Ordinanza cautelare 19 settembre 2019
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01216/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2019, proposto da
NO Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. NO Donato, anche in proprio, e De IT IA, in persona del suo procuratore generale Avv. Francesco M. Melpignano IA De IT, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino, 11/A;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela IA Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 72263 del 24 maggio 2019, successivamente conosciuta dalle parti ricorrenti, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive - Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto ha disposto il “rinvio a data da destinarsi” della “indizione della Conferenza di Servizi della pratica S.U.A.P. - P.d.C. n. 21/2016 prot. n. 86102 del 27/05/2016”, relativa all’istanza di Provvedimento Unico Autorizzativo, in variante al P.R.G., presentata per il “ Progetto per la realizzazione di una struttura produttiva destinata a deposito e confezionamento di concimi chimici ” sulla S.S. 106 per Metaponto, con contestuale invito alla competente Direzione Edilità Urbanistica a produrre, “in tempi ragionevoli”, la Relazione prevista dalla delibera G.R. n. 2332 del 11.12.2018, utilizzando l'allegato modello predisposto dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 167/2018;
nonché [ove del caso, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a.] per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo con conseguente ordine (ex artt. 31 e 117 c.p.a.) nei confronti dell'Amministrazione intimata, e per essa dei competenti Uffici comunali in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., di proseguire e comunque di riavviare e portare a tempestiva conclusione il procedimento conferenziale in questione illegittimamente interrotto con illegittimo rinvio sine die della indizione della Conferenza di Servizi sulla corrispondente istanza in oggetto;
per la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza;
e per la condanna del Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e/o dal mancato esercizio di quella obbligatoria nonché di quelli derivanti dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 230/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata nota prot. n. 72263 del 24 maggio 2019, con la quale il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive - Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto ha disposto il “rinvio a data da destinarsi” della “indizione della Conferenza di Servizi della pratica S.U.A.P. - P.d.C. n. 21/2016 prot. n. 86102 del 27/05/2016”, relativa all’istanza di Provvedimento Unico Autorizzativo, in variante al P.R.G., presentata per il “Progetto per la realizzazione di una struttura produttiva destinata a deposito e confezionamento di concimi chimici” sulla S.S. 106 per Metaponto, con contestuale invito alla competente Direzione Edilità Urbanistica a produrre, “in tempi ragionevoli”, la Relazione prevista dalla delibera G.R. Puglia n. 2332 del 11.12.2018, utilizzando l’allegato modello predisposto dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 167/2018. Le ricorrenti chiedono, altresì, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo con conseguente ordine (ex artt. 31 e 117 c.p.a.) nei confronti dell'Amministrazione intimata, e per essa dei competenti Uffici comunali in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., di proseguire e comunque di riavviare e portare a tempestiva conclusione il procedimento conferenziale in questione illegittimamente interrotto con illegittimo rinvio sine die della indizione della Conferenza di Servizi sulla corrispondente istanza in oggetto, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza e la condanna del Comune di Taranto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e/o dal mancato esercizio di quella obbligatoria nonché di quelli derivanti dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Violazione art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 241/1990 in combinato disposto con gli artt. 14 e ss. della stessa Legge; violazione dei principi di buon andamento, correttezza, efficienza, coerenza e continuità dell’azione amministrativa; violazione del divieto generale di sospensione con effetti interruttivi sine die del procedimento amministrativo.
Parte ricorrente ha anche richiesto, “previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo con conseguente ordine (ex artt. 31 e 117 c.p.a.) nei confronti dell’Amministrazione intimata, e per essa dei competenti Uffici comunali in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., di proseguire e comunque di riavviare e portare a tempestiva conclusione il procedimento conferenziale in questione illegittimamente interrotto con illegittimo rinvio sine die della indizione della conferenza di servizi sulla corrispondente istanza in oggetto”.
Con memoria depositata in data 2 settembre 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, contestando l’ex adverso dedotto eccependone l’infondatezza.
Con ordinanza cautelare n. 571/2019 questa Sezione “ premesso che il ricorso proposto contiene una pluralità di domande formulate dai ricorrenti, rispettivamente di annullamento dell’atto impugnato di cui in epigrafe, di declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte del Comune di Taranto e di condanna al risarcimento dei danni del medesimo Comune, soggette a riti diversi ex artt. 32, comma 1, e 117, comma 6, c.p.a., e ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti, anche ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, anche perché non sussiste - allo stato - un effettivo danno grave ed irreparabile per gli stessi ” ha fissato ai sensi degli articoli 55, comma 10, 32, comma 1 e 117, comma 6, c.p.a., a la data della discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 7 aprile 2020.
All’udienza pubblica del 7 aprile 2020, “ il Presidente, in mancanza dell'istanza di decisione prevista dall'art. 84 c.2 del D.L. n. 18/2020” ha disposto “il rinvio alla prima Udienza Pubblica della Sezione del mese di gennaio 2021 ”.
All’esito della pubblica udienza del 14 gennaio 2021, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 230/2021, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto incombenti istruttori e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, specifichi se la Conferenza di Servizi della pratica S.U.A.P. - P.d.C. n. 21/2016 prot. n. 86102 del 27/05/2016”, relativa all’istanza di provvedimento unico autorizzativo, in variante al P.R.G., presentata per il “Progetto per la realizzazione di una struttura produttiva destinata a deposito e confezionamento di concimi chimici” sulla S.S. 106 per Metaponto rinviata con la nota prot. n. 72263 del 24 maggio 2019 “a data da destinarsi”, sia stata poi indetta e con quale esito ”.
Il 10 aprile 2021, il Comune di Taranto, ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale depositando la richiesta relazione di chiarimenti unitamente ai documenti ivi richiamati (da cui si evince che, dopo l’impugnata nota comunale di rinvio a data da destinarsi dell’indizione della Conferenza di Servizi relativa all’istanza di che trattasi, il Comune di Taranto ha indetto altre Conferenze di Servizi e richiesto ai vari Enti partecipanti di esprimere le proprie determinazioni in proposito e che si sono espressi in senso negativo l’A.R.P.A. Puglia, la Provincia di Taranto e la Regione Puglia, anche in ragione di motivi ostativi urbanistici ed ambientali, nonché di ravvisate carenze degli elaborati progettuali, oltre che in mancanza di A.UA./A.I.A. e della relazione tecnica di un Chimico abilitato ritenuta necessaria per le determinazioni inerenti l’assoggettabilità o meno dell’intervento de quo alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.).
Con memoria depositata il 4 giugno 2022 il difensore dei ricorrenti ha, poi, dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A seguito della suindicata sopravvenienza (costituita dalla dichiarazione espressa dal difensore dei ricorrenti con la citata memoria del 4 giugno 2022), non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite (in assenza di opposizione alla richiesta formulata da parte ricorrente in tal senso) possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO