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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Relatore
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 702/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FABIO CONTI e dall'Avv. SERENA MIRALDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (c.f. , tutti in C.F._2 Controparte_4 C.F._3 qualità di eredi con beneficio di inventario di (c.f. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO GRIFONI, C.F._4 elettivamente domiciliati come da procura in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
) e (c.f. ), tutti in C.F._6 Controparte_7 C.F._7 qualità di eredi di titolare dell'omonima impresa individuale Persona_2
(p.i. ), rappresentati e difesi dall'Avv. DUCCIO CAMPANI, elettivamente P.IVA_2
1 domiciliati come da procura in atti;
nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_3 dall'Avv. GIACOMO MASSINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti.
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
e contro
(c.f. ), non costituito Controparte_9 C.F._8
- PARTE APPELLATA –
e in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.i.: Controparte_10
), non costituita. P.IVA_4
- PARTE APPELLATA - avverso la Sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 05.03.2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 12.12.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “voglia l'adita Eccellentissima Corte Controparte_1 di Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza n° 183/2022 del Tribunale Civile di
Siena, depositata il 5 marzo 2022 e per l'effetto condannare l'Arch. e Controparte_9
l'Ing. in solido fra loro a risarcire tutti i danni (nelle misura di giustizia, Persona_1 ovvero nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata, salvo il più o il meno) in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico- alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni Controparte_9 provocati all'attrice per aver dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato” (doc. 1, fasc. prime cure).
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi.”
2 Per gli appellati e eredi di : “Voglia l'Ill.ma CP_3 CP_2 Persona_1
Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, produzione ed eccezione respinta e/o dichiarata inammissibile per tutto quanto dedotto ed eccepito: in via preliminare di rito, in tesi dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. precedente formulazione per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguente provvedimento ivi compresa la conferma integrale della sentenza appellata;
in ipotesi dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda dell'appellante di condanna al risarcimento dei danni quantificati, secondo i calcoli riportati in A.T.P, per tutti i motivi indicati in narrativa con ogni conseguente provvedimento;
nel merito: in via preliminare dichiarare la Cooperativa appellante decaduta dalla facoltà di proporre l'azione introdotta con il primo grado di giudizio e/o prescritto il relativo diritto e conseguentemente rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello; in tesi rigettare l'appello principale e l'appello incidentale della - nella parte CP_8 in cui chiede la condanna nei confronti dell'Ing. - in quanto infondati in fatto e CP_3 in diritto con conferma della sentenza di primo grado per le statuizioni relative alla posizione dell'Ing. in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_3 dell'appello principale, previa determinazione delle quote di responsabilità anche ai sensi dell'art. 1225 e 1227 c.c. con la cooperativa attrice, condannare i Sigg.ri CP_5
e nella loro qualità di eredi del Sig.
[...] Controparte_6 Parte_1
già titolare della IA ZO Impianti Termosanitari ditta individuale, a Persona_2 rilevare indenni i comparenti di tutto quanto questi dovessero essere condannati a pagare per i fatti di cui è causa nonchè, previo accertamento della copertura assicurativa, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro-tempore, a rilevare indenni i Sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario dell'Ing. Controparte_4 di tutto quanto dovessero essere condannati a pagare per i fatti di cui è Persona_1 causa;
in ulteriore denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, con condanna dei comparenti disporla solo ed esclusivamente a mezzo del patrimonio ereditato e nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_8
“In via preliminare: che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi degli art.li 342 e 348-bis c.p.c.; Controparte_1
3 In via istruttoria: si insiste nella domanda di attività istruttoria formulata in atti ed a verbale udienza e non ammessa in primo grado;
Nel merito: in tesi: reiezione di tutti i motivi di appello formulati dalla Controparte_1 contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 183/2022 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'assicuratore ed in riforma parziale della suddetta sentenza del
Tribunale di Siena n. 183/2022, condannare la e/o CP_1 CP_1 CP_2
ed quali eredi dell'Ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
al pagamento in favore di delle spese legali del Per_1 Controparte_11 giudizio di primo grado, con vittoria delle spese legali del giudizio di appello;
in ipotesi: se accolto l'appello formulato dalla con la Controparte_1 conseguente condanna di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi dell'Ing. al pagamento di una somma di denaro in favore Persona_1 della stessa appellante, dichiarare comunque non dovuta alcuna somma a titolo di indennità dall'assicuratore agli eredi del professionista assicurato Controparte_11 per i motivi indicati con la Comparsa di risposta con appello incidentale, con vittoria delle spese legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello formulato dalla con la Controparte_1 conseguente condanna di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi dell'Ing. al pagamento di una somma di denaro in favore Persona_1 della stessa appellante, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore dell'Ing. dichiarare Controparte_11 Persona_1 dovuta l'indennità agli eredi del professionista assicurato nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione
(scoperto del 10%, quota di responsabilità esclusiva riferibile al professionista assicurato, etc.), con compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.”
Per gli appellati e eredi di : conclusioni precisate in CP_5 CP_6 Persona_2 comparsa di risposta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'impugnazione avversaria per tutte le motivazioni contenute in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 183 del Tribunale di
Siena emessa il 05.03.2022.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già, Controparte_1
ha proposto appello avverso la Sentenza n. 183/22 del Parte_2
05.03.2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto le sue domande di risarcimento dei danni per responsabilità professionale avanzate nei confronti dell'Ing.
e dell'Arch. quali Progettisti e Direttori dei Lavori di Persona_1 Controparte_9 realizzazione del Villaggio Turistico Mare SI sito in Follonica, Loc. Pratoranieri, di proprietà della Cooperativa.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società attrice esponeva che:
- l'Arch. e l'Ing. avevano provveduto alla Controparte_9 Persona_1 redazione dell'intero progetto relativo alla realizzazione del complesso edilizio denominato “Villaggio Turistico Mare Sì”, sito in Follonica (GR), località
Pratoranieri, di proprietà della Cooperativa (sub doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- in data 10.07.1997, l'Arch. e l'Ing. erano stati nominati CP_9 CP_3
Direttori dei Lavori di costruzione (sub doc. 1 allegato all'atto di citazione), che iniziavano il 21.07.1997 e terminavano in data 23.06.2000, quando l'arch. dichiarava ufficialmente, ai fini del rilascio del certificato di agibilità CP_9 della struttura ricettiva, che le opere erano state realizzate conformemente al progetto approvato (sub doc. n. 5), e attestava l'agibilità del villaggio turistico
(doc. n. 6), così che il Comune di Follonica in data 21.07.2000 autorizzava la S.r.l.
D.M.C. (cui nel mentre la aveva locato l'intero complesso) ad CP_1 esercitare l'attività di villaggio turistico;
- detta attestazione di conformità, tuttavia, veniva a risultare non veritiera allorquando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, al quale era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi obbligatorio ex D.M. 09.04.94 per l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, non lo rilasciava, contestando “carenze in ordine alla sicurezza e alla prevenzione incendi” con specifico riferimento all'installazione all'interno dei singoli alloggi di caldaiette a gas GPL per la produzione di acqua calda sanitaria, e rilevando, con nota del
21.10.2006, che “l'allegato relativo alla dichiarazione di conformità relativa alle caldaiette installate all'interno degli alloggi non è accettabile perchè le installazioni non sono rispondenti al punto 8.2.1./b del D.M. 9/4/94 sulle attività ricettive. (Tali apparecchi debbono essere installati all'esterno) (sub doc. n. 14);
5 - con raccomandata a.r. del 13.11.2006, essa società contestava ai due progettisti e direttori dei lavori, nonché all che aveva materialmente Controparte_12 provveduto all'installazione delle caldaiette, la responsabilità in ordine alle irregolarità riscontrate dai Vigili del Fuoco e li informava della necessità di provvedere in conformità alle richieste di quest'ultimi; la missiva veniva riscontrata unicamente da , il quale declinava ogni sua Persona_2 responsabilità, affermando che tutti gli impianti in questione erano stati realizzati a perfetta regola d'arte e che la verifica di legge aveva dato esito positivo;
- pertanto, ricorrendo l'urgenza di intervenire affinché gli impianti fossero adeguati alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, la Cooperativa attrice incardinava dinanzi al
Tribunale di Grosseto procedimento per accertamento tecnico preventivo (r.g. n.
553/2007) in merito alle cause del vizio di installazione ed al fine di accertare l'entità dei danni conseguenti, oltre ai costi delle opere necessarie per le modifiche richieste dai VV.FF. e, nominato il CTU Ing. alle relative operazioni Persona_3 partecipavano, oltre ai direttori dei lavori ed al anche la società D.M.C. CP_6
s.r.l., affittuaria del Villaggio, e la società Hidalgo s.r.l., subaffittuaria della stessa
D.M.C.
Dunque, per quanto premesso, la , sulla scorta delle risultanze del CP_1 procedimento di atp, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena l'Arch. CP_9
e l'Ing. al fine di conseguire a loro carico, nella loro qualità di progettisti e CP_3 direttori dei lavori, il ristoro dei danni subiti, per insufficiente sorveglianza e controllo delle attività di realizzazione del Villaggio Turistico Mare SI, per la mancata adozione di efficaci interventi affinché il complesso edilizio potesse essere realizzato in conformità al progetto, e per avere l'Arch. affermato formalmente che le opere per la CP_9 realizzazione del villaggio turistico erano state eseguite conformemente al progetto approvato.
L'attrice chiedeva, specificamente, di voler accertare la responsabilità professionale dei due convenuti e di condannarli “al pagamento in favore della attrice CP_1 dell'importo che, ad istruttoria espletata, verrà a risultare di Giustizia (allo stato si indica in Euro 500.000,00), in solido fra loro per quanto riguarda il danno che verrà a risultare per i comportamenti di cui al n. 11, lettera A della parte espositiva (n.d.r. “ai sensi dell'art. 2236 c.c. in collegamento con l'art. 6 della legge 46/1990 e (verosimilmente) con il D.M. 9/4/1994 punti 8,2,1/b per insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla destinazione turistico-
6 alberghiera”), e nei confronti del solo Arch. per quanto risulterà Controparte_9 relativamente al n. 11, lett. B, della parte espositiva (n.d.r.: “per aver dichiarato (doc. 5) contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato”). Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.”
Si costituiva in giudizio il convenuto ing. il quale eccepiva in via Persona_1 preliminare la decadenza dell'attrice, ex art. 2226 c.c. e ai sensi degli artt. 1667 e 1669
c.c., dalla facoltà di denunziare le difformità ed i vizi, nonché la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno;
nel merito, rilevava che le sue eventuali inadempienze erano di natura meramente amministrativa e che avrebbero potuto essere sanate agevolmente attraverso semplici varianti, che era stata la stessa committenza a decidere la realizzazione, in spregio alle proprie (e dell'Arch. indicazioni, dell'impianto CP_9 con la tipologia e con la collocazione poi lamentate dalla Cooperativa, e che i lavori riguardanti il collocamento degli apparecchi di riscaldamento erano stati effettuati dall la quale ne aveva certificato la loro Controparte_13 realizzazione a regola d'arte. Per tali motivi, l'Ing. chiedeva di essere CP_3 autorizzato a chiamare in causa la predetta Impresa, per essere dalla stessa rilevato indenne per ogni conseguenza eventualmente derivante dall'accoglimento della domanda attrice, nonché la propria compagnia assicurativa, con cui Controparte_8 aveva stipulato polizza di assunzione del rischio professionale n. 85173/0312 (sub doc. n.
1 allegato alla comparsa di primo grado).
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , titolare dell'omonima ditta, il Persona_2 quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice nei suoi confronti;
nel merito, precisava di non essere mai venuto a conoscenza dell'originario progetto di edificazione del villaggio turistico redatto dai due convenuti e approvato dai
Vigili del Fuoco, essendo l'incarico di effettuare i lavori pervenutogli solo sulla base del capitolato dei lavori all'uopo predisposto (vd. pag. 4); che l'elaborato tecnico del suo intervento era stato “redatto sulla base del progetto dell'ing. e, diversamente dal Per_4 progetto originario e approvato dai VV.FF., non prevedeva l'installazione di caldaiette all'esterno delle abitazioni, bensì l'applicazione di pompe di calore (ad energia elettrica) e di scaldabagni elettrici per la produzione di acqua calda, all'interno delle unità abitative, come poteva evincersi anche dal preventivo dell'impresa del 14.05.1997 (sub doc. n. 1 allegato alla comparsa). La TT IA precisava, altresì, che la soluzione prevista nel predetto elaborato presentava l'inconveniente di un consumo eccessivo di energia elettrica;
che con lettera del 07.10.1997 la Cooperativa comunicava a tutti i soci
7 (compresi l'Ing. e l'arch. la possibilità di sostituire gli scaldabagni CP_3 CP_9 elettrici con quelli a gas, del tipo idoneo al collocamento all'interno delle unità abitative
(cioè caldaie con camera stagna di tipo C), prospettandone la maggiore economicità dei consumi (sub doc. n. 2); che, pertanto, alla fine del 1997 la Mare Sì CP_1 comunicava alla ditta esecutrice una modifica delle opere inizialmente previste, disponendo che fosse realizzata l'installazione di scaldabagni a gas in luogo di scaldabagni elettrici. Evidenziava ancora il come tale proposta, dalla CP_6
Sì comunicata formalmente ai propri soci, non potesse non essere Controparte_1 stata già avallata dai tecnici incaricati;
che, pertanto, per esplicita volontà della
Cooperativa e, per essa, dei propri soci, erano stati installati gli apparecchi a gas per la produzione dell'acqua calda, e non certo per una scelta di esso che si era CP_6 limitato, quale mero esecutore materiale di impostazione tecnica altrui, ad indicare la tipologia di boiler più idonea al montaggio in ambienti chiusi. Precisava, infine, che le fatture emesse al termine dei lavori erano state tutte regolarmente saldate e che mai nessuna contestazione era stata avanzata dalla committente, a conferma che la soluzione di fatto adottata era stata approvata sia dalla Cooperativa sia dai suoi soci. Il chiamato in causa concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice nei confronti dei convenuti, oltre che del diritto del chiamante nei propri confronti e, nel merito, che fosse comunque respinta la domanda attorea.
