Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10808/2022 R. Gen. Aff. Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10808/2022 R. Gen. Aff. Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scaduto il 27 Gennaio
2025.
tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Lombardi (c.f. C.F._1
), con studio in Cosenza, alla Via Brenta n. 22 C.F._2
- ATTORE -
Contro
C
Controparte_2 con sede legale in Roma, alla Via
[...]
n.ri 41/47 (c.f. , e per esso la
[...] P.IVA_1 [...]
con sede legale in Roma, alla Via Carucci n. 131, 00144, ( c.f. CP_4
p.iva nella sua qualità di procuratore con P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentanza, che agisce in persona del Procuratore Speciale Dott.
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppina Angela Controparte_5
Turano (c.f. ), con studio in Cosenza al viale Trieste n. C.F._3
50 , presso cui è elettivamente domiciliata.
- CONVENUTO -
Oggetto: accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990 e conseguente declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus.
Conclusioni:
Per l'attore: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
In via principale:
Accertarsi la nullità delle fideiussioni di cui è causa i motivi su esposti e conseguentemente dichiararsi liberato il fideiussore;
Parte_1
In via subordinata:
1. Accertare che la banca convenuta ha utilizzato le clausole fideiussorie 2, 6, e 8 del modello ABI, riprodotte pedissequamente negli artt. 2, 6, e 8 dei contratti di fideiussione;
2. Accertare che l'utilizzo di tale modulo costituisce violazione dell'art 2, comma
2, lett. a) della legge 287/1990, così come stabilito dal provvedimento della
NC Di TA n. 55/2005;
3. Accertare che la NC, fidando nella validità della clausola derogatoria ex art 1957 c.c., non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro 6/2 mesi dalla scadenza dell'obbligazione e che pertanto la stessa banca è incorsa in responsabilità ex art
1957 cc. e per l'effetto:
r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 2 r.g. 10808/2022 Controparte_3
4. Dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussioni per cui
è causa e di conseguenza dichiarare l'avvenuta decadenza dal diritto ad agire nei confronti dell'attore per non aver rivolto le sue istanze nei confronti della debitrice e degli istanti nel termine ex art 1957 c.c.;
5. Condannare la convenuta al risarcimento del danni subita dai fideiussori a causa dell'iscrizione nella centrale rischi della NC D' TA da liquidarsi 1226
c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno quantificato in €
30.000,00 in favore del sig. , o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia, salvo ulteriore specificazione in corso di causa o liquidate in via equitativa, per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, cagionati da di dei depositanti del Credito CP_2 CP_2
Cooperativo, per i motivi suesposti ed in specie per le illecite segnalazioni in
NC d'TA e per aver compromesso ed agito in giudizio contro i Sigg. e Pt_1 la Sig.ra sulla base di atti nulli. CP_6
6. Ordinare alla convenuta di cancellare la segnalazione pregiudizievole a danno dell'attori con rettifica da eseguire a far data dall'inizio della segnalazione;
7. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite..».
Per il convenuto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, previa pronuncia delle opportune declaratorie in fatto ed in diritto:
1) RIGETTARE le domande tutte proposte da parte attrice perché totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
2) CONDANNARE la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.».
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha convenuto in giudizio
[...]
Controparte_7
e per esso la nella sua qualità di
[...] Controparte_4
procuratore con rappresentanza, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 3 r.g. 10808/2022 Controparte_3
nullità del contratto di fideiussione omnibus prestato in data 22.11.2006, in favore della a garanzia dell'adempimento delle Controparte_8
obbligazioni presenti e future contratte dalla società per Parte_2
l'importo massimo predeterminato in Euro 15.000 (quindicimila);
A fondamento deduceva: - che il contratto era stato redatto sullo schema ABI, recando le clausole 2, 6, 8, oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della NC di TA (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza
e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990; - che pertanto andava dichiarata la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto medesimo con la conseguente dichiarazione dell'avvenuta decadenza dal diritto ad agire in capo alla parte convenuta e nei confronti dell'attore per non aver rivolto le sue istanze nei confronti della debitrice e degli istanti nel termine ex art
1957 c.c.
Si costituiva tempestivamente il Controparte_7
, e per esso la
[...] Controparte_9
, in qualità di procuratore con rappresentanza, eccependo: - la infondatezza
[...]
delle domande proposte dagli attori per l'inapplicabilità del provvedimento della
NC d'TA n. 55/2005 al caso di specie, trattandosi di fideiussioni sottoscritte in un arco temporale diverso da quello oggetto dell'indagine espletata dall'Autorità di vigilanza.
Inoltre, con comparsa conclusionale parte convenuta eccepiva che l'attore non aveva depositato agli atti il contratto di fideiussione oggetto di causa, neanche a seguito dello spirare dei termini per le deduzioni istruttorie, precludendo così al
Tribunale ogni esame nel merito, con conseguente rigetto della domanda per violazione dell'art. 2697 c.c.
Parte attrice non depositava alcuno scritto conclusivo.
La domanda attorea nelle sue articolazioni è infondata per le ragioni appresso spiegate.
r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 4 r.g. 10808/2022 Controparte_3
Ai fatti di causa è applicabile il principio di diritto che il Giudice di Legittimità ha dettato in ultimo, con Cass. 1170 del 17 gennaio 2025, affinché la rilevazione di cause di nullità, anche officiosa, trovi coordinamento con i doveri di allegazione e prova incombenti in capo alle parti del processo ai sensi dell'art. 2697 c.c., al fine di rendere uniformi in fase applicativa i principi già espressi con l'arresto reso a Sezioni Unite, sentenza del 30.12.2021, n. 41994 in materia di nullità relativa di fideiussioni omnibus.
Ebbene, la Corte di Cassazione, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della NC d'TA culminato con il decreto 55/2005, ha affermato che:
- la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
- Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della NC d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 5 r.g. 10808/2022 Controparte_3
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione NCria
TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l' epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della NC d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa.
Ebbene, nel caso di specie, è assorbente rilevare che l'attore non ha allegato alla citazione il contratto di fideiussione omnibus “di cui è causa”, precludendo così a questo Tribunale ogni esame nel merito della controversia, con conseguente r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 6 r.g. 10808/2022 Controparte_3
rigetto della domanda per mancato adempimento dell'onere allegatorio ex art. 2697 c.c.
In nessuno modo, infatti, in assenza del documento, la fideiussione impugnata, tacciata di essere nulla, ancorché parzialmente, è possibile per il collegio effettuare lo scrutinio di merito circa la sussistenza delle cause di invalidità pure indicate in sede di legittimità.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 10/03/2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III Sezione civile specializzata in materia d'impresa, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente n. di R.G.
10808/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) CONDANNA, al pagamento delle spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 3.810,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di Controparte_7
e per esso la ,
[...] Controparte_4
da liquidarsi al difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Napoli, il 11.02.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 10808/2022 Pag. 7