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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3938/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3938/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Manna
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Chiara Manna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ispra (VA), in data 9 ottobre 2004
(anno 2004 atto n. 18 parte II serie A ) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...] Per_1
nato a [...] in data [...] Per_2
nata a [...] in data [...]. Per_3 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Per_ Per_ 2) I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Pt_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e di riposo degli stessi e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
- a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana il padre terrà con sé i figli due sere a settimana, stabilite di volta in volta di comune accordo dai genitori, compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 19.00 alle ore 23.00;
- durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni, dalla sera del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre, ovvero dalla sera del giorno 30 dicembre alla sera del giorno 6 gennaio;
Per_ Per_
- durante le festività pasquali il padre terrà con sé , e , ad anni alterni, Per_2 dalla sera del venerdì santo alla sera della domenica di pasqua ovvero dalla sera del giorno di pasqua alla sera del lunedì dell'angelo;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il giorno 30 aprile, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
- durante il corso dell'anno ogni genitore potrà portare con sé i figli, per un periodo di ferie di una settimana, da concordare tra gli stessi almeno 15 giorni prima.
4) La casa coniugale con tutti i mobili che la arredano rimarrà assegnata alla Signora che ivi abiterà con i figli. Parte_1
5) Il Signor verserà all'altro genitore l'importo complessivo di € 900,00 - Pt_2
€ 300,00 per ogni figlio - quale contributo al mantenimento degli stessi. Dette somme saranno rivalutate ogni anno a far tempo dalla data dal deposito del presente ricorso, secondo gli indici Istat del costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
pagina2 di 3 6) Le spese straordinarie (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per le attività sportive), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %, se previamente concordate - salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie per legge. Per ogni questione relativa alle spese straordinarie si dovrà tenere conto delle linee guida emesse dal Tribunale di Varese in data 1.2.2018.
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
8) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 9 ottobre 2004, in Ispra(VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra (anno 2004 atto n. 18, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3938/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Manna
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Chiara Manna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ispra (VA), in data 9 ottobre 2004
(anno 2004 atto n. 18 parte II serie A ) con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...] Per_1
nato a [...] in data [...] Per_2
nata a [...] in data [...]. Per_3 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Per_ Per_ 2) I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Pt_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e di riposo degli stessi e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
- a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana il padre terrà con sé i figli due sere a settimana, stabilite di volta in volta di comune accordo dai genitori, compatibilmente con gli impegni dei minori, dalle ore 19.00 alle ore 23.00;
- durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni, dalla sera del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre, ovvero dalla sera del giorno 30 dicembre alla sera del giorno 6 gennaio;
Per_ Per_
- durante le festività pasquali il padre terrà con sé , e , ad anni alterni, Per_2 dalla sera del venerdì santo alla sera della domenica di pasqua ovvero dalla sera del giorno di pasqua alla sera del lunedì dell'angelo;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il giorno 30 aprile, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
- durante il corso dell'anno ogni genitore potrà portare con sé i figli, per un periodo di ferie di una settimana, da concordare tra gli stessi almeno 15 giorni prima.
4) La casa coniugale con tutti i mobili che la arredano rimarrà assegnata alla Signora che ivi abiterà con i figli. Parte_1
5) Il Signor verserà all'altro genitore l'importo complessivo di € 900,00 - Pt_2
€ 300,00 per ogni figlio - quale contributo al mantenimento degli stessi. Dette somme saranno rivalutate ogni anno a far tempo dalla data dal deposito del presente ricorso, secondo gli indici Istat del costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
pagina2 di 3 6) Le spese straordinarie (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per le attività sportive), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %, se previamente concordate - salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie per legge. Per ogni questione relativa alle spese straordinarie si dovrà tenere conto delle linee guida emesse dal Tribunale di Varese in data 1.2.2018.
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
8) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 9 ottobre 2004, in Ispra(VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra (anno 2004 atto n. 18, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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