Sentenza 19 gennaio 2024
Massime • 1
Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza del tributo.
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- 1. Quali Sono Gli Atti Tributari Impugnabili?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 1 luglio 2025
Perfetto. Procederò con la redazione di una guida avanzata e aggiornata a giugno 2025 sugli atti tributari impugnabili, tenendo conto anche degli atti emessi da enti Hai ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo se si tratta di un atto impugnabile oppure no? Cosa succede se non presenti ricorso entro i termini? Nel sistema tributario italiano, non tutti gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria possono essere impugnati, ma è fondamentale distinguere quelli che incidono direttamente sulla tua posizione fiscale da quelli che hanno solo natura informativa o interlocutoria. Quali sono gli atti che si possono impugnare subito? Sono impugnabili tutti gli …
Leggi di più… - 2. quali atti si possono impugnare?Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 29 gennaio 2024
Secondo l'art. 19 d.lgs. 546/1992 dedicato agli atti impugnabili e all'oggetto del ricorso, il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; f) gli atti relativi alle operazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2024, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
Uditi i difensori delle parti presenti FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 655/01/2021, depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’ impugnazione proposta dalla IM s.r.l. avverso l’ invito di pagamento emesso dalla società Veritas S.p.A. (società subentrata ad ASP nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia) per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’ anno 2017, in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel Porto di Chioggia (VE), Terminal Val da Rio. I giudici di appello, in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici, rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atto impugnabile, contrariamente a quanto assunto dalla società Veritas S.p.A., ma che, tuttavia, erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del comune di Chioggia in ragione della costituzione dell’ Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Porti di Venezia e Chioggia, alla mancata effettuazione del servizio di raccolta da parte del comune (tant’ è che la società Veritas non aveva alcuna autorizzazione ad entrare in quella zona portuale) ed alla circostanza che la IM s.r.l. non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali. 3 di 14 2. Avverso la suindicata sentenza la Veritas S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 3. La IM s.r.l. resiste con controricorso. 3.1. La IM s.r.l. ha, quindi, depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società Veritas S.p.A. denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 84/1994, come modificato dal d.lgs. n. 186/2016, non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione dell'Autorità Portuale non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente. Osserva che i giudici territoriali avevano omesso di valutare che, secondo quanto risultava dagli atti, per lo meno sino al novembre 2019, sussisteva, quanto alla raccolta dei rifiuti, la competenza del comune di Chioggia non essendo, sino a tale data, certo e delimitato l’ ambito di competenza dell’ Autorità Portuale e, dunque, l’ operatività della normativa speciale implicante il trasferimento della potestà impositiva in esame. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che “la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità” sarebbe stata “perimetrata dalla cinta Doganale”, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita Autorità Portuale funzionalmente indispensabile all’ operatività di quest’ ultima. 4 di 14 3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 642, della l. n 147/2013 con riferimento alla mera "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l’ Autorità Portuale non poteva avere competenza sulle aree occupate da IM prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’ onere a suo carico di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzioni e/o riduzioni. 4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la IM avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto. 5. Con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato non avendo esaminato l’ eccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell’ assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo. 6. Con il sesto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1996 per non avere la Commissione Territoriale Regionale rilevato l’ inammissibilità dell’ appello della IM s.r.l. la quale, 5 di 14 con le censure proposte in sede di gravame, aveva ampliato il tema decidendum proponendo questioni nuove relative all’ asserito difetto del potere impositivo del comune di Chioggia in quanto, nel giudizio di primo grado, non aveva fatto riferimento alla presunta competenza dell’ Autorità Portuale invocando una causa di esclusione del pagamento. 7. Con il settimo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1996 per non avere la Commissione Territoriale Regionale rilevato l’ inammissibilità della domanda nuova proposta non tempestivamente formulata in primo grado relativa alla richiesta di esclusione e non già di mera riduzione della tassazione in ragione della tipologia di rifiuti prodotta. 8. Con l’ ottavo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che l’ invito di pagamento in questione non costituiva atto impositivo autonomamente impugnabile. 8.1. Parte ricorrente ha, infine, precisato di reiterare in questa sede tutti i motivi dell’ appello incidentale ritenuti assorbiti dai giudici di appello. 9. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate. 10. Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare, preliminarmente, l’ ottavo motivo in forza del quale parte ricorrente ha reiterato l’ eccezione di inammissibilità dell’ originario ricorso, trattandosi di impugnazione avverso un atto asseritamente non impugnabile. 10.1. Tale motivo non coglie nel segno. Invero la motivazione si appalesa corretta in diritto nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto ammissibile l’ impugnazione dell’ atto de quo in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 6 di 14 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. E’ stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5^, 15 7 di 14 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481). Ne discende che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò implica che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19. Appare opportuno richiamare in questa sede i principi affermati da Cass. 11481/2022 che, in fattispecie analoga, ha avuto modo di chiarire come questa Corte ha ribadito quanto già espresso (sentenza n. 17526/2007) e quanto affermato dalla Consulta (sentenza n. 238/2009), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (nel senso che la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo - Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015). Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve ritenersi che, in modo del tutto condivisibile, i giudici di appello hanno ritenuto 8 di 14 trattarsi di atto impugnabile apparendo, del resto, significativa la circostanza, evidenziata da parte della società controricorrente, secondo la quale a pag. 6) dell’avviso è contenuta l’indicazione per cui “avverso al presente atto è ammesso il ricorso…. avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, nelle forme e con le modalità indicate dagli artt. 18,19,20,21,22 del D.Lgs. 546/1992..”, con ciò confermandosi inequivocabilmente la evidente impugnabilità dell’atto. 11. Sempre per ragioni di ordine logico vanno, quindi, esaminati il sesto ed il settimo motivo proposti dalla ricorrente occorrendo precisare che non coglie nel segno la preliminare censura relativa la asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1996 per non avere la Commissione Territoriale Regionale rilevato l’ inammissibilità dell’ appello della IM s.r.l. la quale, con le censure proposte, avrebbe ampliato il tema decidendum proponendo questioni nuove. Va premesso che, sin dal giudizio di primo grado, era stato introdotto il tema del difetto del potere impositivo comunale sulle aree portuali di Chioggia. Come rilevato dalla stessa parte ricorrente (v. f. 4), peraltro, il giudice di primo grado ha rigettato le contestazioni relative all’ an debeatur formulate dalla società ricorrente in ragione della mancata istituzione della Autorità Portuale di Chioggia sicchè con l’ atto di appello non vi è stata alcuna modifica del thema decidendum nel processo, atteso che la domanda di annullamento dell’ atto per illegittimità della pretesa impositiva in quanto emessa da una autorità priva di potere ricomprendeva, in generale, il tema della non debenza del tributo per non essere il comune legittimato a chiedere la TARI in ragione della natura del bene e dalla luce della normativa richiamata istitutiva della Autorità Portuale di Chioggia. 11.1. Le censure di cui al sesto ed al settimo motivo si appalesano, dunque, infondate alla stregua del seguente principio di diritto: « Nel 9 di 14 giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, allorché il contribuente introduca una diversa "causa petendi" deducendo un differente tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre ove il contribuente abbia, comunque, del tutto contestato in primo grado l’ “an debeatur”, lo stesso è legittimato a sollevare nel giudizio di gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum afferente la non debenza del tributo». 12. Osserva, quindi, il Collegio che la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'area detenuta dalla controricorrente all'interno del porto di Chioggia non era soggetta al potere impositivo del comune in quanto, ai sensi delle disposizioni richiamate, il servizio di raccolta di rifiuti nella predetta area portuale risultava all’ epoca dei fatti attribuito all'Autorità portuale, con espressa esclusione della competenza del comune e per esso del soggetto preposto al relativo servizio, che, pertanto, non poteva legittimamente pretendere il pagamento della relativa tassa. 12.1. Ai fini della disamina della questione in esame - riguardante come detto il pagamento TARI anno 2017 - appare necessario richiamare la normativa di riferimento - vigente ratione temporis - ed, in particolare: - il , che dichiara "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"; - il , che, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che: "Sono fatte salve le disposizioni di cui alla , e relativi decreti attuativi"; 10 di 14 - la lett. c), che istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di "affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con D.M. Trasporti e della Navigazione"; - il D.M. Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1994, che all'art. 1 precisa che "i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla , lett. c), da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale" vanno identificati, tra l'altro, nei "Servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti", i quali comprendono le seguenti attività: "Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi d'acqua portuali"; - il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituite dalle Autorità di Sistema Portuale, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, decreto che, all’ allegato A) individua l’ Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Porti di Venezia e Chioggia. 12.2. Dall'esame della menzionata normativa emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima la quale, per legge, è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di 11 di 14 privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. 12.3. Il superiore quadro normativo conferma, dunque, la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le richiamate disposizioni di cui all’ art.62, quinto comma, che espressamente esclude dalla tassa de qua le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all’ art. 21 del , ben posteriore al testo del 1993, che, nell'indicare le competenze dei comuni in materia, ribadisce che, comunque, sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella "pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica" degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. 12.4. Va, pervero, considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU. E’ stato, pure, osservato che non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto “di fatto” il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può, pertanto, rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale ( vedi Cass., Sez. 5^, 25 12 di 14 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^- 5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono, pertanto, privi di ogni potere impositivo ai fini della TARSU, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 12.5. Orbene il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni sicchè la questione procedurale relativa al difetto di piena ed integrale operatività in concreto dell’ADSP (Autorità di Sistema Portuale), nonostante l’avvenuta formale istituzione della medesima, non appare decisiva. Né è possibile far derivare la condizione di operatività della legge dalla pretesa mancata conclusione del procedimento di delimitazione delle aree demaniali – come asserito da parte ricorrente - tema che esula dall’ oggetto specifico del presente giudizio. La legge che ha istituito l’ADSP è entrata immediatamente in vigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere un differimento dell’operatività normativa. 13 di 14 Sotto altro profilo non può sottacersi che, come desumibile anche dal tenore delle difese della parte ricorrente e della stessa controricorrente, il tema della asserita mancata operatività dell’ Autorità Portuale de qua attiene a profili prettamente fattuali, non suscettibili di disamina in questa sede. 13. In ragione delle considerazioni di cui sopra e della ritenuta insussistenza nel caso in esame di un potere impositivo del comune e, conseguentemente della società Veritas S.p.A. priva di ogni potere di imposizione ex lege, vanno disattesi tutti gli ulteriori motivi formulati dalla parte ricorrente (primo, secondo, terzo, quarto e quinto nonché, conseguentemente, gli ulteriori profili ritenuti assorbiti nel grado di appello) rimanendo irrilevante ogni questione in ordine alla natura dei rifiuti prodotti dalla IM s.r.l. ed alla asserita violazione di obblighi dichiarativi da parte della stessa ai fini TARI (obblighi non configurabili nella fattispecie in esame a fronte di una carenza assoluta di potere impositivo da parte dell’ ente territoriale derivante direttamente dalla legge). 14. Stante l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 14.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 14 di 14 a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data