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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13409/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Torino, via Candiolo n. 76/45 elettivamente domiciliato in Torino, corso Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio Irrera che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
- avv. nato a [...] il [...], (C.F. ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Franco
Tassoni che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo
Richiamate le istanze istruttorie articolate in via principale e nel merito, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. nei confronti del CP_1 dottor nell'espletamento del mandato professionale nel procedimento penale avanti il Pt_1
Tribunale di Torino che vedeva imputato il dottor per il reato di cui all'art. 372 c.p. Pt_1
e previa risoluzione per inadempimento del mandato professionale,
pagina 1 di 15 dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'avv. a corrispondere al dottor CP_1
la somma pari ad € 177.236,08, o la veriore somma accertanda in corso di causa, nonché a Pt_1 rifonderlo del danno non patrimoniale che si determina in via equitativa nella somma di €
100.000,00, o la veriore somma accertanda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite.
Per parte convenuta
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis,
Richiamate le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art.183 n. 2 c.p.c. e non ammesse rigettare la domanda proposta dall'attore Dott. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto oltre che non provata.
Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1
instando per l'accertamento della sua responsabilità professionale con riferimento al
[...] procedimento penale n. 5211/2016 R.G. N.R., nel quale lo stesso attore risultava imputato per il reato ex art. 372 c.p. e nel successivo grado di appello, all'esito del quali lo stesso era stato Pt_1 condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento in favore della parte civile della somma di € 10.000,00 a titolo di provvisionale, oltre ai danni patrimoniali e Parte_2 alle spese di lite.
Parte attrice esponeva:
- di aver svolto attività di consulenza fiscale e societaria in favore della in Controparte_2 occasione della sottoscrizione del contratto con il quale la BTS Biogas s.r.l. si era assunta l'impegno di realizzare un impianto di biogas nei terreni nella disponibilità di;
CP_2
- di essere stato escusso come teste nel procedimento civile n. 31300/2012 R.G., promosso da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla BTS Biogas s.r.l. avente ad oggetto il Controparte_2 pagamento delle rate di fornitura dell'impianto;
- di aver scoperto, all'esito del procedimento, conclusosi con il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo, di essere indagato e, quindi, imputato, per il reato di falsa testimonianza in forza della querela proposta da , legale rappresentante della società Parte_2
. CP_2
pagina 2 di 15 Parte attrice riportava il capo di imputazione, dando atto che oggetto della falsità sarebbe statala dichiarazione secondo cui in fase di trattative tra la e BTS non sarebbe stato oggetto di CP_2 discussione il problema dell'autosufficienza dell'alimentazione del biodigestore con i prodotti dell'impresa agricola.
L'attore dava atto di non aver ricevuto comunicazione da parte dell'avv. della sentenza di CP_1 primo grado, con la quale era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e al pagamento della somma di € 10.000,00 a favore del avendo saputo l'esito del Pt_2 procedimento solo successivamente ad deposito del ricorso in appello autonomamente predisposto dall'odierno convenuto.
Allegava, quindi, che la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado con ulteriore condanna del al pagamento delle spese di giudizio, dando atto che anche il successivo ricorso Pt_1 per Cassazione, proposto con un diverso difensore, era stato respinto .
L'attore ha quindi evidenziato le responsabilità del difensore, odierno convenuto, individuate quanto alla fase di merito del giudizio, nella
- omessa tempestiva richiesta di audizione di 10 testimoni;
- omesso recepimento di elementi difensivi indicati dall'atore nelle memorie depositate in dibattimento;
- omessa confutazione di rilevanti elementi presenti nella querela e nell'opposizione alla richiesta di archiviazione elaborata dal Pt_2 al dovere di informazione del cliente: a fronte dell'omessa comunicazione di avvenuta notifica della pronuncia di riforma della Corte – peraltro peggiorativa delle condizioni determinate in primo grado dal Tribunale – infatti, la condotta tenuta dall'avv. Forno ha determinato lo spirare il termine per proporre ricorso per Cassazione.
