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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Presidente Relatore dott. EP SE
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 939/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 5.11.2025
promossa da
Parte_1
(nel presente atto anche"Par "), C.F. P.IVA_1 P.IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_3 domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, via Carlo Pesenti n. 121, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico
SO, C.F. C.F. 1 ed IA ST, C.F. C.F. 2
,
con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi professionisti in Roma, via Dora n. 2, come da procura alle liti in calce alla Comparsa
di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado RG 751/2022 Trib. Bergamo;
PEC Email_1 telefax 06.85800910
Email_2
APPELLANTE
contro
, residente a [...] c.f. C.F._3
Conciliazione n. 40, Controparte_2 c.f. C.F._4 residente
40, a TA (BG), via Conciliazione n. CP_3 c.f.
,
,residente a [...] - anche C.F._5
nella loro qualità di eredi del sig. Persona_1 c.f.
,
C.F._6 deceduto a Cuba in data 18.03.2020, assistiti, difesi e
,
rappresentati giusta procura alle liti in atti dagli avv.ti Ignazio Boscaglia (c.f. C.F._7 ) e AO MI (c.f. C.F._8 ), con poteri anche disgiunti, domiciliati presso lo studio di PI (BG), viale delle Orobie n. 25, i quali, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 80/2005, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il n. di fax. 035/19966916 oppure presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
Email_4
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza n.°561/2023 del Tribunale di Bergamo,
Sezione Quarta Civile, pubblicata il 16.3.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
"Piaccia all'adito Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente impugnazione, così provvedere:
a) nel merito, in accoglimento dei motivi di Appello così come proposti e quindi in totale riforma dell'impugnata Sentenza, rigettare la domanda avanzata dai signori CP_3
nei confronti della[...] e CP_2 e CP_1
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Parte 1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto corrisposto in forza della Sentenza
di primo grado (doc. 04 contabile di bonifico, Fascicolo parte Appellante) con applicazione degli interessi legali dal pagamento (09.05.2023) e fino alla restituzione.
b) con condanna alle spese del doppio grado di giudizio ovvero, ove ritenuto opportuno considerata la novità della questione, del solo grado di appello con compensazione delle spese legali di primo grado"
Degli appellati:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale e di merito:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento
Parte_1 avverso la giuridico e fattuale, l'appello proposto da sentenza n. 561/2023 del Tribunale di Bergamo;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 Controparte_2 ed
,anche quali eredi di
,nonché, Persona_2 e CP_3 Persona_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, [...] Persona_3 Parte_1
Esponevano gli attori che Persona_1 Persona_3 CP_1
,
avevano stipulato con la 2GO Viaggi s.n.c. un contratto di viaggio con Persona_2
destinazione L'Havana (Cuba), nonché, una polizza assicurativa con la compagnia convenuta volta a proteggere anche il caso "infortuni"; che, nel corso del viaggio,
venivano ricoverati in ospedale;
che decedeva causa "covid", Persona_1
rimanevano ricoverati mentre CP_1 Persona_3 e Persona_2
in ospedale per 15 giorni, dopo di che venivano dimessi e rientravano in Italia.
Chiedevano, pertanto, ( CP_1 Persona_3 e Persona_2
l'indennizzo dovuto per il soggiorno non usufruito, nonché, l'indennità temporanea per Persona 4 ) l'indennizzon. 15 giorni di degenza ospedaliera e (gli eredi di dovuto per l'infortunio da viaggio sub specie del caso “morte”.
Si costituiva Parte_1
contestando gli argomento attorei ed opponendosi all'accoglimento delle domande poiché l'infezione da CO 19, non costituiva un infortunio, ma una malattia.
