TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1565
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, D.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che l'Amministrazione abbia applicato un automatismo espulsivo senza bilanciare gli interessi, omettendo di considerare il principio sancito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che salva il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di nuovi elementi che lo consentano. La sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro costituisce uno di questi elementi. Il vizio originario è imputabile al datore di lavoro e non al lavoratore, che è in buona fede.

  • Accolto
    Erronea e restrittiva interpretazione dell’art. 22, comma 11, TUI

    L'interpretazione fornita dalla Prefettura appare eccessivamente restrittiva. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno esteso l'applicabilità della norma anche alle ipotesi in cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro dipenda da cause non imputabili allo straniero, come l'indisponibilità del datore di lavoro.

  • Accolto
    Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di buona fede

    Far ricadere le conseguenze negative del vizio originario sul lavoratore, che ha fatto legittimo affidamento sul nulla osta e ha dimostrato la volontà di integrarsi, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità, travisamento e difetto di istruttoria

    L'Amministrazione avrebbe dovuto condurre un'istruttoria completa, valutando la posizione complessiva del ricorrente, la sua buona fede, l'assenza di profili di pericolosità sociale e il concreto inserimento nel mercato del lavoro. La mancata considerazione di tali elementi rende il provvedimento viziato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1565
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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