L'attore ha quindi dato atto degli errori professionali ulteriori commessi dal convenuto successivamente alla sentenza di primo grado e, in particolare,
- violazione del dovere di informazione, per omessa tempestiva informazione della sentenza di condanna di primo grado, redigendo in autonomia e senza accordo con il cliente, l'atto di appello;
- mancata partecipazione all'udienza di appello.
Parte attrice ha quindi concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento de danno patito.
Nel dettaglio, dato atto dell'azione revocatoria promossa dal successivamente alla sentenza Pt_2 di condanna nel procedimento penale – definita con accordo transattivo che prevedeva il versamento da parte dell'attore di € 75.000,00 – e del procedimento disciplinare patito conclusosi con un provvedimento di censura, ha quantificato il danno patrimoniale patito in complessivi €
pagina 3 di 15 177.236,08 instando altresì per il riconoscimento del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in complessivi € 100.000,00.
La domanda attorea è stata contestata dall'avv. il quale, nel merito, ha dato atto della CP_3 piena condivisione con il cliente delle scelte processuali adottate nel procedimento penale negando la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno allegato.
Richiamati i principi operanti nel caso di responsabilità professionale dell'avvocato, il convenuto ha evidenziato l'insussistenza di elementi dai quali evincere che, in assenza degli errori di condotta contestati, il procedimento penale avrebbe avuto esito differente e l'attore non sarebbe stato condannato.
In ogni caso, il convenuto contestava la quantificazione del danno operata dal CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., respinte le istanze istruttorie delle parti all'udienza figurata del 26.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e, con successivo provvedimento, la causa
è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla Cassazione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso
“al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, 2° comma c.c., da commisurare alla natura pagina 4 di 15 dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque favorevole, auspicato dal cliente (v. tra le altre, Cass. n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e Cass. n. 10289/15).
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (v. Cass. 10.6.2016, n.
11906).
Più precisamente, la Corte ha osservato che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, ribadendo che “l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili” (v. Cass. 10.2.2025, n. 3370).
Con riguardo poi alla prova del nesso di causa, si è osservato che l'accertamento della responsabilità dell'avvocato implica, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita, ovvero una valutazione ex ante sulla base di “una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne
l'esito favorevole” (v. Cass. 11.11.2024, n. 28903).
****
Nel caso di specie è circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che nel procedimento penale n. 5211/2016 R.G.N.R., scaturito a seguito della deposizione resa da parte attrice nel procedimento civile n. 31300/2012 R.G., celebrato innanzi al Tribunale di Torino, il sig.
[...]
sia stato assistito dall'avv. . Pt_1 CP_1
Il giudizio si è concluso, in primo grado, con la sentenza n. 3769/2017, depositata il 29.11.2017 con la quale l'attore è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 372 c.p. e condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 8, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento pagina 5 di 15 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da , con riconoscimento di una Parte_2 provvisionale di € 10.000,00.
All'esito dell'impugnazione proposta, la Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, respingendo i motivi di appello proposti.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta da parte attrice pare opportuno esaminare separatamente i profili di responsabilità allegati, sia con riferimento alla condotta tenuta dal convenuto nel procedimento penale di primo grado, sia successivi alla sentenza di condanna.
Quanto al giudizio di primo grado, parte attrice lamenta, in primo luogo,
• Omessa tempestiva richiesta di audizione di alcuni testimoni a proprio favore
Parte attrice ha eccepito che, nel corso del dibattimento penale, il convenuto non avrebbe provveduto ad indicare tempestivamente, nel termine di cui all'art. 468 c.p.p., i nominativi dei testimoni – in parte già escussi nel procedimento civile – a proprio favore, limitandosi a chiedere al giudice, ex art. 507 c.p.p. l'audizione di tali soggetti.
L'attore lamenta la mancata indicazione, in particolare, quali testi a difesa, di e Testimone_1
citati dallo stesso attore nel corso della deposizione dinanzi al giudice civile. Testimone_2
L'audizione di tali testi, tenuto conto delle deposizioni già rese nel procedimento civile, avrebbe offerto secondo l'attore elementi rilevanti, se non decisivi, per escludere la sussistenza del reato di falsa testimonianza oggetto di imputazione: l'acquisizione di deposizioni coerenti con la narrativa della dichiarazione resa dal nel corso del procedimento civile, avrebbe infatti avuto un peso Pt_1 significativo in ordine alla prova del reato oggetto di imputazione, offrendo al giudice un quadro probatorio incerto e non sufficiente a ritenere integrata la condotta penalmente rilevante.