Si costituiva altresì la terza chiamata la quale, negando la Controparte_8 sussistenza di profili di responsabilità in capo al proprio assicurato rilevava che CP_3 le modifiche apportate all'originario progetto dei lavori erano state richieste direttamente dalla committente a , che aveva certificato in data 09.06.2000 la Persona_2 conformità alle regole dell'arte, per cui l'eventuale responsabilità doveva gravare esclusivamente su tale ditta.
Quanto alla garanzia assicurativa invocata dal la OM di Assicurazione CP_3 eccepiva che l'assicurato non aveva provveduto alla regolazione del premio, omettendo di comunicare alla OM l'ammontare del proprio reddito annuo;
che aveva provveduto alla denuncia del sinistro con colpevole ritardo, soltanto il 06.03.2007, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per atp, quando già con raccomandata del 13.11.2006 la Cooperativa attrice gli aveva formalmente contestato i fatti oggetto di causa, con le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c.; che comunque erano esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti dalla violazione di vincoli imposti dalla pubblica autorità quali quelli lamentati nel caso di specie dall'attrice; che per espressa previsione delle
Condizioni Integrative di polizza la garanzia assicurativa “è valida esclusivamente per la
8 personale e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di quella parte di Parte_3 responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti”.
All'udienza del 22.12.2008 si costituiva, altresì, il convenuto Arch. Controparte_9 eccependo preliminarmente l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo promosso dalla attrice dinanzi al Tribunale di Grosseto, essendo invece CP_1
l'azione risarcitoria stata introdotta dinanzi al Tribunale di Siena. Nel merito, declinava ogni sua responsabilità, deducendo che l'impianto di riscaldamento contestato, realizzato dall all'interno degli appartamenti, era stato richiesto dalla stessa Controparte_12
, per cui era da escludersi la responsabilità dei direttori dei lavori ai sensi CP_1 dell'art. 2226 c.c., per essere intervenuto il fatto del terzo. Rilevava, inoltre, che l'impianto di fatto realizzato era perfettamente conforme ai canoni di legge (norma UNI
CIG 71229) e che pertanto non vi era alcuna necessità che fosse sostituito con altro impianto da collocare all'esterno delle singole unità abitative del villaggio turistico, come preteso dalla società attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo (proc. R.G. n. 553/2007 - Tribunale di Grosseto),
l'espletamento di una nuova CTU a firma dell'Ing. volta ad accertare la Persona_5 conformità degli impianti realizzati rispetto ai progetti approvati, e l'assunzione delle prove orali ammesse (prova per testi, interrogatorio formale del legale rappresentante della dell'Ing. e del terzo chiamato Controparte_1 CP_3 Persona_2 mentre l'interrogatorio formale dell'Arch. non aveva luogo per non essersi CP_9 costui presentato a renderlo).
Al termine dell'istruttoria, all'udienza del 05.12.2013, il procuratore di Persona_2 dava atto che nelle more del giudizio la società attrice aveva provveduto direttamente e a proprie spese alla sostituzione delle caldaiette a GPL con altrettanti scalda acqua elettrici, con un costo di circa euro 60.000,00, e il G.I. disponeva l'acquisizione della relativa documentazione, che veniva depositata dall'attrice in data 16.12.2016.
Dopo alcuni rinvii disposti per consentire la ricostituzione dei fascicoli di parte a seguito di smarrimento da parte della Cancelleria, con ordinanza del 09.05.2018 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 14.12.2018 per la precisazione delle conclusioni ma, a seguito del sopravvenuto decesso della parte Persona_2 verificatosi in data 21.12.2018, con provvedimento del 06.03.2019 veniva disposta l'interruzione del processo.
La Cooperativa attrice provvedeva quindi, con ricorso del 29.04.2019, alla riassunzione del processo con la chiamata degli eredi del ( , e CP_6 Controparte_5 Controparte_6
) per l'udienza del 25.02.2020, alla quale essi si costituivano in Controparte_7
9 giudizio e, riportandosi alle conclusioni già formulate all'udienza del 14.12.2018, chiedevano che fosse respinta la domanda del chiamante nei confronti del e, di CP_6 conseguenza, anche nei loro confronti, quali suoi aventi causa.
Con comparsa di intervento volontario del 25.11.2019, si costituiva infine la società
(in persona del legale rappresentante , nella quale era Controparte_10 Controparte_6 confluita l'azienda dell'impresa individuale di - la quale dichiarava di volere Persona_2 rilevare indenne gli eredi di per il caso in cui questi fossero rimasti Persona_2 soccombenti nei confronti del chiamante in causa, ing. Persona_1
All'udienza del 23.06.2020 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione e, con
Sentenza n. 183/2022 pubblicata il 05.03.2022, il Tribunale di Siena respingeva integralmente le domande risarcitorie avanzate dell'attrice nei Parte_4 confronti dei convenuti Ing. e Arch. Persona_1 Controparte_9
In particolare, il Giudice di prime cure - previa riqualificazione della fattispecie ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 e 2232 c.c. (anziché quella ex art. 2236 c.c. invocata dall'attrice) – condividendo e facendo proprie le conclusioni del ctu Ing.
accertava che la realizzazione dell'impianto idrosanitario oggetto di causa Per_5 mediante caldaiette a gas posizionate all'interno delle singole unità abitative era stata eseguita dalla TT IA in maniera difforme rispetto al progetto originario redatto dai due convenuti Arch. e Ing. (che prevedeva invece l'installazione CP_9 CP_3 all'esterno delle unità) ma che, tuttavia, dalle risultanze delle prove orali (specie dell'interrogatorio formale del e delle dichiarazioni dei testi , CP_6 Testimone_1
Presidente all'epoca dei fatti della , e Ing. era emerso che la CP_1 Persona_6 decisione di apportare detta modifica all'originario progetto era stata presa autonomamente dalla committente su indicazione dei singoli soci interpellati CP_1 al riguardo con lettera circolare del 07.10.1997, e che l'incarico di realizzare l'impianto di riscaldamento, oggetto della modificazione, era stato affidato altrettanto autonomamente dalla stessa all'Impresa termoidraulica di CP_1 Persona_2
Il Tribunale di Siena affermava, quindi, che “all'interno dell'incarico affidato ai convenuti, quali direttori dei lavori, si è verificato un vero e proprio iato ed una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti, e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione venne autonomamente affidata, come si è visto, dalla
Cooperativa all'impresa tanto è vero che i lavori furono appaltati a due imprese CP_6 totalmente diverse e seguirono anche iter esecutivi diversi ed autonomi”, e che “il loro compito di direttori dei lavori riguardasse soltanto il controllo e la sorveglianza
10 dell'esecuzione delle opere edili vere e proprie oggetto del loro progetto originario” (cfr. pag. 24 e 25 sentenza primo grado).
Sulla scorta di tali argomentazioni, il primo Giudice concludeva affermando che nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai due convenuti non potendo esser loro mosso, nella veste di Direttori dei Lavori, alcun addebito per omessa vigilanza e controllo sull'operato esecutivo affidato all'impresa rispetto al quale essi erano rimasti CP_6 del tutto estranei, né poteva essere imputata loro la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui era stata approvata la variante al loro originario progetto, posto che dall'istruttoria assunta poteva evincersi come i convenuti avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto.
Il Tribunale dichiarava, inoltre, non sussistere neppure l'ipotesi di dichiarazione contro il vero attribuita dalla attrice all'Arch. in merito CP_1 Controparte_9 all'affermazione della conforme e regolare realizzazione del progetto edilizio approvato.
Il rigetto della domanda attorea comportava l'assorbimento della domanda di manleva azionata dall'Ing. nei confronti dei terzi chiamati in causa CP_3 [...]
e , e successivamente nei confronti dei sigg. Controparte_8 Persona_2 CP_5
e quali eredi di , nonché in merito alla
[...] CP_6 Controparte_7 Persona_2 domanda azionata con intervento volontario dalla società a r.l. . Persona_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la attrice veniva CP_1 condannata al pagamento delle spese legali in favore dei due convenuti, oltre al pagamento delle spese di ctu, mentre tali spese venivano integralmente compensate tra tutte le altre parti del giudizio “avuto riguardo alla particolare complessità della materia oggetto di giudizio e alle difficoltà interpretative della specifica normativa tecnica di interesse oltre che alla novità della questione trattata”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la Controparte_1 per i seguenti motivi (la numerazione è di chi scrive, per meglio schematizzare le
[...] censure):
I. errore del Tribunale nell'aver escluso la responsabilità dei convenuti Ing. ed Arch. ritenendo che non potesse essere imputata loro CP_3 CP_9 alcuna colpa professionale per la mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, “essendo stato quest'ultimo … accantonato su espressa volontà della committenza e dunque superato da una nuova diversa progettazione da altri predisposta”. Al riguardo, l'appellante ha dedotto che le risultanze
11 istruttorie1 avevano, invece, negato la presenza di una “nuova e diversa progettazione”; che l'unico progetto depositato e autorizzato era a firma Ing.
che la richiesta diretta da parte della Cooperativa committente di CP_3 modifica dell'impianto di riscaldamento rispetto al progetto originario non valeva comunque ad esentare i Direttori dei Lavori da responsabilità, richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. n.
8700/2016) il D.L. “è responsabile se non esercita un adeguato controllo anche sull'operato altrui, sì da rilevare in corso d'opera l'inadeguatezza della costruzione (Cass. 7370/2015), anche qualora egli sia stato del tutto sostituito dallo stesso committente che eseguiva o faceva eseguire opere, su sua esclusiva iniziativa”, atteso che il professionista incaricato di dirigere i lavori, in considerazione delle proprie specifiche competenze e del suo ruolo di responsabilità, non può essere ridotto a mero esecutore degli ordini dell'imprenditore (nudus nuncius) e, laddove quest'ultimo dia delle direttive sbagliate, ha l'obbligo di reagire, segnalandoglielo formalmente ed arrivando finanche, nei casi più gravi, a rinunciare all'incarico;
II. errore nell'aver affermato che all'interno dell'incarico affidato ai due convenuti si era verificata una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione veniva autonomamente affidata dalla all e conseguente errore nell'aver affermato CP_1 Controparte_12 che la committente “non poteva pretendere che i direttori dei lavori dovessero interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento” (cfr. pag. 25 sentenza di primo grado). Secondo l'appellante, tale separazione sarebbe documentalmente smentita considerato che l'atto di incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch. e all'Ing. CP_9 CP_3 risultava globalmente riferito “al progetto relativo ai fabbricati interni al villaggio turistico “Mare-si di cui alla P.E. n. D/97/114“, e che era ugualmente globale la dichiarazione di fine lavori ed attestazione di conformità sottoscritta dall'Arch. e dall'allora presidente della (docc. 1 e 4, CP_9 CP_1 1 L'appellante ha dedotto che il CTU Ing. ha accertato che “dell'impianto realizzato non esiste un Per_5 progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati emerge in maniera certa che non esisteva un progetto che prevedeva l'installazione interna delle caldaie a gas“, e che a conferma di ciò il teste Ing. ha dichiarato di “non aver redatto su incarico della Coop. Edilizia Mare Sì il progetto Per_4 dell'impianto di riscaldamento e di adduzione di acqua sanitaria nelle unità abitative del villaggio Mare Sì di Follonica in sostituzione di altro e precedente progetto a firma dell'Arch. Ing. . CP_9 CP_3 12 fasc. primo grado), con la conseguente sussistenza dell'obbligo di vigilanza e di controllo dei due Direttori dei Lavori anche sulle opere eseguite dalla ditta
CP_6
III. sentenza erronea nella parte in cui il primo Giudice aveva affermato l'impossibilità di imputare ai convenuti la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui fu approvata la variante al loro originario progetto, nonché la responsabilità per la non congruità progettuale insita nella stessa variante, non avendo considerato che l'aver partecipato alla riunione costituiva un'ulteriore dimostrazione della loro conoscenza della richiesta di modifica dei lavori avanzata della committente;
IV. errore del primo Giudice laddove aveva affermato che dall'istruttoria svolta risultava che i due D.L. avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto, senza indicare alcun elemento da cui risulterebbe provata detta circostanza, e sebbene dagli atti di causa risultasse provato il contrario, dal momento che l'Ing. in sede di interrogatorio formale (ud. 15.12.11), aveva CP_3 dichiarato “di essersi limitato a visionare la messa in opera riguardo alla realizzazione degli impianti all'interno di ciascuna unità immobiliare ed a prendere atto della richiesta e della decisione di Mare Sì”, ed ai sensi dell'art. 232 c.p.c. si poteva dare per ammesso che l'Arch. aveva avallato CP_9 le modifiche, quale tecnico incaricato, non avendo la difesa di quest'ultimo dimostrato il contrario;
V. sentenza erronea laddove aveva escluso l'Arch. da ogni addebito di CP_9 responsabilità per aver falsamente attestato la conformità dei lavori al progetto depositato ed approvato dal Comune e dai Vigili del Fuoco;
VI. errata ed ingiusta liquidazione delle spese di lite di primo grado in favore del convenuto Arch.
considerato che
dopo il deposito delle memorie CP_9 istruttorie i suoi difensori non avevano svolto alcuna attività difensiva significativa, in quanto l'Avv. Fabrizio Salvi del foro di Grosseto aveva rinunciato al mandato il 20.09.2010, mentre il codifensore Avv. Paolo Pierini del foro di Siena aveva rinunciato il 15.10.2010 e si era limitato ad una partecipazione formale fino all'assunzione in data 07.12.2010 del patrocino da parte dell'Avv. Massimiliano Quercetani del foro di Grosseto il quale, però, non aveva svolto alcuna attività difensiva, se non quella di depositare una
13 comparsa di costituzione di nuovo difensore con un generico rinvio alle precedenti difese;
VII. vizio di ultrapetizione con riferimento alla condanna della Cooperativa attrice alla refusione delle spese dell posto che il convenuto si era CP_14 CP_3 limitato a chiedere la condanna alle spese del “presente giudizio” (n.d.r. quello di merito), mentre l'Arch. aveva chiesto genericamente “con CP_9 vittoria di spese tutte”.
Parte appellante ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni:
“voglia l'adita Eccellentissima Corte di Appello Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
NEL MERITO riformare la sentenza n° 183/2022 del Tribunale Civile di Siena, depositata il 5 marzo 2022 e per l'effetto condannare l'Arch. e l'Ing. Controparte_9 [...]
in solido fra loro a risarcire tutti i danni (nelle misura di giustizia, ovvero Per_1 nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata, salvo il più o il meno) in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico-alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni provocati all'attrice per aver Controparte_9 dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato” (doc. 1, fasc. prime cure). Con vittoria di spese e competenze dei due gradi.”
Con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto l'inibitoria della sentenza quanto alla propria condanna alle spese di lite e, all'udienza collegiale del 16.03.2022, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna della sentenza di primo grado con riferimento alla sola posizione dell'appellato ritenendo, in CP_9 punto di fumus boni iuris, che l'appello fosse meritevole di approfondimento e, sotto il profilo del periculum in mora, che , condannato in primo grado per Controparte_9 bancarotta fraudolenta alla pena di 12 anni, nonché amministratore e dominus di società fallite od inattive, andava considerato soggetto a rischio di insolvibilità. Questa Corte ha, invece, rigettato l'istanza di sospensiva quanto alla condanna riportata in favore dell'appellato , per difetto del cd. periculum in mora. Persona_1
14 Previo differimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. della data di prima udienza al 07.12.2023, si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in Controparte_8 via preliminare l'inammissibilità dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato le censure di controparte, riproposto le contestazioni ed eccezioni formulate nel procedimento di primo grado, sia con riferimento alla domanda principale della nei confronti dell'Ing. che a quella di Controparte_1 CP_3 garanzia avanzata dal proprio assicurato. Infine, ha proposto appello incidentale relativamente alla statuizione con cui il Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese legali dei terzi chiamati, compresa la OM di
Assicurazione, “avuto riguardo alla particolare complessità della materia oggetto di giudizio e alle difficoltà interpretative della specifica normativa tecnica di interesse oltre che alla novità della questione trattata”. Secondo la sua tesi difensiva, invece, le spese processuali sostenute da in primo grado avrebbero dovuto essere Controparte_11 posto a carico della parte rimasta soccombente che ne aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia, ovvero della (attrice nella causa CP_1 CP_1 principale) e/o dell'Ing. (attore nella causa di garanzia). CP_3
Nelle note scritte della prima udienza, il procuratore della società appellante ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 10.08.23, prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, dell'appellato e, disposto il rinvio dell'udienza Persona_1 per la produzione del relativo certificato di morte, con ordinanza dell'11.04.24 questa
Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
A seguito di riassunzione da parte della Cooperativa, si è costituita
[...] riportandosi integralmente alle difese e alle conclusioni rassegnate Controparte_8 nella comparsa di risposta con appello incidentale depositata il 17.11.23.
In data 14.11.2024 si sono costituiti gli appellati Controparte_2 CP_3
E nella loro qualità di eredi con beneficio
[...] Controparte_4 di inventario dell'Ing. eccependo l'inammissibilità del gravame ex Persona_1 art. 342 c.p.c., nonché, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata dall'appellante principale di condanna al risarcimento dei danni quantificati secondo i calcoli riportati in
A.T.P., in quanto domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado. Nel merito, hanno contestato l'avversa impugnazione e riproposto le eccezioni e le domande svolte dal convenuto in primo grado e rimaste assorbite nella decisione ivi impugnata: la decadenza e/o prescrizione della Soc. Coop. Mare Si, anche ai sensi dell'art. 2226 e/o
1667 e 1669 cod. civ, dal diritto di proporre l'azione introdotta e comunque la prescrizione del relativo diritto;
la richiesta di essere rilevati indenni in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello dai Sigg.ri Controparte_5 Controparte_6
15 e nella loro qualità di eredi del Sig. (già titolare della Controparte_7 Persona_2
Impresa Individuale e deceduto nelle more del primo grado di giudizio), Persona_2 nonché dalla compagnia assicuratrice Infine, nella denegata ipotesi di CP_8 condanna nei loro confronti, hanno specificato che essi avrebbero potuto essere chiamati a rispondere solo ed esclusivamente con il patrimonio ereditato e nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.12.24 si sono costituiti, altresì, gli appellati e in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 qualità di eredi di titolare dell'omonima impresa, eccependo Persona_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito, rilevando la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo Giudice, hanno chiesto di confermare la sentenza di primo grado.
L'appellato invece non si è costituito. Controparte_9
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione con ordinanza collegiale dell'11.12.24 ex art. 127 ter c.p.c., comunicata dalla Cancelleria il 12.12.24, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, tutte le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'appellante non avesse riportato con precisione e chiarezza i motivi di impugnazione.
L'eccezione deve essere ritenuta infondata e come tale respinta.
Ora, è vero che l'atto di appello non contiene una schematica enucleazione dei motivi di appello;
tuttavia, dalla complessiva lettura dell'impugnazione è comunque possibile ritenere che l'appellante, pur riproponendo le tesi già avanzate in primo grado, le abbia, per lo più, raffrontate in senso critico con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Una tale interpretazione è infatti frutto di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, per poter ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei motivi del gravame, sia necessario e al contempo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n°
18932/2016). Nel senso qui affermato si è, in maniera costante, orientata la Suprema
Corte, specificando come il rispetto della norma non esiga lo svolgimento di un “progetto
16 alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Ciò, è stato sottolineato dal giudice di legittimità, risulta frutto della necessità di tener conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale dunque mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass n° 36481/2022; conformi ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
2. Sull'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_11
348 bis c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
3. Sulla novità della domanda della SI eccepita ex art. 345 Controparte_1
c.p.c. dagli appellati eredi di . Persona_1
Sempre in via preliminare,gli appellati e eredi del convenuto CP_2 CP_3 [...]
hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda formulata Per_1 nell'atto di appello dalla di condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 quantificati “nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P.”, in quanto domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado.
In particolare, essi hanno dedotto che la mentre nelle conclusioni Controparte_1 rassegnate nell'atto di appello ha chiesto la condanna dell'arch. e dell'ing. CP_9 alternativamente “nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in CP_3
A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata”, nel giudizio di primo grado, all'udienza di p.c. del 23.06.20, aveva precisato le proprie conclusioni senza alcuna specifica quantificazione, e nella successiva comparsa conclusionale aveva fatto riferimento esclusivamente alle conclusioni del CTU Ing. senza, in alcun modo, richiamare le risultanze dell'ATP che, invece, avrebbe Per_5
17 cercato surrettiziamente di inserire (in quanto di maggior importo) nelle conclusioni spiegate nell'atto di riassunzione in appello.
Anche tale eccezione è infondata e va disattesa.
L'art. 345, primo comma, c.c. dispone il cd. divieto di “ius novorum”, ovvero il divieto di proposizione di nuove domande nel giudizio d'appello, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Si deve, tuttavia, chiarire cosa debba intendersi per “domanda nuova”. Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca un petitum diverso o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. In particolare, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua 4 intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002; conf. Sez. 3, Sentenza n.
13982 del 30/06/2005).” (Cass. n. 14023 del 06.06.2017; cfr. ex plurimis Cass. n.
15506/2015; n. 15101/2012; n. 1861/2013).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costituivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (vd. Cass. n. 834 del 15.01.2019; n. 14961/2006; n. 9266/2010).
Sulla scorta dei summenzionati principi giurisprudenziali, occorre, quindi, fare un raffronto tra la domanda così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quella proposta nell'atto introduttivo del secondo grado, fermo restando che sul soggetto danneggiato non incombe l'onere di quantificare il proprio credito, purché indichi con chiarezza il petitum.
Nella fattispecie in esame, risulta dagli atti che, nelle note scritte datate 17.06.20 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.20, la CP_1
SI aveva precisato le proprie conclusioni così come rassegnate nella memoria ex
[...] art. 183 c.p.c. dell'11 marzo 2009, trascrivendole come segue “il Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, condannare l'Arch. e l'Ing. in solido Controparte_9 Persona_1 fra loro a risarcire tutti i danni (nella misura di giustizia) ad essa provocati ex art. 1218
18 e/o 2236 c.c. in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico- alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni Controparte_9 provocati all'attrice per aver dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato”. Con vittoria di spese e competenze”. Non vi era quindi alcuna limitazione con riferimento al quantum della condanna risarcitoria.
Nella comparsa conclusionale del 22.09.2020 la aveva insistito per CP_1
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e, con riferimento alla “quantificazione del risarcimento del danno”, aveva specificato che “la si è sempre rimessa a CP_1
Giustizia, e, dunque, si limita a rilevare che il C.T.U. Ing. ha indicato in € Per_5
289.575,00 per la sostituzione degli apparecchi a gas con altri elettrici (C.T.U., pag. 28), precisando che “in tale cifra non è compreso l'eventuale adeguamento delle dorsali elettriche di alimentazione alle unità abitative, non disponendo di informazioni in tal senso”, il che giustifica la richiesta di un supplemento di indagine. Il Consulente di Ufficio, poi, indica in € 611.130,00 “gli oneri per la rimozione degli scaldacqua esistenti e
l'installazione all'esterno dei nuovi apparecchi” (pag. 5 comparsa concl. primo grado). La medesima precisazione era riportata nella successiva memoria di replica del
26.10.20202.
La società attrice, dunque, nella comparsa conclusionale non aveva chiesto di limitare la condanna all'importo di € 289.575,00 così come quantificato nella ctu a firma dell'Ing. ma, anzi, aveva dichiarato che in tale cifra non erano ricomprese alcune voci Per_5 che le spettavano.
Non risulta quindi, da parte dell'attrice, una limitazione della propria domanda sotto la soglia della quantificazione effettuata dal ctu, con la conseguenza che la domanda formulata in sede di appello non può ritenersi domanda nuova in senso stretto perché ricompresa nella domanda originaria.
4. Sulla prescrizione e decadenza eccepite dagli eredi e da CP_3
CP_11
Gli appellati eredi in sede di costituzione nel presente gravame hanno CP_3 riproposto la eccezioni preliminari svolte in primo grado dal convenuto e Persona_1 rimaste assorbite nella decisione ivi impugnata, ovvero l'eccezione di decadenza della sia ai sensi dell'art. 2226 c.c. che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 Controparte_1
c.c., dalla facoltà di denunziare le difformità ed i vizi, nonché la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno. Le medesime eccezion preliminari sono state riproposte dall'appellata terza chiamata dall'assicurato Controparte_11 CP_3
Tali eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, disattese.
In primo luogo, alle obbligazioni dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori non si applicano le norme previste nel capo VII del codice civile sul contratto di appalto, in particolare l'art. 1667 richiamato dagli appellati;
la responsabilità contrattuale di tali figure è infatti regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e a quelle sulla prestazione d'opera intellettuale. D'altro canto, certamente al direttore dei lavori può essere imputata la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c., ma nel caso di specie la ha azionato una responsabilità CP_1 contrattuale dei professionisti appellati, non aquiliana.
In secondo luogo, le Sezioni Unite Civili, con la pronuncia n. 15781 del 28 luglio 2005, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto se le disposizioni in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi previsti per il contratto d'opera fossero applicabili anche alla prestazione d'opera intellettuale -
“in particolare all'ipotesi in cui i professionista abbia assunto l'obbligazione: a) della redazione di un progetto d'ingegneria; b) della direzione dei lavori;
c) dell'assolvimento dell'uno e dell'altro compito, cumulando i ruoli di progettista e direttore dei lavori” - hanno chiarito che “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” . Sulla questione si sono pronunciate di recente Cass. n. 28575 del 20.12.2013 e Cass. n. 24981 del
09.11.2020, che hanno ripreso e confermato quanto affermato dalle Sezioni Unite.
20 Nella fattispecie in esame trova, quindi, applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. secondo cui “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa è infondata, CP_3 considerato che alla fattispecie in esame si applica il termine decennale: la scoperta del danno è avvenuta l'8 gennaio 2002 (data del primo verbale dei VV.F. – doc. 9 del fascicolo di primo grado parte attrice), mentre la lettera raccomandata di contestazione è stata ricevuta dai pretesi obbligati il 20 e 21 novembre 2006 (doc. 15 del fascicolo di primo grado) e l'atto citazione innanzi al Tribunale di Siena è stato notificato il 4 aprile
2008.
5. Il perimetro della presente controversia e le questioni coperte dal giudicato.
Prima di esaminare nel merito le censure mosse avverso la sentenza di primo grado, occorre precisare che non è stata oggetto d'impugnazione, risultando così coperta dal giudicato, la qualificazione giuridica della fattispecie in esame effettuata dal primo
Giudice. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che “la Cooperativa attrice ha concluso per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dalla loro funzione di direttori dei lavori, richiamando, in proposito, l'art. 2236 c.c. Poiché, a rigore, la norma invocata postula, come è noto, che la responsabilità del professionista, allorquando la condotta inadempiente verta in tema di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e dunque richieda una particolare perizia, sia allo stesso imputabile a titolo di colpa grave o di dolo, ritiene il giudicante che, nel nostro caso, la invocata fattispecie non ricorra. E ciò in quanto il compito del direttore dei lavori è quello più limitato e specifico di sorvegliare lo svolgimento dell'opera e di verificare che l'appaltatore o il prestatore d'opera esegua le operazioni in conformità del progetto approvato. Si tratta, piuttosto, di stabilire se i direttori dei lavori abbiano o meno agito in violazione del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 1176 cpv e 2232 c.c., e quindi verificare se abbiano o meno svolto il loro compito adottando la condotta diligente in concreto ad essi richiesta nel caso specifico, avuto riguardo alle contingenti circostanze tutte.” (pag. 20 sentenza primo grado).
