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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1862/2023 R.G. avente ad oggetto recupero di prestazioni assistenziali
PROMOSSA DA
, in persona del Direttore generale pro tempore, con sede centrale in Roma piazzale PT
Giulio Pastore n.6, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale di Catania, sita in
Catania via Cifali n.76/A
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatrice Cataldi, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania, via Gabriello Carnazza n. 52, giusta procura in atti telematici
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.02.2023, in breve, l' ha esposto: PT
- che in data 8.11.2006 , operaio edile alle dipendenze della ditta Controparte_3 CP
, mentre era intento al getto del calcestruzzo in un fabbricato in costruzione, a causa
[...]
della inadeguatezza del ponteggio, sprovvisto di idonei parapetti e tavole fermapiede, è caduto dall'alto riportando gravissime lesioni;
- che dagli accertamenti eseguiti nella immediatezza del fatto è emerso che l'infortunio si è verificato per colpa, negligenza e imprudenza sia del titolare della predetta impresa di costruzioni, , sia del coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei Controparte_1 lavori, i quali, all'esito del giudizio penale, ove lo stesso Istituto Controparte_2
Assicurativo si è costituto parte civile, con sentenza n. 120/2011, sono stati condannati dalla
Sezione Distaccata di Belpasso del Tribunale di Catania alle pene di legge oltre che al risarcimento dei danni nei confronti dell' ; CP_4
- che con sentenza n. 1624/2012 la Corte d'Appello di Catania, pur rideterminando le pene inflitte per le condotte illecite commesse dai predetti, ha confermato le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado e, in seguito al ricorso proposto solo da con CP_2
sentenza n. 1314/2015, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti a quest'ultimo rigettando invece il ricorso con riferimento agli effetti civili;
- che i fatti di cui i resistenti sono responsabili, oltre che integrare i reati per i quali sono stati condannati, costituiscono comunque violazione delle norme di generale prudenza, diligenza e perizia nonché del generale principio di cui all'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
- che lo stesso ha corrisposto all'infortunato lavoratore prestazioni allo stato CP_4
ammontanti a complessivi euro 668.978,809 come da prospetto in atti, facendo riserva di integrare la domanda con il nuovo costo infortunistico, non appena disponibile.
Su tali premesse, l' ha chiesto di “1) … dichiarare che l'infortunio in oggetto si è PT
verificato per fatto e colpa di e che di esso Controparte_5 Controparte_2 devono rispondere ai sensi dell'art. 11, comma 2°, T.U. D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; 2) per
l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare all' - Sede di Catania, la somma di € PT
668.778,80, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In data 8.09.2023 si è ritualmente costituito nel presente giudizio Controparte_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha dedotto:
Pagina 2 - che è maturata la prescrizione del diritto dell' ad agire in via di regresso a norma del PT disposto dell'art. 112 comma 5 del DPR 30.06.1965 n.1124, in quanto la sentenza penale è divenuta irrevocabile nei suoi confronti in data 10.10.2014 ed è stata notificata dall' in PT data 5.8.2016 a fronte di un'azione di regresso promossa solo nel 2023;
- che i conteggi elaborati dall' sono errati per aver omesso di considerare che lo stesso PT ha corrisposto la provvisionale di euro 25000,00 all'infortunato spogliandosi così di ogni risparmio;
- che il rimborso potrebbe essere ridotto tenendo conto di alcune connotazioni del datore: tanto “soggettive” (condotta precedente e successiva all'evento), quanto “oggettive” (“adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”, con riguardo al “rapporto tra somma dovuta e le risorse economiche”) e lo stesso oggi sopravvive con una pensione inferiore ad euro 1000 al mese e non possiede ulteriori redditi e/o immobili.
Conseguentemente, ha chiesto di “dichiar(are) prescritta l'azione di Controparte_1 regresso esercitata dall' e pertanto rigett(are) tutte le domande formulate in ricorso. In PT
subordine, rigett(are) la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 668.778,80, in quanto infondata e/o erroneamente calcolata. Con vittoria di spese e compensi”.
Alla prima udienza, tenutasi il 20.09.2023 in modalità cartolare, è stato assegnato all' PT congruo termine per provvedere a rinotificare il ricorso a quindi, all'udienza del CP_2
27.03.2024, a fronte dell'istanza di assegnazione di un nuovo termine per notificare il ricorso al predetto convenuto avanzata dall' senza produrre alcun tentativo di notifica, PT quest'ultimo è stato onerato a comprovare l'asserito mancato reperimento per tempo dell'attuale residenza di e comunque le ragioni dell'impedimento CP_2 all'espletamento dell'incombente notificatorio;
quindi, con provvedimento del 31.05.2025 è stata rigettata la domanda dell'Istituto ricorrente di remissione in termini.
