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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. NO GR Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
(C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Pinna, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Domusnovas, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Michele Lunetta, che la rappresenta e difende,
appellata e appellante incidentale
Pagina 1 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : si insiste nelle deduzioni, eccezioni e Parte_1
conclusioni in atti;
nell'interesse di si insiste nelle Controparte_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione spedito il 1° febbraio 2018, la società aveva Controparte_1
chiesto al Tribunale di Cagliari di accertare l'esecuzione dei lavori di edificazione del piano primo del fabbricato dell'immobile di via Papa Luciani n° 8, di proprietà di e Parte_1
sito in Domusnovas e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di €
167.092,09 oltre all'IVA ed oltre ad interessi dalle scadenze sino al saldo, nella misura di cui
all'art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, ed al risarcimento del maggior danno.
L'attrice aveva, innanzitutto, premesso che nel 2007 era stata incaricata di provvedere all'edificazione del primo piano del fabbricato sopra menzionato da il quale Parte_1
aveva provveduto altresì alla nomina del direttore dei lavori, nella persona del geometra
, senza, tuttavia, pattuire il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera. CP_2
La stessa attrice aveva poi affermato di aver fornito i materiali necessari per la realizzazione delle opere meglio descritte nel computo metrico e che queste, iniziate nel maggio 2008, erano state consegnate l'anno successivo al committente, il quale, il 12 maggio 2010, per il tramite del direttore dei lavori, aveva anche proceduto alla verifica finale e al collaudo, accettando l'opera senza riserve: il infatti, dopo aver depositato il certificato di regolare Pt_1
esecuzione e la richiesta di agibilità, aveva ottenuto dall'ente comunale, il 6 ottobre 2010, il
Pagina 2 certificato di agibilità.
La società, dunque, dopo aver evidenziato che, nonostante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il committente si era limitato a corrisponderle un acconto pari a 20.000,00 euro, aveva precisato che, in mancanza di espressa pattuizione, aveva determinato il corrispettivo dell'opera sulla base dei prezzi di mercato, nella misura di 167.092,09 euro, oltre IVA e al netto delle somme ricevute a titolo di acconto ed aveva, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento della predetta somma.
aveva contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, evidenziando, Parte_1
in primo luogo, che l'incarico era stato conferito oralmente nel 2007, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava all'amministratore della società attrice, e, in secondo luogo, che il corrispettivo effettivamente dovuto ammontava a circa 60.000,00 euro ed era stato concordato sulla base di un computo metrico redatto dall'architetto , la quale aveva Persona_1
indicato in 150.000,00 euro totali la somma necessaria per l'esecuzione della sopraelevazione del fabbricato, di cui, peraltro, circa 90.000,00 euro necessari per l'acquisto dei materiali, i quali, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in base agli accordi sarebbero stati a carico esclusivo del committente, come così le spese relative alla fornitura e posa in opera
dell'impianto idrico ed elettrico.
Oltre a ribadire la manifesta difformità tra il prezzo pattuito e quanto richiesto dalla società,
inoltre, il aveva osservato che, a ben vedere, la somma pretesa era del tutto Pt_1
sproporzionata rispetto alla natura e all'entità dell'opera realizzata, aggiungendo poi che i lavori non erano stati eseguiti nei tempi prestabiliti a causa di ritardi addebitabili a colpa e
responsabilità esclusiva del e dei suoi dipendenti (tra cui una riduzione dell'organico CP_1
mai supplita), che hanno protratto la consegna dell'immobile al mese di maggio 2010 e non,
come falsamente indicato da controparte, nel 2009, con conseguente insorgenza dell'obbligo
Pagina 3 di corrispondere interessi moratori pari a 9.000,00 euro alla banca da cui aveva ottenuto il mutuo necessario per pagare i lavori.
