Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 luglio 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1532 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1532 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20590-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2022, n. 1482Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12130/2021 R.G. proposto da C.D.P. INVESTIMENTI S.G.R. S.P.A. (già C.D.P. Investimenti S.G.R. S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Pietro Rescigno, Luisa Torchia e Antonio Catricalà e dagli Avv. Francesca NA e IO BA, con domiciLI eletto in Roma, via V. Colonna, n. 40, presso lo Studio Lipani Catricalà & Partners; – ricorrente e controricorrente – contro PESSINA COSTRUZIONI S.P.A., in persona del presidente del consigLI di Civile Sent. Sez. U Num. 1482 Anno 2022 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 18/01/2022 2 amministrazione p.t. Massimo PE, rappresentata e difesa dagli Avv. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate
- Capo I : Riduzione dei costi della politica e degli apparati
- Articolo 1Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.
Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo' superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. ((La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.)) Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. ((3)) 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. ((3)) 6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che "La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e' integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 30) che "All'aspettativa di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 , si applica la disciplina prevista dall' articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145 ".