Il presente giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
In via preliminare, va osservato che non si è costituito nel presente Controparte_2 giudizio, incoato dall' per conseguire gli oneri economici corrisposti al lavoratore PT [...]
per i pregiudizi subiti in conseguenza dell'infortuno sul lavoro occorsogli CP_3
l'8.11.2006 stante le responsabilità accertate a carico del primo, quale coordinatore per la
Pagina 3 sicurezza nel cantiere edile presso il quale era adibito il predetto assicurato, con i provvedimenti versati nel fascicolo telematico.
E' assorbente rilevare con riferimento alla posizione di che all'esito Controparte_2
della prima udienza, tenuta secondo il rito ex art. 127 ter c.p.c., in difetto di prova del rituale espletamento del procedimento notificatorio del ricorso unitamente al decreto di comparizione del 17.02.2023 e considerato che non si era costituito, con ordinanza Controparte_2 del 22.09.2023 è stata disposta, a cura dell'Istituto ricorrente, la rinnovazione della notifica del ricorso, all'uopo assegnando termine fino al 15.12.2023.
E' provato ex actis che la parte onerata non ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 22.09.2023, comunicata ritualmente a cura della Cancelleria in pari data, giusta rapporto “stato consegne notifiche di consolle”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153
c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini” (Cass. 17.07.2019 n.19218. Conf., tra le tante, Cass.
7.04.2023 n.9541;
Cass. 15.10.2021 n. 28298; Cass. 11.04.2016, n.6982; Cass. 10.04.2000 n. 4529).
L'applicazione del richiamato principio di diritto al rito del lavoro è stata già affermata dai giudici di legittimità, avendo precisato che “Nel rito del lavoro il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, ex articolo 291 del c.p.c., da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto.
Deriva, pertanto, che il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione, essendo nulla e priva di qualsiasi effetto la notifica eseguita dopo il decorso del termine fissato dal giudice” (Cass.
4.05.2004 n. 9233).
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente non ha provato che l'inosservanza del termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 22.09.2023 per la notifica del ricorso sia dipesa da causa alla medesima non imputabile, laddove l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori e gli effetti conseguenti all'inosservanza di essi sono immediati, sicché, in caso di mancata o intempestiva rinnovazione, deve in ogni caso escludersi l'assegnazione di un altro
Pagina 4 termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass.
10.04.1999 n. 3497).
In questa prospettiva, per completezza, giova ricordare che “… a partire da SU n. 26225 del
2005, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in caso di inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notifica, l'inosservanza di esso impedisce che assuma rilievo l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c., - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori
(Cass. n. 2593 del 2006; Cass. n. 14445 del 2011; Cass. n. 4747 del 2012); ne consegue che non idonea a sanare il vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c., doveva reputarsi la costituzione nel giudizio in opposizione da parte del … (convenuto)” (emblematica, tra le varie, Cass. Sez. Lav.
20.06.2022 n. 19776. Ed ancora, Cass. 27.09.1986 n. 5787).
E poiché, per quanto detto, l'inosservanza del termine perentorio in parola non integra un mero vizio di notificazione suscettibile di sanatoria, bensì un vizio relativo alla legittimazione processuale che riguarda la mancata costituzione del rapporto processuale nel termine perentorio fissato per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti, assorbita la disamina di ogni altra questione, nei confronti di va CP_2 dichiarata l'improcedibilità delle domande avanzate in ricorso.
Quanto alle domande avanzate dall' iure proprio nei confronti di PT CP
, quale titolare dell'omonima impresa edile e datore di lavoro di ,
[...] Controparte_3
l'azione esperita in questa sede dall' non resta assoggettata al termine di prescrizione PT triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, stante che l'ambito di applicazione della disposizione in parola è circoscritto alle ipotesi in cui l'Istituto assicuratore non abbia esercitato l'azione di regresso in sede penale ovvero il giudicato penale non fa stato nei confronti del datore di lavoro per non aver preso parte al processo penale per varie cause.
Diversamente, nella specie, l' ha partecipato al processo penale esperito nei confronti PT datore di lavoro per l'accertamento delle responsabilità ascritte per i fatti da cui è derivato l'infortunio e, all'esito dell'istruzione dibattimentale, è rimasta accertata la responsabilità penale di per il reato di cui appresso meglio si dirà unitamente alla Controparte_1
responsabilità civile dello stesso per i danni patrimoniali occorsi al predetto Istituto per aver erogato, in favore di , le prestazioni assistenziali eziologicamente a causa Controparte_3 dell'infortunio occorso allo stesso.