Il infine, aveva segnalato la presenza di vizi di esecuzione che avevano causato dei Pt_1
difetti strutturali rilevanti, tra cui: delle lesioni che attraversano alcune pareti in muratura nella
camera da letto matrimoniale, dovute verosimilmente al movimento del tetto che non è
adeguatamente sorretto a causa del mancato montaggio delle apposite piastre a “L” nelle
travi; la pavimentazione non a livello ma in pendenza, cosicché può ben affermarsi che questa
non sia a norma;
nonché la circostanza che il tetto (le cui travi sono in parte sprovviste anche
di tirafondi) non è stato impermeabilizzato correttamente, tant'è che di frequente si verifica lo
stillicidio di acqua piovana e fenomeni di infiltrazioni che rendono gli ambienti insalubri.
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, il convenuto aveva richiesto il riconoscimento dell'inadempienza della società appaltatrice e la riduzione del prezzo rispetto al minor valore del bene ex art. 1668 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni conseguenza diretta ed
immediata della sua condotta imperita.
1.2 Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1632/2024 pronunciata il 26 giugno 2024, in accoglimento della domanda attrice, aveva condannato a pagare a Parte_1 [...]
109.862,07 €, oltre interessi dal dovuto al saldo, aveva compensato per metà le CP_1
spese processuali, condannando il convenuto alla rifusione della restante metà, ed aveva posto le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in solido.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione aveva osservato che le parti non hanno mai pattuito
un corrispettivo. È stata quindi disposta consulenza tecnica, la quale ha stimato il valore
dell'opera in 150.157,89 € oltre iva e il valore dei materiali forniti dal sig. n 30.283,28 Pt_1
€ oltre iva. Decurtati i 20.000 € pacificamente già pagati, si giunge a 99.874,61 € oltre iva (per
un totale di 109.862,07 €). Per quanto concerne i vizi denunciati dal sig. il consulente Pt_1
Pagina 4 ha riscontrato e documentato: l'effettiva presenza di fessurazioni, dovute a ritiro igrometrico
dell'intonaco o a eccessiva resistenza della malta di allettamento e a fenomeni di assestamento;
l'insussistenza di vizi nella planarità della pavimentazione;
l'insussistenza di infiltrazioni. Per
la rimozione delle fessurazioni, il consulente ha stimato una spesa di 770 € iva inclusa. È quindi
evidente che i vizi denunciati, che per l'esiguità della spesa necessaria a rimuoverli non
possono essere qualificati come gravi, rientrano a pieno titolo nell'art. 1667 c.c. Il diritto al
risarcimento, quindi, come eccepito dalla si è ampiamente prescritto, in quanto dalla CP_1
consegna sono trascorsi quasi dieci anni (art. 1667 comma 3 c.c.). Infine, nessun valore può
essere dato alla circostanza che il sig. avrebbe pagato 9.000 € di interessi moratori a Pt_1
causa del ritardo nei lavori. Ciò per diverse ragioni: le parti non hanno convenuto alcun
termine; non è dato capire in che modo un ritardo si sia ripercosso sul tempestivo pagamento
delle rate di mutuo;
manca ogni prova di pagamento dei 9.000 € sopra indicati.
1.3 Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi.
Con il primo motivo, il committente ha eccepito la nullità della sentenza perché priva di
motivazione o con motivazione apparente, non avendo, il Giudice di prime cure, dato conto
delle motivazioni per le quali ha ritenuto di fondare la sua decisione sulle conclusioni del Ctu…
impedendo quindi alle parti di valutare ed esaminare il percorso logico giuridico che ha
portato alla decisione, rendendo l'impugnazione della sentenza oltre modo difficoltosa per le
parti e non avendo indicato gli elementi di merito da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero senza una approfondita disamina e senza pronunciarsi anche sulle reiterate istanze
istruttorie.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'errata valutazione delle istanze Parte_1
istruttorie proposte, ritenute dal Tribunale inammissibili e irrilevanti quando, invece, avrebbero
Pagina 5 permesso di dimostrare la ricostruzione dei fatti offerta dal committente, a maggior ragione
trattandosi di un contratto d'appalto privo di prova scritta. Secondo l'appellante, infatti,
l'interrogatorio formale e la prova per testi avrebbero consentito di dimostrare circostanze fondamentali per una giusta decisione, quali, ad esempio, il fatto che i lavori dovessero
svolgersi secondo e con i costi di cui al computo metrico dell'Arch. e che Persona_1
i lavori stessi sono stati eseguiti in esecuzione di quel progetto, che era stato pattuito che il
avrebbe fornito i materiali a sue spese e che l'impresa avrebbe fornito la sola mano Pt_1
d'opera. Per un costo di E. 60.000,00, nonché la presenza di gravi vizi… la tempestività della
denuncia e, comunque, il riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice.
Con il terzo motivo, infine, strettamente connesso a quello precedente, il committente ha contestato l'incarico demandato al Consulente in quanto il Giudice, obliterando la documentazione prodotta con la seconda memoria istruttoria, aveva limitato l'analisi dell'esperto alle sole fatture fiscalmente regolari, con la conseguenza che le spese affrontate
dal fossero state calcolate in maniera errata, considerando tra l'altro che su tali Pt_1
produzioni non vi era stata alcuna contestazione da parte della società oggi appellata.
La società appellata si è costituita in giudizio, ha resistito e ha proposto appello incidentale,
affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, la ha contestato l'erronea quantificazione del Controparte_1
prezzo operata dal CTU e poi recepita in sentenza, che aveva errato nel decurtare dal valore
totale dell'opera l'importo di 20.997,20.
Con il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi al primo, la società
[...]
ha poi sostenuto che lo stesso CTU aveva errato nella determinazione della misura CP_1
del tetto ed aveva omesso la quantificazione del valore del costo di “montaggio e smontaggio
di ponteggio”, di proprietà dell'appaltatore e indicato alla voce 40 del computo metrico […]
Pagina 6 omissione del tutto ingiustificata, tenuto conto che l'immobile realizzato dall'impresa CP_1
si trova al primo piano e, pertanto, il ponteggio è necessario per eseguire tutte le lavorazioni
esterne, il cui uso e le cui dimensioni non sono state contestate in alcun modo dal committente.
Con il quarto e ultimo motivo, infine, la ha censurato la sentenza nella Controparte_1
parte in cui ha condannato il committente al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. in luogo, di quella richiesta, di cui al successivo co. 4 con applicazione della relativa disciplina.
Alla prima udienza di trattazione le parti, a seguito della proposta conciliativa avanzata dal
Consigliere Istruttore, hanno concordemente dato atto che l'importo capitale dovuto dal Sig.
a titolo di corrispettivo è pari a 33.302,00 Iva compresa, oltre Parte_1
interessi, rimettendo alla Corte la decisione sugli interessi e sulle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Come si è visto, dunque, le parti hanno concordemente dato atto che l'importo capitale dovuto da alla società a titolo di corrispettivo per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori oggetto di causa è pari a complessivi 33.302,00 euro, comprensivi di
IVA.
A questa Corte, pertanto, residua la decisione sulla misura e la decorrenza degli interessi,
nonché la regolamentazione delle spese di lite, dovendo ritenersi rinunciati tutti gli altri motivi delle impugnazioni, principale e incidentale.
Orbene, per ciò che concerne gli interessi del credito, si osserva che il medesimo non poteva stimarsi come liquido o, perlomeno, liquidabile con un semplice calcolo aritmetico, tant'è vero che il Tribunale, su istanza delle stesse parti, aveva ritenuto necessario ricorrere a una consulenza tecnica ai fini della sua determinazione.
