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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione di
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.6.2024, successiva integrazione 27.8.2024 e 24.9.2024, ha chiesto l'omologazione di un accordo di Parte_1
ristrutturazione raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., ritualmente pubblicato nel registro delle imprese.
2. In un primo momento il ricorso chiedeva l'omologazione dell'ADR ad efficacia estesa (art. 61 C.C.I.I.) nei confronti dei creditori che non avevano sottoscritto accordi e precisamente:
Comune di Campo nell'Elba
Camera di Commercio Reggio Emilia
Corte di giust. Tributaria Livorno.
3. Proponeva opposizione all'omologazione il Comune di Campo nell'Elba, mentre gli altri due creditori non aderenti venivano saldati integralmente (cfr. deposito
11.11.2024).
4. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'opposizione, le parti davano atto che è stato sottoscritto un accordo anche tra e il Comune di Campo Parte_1
1 nell'Elba (saldato tramite apporto di ulteriore finanza esterna). Il Comune rinunciava dunque all'opposizione.
Veniva anche prodotto supplemento dell'attestazione, da cui emerge che l'accordo stipulato non altera la struttura del Piano e dell'originario accordo con tutti gli altri creditori, né dal punto di vista del quantum né delle tempistiche di soddisfacimento per loro previste.
La debitrice, quindi, chiedeva che l'accordo fosse omologato senza che avesse efficacia estesa.
5. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione depositato. Ed infatti:
• sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede del debitore all'interno del circondario.
• il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 39 c. 1 C.C.I.I., richiamato dall'art. 57 C.C.I.I.
• Sussiste lo stato di crisi/insolvenza, come emerge dalla stessa prospettazione della debitrice, dai mancati pagamenti di debiti scaduti, in particolare con istituti bancari e con il creditore pubblico, dal fatto che la società ha presentato una procedura di concordato preventivo che non ha avuto esito positivo.
• Il piano è redatto con le modalità indicate dall'art. 56 C.C.I.I., all'esito di una procedura di composizione negoziata della crisi.
La liquidità prevista da mettere a servizio del ceto creditorio risulta complessivamente pari ad euro 2.114.223,00, a fronte di un indebitamento pari ad euro 4.448.648,34, di cui euro 3.283.998,55 rappresenta il totale del credito dei firmatari dell'accordo.
I creditori con cui si è raggiunto l'accordo sono 14, oltre all' e ai Controparte_1
tre ulteriori creditori per i quali, in origine, si chiedeva l'estensione dell'efficacia dell'ADR.
I pagamenti avverranno entro 60-80 giorni dall'omologazione.
Il piano prevede (i) l'esercizio d'impresa con il prosieguo del contratto di affitto d'azienda e del contratto di locazione;
(ii) la continuità cd. “indiretta” attraverso la valorizzazione vendita dell'azienda; (iii) la vendita del complesso immobiliare in esecuzione delle relative proposte irrevocabili di acquisto;
(iv) l'impiego della liquidità
2 giacente e (v) l'acquisizione della c.d. “nuova finanza”, il tutto dettagliatamente descritto nella relazione dell'attestatore.
• il ricorrente ha allegato una relazione redatta dal dott. professionista Persona_1
indipendente, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3
C.C.I.I..
• È stata raggiunta la transazione fiscale (art. 63 C.C.I.I.)
• Ritiene il Tribunale, preso atto della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi e dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo.
• La fase esecutiva dovrà essere svolta dalla stessa che, per Parte_1
l'effetto, farà confluire l'attivo su un conto corrente ad essa intestato.
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di Parte_1
raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., alle condizioni indicate nel
[...]
ricorso.
Onera la debitrice di notiziare il Tribunale, a cadenza mensile, delle operazioni svolte, allegando estratto conto che attesti i pagamenti effettuati in ottemperanza al piano.
Livorno, 19 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Gianmarco Marinai
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione di
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.6.2024, successiva integrazione 27.8.2024 e 24.9.2024, ha chiesto l'omologazione di un accordo di Parte_1
ristrutturazione raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., ritualmente pubblicato nel registro delle imprese.
2. In un primo momento il ricorso chiedeva l'omologazione dell'ADR ad efficacia estesa (art. 61 C.C.I.I.) nei confronti dei creditori che non avevano sottoscritto accordi e precisamente:
Comune di Campo nell'Elba
Camera di Commercio Reggio Emilia
Corte di giust. Tributaria Livorno.
3. Proponeva opposizione all'omologazione il Comune di Campo nell'Elba, mentre gli altri due creditori non aderenti venivano saldati integralmente (cfr. deposito
11.11.2024).
4. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'opposizione, le parti davano atto che è stato sottoscritto un accordo anche tra e il Comune di Campo Parte_1
1 nell'Elba (saldato tramite apporto di ulteriore finanza esterna). Il Comune rinunciava dunque all'opposizione.
Veniva anche prodotto supplemento dell'attestazione, da cui emerge che l'accordo stipulato non altera la struttura del Piano e dell'originario accordo con tutti gli altri creditori, né dal punto di vista del quantum né delle tempistiche di soddisfacimento per loro previste.
La debitrice, quindi, chiedeva che l'accordo fosse omologato senza che avesse efficacia estesa.
5. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione depositato. Ed infatti:
• sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede del debitore all'interno del circondario.
• il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 39 c. 1 C.C.I.I., richiamato dall'art. 57 C.C.I.I.
• Sussiste lo stato di crisi/insolvenza, come emerge dalla stessa prospettazione della debitrice, dai mancati pagamenti di debiti scaduti, in particolare con istituti bancari e con il creditore pubblico, dal fatto che la società ha presentato una procedura di concordato preventivo che non ha avuto esito positivo.
• Il piano è redatto con le modalità indicate dall'art. 56 C.C.I.I., all'esito di una procedura di composizione negoziata della crisi.
La liquidità prevista da mettere a servizio del ceto creditorio risulta complessivamente pari ad euro 2.114.223,00, a fronte di un indebitamento pari ad euro 4.448.648,34, di cui euro 3.283.998,55 rappresenta il totale del credito dei firmatari dell'accordo.
I creditori con cui si è raggiunto l'accordo sono 14, oltre all' e ai Controparte_1
tre ulteriori creditori per i quali, in origine, si chiedeva l'estensione dell'efficacia dell'ADR.
I pagamenti avverranno entro 60-80 giorni dall'omologazione.
Il piano prevede (i) l'esercizio d'impresa con il prosieguo del contratto di affitto d'azienda e del contratto di locazione;
(ii) la continuità cd. “indiretta” attraverso la valorizzazione vendita dell'azienda; (iii) la vendita del complesso immobiliare in esecuzione delle relative proposte irrevocabili di acquisto;
(iv) l'impiego della liquidità
2 giacente e (v) l'acquisizione della c.d. “nuova finanza”, il tutto dettagliatamente descritto nella relazione dell'attestatore.
• il ricorrente ha allegato una relazione redatta dal dott. professionista Persona_1
indipendente, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3
C.C.I.I..
• È stata raggiunta la transazione fiscale (art. 63 C.C.I.I.)
• Ritiene il Tribunale, preso atto della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi e dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo.
• La fase esecutiva dovrà essere svolta dalla stessa che, per Parte_1
l'effetto, farà confluire l'attivo su un conto corrente ad essa intestato.
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di Parte_1
raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., alle condizioni indicate nel
[...]
ricorso.
Onera la debitrice di notiziare il Tribunale, a cadenza mensile, delle operazioni svolte, allegando estratto conto che attesti i pagamenti effettuati in ottemperanza al piano.
Livorno, 19 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Gianmarco Marinai
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