Dalla disamina degli atti del giudizio de quo, l'azione spiegata dall' si fonda, per un PT
Pagina 5 verso, sulle statuizioni condannatorie emesse in sede penale e, dall'altro, sull'inosservanza delle norme di diligenza, prudenza e dei principi di cui all'art. 2087 c.c., per cui, nei confronti di , si pone come precipitato attuativo della pronuncia di condanna Controparte_1
generica contenuta nella sentenza penale divenuta inter partes irrevocabile. Di qui, il credito che ci occupa trova il suo titolo nel provvedimento giurisdizionale e non nel rapporto assicurativo di cui al DPR n.1124/1965, sicché il termine prescrizionale è quello decennale proprio dell'actio iudicati (Cass. 24.02.1984 n.1344), atteso che a norma dell'art. 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” dalla data del passaggio in giudicato, ciò costituendo manifestazione del più generale effetto novativo estintivo prodotto dall'intervento giurisdizionale sul precedente vincolo giuridico.
Ciò posto, per quanto rileva in questa sede, occorre sottolineare che dalla lettura della sentenza n.120/2011 emessa dalla Sezione distaccata di Belpasso dell'intestato Tribunale risulta che il datore di lavoro è stato condannato perché colpevole del Controparte_1
delitto ex art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 c.p. “per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché nella violazione degli artt. 2087 c.c., 24 d.p.r. 164/56 e 5 c.1
d.lgs. 494/96- per non aver provveduto affinché i lati del ponteggio prospicienti il vuoto venissero protetti da idonei e robusti parapetti e di tavole fermapiede alte non meno di 20 cm.; per non aver verificato con opportune azioni di controllo … cagiona(ndo) a Controparte_3
trauma cranico commotivo e contusivo, frattura soma L1, frattura del soma L5, con dislocazione del muro posteriore policontuso, dalla quale è derivata una malattia non ancora guarita”, al contempo, condannando lo stesso al risarcimento del danno in favore dell'Istituto ricorrente, costituitosi parte civile, avendo “patito il danno patrimoniale derivante dalle erogazioni di denaro sostenute in favore dell'infortunato e riportate nell'attestazione del 7-12-
2009” (v. pag. 8 sent. n.120/201), con esatta quantificazione rimessa nella competente sede giurisdizionale civile.
Le statuizioni civili in parola sono state confermate dalla Corte di Appello di Catania
l'11.04.2014 e, dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria prodotta in atti, resta accertato che sono divenute irrevocabili il 10.10.2014, per cui fanno stato nei confronti dell' che, a PT norma dell'art. 2 della l. n.123/2007 poi confermato dall'art. 61 del d.lgs. n.81/2008, si è costituito parte civile nel predetto processo penale, ivi esercitando sostanzialmente l'azione di regresso per i danni derivanti dal delitto di lesioni personali colpose ascritto a CP
per “fatto … commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
[...]
Pagina 6 sul lavoro”.
L'art. 651 c.p.p. affermando l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata all'esito dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile, ha introdotto una eccezione al principio dell'autonomia e della separazione del processo penale e del giudizio civile in quanto l'autorità della cosa giudicata che copre l'accertamento penale produce pieni effetti con riguardo alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del condannato.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa appena richiamata i giudici di legittimità hanno affermato in generale che “per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art.651 cod. proc. pen.” (v. in motivazione, tra le tante, di recente, Cass. 13.06.2018, n.15392).
In linea di continuità con i principi di diritto sopra richiamati, in particolare, per i reati di danno è stato chiarito la responsabilità penale dell'imputato affermata in sentenza contiene in re ipsa un giudizio positivo sull'esistenza degli elementi di cui all'art. 651 c.p., i quali coincidono con quelli necessari e sufficienti in sede civile per la pronuncia di condanna al risarcimento, non sussistendo, nello specifico, differenze, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, agli effetti della responsabilità civile e penale (Cass. 14.07.2009, n.16391).
Ne consegue che l'accertamento penale di condanna relativo ad un reato appartenente alla categoria dei reati di danno spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla dinamica del fatto imputato, nella specie, a e alla responsabilità dello stesso nella Controparte_1
determinazione eziologica di esso senza che possono assumere pregio contestazioni in ordine alla sussistenza del fatto reato, nonché alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni non essendo consentito a questo giudice operare un diverso apprezzamento di quanto oggetto degli effetti del giudicato penale che si è formato sulla
Pagina 7 sentenza di condanna (così, Cass. 27.08.2014 n. 18352).
In atti, non sussistono elementi che comprovino che l'accertamento e la liquidazione delle prestazioni infortunistiche compiuto dall' siano eccedenti ovvero indebite, con Parte_1
riguardo alle condizioni di erogabilità previste dalla legge (v., in motivazione, Cass.
