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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/11/2024, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 21/11/2024 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 268 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PANASITI ANTONIO e dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: arretrati assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2024 , parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell' assegno ordinario di invalidità.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l non liquidava le somme dovute per assegno ordinario di invalidità, CP_1
riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta come da CP_1
documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
L' nel costituirsi in giudizio ha dato atto di aver liquidato e posto in Controparte_2
pagamento la prestazione, ivi compresi i ratei arretrati, come da prospetti di pagamento telematicamente prodotti, ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere.
Il procuratore di parte ricorrente, tuttavia, nelle odierne note scritte, pur riscontrando quanto sopra, ha lamentato che l' avrebbe errato nel calcolo dell'ammontare della prestazione spettante al CP_1
ricorrente, in quanto non avrebbe considerato parte della contribuzione dallo stesso posseduta, ed ha chiesto la condanna dell all'aggiornamento della posizione contributiva ed al ricalcolo della CP_1
prestazione liquidata.
Invero, tale domanda appare inammissibile sotto due profili.
Anzitutto, si tratta di domanda nuova proposta al di fuori del perimetro di cristallizzazione del
Parte petitum e della causa petendi, laddove in ricorso si chiedeva il pagamento dell' educendo il possesso del requisito sanitario e dell'anzianità contributiva.
Invero, con l'odierna domanda, il ricorrente pretenderebbe di introdurre un fatto nuovo a fondamento della pretesa ed un diverso tema di indagine e di decisione, ponendo l'attenzione sul preteso diritto ad ottenere dall l'aggiornamento della propria posizione contributiva ed il ricalcolo della CP_1
prestazione, e ciò in contrasto con il divieto di mutatio libelli (cfr. Cass. Civ. n. 29596/2020).
Ma vi è di più. Trattandosi di domanda attinente l'accertamento del diverso e (ritiene il ricorrente) maggiore montante contributivo, la domanda giudiziale oggi formulata risulterebbe pure improcedibile per radicale carenza di idonea e previa domanda amministrativa di aggiornamento della posizione contributiva e ricostituzione della prestazione, non integrando gli estremi della domanda amministrativa la nota trasmessa all' con pec dell'11 novembre 2024, peraltro solo in corso di causa, con ciò CP_1
violando il noto principio della pregiudiziale amministrativa.
Dalle superiori considerazioni discende l'inammissibilità della domanda formulata nelle odierne note scritte ex art. 127 ter c.p.c. .
Volgendo alla domanda originaria e, quindi, all'oggetto del giudizio, il Tribunale non può che ritenere che, alla luce della liquidazione e del pagamento della prestazione da parte dell' , non CP_1
permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite risulta già corrisposta in CP_1
via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio debbono essere compensate alla luce della parziale reciproca soccombenza, virtuale quella dell con riferimento alla domanda contenuta in ricorso, reale quella di parte CP_1
ricorrente con riferimento alla domanda nuova, ed inammissibile, come formulata nelle note scritte telematicamente depositate in data 18.11.2024.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 31/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna;
- Dichiara inammissibile la domanda di aggiornamento della posizione contributiva e di ricostituzione della prestazione;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 21/11/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena