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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [v. appello avverso la Sentenza N° 2078/2022, pubblicata il 06.12.2022, EL Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo] iscritta al n. r.g. 69/2023
CC da:
(C.F. pakistano NTN: , STN: 09-05-9506-725-82; C.F. l.r. Parte_1 Numero_1
p.t. ), di seguito solo , con il patrocinio ELl'avv. LEONARDO C.F._1 Pt_1
SANESI EL Foro di Prato, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio ELl'avv. CRISTIAN CP_1 P.IVA_1 CP_1
LORENZIN EL Foro di Vicenza, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
1 “in riforma ELla sentenza EL Tribunale di Venezia n. 2078/2022. – R.G. n. 6337/2019:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma ELla sentenza n. 2078/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, nell'ambito EL giudizio RG 6337/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'attendere dinanzi al
Giudice di Prime Cure per i motivi esposti nel presente atto.
Con Vittoria di spese e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per Masters:
“In via principale: rigettare l'appello proposto dall'Attrice Appellante in quanto infondato, in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte addotte nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi EL giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel 2019, (società pakistana) otteneva dal Tribunale di Vicenza il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1964/2019 per € 15.720,00 (v. importo risultante da due fatture di diritto pakistano, con allegati nota di trasporto ed ordine merce) nei confronti di a seguito ELla fornitura di “laccioli” da abbinare a CP_1
“bastoncini sportivi” destinati ad attività di natura stagionale quali trekking, ski, nordic walking, bastoncini prodotti e commercializzati dalla medesima di NO EL RA (VI). CP_1
2. L'ingiunta proponeva opposizione lamentando l'assenza dei requisiti necessari per l'emissione EL provvedimento monitorio.
3. sosteneva che , anziché effettuare le consegne come concordato e rispettando i CP_1 Pt_1
tempi legati alla commercializzazione di prodotti per sport stagionali, aveva effettuato le produzioni con grandi ritardi e - perciò - è stata costretta ad effettuare plurime, parziali, “spezzettate” e -
2 soprattutto - tardive spedizioni ELla merce in Italia, rivelatesi non EL tutto utili proprio per lo
“sforamento” dei tempi imposti dal mercato;
aggiungeva che siffatto comportamento avversario le aveva cagionato danni consistenti.
4. All'esito ELla fase di istruttoria orale relativa alle testimonianze per la causa è stata CP_1
trattenuta in decisione.
5. Con Sentenza N° 2078/2022, pubblicata il 06.12.2022, il Tribunale di Vicenza ha statuito:
“1. accertati gli inadempimenti di al rapporto contrattuale per cui è causa, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1964/2019,
2. in parziale accoglimento ELle domande riconvenzionali di parte opponente, condanna parte convenuta a pagare all'opponente, a titolo risarcitorio: euro 25.919,12 per il danno emergente, ed euro 15.000 per il danno all'immagine, in entrambi i casi con interessi dalla sentenza al saldo;
3. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese processuali EL giudizio, che, calcolate sul valore EL danno liquidato, stabilisce in euro 1620 per la fase di studio, euro 1147 per la fase introduttiva, euro 1.720 per la fase istruttoria ed euro 2767 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%”.
6. Il Giudice di prime cure ha messo in risalto che le numerose mail provenienti da e dimesse Pt_1 da forniscono un quadro completo, chiaro e prolungato nel tempo ELl'effettivo accumulo di CP_1 ritardi nelle spedizioni dal Pakistan all'Italia, confermando esattamente la doglianza che ha CP_1 posto a base ELl'opposizione.
Sono stati anche espressi da i motivi di questi ritardi, ossia - da un lato - la carenza di materie Pt_1
prime alla fonte e - dall'altro - il “blocco” ELle spedizioni imposto dalla “Banca” a causa ELla crisi finanziaria ELla stessa società; si è trattato di elementi “estranei” a la quale poteva e doveva CP_1
contare su un adempimento puntuale ELla fornitrice.
