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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1548 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 26/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MISTRETTA IGNAZIO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in ricorso Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso, dedotto rilevato ed eccepito al contempo chiede al
Giudicante ammettersi nuova CTU medico legale e si chiede di ammettere la documentazione medica recente prodotta in questa sede. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/11/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta, rigettando la richiesta di produzione tardiva tenuto conto che si perviene da un 309 cpc
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Parte ricorrente a seguito della visita di revisione del dicembre 2022 ha avuto revocato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, e dei chiarimenti forniti, ha accertato che la ricorrente affetta da ““ESITI DI CARCINOMA OVARICO CON INTERVENTO
TRATTATO CON FINO A MARZO 2022”. Controparte_2 CP_3
PER QUESTO COMPLESSO MORBOSO “NON HA PIU DIRITTO ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO DALL'APRILE 2022 PRECISANDO PERO' CHE NE AVEVA DIRITTO
FINO A MARZO 2022, CIOE' FINO A QUANDO ERA SOTTOPOSTA A CHEMIOTERAPIA”.
DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO ACCORDATO ALLA SIGNORA Parte_1
[...]
SI PRECISA
CHE PER UN MERO LAPSUS CALAMI, QUESTA DEVE INTENDERSI DAL 06/05/21 AL MESE
DI MAGGIO 2023, TEMPO IN CUI LA RICORRENTE EFFETTUAVA CHEMIOTERAPIA.
PERTANTO ALLA DATA DELLA VISITA DI REVISIONE LA RICORRENTE AVEVA DIRITTO AL
BENEFICIO. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presentasse i requisiti per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento fino a maggio 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'esito del giudizio.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presentava i Parte_1
requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fino al maggio 2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 27/02/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 26/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MISTRETTA IGNAZIO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in ricorso Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso, dedotto rilevato ed eccepito al contempo chiede al
Giudicante ammettersi nuova CTU medico legale e si chiede di ammettere la documentazione medica recente prodotta in questa sede. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/11/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta, rigettando la richiesta di produzione tardiva tenuto conto che si perviene da un 309 cpc
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
La domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Parte ricorrente a seguito della visita di revisione del dicembre 2022 ha avuto revocato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, e dei chiarimenti forniti, ha accertato che la ricorrente affetta da ““ESITI DI CARCINOMA OVARICO CON INTERVENTO
TRATTATO CON FINO A MARZO 2022”. Controparte_2 CP_3
PER QUESTO COMPLESSO MORBOSO “NON HA PIU DIRITTO ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO DALL'APRILE 2022 PRECISANDO PERO' CHE NE AVEVA DIRITTO
FINO A MARZO 2022, CIOE' FINO A QUANDO ERA SOTTOPOSTA A CHEMIOTERAPIA”.
DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO ACCORDATO ALLA SIGNORA Parte_1
[...]
SI PRECISA
CHE PER UN MERO LAPSUS CALAMI, QUESTA DEVE INTENDERSI DAL 06/05/21 AL MESE
DI MAGGIO 2023, TEMPO IN CUI LA RICORRENTE EFFETTUAVA CHEMIOTERAPIA.
PERTANTO ALLA DATA DELLA VISITA DI REVISIONE LA RICORRENTE AVEVA DIRITTO AL
BENEFICIO. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presentasse i requisiti per la conferma del diritto all'indennità di accompagnamento fino a maggio 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'esito del giudizio.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presentava i Parte_1
requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fino al maggio 2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 27/02/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini