere all'iscrizione del fermo, in assenza di pagamento nei 30 giorni, nonostante l'acclarata infondatezza, quantomeno parziale, della pretesa creditoria manifestata mediante l'atto di preavviso;
d'altra parte, che il debitore, al fine di evitare il fermo, debba pagare un importo maggiore di quello effettivamente dovuto, così distorcendosi la portata coercitiva della misura e aggravandosi ingiustificatamente la posizione del destinatario della comunicazione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 ss. mm., scaglione pari al valore della domanda, parametri compresi tra i minimi e i medi in considerazione della bassa complessità della causa, fasi corrispondenti a quelle effettivamente svolte.
Si dà atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Civitavecchia n. 302/2021, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello; pagina 4 di 5 - condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 380,00 Pt_3 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Concetta Barbieri che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con effetti dal momento del deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 13/02/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
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