Pagina 7 Da quanto sopra rilevato discendono due importanti conseguenze: da un lato, l'impossibilità,
per il credito suddetto, di produrre interessi di pieno diritto ex art. 1282 c.c. fino alla sua liquidazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 19266/2014) e, dall'altro, l'inquadramento del medesimo credito, avente originariamente ad oggetto, come già ribadito, una somma di denaro illiquida,
nell'alveo delle obbligazioni quérable, con conseguente applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1219 co. 1 c.c. (in luogo, di quella speciale, di cui al comma 2 n. 3, riguardante le obbligazioni portable, necessariamente liquide, v. Cass. Sez. 1, Ord. n. 1387/2024), la quale richiede la necessaria costituzione in mora del debitore per la produzione di interessi,
precisamente moratori, nonché gli unici ravvisabili nel caso di specie.
Ciò posto, si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che la costituzione in mora era avvenuta in data 7 aprile 2015 mediante una lettera raccomandata con cui la società
costruttrice aveva richiesto il pagamento del prezzo dell'appalto e comunicato al la Pt_1
somma ritenuta dovuta. Da tale data alla domanda giudiziale, pertanto, sono dovuti gli interessi,
peraltro secondo la disciplina di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. e, quindi, nella misura di 211,82
euro. Diversamente, per gli interessi successivi alla domanda giudiziale, come concordemente indicato dalle parti nelle rispettive note conclusive, deve trovare applicazione la disciplina speciale di cui al successivo comma 4, con la conseguenza che gli interessi ad oggi maturati devono essere liquidati nella misura di 21.958,73 euro.
2.2 Considerato l'esito globale della lite, in cui la domanda della è stata Controparte_1
accolta per un importo che, tuttavia, si discosta di gran lunga rispetto a quanto domandato in primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per due terzi e poste a carico di per il restante terzo, nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00.
Pagina 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1632 del 24.06.2024 del Tribunale di Cagliari, condanna Parte_1
al pagamento della somma capitale di euro 33.302,00 (Iva compresa) in favore di
[...]
e dell'ulteriore somma di euro 22.170,55 a Controparte_1
titolo di interessi maturati fino alla data odierna, oltre agli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di due terzi e condanna alla rifusione della restante frazione, che Parte_1
liquida per il primo grado in complessivi euro 2.538,66 e per il secondo grado in complessivi euro 4.854,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO GR
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. NO GR Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
(C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio legale dell'avv. Giorgio Pinna, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Domusnovas, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Michele Lunetta, che la rappresenta e difende,
appellata e appellante incidentale
Pagina 1 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : si insiste nelle deduzioni, eccezioni e Parte_1
conclusioni in atti;
nell'interesse di si insiste nelle Controparte_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione spedito il 1° febbraio 2018, la società aveva Controparte_1
chiesto al Tribunale di Cagliari di accertare l'esecuzione dei lavori di edificazione del piano primo del fabbricato dell'immobile di via Papa Luciani n° 8, di proprietà di e Parte_1
sito in Domusnovas e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di €
167.092,09 oltre all'IVA ed oltre ad interessi dalle scadenze sino al saldo, nella misura di cui
all'art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, ed al risarcimento del maggior danno.
L'attrice aveva, innanzitutto, premesso che nel 2007 era stata incaricata di provvedere all'edificazione del primo piano del fabbricato sopra menzionato da il quale Parte_1
aveva provveduto altresì alla nomina del direttore dei lavori, nella persona del geometra
, senza, tuttavia, pattuire il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera. CP_2
La stessa attrice aveva poi affermato di aver fornito i materiali necessari per la realizzazione delle opere meglio descritte nel computo metrico e che queste, iniziate nel maggio 2008, erano state consegnate l'anno successivo al committente, il quale, il 12 maggio 2010, per il tramite del direttore dei lavori, aveva anche proceduto alla verifica finale e al collaudo, accettando l'opera senza riserve: il infatti, dopo aver depositato il certificato di regolare Pt_1
esecuzione e la richiesta di agibilità, aveva ottenuto dall'ente comunale, il 6 ottobre 2010, il
Pagina 2 certificato di agibilità.
