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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2076/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
708/2023 del Tribunale di Benevento del 20/03/2023, pubblicata in data
21/03/2023, vertente
TRA
, (p.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t.
(c.f. Parte_2 Parte_3
, (c.f. C.F._1 Parte_4
), (c.f. C.F._2 Parte_5
) e (c.f. C.F._3 Parte_6
), le ultime quattro in qualità di eredi del dott. C.F._4
(c.f. , nato a [...] Parte_7 C.F._5
Pagina 1 l'11/03/1958 ed ivi deceduto), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo
Settembrini
APPELLANTI
E
(p. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto,
CO SE, AN RO, CI LL, RA LE e
MO MI
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.03.2023, il
[...]
in persona del presidente del Consiglio di Parte_1
amministrazione e legale rapp.te p.t., e hanno impugnato Parte_7
la sentenza del Tribunale di Benevento sopra indicata, che aveva rigettato, dichiarandole inammissibili e infondate, le domande delle parti attrici.
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva testualmente, in riforma della stessa,: “1) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU contabile, sottoponendo al nominando C.T.U. i medesimi quesiti formulati nel giudizio di primo grado, ovvero incaricarlo di ricostruire i rapporti oggetto di causa previa epurazione dagli interessi anatocistici e dalla commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi e, per l'effetto, di stabilire l'esatto dare/avere tra le parti in causa;
2) nel merito, accogliere l'azione di nullità e/o annullabilità esercitata in primo grado dagli odierni appellanti, all'uopo accertando e dichiarando la illegittimità ed invalidità della clausola anatocistica, nonché della
Pagina 2 commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi, applicate dalla Banca nel corso dei predetti rapporti;
3) sempre nel merito, accogliere l'azione di accertamento esercitata in primo grado dagli odierni appellanti, all'uopo accertando e dichiarando la non debenza degli importi addebitati nel corso dei rapporti a titolo di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo dare/avere tra le parti, ovvero il minor debito del correntista nei confronti dell'istituto bancario, nella misura determinata dal C.T.U. già nominato nel giudizio di primo grado nella seconda ipotesi di ricostruzione elaborata (la quale evidenzia un minor debito del correntista per ben €. 81.464,91) o nella diversa misura, maggiore e/o minore, che verrà determinata secondo una nuova
CTU contabile da disporsi in rinnovazione di quella già espletata in primo grado;
5) ordinare, altresì, la restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla appellata in forza della sentenza che oggi si impugna. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario come per legge.”
Si è costituita, altresì, la resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 24.11.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio del 12/11/2025 sottoscritto degli appellanti e notificato mediante p.e.c. in data 18/11/2025 agli avvocati costituiti della parte appellata, unitamente alla notificazione ricevuta mediante p.e.c. in data 20/11/2025 dell'accettazione della rinuncia all'appello.
Pagina 3 Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del
Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359
c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse richiesto.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., e avverso la sentenza n. 708/2023 del Tribunale di Parte_7
Pagina 4 Benevento, emessa il 20/03/23 e pubblicata in data 21/03/2023, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 5
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
708/2023 del Tribunale di Benevento del 20/03/2023, pubblicata in data
21/03/2023, vertente
TRA
, (p.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t.
(c.f. Parte_2 Parte_3
, (c.f. C.F._1 Parte_4
), (c.f. C.F._2 Parte_5
) e (c.f. C.F._3 Parte_6
), le ultime quattro in qualità di eredi del dott. C.F._4
(c.f. , nato a [...] Parte_7 C.F._5
Pagina 1 l'11/03/1958 ed ivi deceduto), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo
Settembrini
APPELLANTI
E
(p. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto,
CO SE, AN RO, CI LL, RA LE e
MO MI
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.03.2023, il
[...]
in persona del presidente del Consiglio di Parte_1
amministrazione e legale rapp.te p.t., e hanno impugnato Parte_7
la sentenza del Tribunale di Benevento sopra indicata, che aveva rigettato, dichiarandole inammissibili e infondate, le domande delle parti attrici.
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva testualmente, in riforma della stessa,: “1) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU contabile, sottoponendo al nominando C.T.U. i medesimi quesiti formulati nel giudizio di primo grado, ovvero incaricarlo di ricostruire i rapporti oggetto di causa previa epurazione dagli interessi anatocistici e dalla commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi e, per l'effetto, di stabilire l'esatto dare/avere tra le parti in causa;
2) nel merito, accogliere l'azione di nullità e/o annullabilità esercitata in primo grado dagli odierni appellanti, all'uopo accertando e dichiarando la illegittimità ed invalidità della clausola anatocistica, nonché della
Pagina 2 commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi, applicate dalla Banca nel corso dei predetti rapporti;
3) sempre nel merito, accogliere l'azione di accertamento esercitata in primo grado dagli odierni appellanti, all'uopo accertando e dichiarando la non debenza degli importi addebitati nel corso dei rapporti a titolo di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto e/o commissione di messa a disposizione fondi;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo dare/avere tra le parti, ovvero il minor debito del correntista nei confronti dell'istituto bancario, nella misura determinata dal C.T.U. già nominato nel giudizio di primo grado nella seconda ipotesi di ricostruzione elaborata (la quale evidenzia un minor debito del correntista per ben €. 81.464,91) o nella diversa misura, maggiore e/o minore, che verrà determinata secondo una nuova
CTU contabile da disporsi in rinnovazione di quella già espletata in primo grado;
5) ordinare, altresì, la restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla appellata in forza della sentenza che oggi si impugna. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario come per legge.”
Si è costituita, altresì, la resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 24.11.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio del 12/11/2025 sottoscritto degli appellanti e notificato mediante p.e.c. in data 18/11/2025 agli avvocati costituiti della parte appellata, unitamente alla notificazione ricevuta mediante p.e.c. in data 20/11/2025 dell'accettazione della rinuncia all'appello.
Pagina 3 Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del
Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359
c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse richiesto.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., e avverso la sentenza n. 708/2023 del Tribunale di Parte_7
Pagina 4 Benevento, emessa il 20/03/23 e pubblicata in data 21/03/2023, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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