Il Tribunale, senza istruttoria, accoglieva la domanda attorea e condannava
[...]
al pagamento in favore degli Parte_1
della somma di € 50.000,00 per la polizza, mentre rigettava le domande eredi Per_1 Persona_2 e compensava le spese svolte da CP_1 Persona_3 e di lite. Argomentava il primo giudice, aderendo all'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, che l'infezione da CO era da considerarsi come un infortunio per le seguenti ragioni: a nozione di infortunio riportata nella polizza in oggetto non era "peculiare”, ma era
riconducibile a quella già elaborata dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R.
n.° 1124/1965) e dalla giurisprudenza di legittimità, quale evento dovuto a "causa fortuita, violenta esterna" configurabile anche in caso di infezioni virali, quali quelle da
CO, che, tra l'altro, le polizze non escludevano espressamente dagli eventi assicurati;
ii) era irrilevante che la polizza considerava tra gli infortuni una serie di eventi di natura non morbosa dato che ciò non implicava l'automatica esclusione dal rischio assicurato di altri possibili eventi di natura morbosa;
iii) la normativa emergenziale (art. 42 d.l. n.° 18/2020) considerava il CO come un infortunio e, seppure dettata per il settore delle assicurazioni sociali, la previsione andava estesa anche alle assicurazioni private, realizzandosi in caso contrario un'ingiustificata disparità di trattamento, “in presenza di contratto (quello sottoposto all'attenzione del giudicante) che non contengono alcuna esclusione ad hoc, e che prevedono per lo meno ambiguità, da risolversi, se del caso, mediante l'interpretazione c.d. contra stipulatorem (art. 1370 c.c.)";
iv) la scienza medico-legale riteneva che l'infezione virale da CO costituisse un infortunio;
v) il concetto di causa violenta, tipico dell'infortunio, non poteva essere escluso nel caso del CO poiché il momento infettante non consisteva necessariamente in un evento di tipo traumatico o meccanico, ma era riconducibile a qualsiasi condizione tale da presentare un'efficacia causale obiettivabile, proprio come previsto nel contratto.
La sentenza era gravata da Parte_1
CP_1 Controparte_2 ed CP_3
[...] a cui resistevano La causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza, per avere il primo giudice qualificato l'infezione da CO come infortunio (e non malattia) indennizzabile, ai sensi della polizza stipulata dal de cuius, in conseguenza dell'applicazione analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di tutela CP_4 .
In particolare, censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto erroneamente applicabile, analogicamente, la normativa emergenziale e l'art. 1370 c.c..
Deduce l'inapplicabilità al caso di specie, dell'art. 42 del d.l. n.° 18/2020 che qualifica come infortuni sul lavoro “le infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro", trattandosi di norma emergenziale avente lo scopo di estendere la tutela CP_4
ai lavoratori in caso di pandemia e non anche di integrare una nozione di infortunio valida anche per le assicurazione private, tenuto conto della diversa fonte contrattuale. Rileva altresì che, nel caso di specie, non sono pertinenti le pronunce giuslavoristiche che hanno esteso la tutela CP_4 anche ad infortuni riconducibili all'azione di fattori virali, poiché non riguardano espressamente il CO e comunque espongono principi validi solo per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e non anche per quelle private.
Deduce l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1370 c.c., trattandosi di un criterio di interpretazione del contratto di carattere residuale al quale ricorrere solo dopo aver fatto ricorso agli altri canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in caso di clausole di dubbia interpretazione.
Con il secondo motivo evidenzia che secondo la polizza n.° T100231959 nella Sezione
"Glossario", per infortunio deve intendersi “il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea”.
Sul punto si veda Sezione C “Infortuni di viaggio/infortuni di volo” – Caso di morte o invalidità permanente" ove è indicato: “la Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.
La Società considera infortuni anche: ▪l'asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l'annegamento;▪
l'assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole o di calore".
Quindi, nella polizza è specificato non solamente il significato da attribuirsi alla parola
“infortunio”, ma anche gli ulteriori casi che l'assicurazione, considera come infortuni per l'eventuale indennizzo, tutti dipendenti da una causa fortuita, violenta ed esterna.
Sia quindi dalla dizione generale, sia anche dalla specifica elencazione degli ulteriori casi individuati a titolo di infortunio appare chiaro che l'aver contratto il CO-19, non può andare a configurare un "infortunio", trattandosi di una malattia.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la causa violenta anche nel contagio da CO aderendo alla tesi secondo cui il momento infettivante, non deve essere di tipo traumatico o meccanico, essendo sufficiente qualsiasi condizione idonea a causare lesioni corporali obiettivabili. Censura la differenza, operata dal Tribunale, tra malattia e infortunio, il primo avente una causa scatenate caratterizzata dalla rapidità e concentrazione, mentre la seconda avente una più lenta evoluzione.