La società, dunque, dopo aver evidenziato che, nonostante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il committente si era limitato a corrisponderle un acconto pari a 20.000,00 euro, aveva precisato che, in mancanza di espressa pattuizione, aveva determinato il corrispettivo dell'opera sulla base dei prezzi di mercato, nella misura di 167.092,09 euro, oltre IVA e al netto delle somme ricevute a titolo di acconto ed aveva, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento della predetta somma.
aveva contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, evidenziando, Parte_1
in primo luogo, che l'incarico era stato conferito oralmente nel 2007, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava all'amministratore della società attrice, e, in secondo luogo, che il corrispettivo effettivamente dovuto ammontava a circa 60.000,00 euro ed era stato concordato sulla base di un computo metrico redatto dall'architetto , la quale aveva Persona_1
indicato in 150.000,00 euro totali la somma necessaria per l'esecuzione della sopraelevazione del fabbricato, di cui, peraltro, circa 90.000,00 euro necessari per l'acquisto dei materiali, i quali, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in base agli accordi sarebbero stati a carico esclusivo del committente, come così le spese relative alla fornitura e posa in opera
dell'impianto idrico ed elettrico.
Oltre a ribadire la manifesta difformità tra il prezzo pattuito e quanto richiesto dalla società,
inoltre, il aveva osservato che, a ben vedere, la somma pretesa era del tutto Pt_1
sproporzionata rispetto alla natura e all'entità dell'opera realizzata, aggiungendo poi che i lavori non erano stati eseguiti nei tempi prestabiliti a causa di ritardi addebitabili a colpa e
responsabilità esclusiva del e dei suoi dipendenti (tra cui una riduzione dell'organico CP_1
mai supplita), che hanno protratto la consegna dell'immobile al mese di maggio 2010 e non,
come falsamente indicato da controparte, nel 2009, con conseguente insorgenza dell'obbligo
Pagina 3 di corrispondere interessi moratori pari a 9.000,00 euro alla banca da cui aveva ottenuto il mutuo necessario per pagare i lavori.
Il infine, aveva segnalato la presenza di vizi di esecuzione che avevano causato dei Pt_1
difetti strutturali rilevanti, tra cui: delle lesioni che attraversano alcune pareti in muratura nella
camera da letto matrimoniale, dovute verosimilmente al movimento del tetto che non è
adeguatamente sorretto a causa del mancato montaggio delle apposite piastre a “L” nelle
travi; la pavimentazione non a livello ma in pendenza, cosicché può ben affermarsi che questa
non sia a norma;
nonché la circostanza che il tetto (le cui travi sono in parte sprovviste anche
di tirafondi) non è stato impermeabilizzato correttamente, tant'è che di frequente si verifica lo
stillicidio di acqua piovana e fenomeni di infiltrazioni che rendono gli ambienti insalubri.
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, il convenuto aveva richiesto il riconoscimento dell'inadempienza della società appaltatrice e la riduzione del prezzo rispetto al minor valore del bene ex art. 1668 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni conseguenza diretta ed
immediata della sua condotta imperita.
1.2 Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1632/2024 pronunciata il 26 giugno 2024, in accoglimento della domanda attrice, aveva condannato a pagare a Parte_1 [...]