Si tratta, quindi, di valutare se i due progettisti e direttori dei lavori, odierni appellati, abbiano svolto o meno con diligenza i compiti propri della loro qualifica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2232 c.c.
Risulta inoltre non censurato, e pertanto non più ritrattabile, l'accertamento compiuto dal primo Giudice in ordine alla circostanza secondo cui, rispetto al progetto originario, vi fu
21 una variazione dell'impianto termoidraulico degli alloggi del villaggio turistico, e che fu la stessa committente parte attrice per ragioni di economicità, a Parte_4 incaricare e chiedere direttamente all'impresa termoidraulica previo Persona_2 interpello dei propri soci (compresi i due professionisti convenuti), con lettera del
07.10.1997, di procedere all'installazione delle caldaiette a GPL all'interno degli alloggi, differentemente da quanto previsto nel progetto originario Parte_5 approvato dai VV.FF., che, al contrario, prevedeva l'installazione di detti generatori di calore all'esterno delle unità abitative. È la stessa a confermare la Controparte_1 suddetta circostanza nell'atto di impugnazione (vd. pag. 11), nonché a pagina 8 della comparsa conclusionale.
Ciò che invece l'odierna appellante contesta sono le conseguenze che il Giudice di prime cure ha fatto discendere da tale circostanza, affermando che l'incarico diretto da parte della committente alla ditta avrebbe comportato “una nuova, diversa CP_6 progettazione” da altri predisposta”, differente rispetto al progetto originario dei due convenuti, nonché una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione era stata autonomamente affidata dalla all giungendo così alla CP_1 Controparte_12 conclusione – errata secondo la tesi dell'appellante - che i due Direttori dei Lavori non avevano alcun obbligo di interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di causa, ed andavano esonerati da ogni responsabilità in ordine al mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Si deve, infine, evidenziare che la statuizione con cui il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti terze chiamate è stata impugnata esclusivamente dalla compagnia mentre alcuna censura Controparte_8 sul punto è stata mossa dagli eredi del terzo chiamato . Persona_2
6. Sull'an della responsabilità dell'Ing. e dell'Arch. CP_3 CP_9
I primi cinque motivi dell'appello principale, poiché tutti attinenti alla sussistenza di un'eventuale responsabilità in capo ai due professionisti convenuti, possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante lamenta, sostanzialmente, l'errore del Tribunale nell'aver affermato che non poteva addebitarsi ai convenuti Ing. ed Arch. alcuna responsabilità CP_3 CP_9 per la “mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, essendo stato quest'ultimo … accantonato su espressa volontà della committenza e dunque superato da una nuova, diversa progettazione da altri predisposta” (vd. pag. 24 sentenza primo grado), nonché il conseguente errore nell'aver ritenuto che i due Direttori dei Lavori non
22 avessero alcun obbligo di interferire nell'installazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di causa eseguita dall'impresa termoidraulica perché quest'ultima era CP_6 stata incaricata direttamente e autonomamente dalla società committente.
Il primo Giudice così argomentava la propria decisione (per chiarezza si riporta l'intero passaggio di cui a pagg. 23-25):
“E', dunque, emerso dall'istruttoria che, per volere della stessa committente, CP_1 il progetto a firma fu accantonato e sostituito dapprima con un altro Controparte_15 prevedente l'installazione interna di scaldacqua elettrici e poi, per maggiore economicità, con un diretto incarico all'impresa esecutrice di installazione, sempre all'interno, di caldaiette a gas per buona parte degli alloggi. Interrogato poi su analogo articolato della memoria istruttoria del convenuto Arch. (depositata il 20.02.2009), lo Controparte_9 stesso teste ha dichiarato: “Ribadisco che la Cooperativa si è rivolta alla TT Tes_1
IA, la quale ha a sua volta contattato l'ing. in quanto alla Cooperativa Per_4 interessava il risultato di avere l'acqua calda da caldaia e l'impianto di raffreddamento”, ed ha poi soggiunto: “L'Arch. era a conoscenza della modifica in quanto CP_9 presente dentro il cantiere, anche se l'appalto, come ho già detto, era autonomo“. In proposito, è stato anche sentito l'Ing. il quale, tuttavia, si è limitato a dichiarare Per_4 che quello da lui redatto non fu un vero e proprio progetto, in quanto, in relazione alla tipologia della struttura abitativa, non appariva necessario un progetto vero e proprio.
Detto teste ha poi negato di avere mai avuto rapporti con gli altri tecnici in merito all'impianto termosanitario. La testimonianza dell'Ing. in merito alla natura del suo Per_4 elaborato tecnico, tuttavia, assume efficacia probatoria molto limitata, ove si consideri che essa sembra risolversi in un mero giudizio tecnico e non nell'affermazione di una circostanza di fatto. Peraltro, la natura dell'intervento dell'Ing. in tema di Per_4 realizzazione dell'impianto termosanitario trova chiara individuazione anche nella disamina dell'interrogatorio formale del laddove costui, all'udienza del CP_6
10.06.2011, ha ammesso di avere realizzato l'impianto all'interno delle unità abitative seguendo puntualmente il progetto dell'Ing. (“..le opere che ho eseguito sono Per_4 quelle che mi sono state indicate dall'Ing. ), progetto che modificava quello Per_4 originario di che, viceversa, prevedeva la collocazione delle fonti di Controparte_15 riscaldamento all'esterno dei nuclei abitativi. Il sempre in sede di interrogatorio CP_6 formale, ha poi precisato che la necessità di apportare la modifica all'originario progetto in punto di collocazione delle caldaie gli venne comunicata direttamente dall'allora
Presidente della , il quale, peraltro, come suddetto, Parte_4 Testimone_1 ha ammesso la circostanza.
23 In esito, dunque, alle prove raccolte, complessivamente valutate, può, in conclusione, affermarsi che la decisione di apportare una modifica all'originario progetto redatto dai convenuti Arch. e Ing. fu presa autonomamente dalla CP_9 CP_3 CP_1 attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previa regolare ratifica assembleare, e che l'incarico di realizzare l'impianto di riscaldamento, oggetto della modificazione, fu affidato altrettanto autonomamente dalla stessa attrice CP_1 all'Impresa di Persona_2
In sostanza, fu la stessa committente, su indicazione dei singoli soci, interpellati al riguardo, a richiedere l'esecuzione delle opere secondo le modalità poi lamentate dalla committente medesima.
Ecco, quindi, come nessun titolo di responsabilità possa ascriversi ai convenuti CP_3
e per mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, essendo stato CP_9 quest'ultimo, come suddetto, accantonato su espressa volontà della committenza, e dunque superato da una nuova, diversa progettazione da altri predisposta.
Così stando le cose, occorre ora esaminare se, con specifico riferimento alle funzioni di direzione dei lavori assegnate ai convenuti e questi abbiano CP_9 CP_3 mantenuto o meno l'obbligo di sovrintendere anche allo svolgimento e alla realizzazione del predetto impianto di riscaldamento posto in essere dall'Impresa Parte_6
Come si è detto, all'interno dell'incarico affidato ai convenuti, quali direttori dei lavori, si
è verificato un vero e proprio iato ed una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti, e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione venne autonomamente affidata, come si è visto, dalla Cooperativa all tanto è Controparte_12 vero che i lavori furono appaltati a due imprese totalmente diverse e seguirono anche iter esecutivi diversi ed autonomi.
Sennonché, il progetto originario conseguì regolare, preventiva approvazione dalle autorità competenti, mentre la variante in tema di impianto termosanitario non la conseguì. Necessario corollario di tale situazione è la constatazione che la committente non poteva pretendere che i direttori dei lavori dovessero interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento, opera rispetto alla quale essi erano rimasti del tutto estranei.
Ulteriore corollario sta poi nell'impossibilità di imputare ai convenuti la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui fu approvata la variante al loro originario progetto, e, nel contempo, la responsabilità per la non congruità progettuale insita nella variante. Anzi,
24 dall'istruttoria assunta può evincersi come i convenuti avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto”
Viceversa, secondo la tesi della società appellante, la presenza di una nuova progettazione, diversa da quella originaria, è negata dalle stesse risultanze istruttorie e, nello specifico, da quanto accertato dal CTU Ing. che ha affermato che Per_5
“dell'impianto realizzato non esiste un progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati emerge in maniera certa che non esisteva un progetto che prevedeva l'installazione interna delle caldaie a gas“, nonché dalle dichiarazioni del teste Ing. che escusso all'udienza del 05.12.13 aveva dichiarato Per_4 di “non aver redatto su incarico della Coop. Edilizia Mare Sì l'impianto di riscaldamento e di adduzione di acqua sanitaria nelle unità abitative del villaggio Mare Sì di Follonica in sostituzione di altro e precedente progetto a firma dell'Arch. e Ing. ” CP_9 CP_3
Per valutare la correttezza o meno delle censure di parte appellante occorre meglio descrivere il contesto in cui si è arrivati a dotare gli alloggi di impianto di riscaldamento e condizionamento mediante pompe di calore con produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di scaldacqua posizionati all'interno dei bagni e di appaltare alla TT IA la progettazione e realizzazione dell'impianto in questione.
Come premesso, è ormai incontrovertibile che tale decisione fu assunta dalla Parte_4
in contrasto con l'originario progetto.
[...]
In ordine alla presenza di un “nuove, diversa progettazione da altri predisposta” (rectius: diversa dal progetto originari , dalle risultanze delle prove orali è Controparte_15 emerso quanto segue:
Il teste , Presidente della all'epoca dei fatti per cui è Testimone_1 Controparte_1 causa (ma non più al momento dell'introduzione della causa), escusso all'udienza del
05.12.2013, ha confermato la circostanza “che la Cooperativa incaricò la TT Per_2
Impianti Termosanitari di predisporre un progetto ed il conseguente preventivo di
[...] spesa che poi vennero approvati dalla ” (vd. risposta al cap. 2 della seconda CP_1 memoria istruttoria del convenuto , precisando che “la ditta aveva CP_3 CP_6 avuto un incarico globale di progettazione e di installazione degli impianti. L'assemblea ratificò l'approvazione del consiglio riguardo al preventivo di spese”. Sul capitolo H della Pers seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. del “ come è vero che il sig. CP_6
stante le descritte richieste, indicò gli apparecchi ritenuti migliori alla bisogna), CP_6 così ha dichiarato “Sì è vero. Il aveva fatto il progetto ed indicò le soluzioni CP_6 ritenute più idonee”, precisando poi che “la Cooperativa si è rivolta alla ditta la CP_6 quale ha a sua volta contattato l'Ing. (n.d.r. Ing. . Lo stesso Per_4 Persona_6
25 in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.06.2011, ha dichiarato che CP_6
“le opere che ho eseguito sono quelle che mi sono state indicate dall'Ing. ” Per_4
Alla medesima udienza è stato anche sentito anche l'Ing. il quale, alla domanda Per_4
“D.C.V. che la TT IA ZO Impianti Termosanitari Vi incaricò di eseguire un progetto per la realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento per il villaggio turistico Mare Sì loc. Pratonieri in Follonica”, ha dichiarato che quello da lui redatto non fu un vero e proprio progetto, in quanto, in relazione alla tipologia della struttura abitativa, non appariva necessario un progetto vero e proprio (“Non si trattò di un incarico diretto da parte della ditta anche perché non era necessario un CP_6 progetto in relazione alla tipologia della struttura abitativa e io consigliai l'installazione di pompe di calore che erano le prime in commercio ed erano le più idonee per il raffreddamento con funzionamento a mezzo energia elettrica”). Inoltre, sentito sul capitolo “Vero che non avete mai avuto un confronto con gli originari progettisti dell'impianto in merito alla sua realizzabilità con le modifiche e/o varianti da lei apportate”, così ha risposto: “Assolutamente no. Non ho avuto rapporti con gli altri tecnici”.
Le dichiarazioni soprariportate, tuttavia, non devono essere valutate come contraddittorie tra di loro, né con quanto affermato dal ctu Ing. nel proprio elaborato, ovvero Per_5 che “dell'impianto realizzato non esiste un progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati”, posto che ciò che rileva è che, seppure nel caso di specie non vi è stato un progetto vero e proprio, in senso tecnico, vi
è comunque stata una modificazione, per iniziativa della stessa di Controparte_1 quanto previsto nel progetto originario.
Inoltre, ciò che rileva, e che emerge in maniera univoca dall'istruttoria, è che, mentre il progetto originario approvato dai Vigili del Fuoco prevedeva nel villaggio turistico de quo
l'installazione di caldaie all'esterno delle unità abitative, le caldaiette a gas GPL vennero invece effettivamente installate da parte della ditta incaricata della Persona_2 società committente, all'interno degli alloggi in violazione della specifica normativa di cui al D.M. del 09.04.1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere” la quale, per le unità abitative in cui sono disponibili posti letto in numero superiore ai 25 (nel caso di specie, il blocco D del villaggio turistico Mare Sì, vd. ctu proc. di atp) disponeva, tra l'altro, (art.
8.2.1 lett. b) che “gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas devono essere ubicati all'esterno”, mentre nelle unità abitative con capienza inferiore ai
25 posti letto (nel caso de quo, i blocchi A, B, C, E) i predetti apparecchi potevano essere
26 collocati all'interno, ma a condizione che fossero realizzati “a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza”.
Tuttavia, tali circostanze, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non incidono sugli obblighi di controllo e sorveglianza posti in capo ai due professionisti, Arch. e Ing. convenuti in giudizio dalla CP_9 CP_3
Si non solo come progettisti, ma anche nella loro qualità di Controparte_1
Direttori dei Lavori, sia edili che relativi agli impianti, tra cui gli impianti di riscaldamento in questione.