Fa rilevare che, per le assicurazioni private, come quella oggetto di causa, tale differenza va ravvisata non tanto negli effetti quanto nella causa del pregiudizio provocato, ossia nel caso di infortunio da una lesione violenta provocata dall'esterno.
In altri termini, mancando il requisito della causa violenta, l'infezione da CO, va collocata nell'ambito delle malattie.
Tutti i motivi vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione e sono nel loro complesso fondati.
Considerato che, di regola nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, la malattia è definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute" è possibile affermare che per comprendere quale sia il rischio in concreto assicurato, l'attenzione non va posta sulle conseguenze, ma sulle cause del pregiudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.° 3016 del 6.2.2025 (che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino n.° 653/2023 che la sentenza gravata menziona tra quelle che hanno ritenuto il covid una malattia) “... la differenza tra infortunio e malattia non può risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio,
infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero contusa può provocare il
-
tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l'osteoporosi può
provocare una caduta e una frattura). Tanto la polizza infortuni quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quello che cambia tra l'una e l'altra
è la genesi di quel pregiudizio: nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una lesione dell'integrità psico fisica, ma da una alterazione patologica".
Ciò posto, secondo il Collegio, la polizza in esame espressamente delimita il rischio all'infortunio a cui consegua la morte, l'invalidità permanente o temporaneo dell'infortunato, ne discende che la malattia dovuta da infezione virale da CO, va esclusa dall'ambito del rischio assicurato nel caso di specie.
Opinando diversamente non si comprende la ragione per cui nelle condizioni generali di contratto è stata fornita la specifica e distinta definizione di infortunio e di malattia se la compagnia avesse voluto indennizzare qualunque tipo di lesione.
L'interpretazione data dal primo giudice, pertanto, non è coerente con il testo contrattuale e i canoni di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seg. c.c..
La Suprema Corte, nel menzionato arresto, ha anche chiarito che l'equiparazione dell'infezione virale agli infortuni ai fini dell'indennizzabilità CP_4, non è rilevante essendo scorretto ritenere che principi giuridici affermati a determinati fini e in determinate materie, caratterizzate da discipline speciali, siano liberamente esportabili in altri ambiti.
La Suprema Corte ha bene evidenziato che l'equiparazione si era imposta a cagione di un vuoto normativo che la Corte costituzionale aveva sanato con sentenza n.° 179/1988
secondo cui qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro era indennizzabile da parte dell' CP_4 con conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra malattia ed infortunio in materia di assicurazione obbligatoria.
Aggiunge la Corte con affermazione condivisa da questo Collegio, che nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge, mentre in quella privata, sono fissati dalle parti: nella prima, è la legge che stabilisce il concetto di infortunio, mentre nella seconda, è la volontà delle parti e se le malattie infettive sono escluse diviene inutile stabilire se sia violenta o meno l'azione dell'agente patogeno.
Pertanto, una volta che la polizza infortuni abbia definito l'infortunio come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, ed una volta che il giudice di merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento traumatico, perché manca l'elemento della violenza e quello della lesione, tale giudizio
- oltre ad essere intrinsecamente corretto - è comunque insindacabile in questa sede, in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall CP_4.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 come s'è detto
- giuridicamente irrilevante: e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma per la diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per dictum del Giudice
delle leggi.
Nell'assicurazione privata, invece, quella distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi esclusi.
Infatti, nelle assicurazioni private i rami sono distinti, i rischi sono diversi e anche la determinazione del premio dipende da incidenze statistiche completamente diverse.
Anche con riguardo alla tesi secondo cui l'art. 42 del 18/2020 consentirebbe detta estensione la Corte di Cassazione ha bene spiegato che detta norma, di natura emergenziale, aveva il solo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, ma non certo quello di modificare l'oggetto di polizze provate già stipulate.
"L'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020 n. 27)
stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus [...] in occasione di lavoro,
il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all CP_4 che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato [...]. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27
febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".
Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a fronteggiare una situazione eccezionale ed imprevedibile qual'è stata la pandemia da coronavirus dal 2020, l'assicuratore che ha stipulato una polizza contro gli infortuni sia obbligato a pagare l'indennizzo ivi previsto a chi abbia contratto una malattia infettiva di qualunque tipo, è affermazione giuridicamente insostenibile per molte ragioni, in quanto: (a)l'art. 42 D.L. n.° 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei
|contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto;
(b)i contratti si interpretano secondo l'intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.):
e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula, che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L.n.° 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum principis con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza pandemica).
In altri termini, una volta che la polizza privata ha definito l'infortunio come "l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali", ne resta esclusa la malattia infettiva, perché manca l'elemento della “violenza” e quello della "lesione", a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini, abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' CP_4.
L'appello proposto da Parte_1 va, pertanto, accolto con
conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda avanzata da [...]
, Controparte_2 ed CP_3 CP_1 In considerazione della novità della questione e del contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa (Trib. Torino, sez. sesta, 19 gennaio 2022, n.°
184, riformata da C. App. Torino, sez. terza, 13 luglio 2023 n.° 719; Trib. Parma, sez.
seconda, 8 febbraio 2023, n.° 164; Trib. Udine, sez. lav. 21 febbraio 2022, n.° 179; e
Trib. Trento, sez. lav., 30 agosto 2022, n.° 102, poi confermata da C. App. Trento, sez.
lav. 20 luglio 2023, n.° 20, Trib. Vercelli, sez. prima, 3 agosto 2022, n.° 383, riformata integralmente da C. App. Torino, sez. terza, 27 giugno 2023, n.° 653), reputa la Corte
che sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza n.° 561/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 16.3.2023
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da CP_1
Controparte_2 ed CP_3
- compensa, integralmente, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Presidente est.
EP SE
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Presidente Relatore dott. EP SE
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 939/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 5.11.2025
promossa da
Parte_1
(nel presente atto anche"Par "), C.F. P.IVA_1 P.IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_3 domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, via Carlo Pesenti n. 121, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico
SO, C.F. C.F. 1 ed IA ST, C.F. C.F. 2
,
con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi professionisti in Roma, via Dora n. 2, come da procura alle liti in calce alla Comparsa
di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado RG 751/2022 Trib. Bergamo;
PEC Email_1 telefax 06.85800910
Email_2
APPELLANTE
contro
, residente a [...] c.f. C.F._3
Conciliazione n. 40, Controparte_2 c.f. C.F._4 residente
40, a TA (BG), via Conciliazione n. CP_3 c.f.
,
,residente a [...] - anche C.F._5
nella loro qualità di eredi del sig. Persona_1 c.f.
,
C.F._6 deceduto a Cuba in data 18.03.2020, assistiti, difesi e
,
rappresentati giusta procura alle liti in atti dagli avv.ti Ignazio Boscaglia (c.f. C.F._7 ) e AO MI (c.f. C.F._8 ), con poteri anche disgiunti, domiciliati presso lo studio di PI (BG), viale delle Orobie n. 25, i quali, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 80/2005, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il n. di fax. 035/19966916 oppure presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
Email_4
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza n.°561/2023 del Tribunale di Bergamo,
Sezione Quarta Civile, pubblicata il 16.3.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
"Piaccia all'adito Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente impugnazione, così provvedere:
a) nel merito, in accoglimento dei motivi di Appello così come proposti e quindi in totale riforma dell'impugnata Sentenza, rigettare la domanda avanzata dai signori CP_3
nei confronti della[...] e CP_2 e CP_1
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Parte 1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto corrisposto in forza della Sentenza
di primo grado (doc. 04 contabile di bonifico, Fascicolo parte Appellante) con applicazione degli interessi legali dal pagamento (09.05.2023) e fino alla restituzione.