Parte attrice lamenta, altresì, la mancata indicazione, tra i soggetti da escutere, della teste Tes_3 che, nel corso del procedimento civile, aveva già reso deposizione coerente a quella del dott.
[...]
. Pt_1
La documentazione prodotta in atti e il tenore stesso della sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Torino, consentono di ritenere provata la circostanza della mancata tempestiva indicazione da parte della difesa dell'imputato dei testi da escutere.
Lo stesso convenuto, peraltro, non ha contestato tale circostanza, limitandosi a precisare che la mancata indicazione della lista testimoniale nel termine di cui all'art. 468 c.p.p. – e la conseguente richiesta ex art. 507 c.p.p. di escussione, tra gli altri, dei testi e Testimone_1 [...]
– sarebbero il frutto di una strategia processuale concordata con il cliente. Tes_2
Tale osservazione – come già evidenziato nel corso del procedimento, dovendo ritenersi integralmente richiamato il provvedimento istruttorio del 26.5.2023 – non pare decisiva non potendo escludersi profili di responsabilità professionale a fronte di una strategia processuale non corretta, pur se concordata con il cliente.
pagina 6 di 15 Come insegna la Suprema Corte, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata, vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute: “la responsabilità professionale dell'avvocato, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, e non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale” (v. Cass. 24.4.2023, n. 10864).
La mancata indicazione dei testi a difesa dell'imputato, valutata alla luce della natura del reato oggetto di imputazione e tenuto conto dell'intero svolgimento del processo penale, costituisce, pertanto, come ritenuto da parte attrice, violazione del dovere di diligenza professionale da parte dell'avvocato:
considerato che
nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, un quadro probatorio incerto, caratterizzato da incongruenze nelle testimonianze assunte e dalla mancanza di prove oggettive e riscontri sufficienti per dimostrare la rilevanza della condotta posta in essere, non consente di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato.
****
Nel caso di specie, laddove i testi a difesa, non indicati, avessero reso dichiarazioni coerenti a quelle riportate dal nella deposizione del 23.4.2014, è pertanto astrattamente corretto ritenere che gli Pt_1 elementi oggetto di valutazione da parte del giudice penale avrebbero potuto evidenziare uno stato di incertezza tale da inficiare l'accertamento della sussistenza del reato.
Pur a fronte del carattere colposo dell'operato professionale del convenuto, ai fini del riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria occorre però verificare se sia stata offerta da parte attrice la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta del legale ed i dedotti danni, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale.
Alla luce dei già richiamati principi generali, il riconoscimento di una responsabilità professionale dell'avvocato presuppone un giudizio ex ante, condotto sulla base di criteri necessariamente probabilistici, volti ad accertare se, senza quell'omissione, il cliente avrebbe conseguito un risultato positivo (v., tra le altre, Cass 24.10.2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19.1.2024, n. 2109, e
6.9.2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il cd. principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che sostituita l'azione nella realtà compiuta – oppure omessa – con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato. pagina 7 di 15 Applicando tali principi al caso di specie, deve arsi atto che la valutazione prognostica da compiere non consiste in un giudizio di diritto, dovendo valutarsi se le dichiarazioni che ipoteticamente sarebbero state rese dei testimoni non indicati avrebbe potuto incidere sull'esito del giudizio.
A tal fine, è necessario valutare su quali circostanze gli stessi avrebbero dovuto essere sentiti e altresì, valutare se tali elementi di fatto fossero decisivi, secondo una prognosi probabilistica, all'accertamento della condotta penalmente rilevante.
Tale valutazione, peraltro, non può prescindere dalla considerazione che grava sul danneggiato l'onere di offrire al giudicante tutti gli elementi per una congruente e sostenibile prognosi di probabilità di successo dell'azione giudiziaria, ovvero in primo luogo – qualora si tratti di prove testimoniali – indicare le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto riferire.