Invero, nell'atto di nomina (doc. 1, fascicolo primo grado parte attrice) l'incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch. e all'Ing. risulta Controparte_9 Controparte_9 globalmente riferito “al progetto relativo ai fabbricati interni al villaggio turistico Mare-si di cui alla P.E. n. D/97/114“; è unitaria anche la dichiarazione di fine lavori ed attestazione di conformità sottoscritta dall'Arch. e dall'allora presidente della CP_9
; dagli atti di causa non risulta che l'incarico di Direttore dei Lavori fosse CP_1 stato affidato ad altro soggetto.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è stata alcuna
“separazione di fatto” tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e quelli riguardanti gli impianti di riscaldamento: l'incarico di Direzione dei Lavori affidato ai due professionisti, odierni appellati, era unitario e ricomprendeva tutti i lavori da eseguire all'interno del villaggio turistico, senza alcuna distinzione, essendo peraltro pacifico che per la realizzazione degli impianti in oggetto non era stato nominato alcun diverso direttore dei lavori.
Chiarito quanto sopra, ovvero che all'arch. e all'ing. era stata CP_9 CP_3 affidata la funzione di Direzione dei Lavori anche in relazione all'installazione degli impianti di riscaldamento, occorre ora esaminare il contenuto e la portata del loro compito di direttori dei lavori, anche alla luce dei principi giurisprudenziali in materia.
La Suprema Corte sul punto ha chiarito che il Direttore dei Lavori nominato dal
Committente deve controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari e, nello specifico, “ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez.
3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022;
Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016;
Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). (vd. Cass. n. 18929/2024; cfr. n.
27 27045/2024). Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità̀ sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità̀ dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, a differenza di quanto previsto per l'appaltatore (il quale, qualora le istruzioni impartite dal Committente siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e rischio di quest'ultimo), “il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.” (Cass. n. 17213/2020; vd. anche Cass. n. 8700/2016).
Sulla scorta di siffatti principi giurisprudenziali, in riforma della sentenza impugnata, deve dunque affermarsi la concorrente responsabilità dei due Direttori dei Lavori e CP_9 per non aver vigilato sul corretto svolgimento dei lavori di realizzazione CP_3 dell'impianto di riscaldamento nel rispetto della normativa di cui al D.M. del 09.04.1994.
Delle due l'una: o i medesimi sono stati assenti ed hanno mancato ai loro compiti di vigilanza al punto da non rendersi neppure conto della modifica degli impianti realizzati rispetto al progetto, nel qual caso sarebbero gravemente in colpa, o, ben più probabilmente, hanno percepito tale modifica e omesso di impedire che si verificasse la violazione di legge, contravvenendo comunque ai propri obblighi. E che sia tale seconda opzione la più probabile lo si desume anche dal fatto che tali soggetti, in quanto soci della Cooperativa, erano stati espressamente portati a conoscenza della modifica (e poco importa se l'avevano espressamente avallata o, pur avendone l'obbligo, non l'avevano impedita).
L'arch. poi, pur dopo aver verificato la palese difformità, attestò anche CP_9 falsamente la conformità dei lavori al progetto depositato ed approvato dal Comune e dai
Vigili del Fuoco, così realizzando un ulteriore contegno illecito, e sostanzialmente confermando d'aver avallato, in accordo con l'ing. la realizzazione di un CP_3 impianto di riscaldamento in spregio alla normativa.
28 Per comprendere la portata dell'inadempimento, e le sue conseguenze, occorre tuttavia fare una precisazione e distinguere tra le varie tipologie di alloggi presenti nel villaggio turistico CP_1
Come spiega lo stesso CTU ing. “per quanto riguarda le attività ricettive, fra le Per_5 quali è compreso il villaggio turistico in oggetto, i dettami per le regole tecniche di prevenzione incendi sono stabilite dal DM 9/4/1994……..Il titolo II di tale decreto riporta i dettami inerenti le regole di costruzione ed esercizio delle attività ricettive con capienza posti letto maggiore di 25 e il titolo III per attività con capienza inferiore a 25 posti letto”
(pag. 7 ctu). Nello specifico, nei corpi di fabbrica o unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero superiore ai 25, la normativa dispone, fra l'altro (8.2.1 lett. b), che: “gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas devono essere ubicati all'esterno”, mentre nelle unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero inferiore ai 25, “gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza”.
Tale distinzione è importante nel caso di specie: nel villaggio turistico realizzato dalla
SI risultano infatti presenti 230 nuclei abitativi di diversa tipologia, Controparte_1 definiti negli elaborati progettuali A, B, C, D, E, e risulta che, soltanto nella tipologia D, il carico antropico (cioè, numero di persone che possono essere accolte nei singoli edifici) supera le 25 unità essendo presenti n. 32 posti letto, così come si evince dalla ctu svolta in sede di atp.3
Ne consegue che nelle unità abitative del blocco di tipologia D (con capienza di posti letto superiore a 25) gli scaldacqua non potevano certamente essere installati all'interno degli alloggi (alla luce di quanto previsto dalla normativa del titolo II), con conseguente
29 sussistenza di responsabilità in capo ai due Direttori dei Lavori per i motivi sopra riportati.
Nelle altre tipologie di edificio A, B, C, E dotate rispettivamente di n. 4, 2, 5, 3 unità abitative (16, 8, 20, 12 posti letto), vale invece quanto disposto dal titolo III, con la conseguenza che, in questo caso, gli scaldacqua potevano essere sì collocati all'interno degli alloggi, a condizione però che fossero realizzati “a regola d'arte”, alla luce della specifica normativa di riferimento (UNI-CIG 7129 “Testo Unico per gli impianti a gas”) e che fossero in ogni caso adottati criteri idonei a scongiurare il pericolo di incendio.
La ctu a firma dell'Ing. tuttavia, su questo specifico punto, ovvero sulla Per_5 conformità delle caldaiette installate nelle unità con posti letto inferiori a 25, non è chiara, in particolare in relazione all'aerazione dei locali e al tipo di gas utilizzato (GPL), richiamando peraltro quale parametro di verifica della conformità degli impianti edizioni della normativa successive rispetto all'anno (2000) di realizzazione e certificazione dell'impianto da parte della ditta IA e, pertanto, appare necessario rinnovare la ctu con altro consulente al fine di comprendere se tutte le caldaiette per cui è causa non fossero a norma, o soltanto quelle del blocco D.
7. Il concorso di colpa della committente.
Ciò detto, questa Corte ritiene, tuttavia, che si debba ravvisare, anche, un concorso colposo della stessa committente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, Parte_4
c.c., quantificabile nella misura del 50%, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio (Cass. civ. n. 11227/2008; n. 10641/2002).
Benvero, tale società, esperta nel campo delle costruzioni di immobili, aveva certamente le competenze per comprendere e rendersi conto delle gravi conseguenze che avrebbe comportato la realizzazione di lavori non conformi al progetto depositato presso il
Comune e approvato dai Vigili del Fuoco.
Tale concorso colposo - non essendo stato smentito dalla sentenza appellata (che ha anzi ritenuto di attribuire le difformità in via esclusiva alla committenza) - è rilevabile d'ufficio: secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare, “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in
30 senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (ex plurimis: Cass. n. 19218/2018; n. 15750/2015; n.
12714/2010).
Ebbene, nel caso in esame la ha con tutta evidenza concorso, insieme ai due CP_1 direttori dei lavori (che hanno contribuito in via omissiva), alla produzione dell'evento dannoso.
Dunque, una volta che, attraverso la nuova ctu, si giungerà alla quantificazione del danno, il credito dell'appellante ammonterà (soltanto) al 50% del medesimo.
8. La domanda di manleva avanzata dall'ing. nei confronti della CP_3 terza chiamata ditta Persona_2
Accertata quindi una corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, della committente e dei due Direttori dei Lavori, in solido tra loro, nella realizzazione dell'impianto di causa, occorre esaminare la domanda di manleva formulata dall'Ing. nei confronti CP_3 della ditta e poi dei suoi eredi, rimasta assorbita in primo grado e riproposta nel CP_6 presente giudizio di gravame.
Gli appellati e nel costituirsi in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 appello, hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva svolta in primo grado dal nei confronti del terzo chiamato CP_3
affermando che, poiché dalle risultanze istruttorie risultava provato che Persona_2
l'incarico di installazione delle caldaie era stato affidato all'impresa direttamente CP_6 dalla committente Coop. Mare Si, soltanto quest'ultima avrebbe potuto esercitare un'azione diretta nei confronti del circostanza questa che non si sarebbe CP_6 verificata dal momento che la non aveva citato in giudizio la ditta CP_1 appaltatrice né aveva mai svolto alcuna domanda nei suoi confronti, che la domanda attorea non poteva essere estesa a e che tale appaltatore non aveva alcun CP_6 rapporto di garanzia diretta o indiretta con il chiamante. Hanno quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della chiamata.
L'appellata anch'essa chiamata in primo grado dall'assicurato CP_16
ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione ai sensi dell'art. 345 c.p.c., CP_3 poiché mai formulata nel giudizio di primo grado.
Premesso che la carenza di legittimazione attiva e passiva può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio, salvo giudicato interno (che non vi è stato), si deve affermare che la domanda di manleva, come concretamente proposta,
è infondata nel merito e va rigettata.
31 Invero, la domanda verso non è stata impostata dal chiamante come azione di CP_6 regresso ex art. 1299 c.c., individuando nel terzo chiamato un corresponsabile: quello che il convenuto imputa a è soltanto di aver certificato la conformità CP_3 CP_6 degli impianti, come a dire che tale circostanza lo aveva indotto in errore, ma tale tesi è priva di fondamento, posto che la suddetta conformità doveva essere valutata da lui, professionista specificamente esperto del settore;
non poteva certo rimettersi CP_3 al per tale valutazione. CP_6
Nella comparsa di costituzione di primo grado del in merito alla chiamata in CP_3 causa della ditta è infatti riportato soltanto che “…le eventuali responsabilità CP_6 che dovessero essere riconosciute a suo carico in realtà dipendono dalla certificazione di conformità redatta dalla IA ZO Impianti Termosanitari e conseguentemente intende svolgere anche nei riguardi di questa domanda di manleva per essere rilevato indenne da ogni e qualsiasi conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice ed a tali effetti formula espressa dichiarazione”.
D'altro canto, la SI non ha svolto alcuna domanda nei confronti della Controparte_1 ditta è la stessa Cooperativa a dichiarare che “...non lamenta che l'appaltatrice CP_6 abbia errato nella realizzazione dell'impianto seguendo un progetto sbagliato, ma che i
Direttori dei lavori non abbiano fatto quanto dovevano per impedirlo, denunciando la difformità dal progetto approvato atteso che non si sono dimessi…”. (pag. 11 comparsa conclusionale).
Né nel caso di specie potrebbe trovare applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa dal parte del convenuto, per l'assorbente ragione che tale estensione non si può verificare a dispetto di una contraria volontà della parte attrice.
9. Sulla copertura assicurativa.
Accertata la responsabilità dell'ing. in solido con l'arch. per i fatti CP_3 CP_9 per cui è causa, occorre esaminare la domanda di manleva formulata in primo grado da tale professionista - rimasta assorbita e riproposta in appello - nei confronti della propria compagnia di assicurazione in virtù della polizza per la Controparte_8 responsabilità civile professionale n. 66667 stipulata in data 15.08.1995.
La OM di assicurazione, nella propria comparsa di costituzione di primo grado, aveva eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa per i seguenti motivi (vd. pag.
4 ss.):
- perché l'assicurato non aveva provveduto alla regolazione del premio (trattandosi di polizza a premio variabile, già scaduta alla data di denuncia del sinistro), omettendo di comunicare alla OM l'ammontare del proprio reddito annuo,
32 con le conseguenze previste dall'art. 18 c.g.a. rubricato “Regolazione del premio” secondo cui “…Per i contratti scaduti, se l non adempie gli obblighi Parte_3 relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione”;
- perché l'assicurato aveva provveduto alla denuncia del sinistro con colpevole ritardo, avendo negligentemente atteso fino alla data del 06.03.2007, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per atp, quando già con raccomandata del
13.11.2006 la Cooperativa attrice gli aveva formalmente contestato i fatti oggetto di causa, con le inevitabili conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. (ovvero la perdita quantomeno parziale del diritto all'indennizzo);
- perché comunque erano esclusi dalla copertura assicurativa i danni “Conseguenti
a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità”, quali quelli di cui al D.M.
9.4.1994 lamentati nel caso di specie dall'attrice (art. 4, lett. o, condizioni integrative di polizza);
- perché non rientravano nella copertura assicurativa, in quanto esclusi dalle
Condizioni integrative, gli eventuali danni “da sospensione di attività industriali, commerciali ed agricole o di servizi” (art. 4, lett. g condizioni integrative di polizza);
- perché per espressa previsione delle Condizioni Integrative di polizza la garanzia assicurativa “è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa Parte_3 derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti”.
Infine, l'assicuratore aveva rilevato che la garanzia assicurativa prevedeva un massimale di € 774.685,35 e una franchigia a carico dell'assicurato del 10% (con un massimo di €
5.164,57) ai sensi dell'art. 6 delle condizioni integrative, e che non potevano essere riconosciute all'assicurato le spese di difesa posto che ai sensi dell'art. 20 c.g. “La Società non riconosce spese incontrate dall per i legali o tecnici che non siano da essa Parte_3 designati”.