Circa il danno emergente, i documenti prodotti e le testimonianze dei due impiegati di
[...]
e hanno attestato: CP_2 Parte_2
- spedizioni aggiuntive non preventivate/annullamento spedizioni già confermate via mare e riorganizzate tramite via aerea per riuscire a rispettare gli impegni con i distributori (v. maggiori costi sostenuti per € 9.240,00, come da docc. 21 e 26);
- applicazione di penali da parte di clienti per il ritardo nella consegna dei prodotti (v. doc. 22, mese di ottobre 2017 totale € 957,62);
- fermi di produzione/spese per il personale inattivo e riavvio/settaggio dei macchinari [sugli ordini nn.
156, 160 e 170, ha consegnato la merce con 9 diverse e parziali spedizioni nell'arco di oltre 3 Pt_1
mesi, il che ha portato a riavviare per 9 volte le operazioni di assemblaggio dei bastoncini per CP_1
3 poi doverle - ogni volta - sospendere e riprendere ad ogni successiva - e parziale - consegna dei componenti], per un costo di € 12.735,00 (v. doc. 26);
- annullamento di ordini per il troppo ritardo accumulato da (v. doc. 12) e ricorso ad altro Pt_1
fornitore per far svolgere le lavorazioni che avrebbe dovuto effettuare , con un maggiore Pt_1 costo sostenuto di € 2.968,50 (v. doc. 28).
Il totale ELle voci di danno emergente è stato di € 25.901,12 (e non di € 25.919,12 indicate dal
Tribunale nel dispositivo).
Quanto al lucro cessante, sono state prodotte le contestazioni rivolte a per i ritardi da CP_1
NT NT IO GM (v. doc. 24) e da AT (v. doc. 25 e doc. 31), confermate anche dai testi escussi;
tuttavia, l'opponente non ha provato (neppure in parte e neppure attraverso il doc. 26) l'entità dei suoi asseriti “minori guadagni”.
Infine, è stata accolta (in forma equitativa), la domanda di risarcimento EL danno all'immagine (v. €
15.000,00) che avrebbe certamente subito a seguito ELla presente vicenda, poiché la CP_1 medesima ha riconosciuto nelle sue mail la necessità per di “ripristinare la sua Pt_1 CP_1 reputazione” danneggiata dai ritardi.
7. Avverso detta pronuncia ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze. Pt_1
A. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO: ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. in I Grado si è limitata a contestare il credito azionato in via monitoria solo sulla base di CP_1
“indizi”.
Il Tribunale ha valutato le mail come “prove” senza dare adeguata motivazione.
Siffatte mail non hanno confermato il grave inadempimento di , ma hanno avuto come Pt_1
“scopo” solo il raggiungimento di un accordo bonario “senza ammissioni di presunte colpe o altro”.
Si è trattato di modalità di “confronto” nell'ambito di una “trattativa”.
Le pretese di sono state smentite dalla corrispondenza inviata ad , specialmente con CP_1 Pt_1
riferimento allo scambio di mail avvenuto in data 24.04.2019, non prodotte da controparte e non valutata dal Giudice di prime cure.
Dal momento che non ha restituito la merce ricevuta in ritardo, avrebbe dovuto pagarla. CP_1
E' mancata la prova documentale per evitare il pagamento ELla fornitura oggetto EL decreto ingiuntivo opposto.
B. VIOLAZIONE DELL NORME SUL PROCEDIMENTO: VIZIO MOTIVAZIONALE CIRCA LA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Non sono state adeguatamente analizzate tutte le mail intercorse fra le parti.
4 Analizzando ogni singolo documento prodotto in I Grado, emerge che le mail fra e Pt_1 CP_1 hanno avuto ad oggetto un'unica “transazione” e non “riconoscimenti” dei molteplici ritardi nella fornitura ELla merce lavorata.
Le mail prodotte da non hanno costituito plurime ammissioni di inadempimento, bensì CP_1
“tasselli” di una trattativa volta a raggiungere una “transazione” fra le parti.
Non hanno valenza dirimente i documenti:
n. 10, semplice mail, non firmata né in calce né digitalmente, che si è limitata a comunicare “La banca non consente di inviare la spedizione a meno che il pagamento non sia confermato e non si consente il pagamento da effettuare a meno che la spedizione non sia confermata”;
n. 19, mera proposta transattiva, al solo fine di mantenere i rapporti commerciali tra le due società;
n. 20, semplici mail in cui si è fatto presente - “Siamo gentilmente a chiedervi di darci la possibilità di lavorare ancora con voi” - che quanto scritto riguardava mere proposte transattive per mantenere i rapporti commerciali tra le due aziende;
tali proposte, tuttavia, non sono stata accettate e/o ratificate da entrambe le aziende ed hanno perso ogni valore.
C. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO: MANCATA CHIAMATA IN CAUSA
DELLE TERZE PARTI.
Il Tribunale “ha accettato” il ragionamento avversario circa il presunto danno subìto da sulla CP_1 base di semplici dichiarazioni (senza sentire i terzi diretti interessati), ma “non ha accettato” il fatto che la stessa avrebbe avuto “minori guadagni”; si è trattato di ragionamento contradditorio. CP_1
La “riduzione degli ordini da parte di importanti clienti” è stata creduta sulla parola di due testi di
Masters ed accettata dal Giudice;
per contro, sempre sulla base ELle stesse dichiarazioni dei testi circa un minor guadagno ELla ditta, non vi è stato convincimento EL Giudicante.
La decisione è stata assunta senza neanche “sentire” o “chiamare in causa” i terzi interessati (NT
NT IO GM, EC ecc…).
8. si è costituita in II Grado eccependo la manifesta infondatezza EL gravame avversario ai CP_1 sensi ELl'art. 348 c.p.c. e replicando:
- che in I Grado ha prodotto una moltitudine di mail, inviate da a partire dal 2017, a riprova Pt_1 EL fatto che quest'ultima ha più volte ammesso i propri gravi inadempimenti (v. docc. n. 4, 5, 9, 10, 11 fascicolo I;
CP_3
- non essere vero che queste mail non confermerebbero il grave inadempimento di , bensì il Pt_1 tentativo di raggiungere di un accordo bonario “senza ammissioni di presunte colpe o altro”;
5 - che le plurime comunicazioni scritte con cui ha ammesso i suoi gravi ritardi nelle consegne Pt_1
ELla merce risalgono al periodo marzo-ottobre 2017, quando fra le parti non vi era alcuna trattativa conciliativa in corso;
- che non si comprende come l'appellante possa sostenere che le mail non sarebbero una fonte probatoria, salvo poi dedurre che esse attesterebbero la fondatezza ELla sua tesi sulla “transazione”;
- che non viene indicata quale norma sul procedimento sarebbe stata violata rispetto alla mancata chiamata di terzi;
parrebbe che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare l'intervento in giudizio dei clienti di quali soggetti terzi;
CP_1
- che è stato documentalmente provato in I Grado che, nel corso EL 2018, è intercorsa ampia corrispondenza in cui ha pacificamente riconosciuto e quantificato il conseguente danno Pt_1 economico (v. € 30.000,00) che i suoi ritardi avevano provocato a CP_1
- che con mail EL 08.03.2018 (v. doc. 19 fascicolo I , aveva scritto CP_3 Pt_1 espressamente che aveva subito un danno a causa dei ritardi nelle consegne (“Masters lost
CP_1 credibility due to late shipmentes…”- traduzione: ha perso credibilità a causa EL ritardo
CP_1 ELle consegne”) ed aveva confermato l'importo di € 30.000,00 per i danni subiti da (
CP_1 CP_1 can deduct the agreed amount Euro 30.000,00 claimed”- traduzione: può dedurre
CP_1
l'ammontare concordato di Euro 30.000,00 richiesto”);
- che, nel settembre 2018, ha dichiarato espressamente di avere provocato a un Pt_1 CP_1
“Total claim 30,000 Euro” ovvero danni economici che quantificava in non meno di € 30.000,00 (v.. doc. 20 fascicolo . Parte_3
9. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono EL tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019)
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al Pt_1
contenuto ELla decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito ELla portata ELl'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale ELla sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo ELl'atto (v. Cass. n. 13535/2018).
6 In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. Pt_1
10. L'Appello è parzialmente fondato.
a. Ai fini ELla decisione, occorre prendere le mosse dal tenore EL ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal nei confronti di davanti al Tribunale di Treviso nel luglio 2019, ove si Pt_1 CP_1
legge:
Ancora:
b. Ebbene, non è mai stato contestato che la merce di cui alle due fatture per cui è lite sia stata effettivamente consegnata e tanto meno che vi sia stato uno “specifico” ritardo nella consegna di questa merce.