Costituendosi, l'attore ha correlato l'esito negativo del giudizio penale alla tardiva indicazione dei testi “avv. , , e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 [...]
avv. Ezio Ponassi e dott. Ginocchio”, nonché Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 alla mancata indicazione quale teste da escutere della signora evidenziando quindi Testimone_3 che, in particolare, i testi e fossero testi importanti, “senza alcun dubbio a Tes_3 Tes_11 discarico”.
Parte attrice non ha peraltro indicato nel presente giudizio, su quali circostanze avrebbero dovuto essere escussi i testi, né ha articolato capi di prova o chiesto l'escussione dei testi indicati, limitandosi a richiamare gli esiti del procedimento civile.
Quanto ai testi avv. , e Testimone_4 Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 [...]
avv. Ezio Ponassi e dott. Ginocchio, parte attrice non solo non ha Tes_9 Testimone_10 indicato le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto essere escussi, “a discarico” rispetto agli elementi probatori ritenuti a carico dell'imputato, ma non ha neppure prodotto i verbali delle deposizioni rese nel procedimento civile.
In assenza di elementi concreti cui ancorare la rilevanza delle dichiarazioni dei testi, deve ritenersi impossibile non solo valutare la portata decisiva ai fini difensivi delle deposizioni non acquisite, ma altresì accertare la rilevanza dell'omissione imputata al convenuto.
Analogamente, deve rilevarsi che non risulta agli atti la deposizione integrale resa dal teste nel procedimento civile, avendo parte attrice richiamato quanto già risultante dalla Tes_11 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, limitandosi ad evidenziare come lo stesso giudice civile avesse tratto – proprio dalla deposizione del teste indicato – l'incertezza in ordine al contenuto delle trattative che hanno preceduto la stipula del contratto con BTS.
Tale carenza non consente, anche per tale teste, di valutare l'effettiva rilevanza della deposizione omessa non potendo, in assenza di indicazioni su quali fossero le circostanze sulle quali i testimoni pagina 8 di 15 avrebbero dovuto deporre, accertare la rilevanza delle dichiarazioni e le ripercussioni delle stesse sull'accertamento del reato contestato.
Né, in senso contrario, paiono sufficienti le bozze di memorie predisposte dal ed inviate Pt_1 all'avv. nelle quali si evidenziano le incongruenze ritenute sussistenti dall'imputato nelle CP_3 deposizioni acquisite nel procedimento penale: anche in tali memorie, infatti, non si riporta integralmente la deposizione del teste indicato.
Peraltro, esaminando la sentenza di prima grado emessa dal giudice civile, si osserva che
[...]
in sede testimoniale, avrebbe negato la circostanza relativa ai prelievi effettuati su Tes_11 campioni di terreno a disposizione della al fine di valutarne il profilo CP_2 dell'autosufficienza – ammessa invece dal teste Tes_5
Tale circostanza, laddove fosse stata confermata anche in sede di procedimento penale, non pare comunque assumere rilievo decisivo ai fini dell'accertamento della condotta di falsa testimonianza imputata al . Pt_1
Non solo, infatti, i prelievi e i campionamenti di terreno costituiscono un episodio nell'ambito di una vicenda contrattuale complessa e articolata, che si è protratta nel tempo e ha visto il coinvolgimento di molteplici soggetti, ma tale circostanza non offre neppure alcun elemento utile per valutare la conoscenza o meno del problema dell'autosufficienza dell'impianto predisposto dalla BTS per l' da parte dell'odierno attore. CP_2
La contestazione formulata nei confronti dell'attore, infatti, aveva ad oggetto la conoscenza del profilo dell'autosufficienza dell'impianto con riferimento all'intera fase delle trattative, comprensiva anche dei rapporti intercorsi con la società Biogas e, pertanto, molto più ampia rispetto alla sola circostanza del sopralluogo effettuato per i campionamenti di terreno.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla deposizione della teste Tes_3 della quale si lamenta la mancata indicazione tra i testi da escutere a difesa.
[...]
Dal verbale delle dichiarazioni rese dalla teste nel procedimento civile, prodotto in atti, si evince che la stessa era responsabile del settore biologia della BTS e si è occupata di seguire la fase di avviamento dell'impianto.