Nel costituirsi in appello, la OM ha riproposto tutte le eccezioni formulate in primo grado ad eccezione della prima (l'omessa regolazione del premio) ed ha aggiunto le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni affermando che (pag. 16 ss.):
- sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti dovuti al committente per far fronte “alle inesattezze nell'adempimento dell'attività svolta dal professionista”;
- sono esclusi dalla garanzia i “danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate” (art. 4, lett. q);
33 - per gli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia comprenderebbe “i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse”,
(art. 3 condizioni di assicurazione) diversi da quelli che la Cooperativa appellante
“attribuisce” all'Ing. CP_3
In relazione a queste tre ulteriori eccezioni, gli appellati eredi ne hanno CP_3 eccepito la novità e la conseguente tardività, poiché non tempestivamente sollevate in primo grado, mentre, per quanto riguarda le clausole di esclusione e/o limitazione della copertura assicurativa eccepite in primo grado, ne hanno evidenziato il carattere vessatorio e comunque la infondatezza nel merito non avendo la compagnia dimostrato il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (richiamando a tal proposito la recente Cass. Civ n.
24273/23).
Prima di esaminare nel merito il contenuto del contratto assicurativo de quo, questa
Corte deve innanzitutto dichiarare l'ammissibilità delle eccezioni di limitazione/esclusione della copertura assicurativa formulate da per la prima volta in sede di appello. CP_11
Benvero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 05/06/2024 n. 15653;
05/12/2023 n. 34053), il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio, non anche le eccezioni in senso lato, sempre che queste ultime riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Certamente, la contestazione dell'operatività della polizza non costituisce eccezione in senso stretto, ma questione rilevabile d'ufficio, perché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare.
Anzi, a ben vedere, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce neppure un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex plurimis Cass. 12/07/2019 n. 18742; 03/07/2014 n. 15228).
Ciò premesso, passando ad esaminare nel merito le plurime deduzioni di CP_11 appare assorbente la fondatezza dell'eccezione secondo cui la polizza azionata esclude
34 dalla copertura assicurativa i danni “Conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità”, ex art. 4, lett. o, delle condizioni integrative di polizza.
Invero, nel caso in esame la responsabilità dell'assicurato dipende proprio dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.M.
9.4.1994 oggetto della presente controversia.
Gli eredi dell'assicurato hanno sostenuto che tale clausola riguarderebbe i soli vincoli strettamente edilizi, ma il tenore della clausola non è in tal senso ed appare evidente la volontà di escludere dalla copertura non già ogni violazione di legge (compresi gli artt.
1218 e 2043 c.c., come paiono paventare gli eredi sostenendo che così la CP_3 polizza sarebbe svuotata da ogni portata pratica), ma, appunto, la violazione di specifiche normative amministrative, volte a tutelare interessi generali - di talché il contratto mantiene una sua ampia operatività per tutti quei vizi e difetti dell'opera relativi al mancato rispetto delle regole tecniche di costruzione.
Neppure è a dirsi che tale clausola sia inefficace perché vessatoria, ex art. 1341 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (ex plurimis, v. Cass. 03/04/2024 n. 8824; 11/01/2024 n. 1261;
22/06/2020 n. 12119).
Dunque, le clausole delimitative del rischio, attenendo all'oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie, limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l'assicurato, con la conseguenza che non debbono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Deve pertanto affermarsi il difetto di copertura assicurativa nel caso di specie.
10. Le spese di lite tra gli eredi di e i terzi chiamati. CP_3
Poiché con la presente pronuncia viene definito il rapporto tra gli eredi di da un CP_3 canto, e e gli eredi dall'altro, vanno regolate le spese di lite (che, CP_11 CP_6 invece, tra la ed i due professionisti e/o i loro eredi verranno regolate con la CP_1 sentenza definitiva, all'esito della rinnovata ctu).
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
35 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò, peraltro, determina l'assorbimento dell'appello incidentale dell'assicuratore.
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dell'appello gli eredi di ( , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) sono soccombenti nei confronti dei terzi chiamati e, dunque, debbono
[...] rifondere loro le spese dei due gradi.
Tali spese, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in considerazione del credito controverso
(ovvero € 185.690,00 pari all'importo di € 371.380,00 chiesto nelle conclusioni dimezzato del 50% per l'accertato concorso di colpa), applicati i valori medi, debbono essere liquidate:
Per il primo grado, nella somma di euro 14.103,00 per ciascuno dei chiamati:
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), nella somma di euro 9.991,00 per ciascuno dei chiamati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, così statuisce:
- NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO,
a) in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Controparte_1 ed in riforma della sentenza n. 183/22 del Tribunale di Siena,
[...] accerta e dichiara la responsabilità nella misura del 50% degli appellati
e in solido tra loro, con il restante Controparte_9 Persona_1
50% a carico dell'appellante Controparte_1
b) DISPONE la rimessione sul ruolo per il conferimento di incarico di CTU secondo le modalità di cui a separata Ordinanza ex art. 279 comma 3
c.p.c.;
36 - DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, previo stralcio delle relative posizioni:
c) Quanto al rapporto processuale tra gli appellati eredi di Per_1
( , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) e gli appellati eredi di (
[...] Persona_2 CP_17
e ), rigetta la domanda di Controparte_6 Controparte_7 manleva formulata dal CP_3
d) Quanto al rapporto processuale tra gli appellati eredi di Per_1
( , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) e l'assicuratore
[...] Controparte_8 rigetta la domanda di manleva formulata dal CP_3
e) Condanna gli appellati eredi di ( , Persona_1 Controparte_2
e ) a rifondere le spese Controparte_3 Controparte_4 di lite agli eredi e a che CP_6 Controparte_8 liquida per ciascuna di tali due parti nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e di euro 9.991,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Pag. 4: “L'attrice si rimette a giustizia, ricordando che, ad avviso del C.T.U. la pericolosità delle caldaiette a gas interne ai fabbricati potrebbe essere emendata con la loro sostituzione con caldaie elettriche con una spesa di €
289.575,00 cui però si aggiunge il costo dell'adeguamento delle dorsali elettriche (sicuramente necessario e dispendioso), oltre ad un maggior costo di esercizio. Poiché su questi due ultimi costi il C.T.U. non si è espresso, è meditata convinzione della comparente che sia necessario disporre un supplemento di indagine. A tali importi si devono, inoltre, sommare € 611.130,00 corrispondenti, secondo il C.T.U. agli “oneri per la rimozione degli scaldacqua esistenti e l'installazione all'esterno dei nuovi apparecchi”.
19 3 Pag. 3-4: “In particolare: le tipologie “A” sono aggregazioni di n. 4 unità; le tipologie “B” di n. 2 unità; le tipologie “C” di n. 5 unità; le tipologie “D” di n. 8 unità; le tipologie “E” di n. 3 unità. Secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica del P.I. ogni singola unità può accogliere fino a 4 persone. Il carico antropico Pt_7 risulta pertanto determinato come di seguito riportato.
- Nei n. 42 organismi composti da n. 4 unità di tipologia “A”: n. 16 persone ognuno, per un totale di n. 672 persone.
- Nei n. 4 organismi composti da n. 2 unità di tipologia “B”: n. 8 persone ognuno, per un totale di n. 32 persone.
- Nei n. 5 organismi comporti da n. 5 unità di tipologia “C”: n. 20 persone ognuno, per un totale di n. 100 persone.
- Nei n. 1 organismo composto da n. 8 unità di tipologia “D”: n. 32 persone ognuno, per un totale di n. 32 persone.
- Nei n. 7 organismi composti da n. 3 unità di tipologia “E”: n. 12 persone ognuno, per un totale di n. 84 persone.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Relatore
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 702/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FABIO CONTI e dall'Avv. SERENA MIRALDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (c.f. , tutti in C.F._2 Controparte_4 C.F._3 qualità di eredi con beneficio di inventario di (c.f. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO GRIFONI, C.F._4 elettivamente domiciliati come da procura in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
) e (c.f. ), tutti in C.F._6 Controparte_7 C.F._7 qualità di eredi di titolare dell'omonima impresa individuale Persona_2
(p.i. ), rappresentati e difesi dall'Avv. DUCCIO CAMPANI, elettivamente P.IVA_2
1 domiciliati come da procura in atti;
nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_8 P.IVA_3 dall'Avv. GIACOMO MASSINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti.
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
e contro
(c.f. ), non costituito Controparte_9 C.F._8
- PARTE APPELLATA –
e in persona del legale rappresentante pro-tempore (p.i.: Controparte_10
), non costituita. P.IVA_4
- PARTE APPELLATA - avverso la Sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 05.03.2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 12.12.2024 all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “voglia l'adita Eccellentissima Corte Controparte_1 di Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza n° 183/2022 del Tribunale Civile di
Siena, depositata il 5 marzo 2022 e per l'effetto condannare l'Arch. e Controparte_9
l'Ing. in solido fra loro a risarcire tutti i danni (nelle misura di giustizia, Persona_1 ovvero nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata, salvo il più o il meno) in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico- alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni Controparte_9 provocati all'attrice per aver dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato” (doc. 1, fasc. prime cure).
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi.”
2 Per gli appellati e eredi di : “Voglia l'Ill.ma CP_3 CP_2 Persona_1
Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, produzione ed eccezione respinta e/o dichiarata inammissibile per tutto quanto dedotto ed eccepito: in via preliminare di rito, in tesi dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. precedente formulazione per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguente provvedimento ivi compresa la conferma integrale della sentenza appellata;
in ipotesi dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda dell'appellante di condanna al risarcimento dei danni quantificati, secondo i calcoli riportati in A.T.P, per tutti i motivi indicati in narrativa con ogni conseguente provvedimento;
nel merito: in via preliminare dichiarare la Cooperativa appellante decaduta dalla facoltà di proporre l'azione introdotta con il primo grado di giudizio e/o prescritto il relativo diritto e conseguentemente rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello; in tesi rigettare l'appello principale e l'appello incidentale della - nella parte CP_8 in cui chiede la condanna nei confronti dell'Ing. - in quanto infondati in fatto e CP_3 in diritto con conferma della sentenza di primo grado per le statuizioni relative alla posizione dell'Ing. in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_3 dell'appello principale, previa determinazione delle quote di responsabilità anche ai sensi dell'art. 1225 e 1227 c.c. con la cooperativa attrice, condannare i Sigg.ri CP_5
e nella loro qualità di eredi del Sig.
[...] Controparte_6 Parte_1
già titolare della IA ZO Impianti Termosanitari ditta individuale, a Persona_2 rilevare indenni i comparenti di tutto quanto questi dovessero essere condannati a pagare per i fatti di cui è causa nonchè, previo accertamento della copertura assicurativa, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro-tempore, a rilevare indenni i Sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3
nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario dell'Ing. Controparte_4 di tutto quanto dovessero essere condannati a pagare per i fatti di cui è Persona_1 causa;
in ulteriore denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, con condanna dei comparenti disporla solo ed esclusivamente a mezzo del patrimonio ereditato e nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_8
“In via preliminare: che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi degli art.li 342 e 348-bis c.p.c.; Controparte_1
3 In via istruttoria: si insiste nella domanda di attività istruttoria formulata in atti ed a verbale udienza e non ammessa in primo grado;
Nel merito: in tesi: reiezione di tutti i motivi di appello formulati dalla Controparte_1 contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 183/2022 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'assicuratore ed in riforma parziale della suddetta sentenza del
Tribunale di Siena n. 183/2022, condannare la e/o CP_1 CP_1 CP_2
ed quali eredi dell'Ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
al pagamento in favore di delle spese legali del Per_1 Controparte_11 giudizio di primo grado, con vittoria delle spese legali del giudizio di appello;
in ipotesi: se accolto l'appello formulato dalla con la Controparte_1 conseguente condanna di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi dell'Ing. al pagamento di una somma di denaro in favore Persona_1 della stessa appellante, dichiarare comunque non dovuta alcuna somma a titolo di indennità dall'assicuratore agli eredi del professionista assicurato Controparte_11 per i motivi indicati con la Comparsa di risposta con appello incidentale, con vittoria delle spese legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello formulato dalla con la Controparte_1 conseguente condanna di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi dell'Ing. al pagamento di una somma di denaro in favore Persona_1 della stessa appellante, se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore dell'Ing. dichiarare Controparte_11 Persona_1 dovuta l'indennità agli eredi del professionista assicurato nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione
(scoperto del 10%, quota di responsabilità esclusiva riferibile al professionista assicurato, etc.), con compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.”
Per gli appellati e eredi di : conclusioni precisate in CP_5 CP_6 Persona_2 comparsa di risposta: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'impugnazione avversaria per tutte le motivazioni contenute in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 183 del Tribunale di
Siena emessa il 05.03.2022.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già, Controparte_1
ha proposto appello avverso la Sentenza n. 183/22 del Parte_2
05.03.2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto le sue domande di risarcimento dei danni per responsabilità professionale avanzate nei confronti dell'Ing.
e dell'Arch. quali Progettisti e Direttori dei Lavori di Persona_1 Controparte_9 realizzazione del Villaggio Turistico Mare SI sito in Follonica, Loc. Pratoranieri, di proprietà della Cooperativa.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società attrice esponeva che:
- l'Arch. e l'Ing. avevano provveduto alla Controparte_9 Persona_1 redazione dell'intero progetto relativo alla realizzazione del complesso edilizio denominato “Villaggio Turistico Mare Sì”, sito in Follonica (GR), località
Pratoranieri, di proprietà della Cooperativa (sub doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- in data 10.07.1997, l'Arch. e l'Ing. erano stati nominati CP_9 CP_3
Direttori dei Lavori di costruzione (sub doc. 1 allegato all'atto di citazione), che iniziavano il 21.07.1997 e terminavano in data 23.06.2000, quando l'arch. dichiarava ufficialmente, ai fini del rilascio del certificato di agibilità CP_9 della struttura ricettiva, che le opere erano state realizzate conformemente al progetto approvato (sub doc. n. 5), e attestava l'agibilità del villaggio turistico
(doc. n. 6), così che il Comune di Follonica in data 21.07.2000 autorizzava la S.r.l.