109.862,07 €, oltre interessi dal dovuto al saldo, aveva compensato per metà le CP_1
spese processuali, condannando il convenuto alla rifusione della restante metà, ed aveva posto le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in solido.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione aveva osservato che le parti non hanno mai pattuito
un corrispettivo. È stata quindi disposta consulenza tecnica, la quale ha stimato il valore
dell'opera in 150.157,89 € oltre iva e il valore dei materiali forniti dal sig. n 30.283,28 Pt_1
€ oltre iva. Decurtati i 20.000 € pacificamente già pagati, si giunge a 99.874,61 € oltre iva (per
un totale di 109.862,07 €). Per quanto concerne i vizi denunciati dal sig. il consulente Pt_1
Pagina 4 ha riscontrato e documentato: l'effettiva presenza di fessurazioni, dovute a ritiro igrometrico
dell'intonaco o a eccessiva resistenza della malta di allettamento e a fenomeni di assestamento;
l'insussistenza di vizi nella planarità della pavimentazione;
l'insussistenza di infiltrazioni. Per
la rimozione delle fessurazioni, il consulente ha stimato una spesa di 770 € iva inclusa. È quindi
evidente che i vizi denunciati, che per l'esiguità della spesa necessaria a rimuoverli non
possono essere qualificati come gravi, rientrano a pieno titolo nell'art. 1667 c.c. Il diritto al
risarcimento, quindi, come eccepito dalla si è ampiamente prescritto, in quanto dalla CP_1
consegna sono trascorsi quasi dieci anni (art. 1667 comma 3 c.c.). Infine, nessun valore può
essere dato alla circostanza che il sig. avrebbe pagato 9.000 € di interessi moratori a Pt_1
causa del ritardo nei lavori. Ciò per diverse ragioni: le parti non hanno convenuto alcun
termine; non è dato capire in che modo un ritardo si sia ripercosso sul tempestivo pagamento
delle rate di mutuo;
manca ogni prova di pagamento dei 9.000 € sopra indicati.
1.3 Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi.
Con il primo motivo, il committente ha eccepito la nullità della sentenza perché priva di
motivazione o con motivazione apparente, non avendo, il Giudice di prime cure, dato conto
delle motivazioni per le quali ha ritenuto di fondare la sua decisione sulle conclusioni del Ctu…
impedendo quindi alle parti di valutare ed esaminare il percorso logico giuridico che ha
portato alla decisione, rendendo l'impugnazione della sentenza oltre modo difficoltosa per le
parti e non avendo indicato gli elementi di merito da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero senza una approfondita disamina e senza pronunciarsi anche sulle reiterate istanze
istruttorie.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'errata valutazione delle istanze Parte_1
istruttorie proposte, ritenute dal Tribunale inammissibili e irrilevanti quando, invece, avrebbero
Pagina 5 permesso di dimostrare la ricostruzione dei fatti offerta dal committente, a maggior ragione
trattandosi di un contratto d'appalto privo di prova scritta. Secondo l'appellante, infatti,
l'interrogatorio formale e la prova per testi avrebbero consentito di dimostrare circostanze fondamentali per una giusta decisione, quali, ad esempio, il fatto che i lavori dovessero
svolgersi secondo e con i costi di cui al computo metrico dell'Arch. e che Persona_1
i lavori stessi sono stati eseguiti in esecuzione di quel progetto, che era stato pattuito che il
avrebbe fornito i materiali a sue spese e che l'impresa avrebbe fornito la sola mano Pt_1
d'opera. Per un costo di E. 60.000,00, nonché la presenza di gravi vizi… la tempestività della
denuncia e, comunque, il riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice.
Con il terzo motivo, infine, strettamente connesso a quello precedente, il committente ha contestato l'incarico demandato al Consulente in quanto il Giudice, obliterando la documentazione prodotta con la seconda memoria istruttoria, aveva limitato l'analisi dell'esperto alle sole fatture fiscalmente regolari, con la conseguenza che le spese affrontate
dal fossero state calcolate in maniera errata, considerando tra l'altro che su tali Pt_1
produzioni non vi era stata alcuna contestazione da parte della società oggi appellata.
La società appellata si è costituita in giudizio, ha resistito e ha proposto appello incidentale,
affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, la ha contestato l'erronea quantificazione del Controparte_1
prezzo operata dal CTU e poi recepita in sentenza, che aveva errato nel decurtare dal valore
totale dell'opera l'importo di 20.997,20.
Con il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi al primo, la società
[...]
ha poi sostenuto che lo stesso CTU aveva errato nella determinazione della misura CP_1
del tetto ed aveva omesso la quantificazione del valore del costo di “montaggio e smontaggio
di ponteggio”, di proprietà dell'appaltatore e indicato alla voce 40 del computo metrico […]
Pagina 6 omissione del tutto ingiustificata, tenuto conto che l'immobile realizzato dall'impresa CP_1
si trova al primo piano e, pertanto, il ponteggio è necessario per eseguire tutte le lavorazioni
esterne, il cui uso e le cui dimensioni non sono state contestate in alcun modo dal committente.