Escussa sui capi di prova articolati dall'odierno attore, la teste riferiva che la BTS non avrebbe effettuato un'analisi dei terreni per – né per altre aziende – non avendo alcuna CP_2 strumentazione per procedere a tali accertamenti, precisando “escludo che BTS abbia periziato i terreni di al fine di effettuare una valutazione della resa degli stessi”, aggiungendo “a CP_2 quell'epoca la BTS sulla base delle informazioni ricevute dal cliente sull'estensione dei terreni, calcolava le quantità teoriche di prodotto realizzabile sui terreni stessi;
Peraltro le effettive quantità di prodotto dipendono dalle annate. Non so da dove la BTS traesse le informazioni sulla produttività dei terreni perché non mi occupavo di questo settore” (v. doc. n. 22 parte attrice).
pagina 9 di 15 Tali dichiarazioni, pur rilevanti per individuare la genesi dell'allegato 2 del contratto e dei dati in esso riportati, non paiono decisive ai fini dell'accertamento rimesso al giudice penale: nessun riferimento, infatti, è contenuto nella deposizione all'andamento delle trattative tra BTS e
, ovvero ai plurimi incontri intercorsi tra le parti ai quali sarebbe stato presente anche il CP_2
e nei quali si sarebbe affrontata la questione dell'autosufficienza dell'impianto, come riferiti Pt_1 dal teste e dalle precisazioni offerte dal teste Tes_12 Tes_13
In assenza di elementi ulteriori, deve pertanto ritenersi che le deposizioni rese dai testi indicati,
e laddove confermate, non avrebbero avuto la capacità di inficiare le Tes_11 Tes_3 deposizioni testimoniali acquisite in corso di processo e relative alla fase delle trattative e del successivo sviluppo del contratto di appalto, potendo al più, acquisire rilievo in ordine al singolo episodio dell'accesso ai terreni di – avendo peraltro lo stesso confermato di CP_2 Tes_11 essersi recato sul posto.
Deve inoltre osservarsi che la pronuncia di condanna emessa dal giudice penale trova fondamento in plurimi elementi probatori, ulteriori rispetto alle deposizioni dei testi.
Dopo aver analizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa , nonché dal teste Parte_2
, il Tribunale ha desunto elementi a sostegno della conoscenza in capo all'imputato della Tes_12 problematica dell'autosufficienza dell'impianto dalle prove documentali acquisite al procedimento e, in particolare, dall'allegato 2 del contratto di appalto, nonché dalla stessa sentenza di primo grado emessa dal Tribunale nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo e, ancora, dalla documentazione economica predisposta dallo stesso imputato , il cd. business plan, valutata Pt_1 anche alla luce delle precisazioni di carattere generale offerte dal teste Tes_13
Il Tribunale, infatti, ha rinvenuto nella provenienza dell'allegato 2 dalla BTS srl – circostanza peraltro affermata anche in sede civile, avendo il giudice ritenuto l'allegato fonte di un affidamento circa l'autosufficienza dell'impianto – nella previsione di utilizzo dell'estrusore, nel contenuto del conto economico predisposto dal – privo della voce di approvvigionamento di materie prime Pt_1
– altrettanti elementi oggettivi a sostegno della conoscenza dal parte del del profilo Pt_1 dell'autosufficienza dell'impianto, considerata la rilevanza di tale profilo nell'ambito di un investimento di tale portata, evidenziando come l'imputazione di falsa testimonianza fosse correlata alla semplice conoscenza del fatto che tra le parti fosse stato affrontato il predetto tema, non anche se l'odierno attore si fosse occupato di tale profilo.
Per le ragioni sinora esposte – anche tenuto conto del profilo di incertezza che caratterizza l'esito del giudizio, sia civile che penale – ritiene dunque il Tribunale che non possa dirsi "più probabile che non" che l'escussione dei testi indicati, pur se tempestivamente richiesta, avrebbe comportato un esito positivo del procedimento penale e, quindi, una possibile assoluzione pur con formula dubitatoria.
pagina 10 di 15 Peraltro, sempre in ordine alla rilevanza dell'omessa testimonianza, deve rilevarsi che non è dato sapere se i testi indicati, pur citati in sede penale, avrebbero reso dichiarazioni coincidenti con quelle rese nel procedimento civile, ovvero deposizioni non necessariamente favorevoli per parte attrice.