Neppure sono risultate l'allegazione e la prova ELl'annullamento degli ordini sottostanti a dette fatture/consegne.
c. Piuttosto, per evitare il pagamento, ha eccepito di vantare un “controcredito” di entità ben CP_1
superiore a titolo risarcitorio, peraltro legato a consegne antecedenti a quelle di cui alle fatture azionate.
In verità, tale credito di verso è stato provato solo in parte. CP_1 Pt_1
Si è trattato di:
7 - spedizioni aggiuntive non preventivate/annullamento di spedizioni già confermate via mare e riorganizzate tramite via aerea per riuscire a rispettare gli impegni con i distributori (v. maggiori costi sostenuti per € 9.240,00, come da docc. 21 [relativo ai mesi di settembre-ottobre-novembre 2017] e 26
[v. prospetto che include ordini fino a luglio 2017 (v. 339) e consegne fino a novembre 2017, escluso l'ordine 448 di cui alle due fatture EL monitorio]);
- ritardi sugli ordini nn. 156, 160 e 170 [antecedenti all'ordine 448 per cui è causa], perchè Pt_1 ha consegnato la merce con 9 diverse e parziali spedizioni nell'arco di oltre 3 mesi, il che ha costretto a riavviare per 9 volte le operazioni di assemblaggio dei “bastoncini” per poi doverle - ogni CP_1
volta - sospendere e riprendere ad ogni successiva - e parziale - consegna dei componenti, per un costo globale di € 12.735,00 (v. doc. 26)
- annullamento di ordini [v. 300 e 315 il 20.10.2017, antecedenti all'ordine 448 per cui è causa] per il troppo ritardo accumulato da (v. doc. 12) e ricorso ad altro fornitore per far svolgere le Pt_1 lavorazioni che avrebbe dovuto effettuare , con un maggiore costo sostenuto di € 2.968,50 (v. Pt_1
doc. 28).
d. Ne è derivato che il credito documentato da è stato di € 15.720,00, mentre quello Pt_1 dimostrato da è stato complessivamente di € 25.901,12, con una differenza a favore di CP_1 CP_1 di € 10.181,12.
e. Il Tribunale ha dichiarato l'assenza di prova in ordine al lucro cessate rivendicato da che CP_1
non ha proposto appello incidentale avverso il relativo capo ELla pronuncia da reputare ormai coperto da giudicato.
f. A proposito EL danno all'immagine lamentato in I Grado da ed oggetto di riconoscimento in CP_1 via equitativa (v. € 15.000,00) ad opera EL Giudice di prime cure, è innegabile - come eccepito dall'odierna appellante - che questo non sussiste in re ipsa.
In tema di risarcimento EL danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali ELla personalità costituzionalmente protetti, incluso quello all'immagine ed alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, deve essere oggetto di allegazione e prova specifica, anche tramite presunzioni (v. Cass. 10.07.2023, n. 19551).
Nel caso in esame, non ha dimostrato che i ritardi cagionati da si siano tradotti in CP_1 Pt_1
contestazioni ELla clientela in ordine a suoi comportamenti non etici dal punto di vista ELle relazioni commerciali che abbiano determinato il rifiuto di nuovi affari e l'interruzione di rapporti in essere.
Di qui, l'impossibilità di attribuire a la voce di danno in parola. CP_1
11. Non resta che riformare la Sentenza impugnata accertando che a spetta il pagamento ELla CP_4 somma di € 10.181,12, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
8 12. La comparazione ELle reciproche posizioni “dare/avere” di ed giustifica la CP_1 Pt_1
compensazione per 2/3 ELle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre il residuo 1/3 va posto a carico di a beneficio di con liquidazione in dispositivo secondo i parametri medi di Pt_1 CP_1 cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione € 5.201,00-€
26.000,00 in cui rientra il decisum, avuto riguardo alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello e - in parziale riforma ELla Sentenza impugnata –
CONDANNA a pagare a la somma di € 10.181,12, oltre agli interessi legali Pt_1 CP_1
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2. COMPENSA per 2/3 le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
3. CONDANNA a Rifondere a ELle spese di entrambi i gradi di giudizio, Pt_1 CP_5 quota liquidata in € 1.692,34 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge) per il I Grado ed in €
1.322,00 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
Venezia, 23.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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