Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Manfredini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato in data 11.07.2025, notificato al ricorrente in data 14.07.2025 (Codice pratica P-NA/L/Q/2022/102316) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore dell'odierno ricorrente, Sig. -OMISSIS-.
La vicenda processuale può essere così ricostruita:
in data 27 gennaio 2022, RO NN LU,in qualità di datore di lavoro, presentava istanza per il rilascio del nulla osta all'assunzione del ricorrente, nell'ambito delle quote previste dal c.d. "decreto flussi";
in data 11 agosto 2022, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Napoli rilasciava il predetto nulla osta. Sulla base di tale titolo e del conseguente visto d'ingresso, il ricorrente faceva regolare ingresso nel territorio nazionale in data 9 novembre 2022;
tuttavia, in data 4 maggio 2023, il datore di lavoro originario comunicava la propria indisponibilità a procedere con l'assunzione, adducendo sopravvenute difficoltà economiche, impedendo così la stipula del contratto di soggiorno;
il lavoratore, dimostrando la propria buona fede, si attivava prontamente per regolarizzare la propria posizione: informava la Prefettura della situazione tramite il proprio legale e, reperita una nuova opportunità lavorativa, veniva assunto con regolari contratti di lavoro subordinato a tempo parziale presso un altro datore di lavoro a Livorno, come da comunicazioni al centro per l'impiego del 24 gennaio 2024 e del 21 gennaio 2025;
ciononostante, con comunicazione del 9 giugno 2025, il SUI di Napoli avviava il procedimento di revoca del nulla osta, sulla scorta di un parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva accertato, in sede di verifica postuma, la carenza della capacità reddituale del datore di lavoro originario;
nonostante le memorie difensive presentate dal ricorrente, con cui si evidenziava la sua totale estraneità al vizio riscontrato e il suo avvenuto inserimento lavorativo, l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato dell'11 luglio 2025, disponeva la revoca del nulla osta. Le motivazioni addotte si incentravano sul vizio originario della procedura, ritenuto insanabile, e sull'interpretazione restrittiva dell'art. 22, comma 11, del D.lgs. 286/1998, escludendo che l'indisponibilità del datore di lavoro potesse configurare una "causa di forza maggiore" e sospettando un intento elusivo della normativa sui flussi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, riconducibili a:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, D.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere: si contesta all'Amministrazione di non aver considerato la posizione di incolpevolezza del lavoratore e, soprattutto, di non aver valutato le circostanze sopravvenute, quale il reperimento di un nuovo impiego, in violazione del principio sancito dall'art. 5, comma 5, del D.lgs. 286/1998;
erronea e restrittiva interpretazione dell’art. 22, comma 11, TUI: si censura l'interpretazione restrittiva della nozione di "causa di forza maggiore", in contrasto con la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, sent. n. 1572/2025);
violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di buona fede: si lamenta la lesione del legittimo affidamento riposto dal ricorrente nella validità del nulla osta;
eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto di istruttoria: si contesta la presunzione di un intento fraudolento in assenza di prove e la mancata considerazione del percorso di integrazione del lavoratore.
Si è costituita in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Napoli che, con apposita relazione, ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo la natura vincolata della revoca a fronte di un vizio originario e insanabile della procedura, l'inapplicabilità dell'istituto del permesso per attesa occupazione e l'irrilevanza del subentro di un nuovo datore di lavoro, stante l'illegittimità ab origine dell'istanza.
Con ordinanza n. 4171/2025 del 25 settembre 2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che "la circostanza che, nelle more della definizione del procedimento e della adozione del provvedimento di revoca impugnato, il ricorrente - pervenuto legittimamente sul territorio nazionale - ha trovato nuova occasione di lavoro di cui ha dato prova mediante documentazione versata in atti e che tale sopravvenienza avrebbe dovuto essere considerata dall’amministrazione anche ai fini del rilascio di diverso titolo di soggiorno".
All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio, nel confermare le valutazioni già espresse in sede cautelare, ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti dal ricorrente.
Il fulcro della difesa erariale risiede sull'assunto secondo cui l'accertamento postumo della carenza di un requisito essenziale in capo al datore di lavoro originario (la capacità reddituale) renderebbe la revoca del nulla osta un atto dovuto e vincolato, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, insensibile a qualsiasi circostanza sopravvenuta.
Tale approccio, improntato a un rigido formalismo, si rivela tuttavia non conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede che devono governare l'azione amministrativa, specialmente quando quest’ultima incida su diritti fondamentali della persona.
La giurisprudenza, anche del Giudice d'appello, ha da tempo chiarito che la discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione, seppur ampia, "non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali" (Corte Cost., sent. n. 202 del 2013, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4605 del 23 maggio 2024 e sent. n. 9225 del 25 ottobre 2023). Ne consegue che l'applicazione di presunzioni assolute, che escludono a priori una valutazione concreta della situazione personale dello straniero, si pone in contrasto con tali principi.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha applicato un automatismo espulsivo, derivante dalla revoca del nulla osta, senza operare quel bilanciamento di interessi imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
In particolare, ha omesso di applicare il principio fondamentale sancito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale, pur prevedendo la revoca del permesso di soggiorno in assenza dei requisiti, fa espressamente salva l'ipotesi in cui "siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio".
La sopravvenienza di un nuovo e regolare rapporto di lavoro, come il rapporto documentato dal ricorrente, costituisce per l'appunto uno di quegli "elementi nuovi" che l'Amministrazione ha l'obbligo di prendere in considerazione. Come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 5388 del 31 ottobre 2014), l'Amministrazione deve "tenersi conto dei sopraggiunti elementi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno".
Il Collegio ha costantemente affermato che: "nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza" (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 7848 del 4 dicembre 2025; in termini analoghi, sent. n. 5855 del 5 agosto 2025 e sent. n. 3621 del 5 maggio 2025).
L'argomento della Prefettura, secondo cui il vizio originario della procedura sarebbe insanabile e precluderebbe ogni valutazione successiva, non può dunque essere condiviso. Tale vizio, difatti, è interamente imputabile ad una condotta (o a una condizione) del datore di lavoro originario, rispetto alla quale il lavoratore è palesemente un soggetto terzo e in buona fede. Far ricadere le conseguenze negative di tale vizio sul lavoratore, che ha fatto legittimo affidamento su un provvedimento dell'Amministrazione (il nulla osta) per fare ingresso in Italia e che ha successivamente dimostrato con i fatti la propria volontà di integrarsi, si tradurrebbe in una palese violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
In un caso analogo, questo Tribunale ha precisato che, a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso e della mancata instaurazione del primo rapporto per cause non imputabili al lavoratore, l'Amministrazione: "avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione o altro titolo di soggiorno in considerazione del fatto che il cittadino straniero, in sede procedimentale, aveva rappresentato di aver acquisito una nuova occasione di lavoro" (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 1572 del 26 febbraio 2025).
Anche l'interpretazione dell'art. 22, comma 11, del TUI fornita dalla Prefettura appare eccessivamente restrittiva. Se è vero che la norma fa riferimento testuale alla "perdita del posto di lavoro", è altrettanto vero che la giurisprudenza e la prassi amministrativa (cfr. Circolare Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, richiamata in ricorso) hanno da tempo esteso la sua applicabilità, in via analogica, alle ipotesi in cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro dipenda da cause non imputabili allo straniero. L'indisponibilità del datore di lavoro, specie quando il lavoratore ha già fatto ingresso in Italia, rientra a pieno titolo in tale categoria, creando una situazione del tutto assimilabile, negli effetti, a quella di una perdita incolpevole dell'occupazione.
In definitiva, l'Amministrazione, anziché limitarsi a un accertamento meramente formale del vizio originario, avrebbe dovuto condurre un'istruttoria completa, valutando la posizione complessiva del ricorrente, la sua buona fede, l'assenza di profili di pericolosità sociale e, soprattutto, il concreto e documentato inserimento nel mercato del lavoro nazionale. La mancata considerazione di tali elementi rende il provvedimento impugnato viziato per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi qui enunciati.
3.- Le peculiari connotazioni della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FE | NO CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.