Pare opportuno ancora osservare che il giudizio richiesto ai fini della sussistenza di una responsabilità professionale, pur necessariamente prognostico, non può essere limitato ad una valutazione statistica del possibile o dell'ipotizzabile esito del procedimento, ma deve essere collegato al caso concreto, così come processualmente offerto dalle parti e deve rendere conto della incidenza eziologica della ricostruzione di ciò che non è avvenuto o avrebbe dovuto avvenire.
Ne consegue che nell'ambito della condotta omissiva e nella analisi cd. controfattuale, esclusa una verifica assoluta, in concreto, dell'esito favorevole del procedimento, deve quantomeno darsi atto della possibile conclusione positiva in termini di elevata probabilità.
Nel caso di specie, se anche si fosse assunta la prova orale dedotta dell'attore, detta prova orale sarebbe risultata ininfluente o comunque non avrebbe inciso sulla valutazione della condotta del come effettuata dal giudice di merito, che ha basato la sua decisione non solo su riscontri Pt_1 testimoniali, ma altresì sugli elementi documentali in atti.
Ritiene pertanto il Tribunale che, in applicazione della giurisprudenza citata, non sussistano nel caso di specie i presupposti per affermare la responsabilità professionale del convenuto con riferimento a tale profilo di inadempimento.
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• Omesso recepimento osservazioni del nelle memorie depositate in giudizio e omessa Pt_1 contestazione elementi presenti nella querela del Pt_2
Le considerazioni svolte con riferimento alla mancata indicazione ed escussione dei testi a difesa, consentono di escludere la sussistenza di una responsabilità del convenuto anche con riferimento agli ulteriori profili di inadempimento allegati da parte attrice.
Quanto alle memorie, l'attore lamenta che il convenuto abbia recepito “solo in parte” le contestazioni difensive svolte nelle bozze di memorie inviate al difensore, omettendo di riportare egli elementi che avrebbero evidenziato la falsità e le contraddizioni delle deposizioni assunte nel procedimento penale e le contraddizioni della querela sporta dal premesso che lo stesso Pt_2
Tribunale dà atto e richiama le memorie difensive depositate dall'imputato in corso di giudizio, si ritiene che parte attrice non abbia dato prova del nesso di causalità tra la condotta difensiva contestata e l'esito sfavorevole del procedimento.
Si è già detto che tra i principi regolatori della prestazione professionale dell'avvocato ripetuti dalla giurisprudenza di legittimità si rinviene quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia pagina 11 di 15 riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone" (così, tra altre, Cass. 16.5.2017, n. 12038).
Si rende necessario pertanto, anche per tale contestazione, effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio, realizzando una sorta di "processo nel processo" secondo
“un giudizio ipotetico di tipo controfattuale”, ovvero accertare quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva (v. Cass. 14.10.2019, n. 25778).
Si ritiene peraltro che le contestazioni sollevate con riferimento alle memorie non consentano una ricostruzione ipotetica che consenta di giungere a ritenere che, con una diversa strategia difensiva, il risultato del processo penale sarebbe stato diverso.
Si è già detto come la sentenza abbia ritenuto la penale responsabilità dell'imputato in ragione di plurimi elementi probatori, non solo testimoniali;
inoltre, considerata l'oralità del procedimento penale, deve rilevarsi come il mancato recepimento nelle memorie difensive di tutte le contestazioni minuziosamente indicate dall'imputato non si traduca, per certo, in un inadempimento professionale, non risultando agli atti la trascrizione della discussione operata dal difensore, né la trascrizione di tutte le udienze dibattimentali svoltesi.
Le argomentazioni difensive svolte da parte attrice – in parte ricondotte a deposizioni delle quali non risultano agli atti i verbali e, in parte relative a documentazione comunque acquisita al processo penale – non paiono sufficienti a ritenere dimostrato il nesso causale tra l'asserito inadempimento del legale e il danno subito, ossia provato che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo del processo.