b) con condanna alle spese del doppio grado di giudizio ovvero, ove ritenuto opportuno considerata la novità della questione, del solo grado di appello con compensazione delle spese legali di primo grado"
Degli appellati:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale e di merito:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento
Parte_1 avverso la giuridico e fattuale, l'appello proposto da sentenza n. 561/2023 del Tribunale di Bergamo;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 Controparte_2 ed
,anche quali eredi di
,nonché, Persona_2 e CP_3 Persona_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, [...] Persona_3 Parte_1
Esponevano gli attori che Persona_1 Persona_3 CP_1
,
avevano stipulato con la 2GO Viaggi s.n.c. un contratto di viaggio con Persona_2
destinazione L'Havana (Cuba), nonché, una polizza assicurativa con la compagnia convenuta volta a proteggere anche il caso "infortuni"; che, nel corso del viaggio,
venivano ricoverati in ospedale;
che decedeva causa "covid", Persona_1
rimanevano ricoverati mentre CP_1 Persona_3 e Persona_2
in ospedale per 15 giorni, dopo di che venivano dimessi e rientravano in Italia.
Chiedevano, pertanto, ( CP_1 Persona_3 e Persona_2
l'indennizzo dovuto per il soggiorno non usufruito, nonché, l'indennità temporanea per Persona 4 ) l'indennizzon. 15 giorni di degenza ospedaliera e (gli eredi di dovuto per l'infortunio da viaggio sub specie del caso “morte”.
Si costituiva Parte_1
contestando gli argomento attorei ed opponendosi all'accoglimento delle domande poiché l'infezione da CO 19, non costituiva un infortunio, ma una malattia.
Il Tribunale, senza istruttoria, accoglieva la domanda attorea e condannava
[...]
al pagamento in favore degli Parte_1
della somma di € 50.000,00 per la polizza, mentre rigettava le domande eredi Per_1 Persona_2 e compensava le spese svolte da CP_1 Persona_3 e di lite. Argomentava il primo giudice, aderendo all'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, che l'infezione da CO era da considerarsi come un infortunio per le seguenti ragioni: a nozione di infortunio riportata nella polizza in oggetto non era "peculiare”, ma era
riconducibile a quella già elaborata dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R.
n.° 1124/1965) e dalla giurisprudenza di legittimità, quale evento dovuto a "causa fortuita, violenta esterna" configurabile anche in caso di infezioni virali, quali quelle da
CO, che, tra l'altro, le polizze non escludevano espressamente dagli eventi assicurati;
ii) era irrilevante che la polizza considerava tra gli infortuni una serie di eventi di natura non morbosa dato che ciò non implicava l'automatica esclusione dal rischio assicurato di altri possibili eventi di natura morbosa;
iii) la normativa emergenziale (art. 42 d.l. n.° 18/2020) considerava il CO come un infortunio e, seppure dettata per il settore delle assicurazioni sociali, la previsione andava estesa anche alle assicurazioni private, realizzandosi in caso contrario un'ingiustificata disparità di trattamento, “in presenza di contratto (quello sottoposto all'attenzione del giudicante) che non contengono alcuna esclusione ad hoc, e che prevedono per lo meno ambiguità, da risolversi, se del caso, mediante l'interpretazione c.d. contra stipulatorem (art. 1370 c.c.)";
iv) la scienza medico-legale riteneva che l'infezione virale da CO costituisse un infortunio;
v) il concetto di causa violenta, tipico dell'infortunio, non poteva essere escluso nel caso del CO poiché il momento infettante non consisteva necessariamente in un evento di tipo traumatico o meccanico, ma era riconducibile a qualsiasi condizione tale da presentare un'efficacia causale obiettivabile, proprio come previsto nel contratto.
La sentenza era gravata da Parte_1
CP_1 Controparte_2 ed CP_3
[...] a cui resistevano La causa era rinviata all'odierna udienza ex art. 352 c.p.c., tenutasi in forma cartolare,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza, per avere il primo giudice qualificato l'infezione da CO come infortunio (e non malattia) indennizzabile, ai sensi della polizza stipulata dal de cuius, in conseguenza dell'applicazione analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di tutela CP_4 .
In particolare, censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto erroneamente applicabile, analogicamente, la normativa emergenziale e l'art. 1370 c.c..