23.06.2016, n.13061).
Invero, come già osservato dalla Suprema Corte, l' svolge la sua azione attraverso atti CP_4
emanati a conclusione di procedimenti amministrativi che si snodano sulla base di quanto prescritto dai rigorosi parametri e dai criteri legali che non lasciano adito a valutazioni discrezionali, per cui essi, in presenza dell'attestazione del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento (tra le tante, Cass. 02.02.2015, n. 1841; Cass. 13.05.2010, n.11617; Cass. 15.10.2007, n.21540; Cass.
25.08.1995, n.9000).
Non integra vizio inficiante l'attestazione del direttore dell'Istituto ricorrente versata in atti l'asserito pagamento della provigionale di euro 25.000,00 trattandosi di posta economica non opponibile nei confronti dell' essendo stata corrisposta da a favore PT Controparte_1 di , costituitosi anch'egli parte civile nel richiamato processo penale per aver Controparte_3
“patito danni patrimoniali e morali legali alle spese per cure mediche e sofferenze derivate dalle lesioni riportate, che hanno reso lungo ed impegnativo iter terapeutico (con ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, plurime visite specialistiche) che hanno determinato una sua permanente invalidità che ha inciso in misura cospicua sulla sua capacità lavorativa …”
(v. ancora pag. 8 sent. n.120/2011 cit.).
E' appena il caso di sottolineare che l' ha agito per il rimborso delle prestazioni PT infortunistiche corrisposte all'infortunato, così esercitando un diritto proprio diverso dal diritto al risarcimento spettante ad : invero, come già avuto modo di evidenziare la Controparte_3
Corte di legittimità, l'indennizzo e il risarcimento del danno civilistico sono due istituti che presentano differenze strutturali e funzionali: per tutte, ad esempio, è sufficiente ricordare in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, che la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro, a cui il lavoratore ha diritto, va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate all'erogazione dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 (tra le tante, Cass. 12.07.2022 PT
n.22021; Cass.
4.11.2020 n.24474). Dal che la provvigionale dal risarcimento asseritamente corrisposta da è suscettibile di essere detratta non dall'indennizzo ma dal Controparte_1
Pagina 8 risarcimento del danno cui afferisce e, per il quale, in linea generale, l'infortunato conserva autonoma azione nei confronti del responsabile.
In considerazione di quanto precede e tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti, la liquidazione della prestazione assicurativa eseguita dall' ad PT CP_3
deve ritenersi avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e nella misura del
[...]
credito indicato nella certificazione del direttore della sede azionata in regresso, palesandosi per l'effetto la fondatezza dell'azione che ci occupa.
Riguardo agli accessori del credito richiesti dall' , va osservato che il credito PT dell' nei confronti del datore di lavoro responsabile dello infortunio patito dal lavoratore PT
assicurato non è un credito di lavoro e le somme liquidate al danneggiato costituiscono nei confronti del danneggiante penalmente responsabile o del responsabile civile un credito di valuta, parametrato all'esborso economico sostenuto dall' nei confronti del lavoratore, PT per cui competono all' gli interessi per il ritardo col quale il datore di lavoro provvede ad PT
adempiere alla sua obbligazione di restituzione delle somme erogate dall' , dal giorno CP_4
della costituzione in mora, salvo il maggior danno richiesto e dimostrato dal creditore ex art. 1224 c.c. (Cass. 12.12.2024 n.32168 che richiama in parte motiva Cass. n. 5743/2015; Cass. n.
4039/2016).
Resta escluso, dunque, che sulle somme in parola competa all' automaticamente la PT rivalutazione (Cass. 03.04.1991 n. 3442) e, nella fattispecie concreta, quest'ultimo non ha offerto prova del pregiudizio da svalutazione monetaria, per cui il riconoscimento degli interessi deve ritenersi sufficiente a ristorare l'esborso anticipato nell'adempimento del rapporto di assicurazione sociale collegato ex lege al contratto di lavoro.
Le spese processuali tra l' e restano compensate per intero tra le PT Controparte_1
parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate in presenza di una giurisprudenza di legittimità non sempre lineare;
mentre nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite tra la parte ricorrente e stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA improcedibili le domande di cui al ricorso nei confronti di
[...]
CP_6
Pagina 9 CONDANNA quale titolare dell'omonima ditta a corrispondere Controparte_1 all' la somma di euro complessiva di euro 668.778,80 oltre interessi dal giorno della PT
costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
NULLA sulle spese processuali tra l' e PT CP_2
COMPENSA per intero le spese processuali tra l' e PT Controparte_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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