Con il quarto e ultimo motivo, infine, la ha censurato la sentenza nella Controparte_1
parte in cui ha condannato il committente al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. in luogo, di quella richiesta, di cui al successivo co. 4 con applicazione della relativa disciplina.
Alla prima udienza di trattazione le parti, a seguito della proposta conciliativa avanzata dal
Consigliere Istruttore, hanno concordemente dato atto che l'importo capitale dovuto dal Sig.
a titolo di corrispettivo è pari a 33.302,00 Iva compresa, oltre Parte_1
interessi, rimettendo alla Corte la decisione sugli interessi e sulle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Come si è visto, dunque, le parti hanno concordemente dato atto che l'importo capitale dovuto da alla società a titolo di corrispettivo per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori oggetto di causa è pari a complessivi 33.302,00 euro, comprensivi di
IVA.
A questa Corte, pertanto, residua la decisione sulla misura e la decorrenza degli interessi,
nonché la regolamentazione delle spese di lite, dovendo ritenersi rinunciati tutti gli altri motivi delle impugnazioni, principale e incidentale.
Orbene, per ciò che concerne gli interessi del credito, si osserva che il medesimo non poteva stimarsi come liquido o, perlomeno, liquidabile con un semplice calcolo aritmetico, tant'è vero che il Tribunale, su istanza delle stesse parti, aveva ritenuto necessario ricorrere a una consulenza tecnica ai fini della sua determinazione.
Pagina 7 Da quanto sopra rilevato discendono due importanti conseguenze: da un lato, l'impossibilità,
per il credito suddetto, di produrre interessi di pieno diritto ex art. 1282 c.c. fino alla sua liquidazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 19266/2014) e, dall'altro, l'inquadramento del medesimo credito, avente originariamente ad oggetto, come già ribadito, una somma di denaro illiquida,
nell'alveo delle obbligazioni quérable, con conseguente applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1219 co. 1 c.c. (in luogo, di quella speciale, di cui al comma 2 n. 3, riguardante le obbligazioni portable, necessariamente liquide, v. Cass. Sez. 1, Ord. n. 1387/2024), la quale richiede la necessaria costituzione in mora del debitore per la produzione di interessi,
precisamente moratori, nonché gli unici ravvisabili nel caso di specie.
Ciò posto, si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che la costituzione in mora era avvenuta in data 7 aprile 2015 mediante una lettera raccomandata con cui la società
costruttrice aveva richiesto il pagamento del prezzo dell'appalto e comunicato al la Pt_1
somma ritenuta dovuta. Da tale data alla domanda giudiziale, pertanto, sono dovuti gli interessi,
peraltro secondo la disciplina di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. e, quindi, nella misura di 211,82
euro. Diversamente, per gli interessi successivi alla domanda giudiziale, come concordemente indicato dalle parti nelle rispettive note conclusive, deve trovare applicazione la disciplina speciale di cui al successivo comma 4, con la conseguenza che gli interessi ad oggi maturati devono essere liquidati nella misura di 21.958,73 euro.
2.2 Considerato l'esito globale della lite, in cui la domanda della è stata Controparte_1
accolta per un importo che, tuttavia, si discosta di gran lunga rispetto a quanto domandato in primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per due terzi e poste a carico di per il restante terzo, nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1632 del 24.06.2024 del Tribunale di Cagliari, condanna Parte_1
al pagamento della somma capitale di euro 33.302,00 (Iva compresa) in favore di
[...]
e dell'ulteriore somma di euro 22.170,55 a Controparte_1
titolo di interessi maturati fino alla data odierna, oltre agli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di due terzi e condanna alla rifusione della restante frazione, che Parte_1
liquida per il primo grado in complessivi euro 2.538,66 e per il secondo grado in complessivi euro 4.854,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO GR
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