D.M.C. (cui nel mentre la aveva locato l'intero complesso) ad CP_1 esercitare l'attività di villaggio turistico;
- detta attestazione di conformità, tuttavia, veniva a risultare non veritiera allorquando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, al quale era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi obbligatorio ex D.M. 09.04.94 per l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, non lo rilasciava, contestando “carenze in ordine alla sicurezza e alla prevenzione incendi” con specifico riferimento all'installazione all'interno dei singoli alloggi di caldaiette a gas GPL per la produzione di acqua calda sanitaria, e rilevando, con nota del
21.10.2006, che “l'allegato relativo alla dichiarazione di conformità relativa alle caldaiette installate all'interno degli alloggi non è accettabile perchè le installazioni non sono rispondenti al punto 8.2.1./b del D.M. 9/4/94 sulle attività ricettive. (Tali apparecchi debbono essere installati all'esterno) (sub doc. n. 14);
5 - con raccomandata a.r. del 13.11.2006, essa società contestava ai due progettisti e direttori dei lavori, nonché all che aveva materialmente Controparte_12 provveduto all'installazione delle caldaiette, la responsabilità in ordine alle irregolarità riscontrate dai Vigili del Fuoco e li informava della necessità di provvedere in conformità alle richieste di quest'ultimi; la missiva veniva riscontrata unicamente da , il quale declinava ogni sua Persona_2 responsabilità, affermando che tutti gli impianti in questione erano stati realizzati a perfetta regola d'arte e che la verifica di legge aveva dato esito positivo;
- pertanto, ricorrendo l'urgenza di intervenire affinché gli impianti fossero adeguati alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, la Cooperativa attrice incardinava dinanzi al
Tribunale di Grosseto procedimento per accertamento tecnico preventivo (r.g. n.
553/2007) in merito alle cause del vizio di installazione ed al fine di accertare l'entità dei danni conseguenti, oltre ai costi delle opere necessarie per le modifiche richieste dai VV.FF. e, nominato il CTU Ing. alle relative operazioni Persona_3 partecipavano, oltre ai direttori dei lavori ed al anche la società D.M.C. CP_6
s.r.l., affittuaria del Villaggio, e la società Hidalgo s.r.l., subaffittuaria della stessa
D.M.C.
Dunque, per quanto premesso, la , sulla scorta delle risultanze del CP_1 procedimento di atp, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena l'Arch. CP_9
e l'Ing. al fine di conseguire a loro carico, nella loro qualità di progettisti e CP_3 direttori dei lavori, il ristoro dei danni subiti, per insufficiente sorveglianza e controllo delle attività di realizzazione del Villaggio Turistico Mare SI, per la mancata adozione di efficaci interventi affinché il complesso edilizio potesse essere realizzato in conformità al progetto, e per avere l'Arch. affermato formalmente che le opere per la CP_9 realizzazione del villaggio turistico erano state eseguite conformemente al progetto approvato.
L'attrice chiedeva, specificamente, di voler accertare la responsabilità professionale dei due convenuti e di condannarli “al pagamento in favore della attrice CP_1 dell'importo che, ad istruttoria espletata, verrà a risultare di Giustizia (allo stato si indica in Euro 500.000,00), in solido fra loro per quanto riguarda il danno che verrà a risultare per i comportamenti di cui al n. 11, lettera A della parte espositiva (n.d.r. “ai sensi dell'art. 2236 c.c. in collegamento con l'art. 6 della legge 46/1990 e (verosimilmente) con il D.M. 9/4/1994 punti 8,2,1/b per insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla destinazione turistico-
6 alberghiera”), e nei confronti del solo Arch. per quanto risulterà Controparte_9 relativamente al n. 11, lett. B, della parte espositiva (n.d.r.: “per aver dichiarato (doc. 5) contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato”). Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.”
Si costituiva in giudizio il convenuto ing. il quale eccepiva in via Persona_1 preliminare la decadenza dell'attrice, ex art. 2226 c.c. e ai sensi degli artt. 1667 e 1669
c.c., dalla facoltà di denunziare le difformità ed i vizi, nonché la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno;
nel merito, rilevava che le sue eventuali inadempienze erano di natura meramente amministrativa e che avrebbero potuto essere sanate agevolmente attraverso semplici varianti, che era stata la stessa committenza a decidere la realizzazione, in spregio alle proprie (e dell'Arch. indicazioni, dell'impianto CP_9 con la tipologia e con la collocazione poi lamentate dalla Cooperativa, e che i lavori riguardanti il collocamento degli apparecchi di riscaldamento erano stati effettuati dall la quale ne aveva certificato la loro Controparte_13 realizzazione a regola d'arte. Per tali motivi, l'Ing. chiedeva di essere CP_3 autorizzato a chiamare in causa la predetta Impresa, per essere dalla stessa rilevato indenne per ogni conseguenza eventualmente derivante dall'accoglimento della domanda attrice, nonché la propria compagnia assicurativa, con cui Controparte_8 aveva stipulato polizza di assunzione del rischio professionale n. 85173/0312 (sub doc. n.
1 allegato alla comparsa di primo grado).
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , titolare dell'omonima ditta, il Persona_2 quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice nei suoi confronti;
nel merito, precisava di non essere mai venuto a conoscenza dell'originario progetto di edificazione del villaggio turistico redatto dai due convenuti e approvato dai
Vigili del Fuoco, essendo l'incarico di effettuare i lavori pervenutogli solo sulla base del capitolato dei lavori all'uopo predisposto (vd. pag. 4); che l'elaborato tecnico del suo intervento era stato “redatto sulla base del progetto dell'ing. e, diversamente dal Per_4 progetto originario e approvato dai VV.FF., non prevedeva l'installazione di caldaiette all'esterno delle abitazioni, bensì l'applicazione di pompe di calore (ad energia elettrica) e di scaldabagni elettrici per la produzione di acqua calda, all'interno delle unità abitative, come poteva evincersi anche dal preventivo dell'impresa del 14.05.1997 (sub doc. n. 1 allegato alla comparsa). La TT IA precisava, altresì, che la soluzione prevista nel predetto elaborato presentava l'inconveniente di un consumo eccessivo di energia elettrica;
che con lettera del 07.10.1997 la Cooperativa comunicava a tutti i soci
7 (compresi l'Ing. e l'arch. la possibilità di sostituire gli scaldabagni CP_3 CP_9 elettrici con quelli a gas, del tipo idoneo al collocamento all'interno delle unità abitative
(cioè caldaie con camera stagna di tipo C), prospettandone la maggiore economicità dei consumi (sub doc. n. 2); che, pertanto, alla fine del 1997 la Mare Sì CP_1 comunicava alla ditta esecutrice una modifica delle opere inizialmente previste, disponendo che fosse realizzata l'installazione di scaldabagni a gas in luogo di scaldabagni elettrici. Evidenziava ancora il come tale proposta, dalla CP_6
Sì comunicata formalmente ai propri soci, non potesse non essere Controparte_1 stata già avallata dai tecnici incaricati;
che, pertanto, per esplicita volontà della
Cooperativa e, per essa, dei propri soci, erano stati installati gli apparecchi a gas per la produzione dell'acqua calda, e non certo per una scelta di esso che si era CP_6 limitato, quale mero esecutore materiale di impostazione tecnica altrui, ad indicare la tipologia di boiler più idonea al montaggio in ambienti chiusi. Precisava, infine, che le fatture emesse al termine dei lavori erano state tutte regolarmente saldate e che mai nessuna contestazione era stata avanzata dalla committente, a conferma che la soluzione di fatto adottata era stata approvata sia dalla Cooperativa sia dai suoi soci. Il chiamato in causa concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio dell'attrice nei confronti dei convenuti, oltre che del diritto del chiamante nei propri confronti e, nel merito, che fosse comunque respinta la domanda attorea.
Si costituiva altresì la terza chiamata la quale, negando la Controparte_8 sussistenza di profili di responsabilità in capo al proprio assicurato rilevava che CP_3 le modifiche apportate all'originario progetto dei lavori erano state richieste direttamente dalla committente a , che aveva certificato in data 09.06.2000 la Persona_2 conformità alle regole dell'arte, per cui l'eventuale responsabilità doveva gravare esclusivamente su tale ditta.
Quanto alla garanzia assicurativa invocata dal la OM di Assicurazione CP_3 eccepiva che l'assicurato non aveva provveduto alla regolazione del premio, omettendo di comunicare alla OM l'ammontare del proprio reddito annuo;
che aveva provveduto alla denuncia del sinistro con colpevole ritardo, soltanto il 06.03.2007, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per atp, quando già con raccomandata del 13.11.2006 la Cooperativa attrice gli aveva formalmente contestato i fatti oggetto di causa, con le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c.; che comunque erano esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti dalla violazione di vincoli imposti dalla pubblica autorità quali quelli lamentati nel caso di specie dall'attrice; che per espressa previsione delle
Condizioni Integrative di polizza la garanzia assicurativa “è valida esclusivamente per la
8 personale e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di quella parte di Parte_3 responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti”.
All'udienza del 22.12.2008 si costituiva, altresì, il convenuto Arch. Controparte_9 eccependo preliminarmente l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo promosso dalla attrice dinanzi al Tribunale di Grosseto, essendo invece CP_1
l'azione risarcitoria stata introdotta dinanzi al Tribunale di Siena. Nel merito, declinava ogni sua responsabilità, deducendo che l'impianto di riscaldamento contestato, realizzato dall all'interno degli appartamenti, era stato richiesto dalla stessa Controparte_12
, per cui era da escludersi la responsabilità dei direttori dei lavori ai sensi CP_1 dell'art. 2226 c.c., per essere intervenuto il fatto del terzo. Rilevava, inoltre, che l'impianto di fatto realizzato era perfettamente conforme ai canoni di legge (norma UNI
CIG 71229) e che pertanto non vi era alcuna necessità che fosse sostituito con altro impianto da collocare all'esterno delle singole unità abitative del villaggio turistico, come preteso dalla società attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo (proc. R.G. n. 553/2007 - Tribunale di Grosseto),
l'espletamento di una nuova CTU a firma dell'Ing. volta ad accertare la Persona_5 conformità degli impianti realizzati rispetto ai progetti approvati, e l'assunzione delle prove orali ammesse (prova per testi, interrogatorio formale del legale rappresentante della dell'Ing. e del terzo chiamato Controparte_1 CP_3 Persona_2 mentre l'interrogatorio formale dell'Arch. non aveva luogo per non essersi CP_9 costui presentato a renderlo).
Al termine dell'istruttoria, all'udienza del 05.12.2013, il procuratore di Persona_2 dava atto che nelle more del giudizio la società attrice aveva provveduto direttamente e a proprie spese alla sostituzione delle caldaiette a GPL con altrettanti scalda acqua elettrici, con un costo di circa euro 60.000,00, e il G.I. disponeva l'acquisizione della relativa documentazione, che veniva depositata dall'attrice in data 16.12.2016.
Dopo alcuni rinvii disposti per consentire la ricostituzione dei fascicoli di parte a seguito di smarrimento da parte della Cancelleria, con ordinanza del 09.05.2018 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 14.12.2018 per la precisazione delle conclusioni ma, a seguito del sopravvenuto decesso della parte Persona_2 verificatosi in data 21.12.2018, con provvedimento del 06.03.2019 veniva disposta l'interruzione del processo.
La Cooperativa attrice provvedeva quindi, con ricorso del 29.04.2019, alla riassunzione del processo con la chiamata degli eredi del ( , e CP_6 Controparte_5 Controparte_6
) per l'udienza del 25.02.2020, alla quale essi si costituivano in Controparte_7
9 giudizio e, riportandosi alle conclusioni già formulate all'udienza del 14.12.2018, chiedevano che fosse respinta la domanda del chiamante nei confronti del e, di CP_6 conseguenza, anche nei loro confronti, quali suoi aventi causa.
Con comparsa di intervento volontario del 25.11.2019, si costituiva infine la società
(in persona del legale rappresentante , nella quale era Controparte_10 Controparte_6 confluita l'azienda dell'impresa individuale di - la quale dichiarava di volere Persona_2 rilevare indenne gli eredi di per il caso in cui questi fossero rimasti Persona_2 soccombenti nei confronti del chiamante in causa, ing. Persona_1
All'udienza del 23.06.2020 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione e, con
Sentenza n. 183/2022 pubblicata il 05.03.2022, il Tribunale di Siena respingeva integralmente le domande risarcitorie avanzate dell'attrice nei Parte_4 confronti dei convenuti Ing. e Arch. Persona_1 Controparte_9
In particolare, il Giudice di prime cure - previa riqualificazione della fattispecie ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 e 2232 c.c. (anziché quella ex art. 2236 c.c. invocata dall'attrice) – condividendo e facendo proprie le conclusioni del ctu Ing.
accertava che la realizzazione dell'impianto idrosanitario oggetto di causa Per_5 mediante caldaiette a gas posizionate all'interno delle singole unità abitative era stata eseguita dalla TT IA in maniera difforme rispetto al progetto originario redatto dai due convenuti Arch. e Ing. (che prevedeva invece l'installazione CP_9 CP_3 all'esterno delle unità) ma che, tuttavia, dalle risultanze delle prove orali (specie dell'interrogatorio formale del e delle dichiarazioni dei testi , CP_6 Testimone_1
Presidente all'epoca dei fatti della , e Ing. era emerso che la CP_1 Persona_6 decisione di apportare detta modifica all'originario progetto era stata presa autonomamente dalla committente su indicazione dei singoli soci interpellati CP_1 al riguardo con lettera circolare del 07.10.1997, e che l'incarico di realizzare l'impianto di riscaldamento, oggetto della modificazione, era stato affidato altrettanto autonomamente dalla stessa all'Impresa termoidraulica di CP_1 Persona_2
Il Tribunale di Siena affermava, quindi, che “all'interno dell'incarico affidato ai convenuti, quali direttori dei lavori, si è verificato un vero e proprio iato ed una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti, e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione venne autonomamente affidata, come si è visto, dalla
Cooperativa all'impresa tanto è vero che i lavori furono appaltati a due imprese CP_6 totalmente diverse e seguirono anche iter esecutivi diversi ed autonomi”, e che “il loro compito di direttori dei lavori riguardasse soltanto il controllo e la sorveglianza
10 dell'esecuzione delle opere edili vere e proprie oggetto del loro progetto originario” (cfr. pag. 24 e 25 sentenza primo grado).