Deduce l'inapplicabilità al caso di specie, dell'art. 42 del d.l. n.° 18/2020 che qualifica come infortuni sul lavoro “le infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro", trattandosi di norma emergenziale avente lo scopo di estendere la tutela CP_4
ai lavoratori in caso di pandemia e non anche di integrare una nozione di infortunio valida anche per le assicurazione private, tenuto conto della diversa fonte contrattuale. Rileva altresì che, nel caso di specie, non sono pertinenti le pronunce giuslavoristiche che hanno esteso la tutela CP_4 anche ad infortuni riconducibili all'azione di fattori virali, poiché non riguardano espressamente il CO e comunque espongono principi validi solo per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, e non anche per quelle private.
Deduce l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1370 c.c., trattandosi di un criterio di interpretazione del contratto di carattere residuale al quale ricorrere solo dopo aver fatto ricorso agli altri canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in caso di clausole di dubbia interpretazione.
Con il secondo motivo evidenzia che secondo la polizza n.° T100231959 nella Sezione
"Glossario", per infortunio deve intendersi “il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea”.
Sul punto si veda Sezione C “Infortuni di viaggio/infortuni di volo” – Caso di morte o invalidità permanente" ove è indicato: “la Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.
La Società considera infortuni anche: ▪l'asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l'annegamento;▪
l'assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole o di calore".
Quindi, nella polizza è specificato non solamente il significato da attribuirsi alla parola
“infortunio”, ma anche gli ulteriori casi che l'assicurazione, considera come infortuni per l'eventuale indennizzo, tutti dipendenti da una causa fortuita, violenta ed esterna.
Sia quindi dalla dizione generale, sia anche dalla specifica elencazione degli ulteriori casi individuati a titolo di infortunio appare chiaro che l'aver contratto il CO-19, non può andare a configurare un "infortunio", trattandosi di una malattia.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la causa violenta anche nel contagio da CO aderendo alla tesi secondo cui il momento infettivante, non deve essere di tipo traumatico o meccanico, essendo sufficiente qualsiasi condizione idonea a causare lesioni corporali obiettivabili. Censura la differenza, operata dal Tribunale, tra malattia e infortunio, il primo avente una causa scatenate caratterizzata dalla rapidità e concentrazione, mentre la seconda avente una più lenta evoluzione.
Fa rilevare che, per le assicurazioni private, come quella oggetto di causa, tale differenza va ravvisata non tanto negli effetti quanto nella causa del pregiudizio provocato, ossia nel caso di infortunio da una lesione violenta provocata dall'esterno.
In altri termini, mancando il requisito della causa violenta, l'infezione da CO, va collocata nell'ambito delle malattie.
Tutti i motivi vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione e sono nel loro complesso fondati.
Considerato che, di regola nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, la malattia è definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute" è possibile affermare che per comprendere quale sia il rischio in concreto assicurato, l'attenzione non va posta sulle conseguenze, ma sulle cause del pregiudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.° 3016 del 6.2.2025 (che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino n.° 653/2023 che la sentenza gravata menziona tra quelle che hanno ritenuto il covid una malattia) “... la differenza tra infortunio e malattia non può risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio,
infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero contusa può provocare il
-
tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l'osteoporosi può
provocare una caduta e una frattura). Tanto la polizza infortuni quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quello che cambia tra l'una e l'altra
è la genesi di quel pregiudizio: nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo;
nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una lesione dell'integrità psico fisica, ma da una alterazione patologica".
Ciò posto, secondo il Collegio, la polizza in esame espressamente delimita il rischio all'infortunio a cui consegua la morte, l'invalidità permanente o temporaneo dell'infortunato, ne discende che la malattia dovuta da infezione virale da CO, va esclusa dall'ambito del rischio assicurato nel caso di specie.
Opinando diversamente non si comprende la ragione per cui nelle condizioni generali di contratto è stata fornita la specifica e distinta definizione di infortunio e di malattia se la compagnia avesse voluto indennizzare qualunque tipo di lesione.
L'interpretazione data dal primo giudice, pertanto, non è coerente con il testo contrattuale e i canoni di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seg. c.c..
La Suprema Corte, nel menzionato arresto, ha anche chiarito che l'equiparazione dell'infezione virale agli infortuni ai fini dell'indennizzabilità CP_4, non è rilevante essendo scorretto ritenere che principi giuridici affermati a determinati fini e in determinate materie, caratterizzate da discipline speciali, siano liberamente esportabili in altri ambiti.