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Ad ulteriore sostegno della domanda risarcitoria proposta, parte attrice lamenta ulteriori negligenze imputabili all'avvocato successive al procedimento di primo grado e, in particolare, CP_1 lamenta di non avere ricevuto comunicazione alcuna da parte dell'avv. delle motivazioni CP_1 della sentenza, avendo provveduto in modo del tutto autonomo alla predisposizione e al deposito dell'atto di Appello, con conseguente esclusione del cliente dalla decisione di impugnare la sentenza e dalla redazione dell'atto di appello.
L'attore ha quindi eccepito la mancata partecipazione del convenuto all'udienza fissata dinanzi alla
Corte di Appello, ribadendo la sussistenza di una condotta negligente da parte dell'avv. CP_1
Come insegna la Suprema Corte, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata, vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute: “per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto pagina 12 di 15 (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi” (v. Cass. 13.9.2017, n. 21173).
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Gli elementi offerti nel corso del presente giudizio hanno confermato la ricostruzione in fatto operata da parte attrice: accertata la mancata partecipazione del convenuto all'udienza fissata dinanzi alla Corte di Appello, deve osservarsi che la semplice conoscenza dell'esito del giudizio per essere stato il teste presente alla lettura del dispositivo e gli avvenimenti successivi riportati dal convenuto – pagamento spese e provvisionale – infatti, non offrono la prova del corretto adempimento da parte del convenuto all'obbligazione assunta, integrando altrettante condotte contrarie alla diligenza professionale esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c.
Nondimeno, pur a fronte del carattere colposo dell'operato professionale del convenuto, ai fini del riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia stata offerta da parte attrice la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta del legale ed il pregiudizio allegato, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale.
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato in modo analitico quali siano state le conseguenze pregiudizievoli della condotta colposa del convenuto, non avendo sollevato contestazioni in ordine ai proposti motivi dell'appello, ovvero indicato quali punti della sentenza ulteriori e differenti avrebbero potuto essere oggetto d'impugnazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “non è sufficiente a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”, spettando all'attore che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato “fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente” (v. Cass. cit.).
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Alla luce delle considerazioni svolte, sebbene l'operato dell'avvocato si sia caratterizzato CP_1 per la violazione dell'obbligo di diligenza professionale sullo stesso incombente, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra gli errori dallo stesso compiuti e l'esito sfavorevole per l'attore del pagina 13 di 15 procedimento penale nel quale lo stesso risultava imputato del reato di cui all'art. 372 c.p., Pt_1 con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta.
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Parte convenuta ha poi formulato, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., richiesta di cancellazione di frasi offensive contenuta nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. di parte attrice.
Deve rammentarsi che la regola processuale della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario, pertanto, che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Nel caso di specie, si ritiene che la frase oggetto di contestazione, riportata nella memoria di parte attrice secondo cui “l'odierno convenuto, infatti, evidentemente consapevole dei gravi errori commessi nel primo grado, non ha informato il proprio cliente della sentenza penale di condanna di primo grado ed ha elaborato autonomamente l'appello (ciò allo scopo di evitare che in qualche modo gli errori precedentemente commessi emergessero, ove il cliente avesse magari ritenuto di rivolgersi ad un altro avvocato per l'elaborazione del gravame o ove solo lo stesso avesse riesaminato gli atti in vista della stesura dell'appello): solo a gravame depositato, lo stesso ha notiziato il cliente della sentenza sfavorevole. Ciò assume valore concludente”. (pag. 3 memoria
183 n. 1 c.p.c. di parte attrice), pur inopportuna nella dialettica processuale, non pare assumere un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante, in quanto comunque caratterizzata dal rispetto dei criteri della pertinenza e della continenza formale, scevra da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze difensive.
La richiesta di cancellazione avanzata nei riguardi della citata espressione deve pertanto essere respinta.
III
L'addebito delle spese processuali segue la soccombenza dell'attore.
Si procede alla liquidazione delle stesse, ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta secondo i valori medi, ridotti per la fase istruttoria e decisionale, e, così, in complessivi € 14.170,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
Parte_1 condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 14.170,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed
IVA sugli importi imponibili, come per legge.
Così deciso in Torino, il 22.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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