La Suprema Corte ha bene evidenziato che l'equiparazione si era imposta a cagione di un vuoto normativo che la Corte costituzionale aveva sanato con sentenza n.° 179/1988
secondo cui qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro era indennizzabile da parte dell' CP_4 con conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra malattia ed infortunio in materia di assicurazione obbligatoria.
Aggiunge la Corte con affermazione condivisa da questo Collegio, che nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge, mentre in quella privata, sono fissati dalle parti: nella prima, è la legge che stabilisce il concetto di infortunio, mentre nella seconda, è la volontà delle parti e se le malattie infettive sono escluse diviene inutile stabilire se sia violenta o meno l'azione dell'agente patogeno.
Pertanto, una volta che la polizza infortuni abbia definito l'infortunio come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, ed una volta che il giudice di merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento traumatico, perché manca l'elemento della violenza e quello della lesione, tale giudizio
- oltre ad essere intrinsecamente corretto - è comunque insindacabile in questa sede, in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall CP_4.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 come s'è detto
- giuridicamente irrilevante: e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma per la diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per dictum del Giudice
delle leggi.
Nell'assicurazione privata, invece, quella distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi esclusi.
Infatti, nelle assicurazioni private i rami sono distinti, i rischi sono diversi e anche la determinazione del premio dipende da incidenze statistiche completamente diverse.
Anche con riguardo alla tesi secondo cui l'art. 42 del 18/2020 consentirebbe detta estensione la Corte di Cassazione ha bene spiegato che detta norma, di natura emergenziale, aveva il solo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, ma non certo quello di modificare l'oggetto di polizze provate già stipulate.
"L'art. 42, secondo comma, D.L. 17.3.2020 n. 18 (convertito nella L. 24.4.2020 n. 27)
stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus [...] in occasione di lavoro,
il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all CP_4 che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato [...]. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27
febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".
Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a fronteggiare una situazione eccezionale ed imprevedibile qual'è stata la pandemia da coronavirus dal 2020, l'assicuratore che ha stipulato una polizza contro gli infortuni sia obbligato a pagare l'indennizzo ivi previsto a chi abbia contratto una malattia infettiva di qualunque tipo, è affermazione giuridicamente insostenibile per molte ragioni, in quanto: (a)l'art. 42 D.L. n.° 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei
|contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto;
(b)i contratti si interpretano secondo l'intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.):
e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva;
e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria d'uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula, che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni;
(c) le norme si interpretano in base al loro scopo per come reso evidente dalla connessione delle parole (interpretazione finalistica): e l'art. 42 D.L.n.° 18/20 ha lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio, non quello di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni (sempre ammesso che una modifica di tal fatta possa mai avere legittimamente luogo per factum principis con unilaterale accollo ad una delle parti di una serie di rapporti negoziali delle conseguenze dannose dell'evento consistito nell'emergenza pandemica).
In altri termini, una volta che la polizza privata ha definito l'infortunio come "l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali", ne resta esclusa la malattia infettiva, perché manca l'elemento della “violenza” e quello della "lesione", a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini, abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' CP_4.
L'appello proposto da Parte_1 va, pertanto, accolto con
conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda avanzata da [...]
, Controparte_2 ed CP_3 CP_1 In considerazione della novità della questione e del contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa (Trib. Torino, sez. sesta, 19 gennaio 2022, n.°
184, riformata da C. App. Torino, sez. terza, 13 luglio 2023 n.° 719; Trib. Parma, sez.
seconda, 8 febbraio 2023, n.° 164; Trib. Udine, sez. lav. 21 febbraio 2022, n.° 179; e
Trib. Trento, sez. lav., 30 agosto 2022, n.° 102, poi confermata da C. App. Trento, sez.
lav. 20 luglio 2023, n.° 20, Trib. Vercelli, sez. prima, 3 agosto 2022, n.° 383, riformata integralmente da C. App. Torino, sez. terza, 27 giugno 2023, n.° 653), reputa la Corte
che sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza n.° 561/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 16.3.2023
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da CP_1
Controparte_2 ed CP_3
- compensa, integralmente, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Presidente est.
EP SE