Sulla scorta di tali argomentazioni, il primo Giudice concludeva affermando che nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai due convenuti non potendo esser loro mosso, nella veste di Direttori dei Lavori, alcun addebito per omessa vigilanza e controllo sull'operato esecutivo affidato all'impresa rispetto al quale essi erano rimasti CP_6 del tutto estranei, né poteva essere imputata loro la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui era stata approvata la variante al loro originario progetto, posto che dall'istruttoria assunta poteva evincersi come i convenuti avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto.
Il Tribunale dichiarava, inoltre, non sussistere neppure l'ipotesi di dichiarazione contro il vero attribuita dalla attrice all'Arch. in merito CP_1 Controparte_9 all'affermazione della conforme e regolare realizzazione del progetto edilizio approvato.
Il rigetto della domanda attorea comportava l'assorbimento della domanda di manleva azionata dall'Ing. nei confronti dei terzi chiamati in causa CP_3 [...]
e , e successivamente nei confronti dei sigg. Controparte_8 Persona_2 CP_5
e quali eredi di , nonché in merito alla
[...] CP_6 Controparte_7 Persona_2 domanda azionata con intervento volontario dalla società a r.l. . Persona_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la attrice veniva CP_1 condannata al pagamento delle spese legali in favore dei due convenuti, oltre al pagamento delle spese di ctu, mentre tali spese venivano integralmente compensate tra tutte le altre parti del giudizio “avuto riguardo alla particolare complessità della materia oggetto di giudizio e alle difficoltà interpretative della specifica normativa tecnica di interesse oltre che alla novità della questione trattata”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la Controparte_1 per i seguenti motivi (la numerazione è di chi scrive, per meglio schematizzare le
[...] censure):
I. errore del Tribunale nell'aver escluso la responsabilità dei convenuti Ing. ed Arch. ritenendo che non potesse essere imputata loro CP_3 CP_9 alcuna colpa professionale per la mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, “essendo stato quest'ultimo … accantonato su espressa volontà della committenza e dunque superato da una nuova diversa progettazione da altri predisposta”. Al riguardo, l'appellante ha dedotto che le risultanze
11 istruttorie1 avevano, invece, negato la presenza di una “nuova e diversa progettazione”; che l'unico progetto depositato e autorizzato era a firma Ing.
che la richiesta diretta da parte della Cooperativa committente di CP_3 modifica dell'impianto di riscaldamento rispetto al progetto originario non valeva comunque ad esentare i Direttori dei Lavori da responsabilità, richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. n.
8700/2016) il D.L. “è responsabile se non esercita un adeguato controllo anche sull'operato altrui, sì da rilevare in corso d'opera l'inadeguatezza della costruzione (Cass. 7370/2015), anche qualora egli sia stato del tutto sostituito dallo stesso committente che eseguiva o faceva eseguire opere, su sua esclusiva iniziativa”, atteso che il professionista incaricato di dirigere i lavori, in considerazione delle proprie specifiche competenze e del suo ruolo di responsabilità, non può essere ridotto a mero esecutore degli ordini dell'imprenditore (nudus nuncius) e, laddove quest'ultimo dia delle direttive sbagliate, ha l'obbligo di reagire, segnalandoglielo formalmente ed arrivando finanche, nei casi più gravi, a rinunciare all'incarico;
II. errore nell'aver affermato che all'interno dell'incarico affidato ai due convenuti si era verificata una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione veniva autonomamente affidata dalla all e conseguente errore nell'aver affermato CP_1 Controparte_12 che la committente “non poteva pretendere che i direttori dei lavori dovessero interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento” (cfr. pag. 25 sentenza di primo grado). Secondo l'appellante, tale separazione sarebbe documentalmente smentita considerato che l'atto di incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch. e all'Ing. CP_9 CP_3 risultava globalmente riferito “al progetto relativo ai fabbricati interni al villaggio turistico “Mare-si di cui alla P.E. n. D/97/114“, e che era ugualmente globale la dichiarazione di fine lavori ed attestazione di conformità sottoscritta dall'Arch. e dall'allora presidente della (docc. 1 e 4, CP_9 CP_1 1 L'appellante ha dedotto che il CTU Ing. ha accertato che “dell'impianto realizzato non esiste un Per_5 progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati emerge in maniera certa che non esisteva un progetto che prevedeva l'installazione interna delle caldaie a gas“, e che a conferma di ciò il teste Ing. ha dichiarato di “non aver redatto su incarico della Coop. Edilizia Mare Sì il progetto Per_4 dell'impianto di riscaldamento e di adduzione di acqua sanitaria nelle unità abitative del villaggio Mare Sì di Follonica in sostituzione di altro e precedente progetto a firma dell'Arch. Ing. . CP_9 CP_3 12 fasc. primo grado), con la conseguente sussistenza dell'obbligo di vigilanza e di controllo dei due Direttori dei Lavori anche sulle opere eseguite dalla ditta
CP_6
III. sentenza erronea nella parte in cui il primo Giudice aveva affermato l'impossibilità di imputare ai convenuti la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui fu approvata la variante al loro originario progetto, nonché la responsabilità per la non congruità progettuale insita nella stessa variante, non avendo considerato che l'aver partecipato alla riunione costituiva un'ulteriore dimostrazione della loro conoscenza della richiesta di modifica dei lavori avanzata della committente;
IV. errore del primo Giudice laddove aveva affermato che dall'istruttoria svolta risultava che i due D.L. avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto, senza indicare alcun elemento da cui risulterebbe provata detta circostanza, e sebbene dagli atti di causa risultasse provato il contrario, dal momento che l'Ing. in sede di interrogatorio formale (ud. 15.12.11), aveva CP_3 dichiarato “di essersi limitato a visionare la messa in opera riguardo alla realizzazione degli impianti all'interno di ciascuna unità immobiliare ed a prendere atto della richiesta e della decisione di Mare Sì”, ed ai sensi dell'art. 232 c.p.c. si poteva dare per ammesso che l'Arch. aveva avallato CP_9 le modifiche, quale tecnico incaricato, non avendo la difesa di quest'ultimo dimostrato il contrario;
V. sentenza erronea laddove aveva escluso l'Arch. da ogni addebito di CP_9 responsabilità per aver falsamente attestato la conformità dei lavori al progetto depositato ed approvato dal Comune e dai Vigili del Fuoco;
VI. errata ed ingiusta liquidazione delle spese di lite di primo grado in favore del convenuto Arch.
considerato che
dopo il deposito delle memorie CP_9 istruttorie i suoi difensori non avevano svolto alcuna attività difensiva significativa, in quanto l'Avv. Fabrizio Salvi del foro di Grosseto aveva rinunciato al mandato il 20.09.2010, mentre il codifensore Avv. Paolo Pierini del foro di Siena aveva rinunciato il 15.10.2010 e si era limitato ad una partecipazione formale fino all'assunzione in data 07.12.2010 del patrocino da parte dell'Avv. Massimiliano Quercetani del foro di Grosseto il quale, però, non aveva svolto alcuna attività difensiva, se non quella di depositare una
13 comparsa di costituzione di nuovo difensore con un generico rinvio alle precedenti difese;
VII. vizio di ultrapetizione con riferimento alla condanna della Cooperativa attrice alla refusione delle spese dell posto che il convenuto si era CP_14 CP_3 limitato a chiedere la condanna alle spese del “presente giudizio” (n.d.r. quello di merito), mentre l'Arch. aveva chiesto genericamente “con CP_9 vittoria di spese tutte”.
Parte appellante ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni:
“voglia l'adita Eccellentissima Corte di Appello Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
NEL MERITO riformare la sentenza n° 183/2022 del Tribunale Civile di Siena, depositata il 5 marzo 2022 e per l'effetto condannare l'Arch. e l'Ing. Controparte_9 [...]
in solido fra loro a risarcire tutti i danni (nelle misura di giustizia, ovvero Per_1 nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata, salvo il più o il meno) in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico-alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni provocati all'attrice per aver Controparte_9 dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato” (doc. 1, fasc. prime cure). Con vittoria di spese e competenze dei due gradi.”
Con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto l'inibitoria della sentenza quanto alla propria condanna alle spese di lite e, all'udienza collegiale del 16.03.2022, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna della sentenza di primo grado con riferimento alla sola posizione dell'appellato ritenendo, in CP_9 punto di fumus boni iuris, che l'appello fosse meritevole di approfondimento e, sotto il profilo del periculum in mora, che , condannato in primo grado per Controparte_9 bancarotta fraudolenta alla pena di 12 anni, nonché amministratore e dominus di società fallite od inattive, andava considerato soggetto a rischio di insolvibilità. Questa Corte ha, invece, rigettato l'istanza di sospensiva quanto alla condanna riportata in favore dell'appellato , per difetto del cd. periculum in mora. Persona_1
14 Previo differimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. della data di prima udienza al 07.12.2023, si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in Controparte_8 via preliminare l'inammissibilità dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato le censure di controparte, riproposto le contestazioni ed eccezioni formulate nel procedimento di primo grado, sia con riferimento alla domanda principale della nei confronti dell'Ing. che a quella di Controparte_1 CP_3 garanzia avanzata dal proprio assicurato. Infine, ha proposto appello incidentale relativamente alla statuizione con cui il Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese legali dei terzi chiamati, compresa la OM di
Assicurazione, “avuto riguardo alla particolare complessità della materia oggetto di giudizio e alle difficoltà interpretative della specifica normativa tecnica di interesse oltre che alla novità della questione trattata”. Secondo la sua tesi difensiva, invece, le spese processuali sostenute da in primo grado avrebbero dovuto essere Controparte_11 posto a carico della parte rimasta soccombente che ne aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia, ovvero della (attrice nella causa CP_1 CP_1 principale) e/o dell'Ing. (attore nella causa di garanzia). CP_3
Nelle note scritte della prima udienza, il procuratore della società appellante ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 10.08.23, prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, dell'appellato e, disposto il rinvio dell'udienza Persona_1 per la produzione del relativo certificato di morte, con ordinanza dell'11.04.24 questa
Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
A seguito di riassunzione da parte della Cooperativa, si è costituita
[...] riportandosi integralmente alle difese e alle conclusioni rassegnate Controparte_8 nella comparsa di risposta con appello incidentale depositata il 17.11.23.
In data 14.11.2024 si sono costituiti gli appellati Controparte_2 CP_3
E nella loro qualità di eredi con beneficio
[...] Controparte_4 di inventario dell'Ing. eccependo l'inammissibilità del gravame ex Persona_1 art. 342 c.p.c., nonché, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata dall'appellante principale di condanna al risarcimento dei danni quantificati secondo i calcoli riportati in
A.T.P., in quanto domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado. Nel merito, hanno contestato l'avversa impugnazione e riproposto le eccezioni e le domande svolte dal convenuto in primo grado e rimaste assorbite nella decisione ivi impugnata: la decadenza e/o prescrizione della Soc. Coop. Mare Si, anche ai sensi dell'art. 2226 e/o
1667 e 1669 cod. civ, dal diritto di proporre l'azione introdotta e comunque la prescrizione del relativo diritto;
la richiesta di essere rilevati indenni in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello dai Sigg.ri Controparte_5 Controparte_6
15 e nella loro qualità di eredi del Sig. (già titolare della Controparte_7 Persona_2
Impresa Individuale e deceduto nelle more del primo grado di giudizio), Persona_2 nonché dalla compagnia assicuratrice Infine, nella denegata ipotesi di CP_8 condanna nei loro confronti, hanno specificato che essi avrebbero potuto essere chiamati a rispondere solo ed esclusivamente con il patrimonio ereditato e nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.12.24 si sono costituiti, altresì, gli appellati e in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 qualità di eredi di titolare dell'omonima impresa, eccependo Persona_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito, rilevando la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo Giudice, hanno chiesto di confermare la sentenza di primo grado.
L'appellato invece non si è costituito. Controparte_9
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione con ordinanza collegiale dell'11.12.24 ex art. 127 ter c.p.c., comunicata dalla Cancelleria il 12.12.24, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, tutte le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rilevando come l'appellante non avesse riportato con precisione e chiarezza i motivi di impugnazione.
L'eccezione deve essere ritenuta infondata e come tale respinta.
Ora, è vero che l'atto di appello non contiene una schematica enucleazione dei motivi di appello;
tuttavia, dalla complessiva lettura dell'impugnazione è comunque possibile ritenere che l'appellante, pur riproponendo le tesi già avanzate in primo grado, le abbia, per lo più, raffrontate in senso critico con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Una tale interpretazione è infatti frutto di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, per poter ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei motivi del gravame, sia necessario e al contempo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n°
18932/2016). Nel senso qui affermato si è, in maniera costante, orientata la Suprema
Corte, specificando come il rispetto della norma non esiga lo svolgimento di un “progetto
16 alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Ciò, è stato sottolineato dal giudice di legittimità, risulta frutto della necessità di tener conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale dunque mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass n° 36481/2022; conformi ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
2. Sull'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_11
348 bis c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
3. Sulla novità della domanda della SI eccepita ex art. 345 Controparte_1
c.p.c. dagli appellati eredi di . Persona_1
Sempre in via preliminare,gli appellati e eredi del convenuto CP_2 CP_3 [...]
hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda formulata Per_1 nell'atto di appello dalla di condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 quantificati “nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in A.T.P.”, in quanto domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado.
In particolare, essi hanno dedotto che la mentre nelle conclusioni Controparte_1 rassegnate nell'atto di appello ha chiesto la condanna dell'arch. e dell'ing. CP_9 alternativamente “nell'importo di € 371.380,00 secondo i calcoli riportati in CP_3
A.T.P o di € 289.575,00 calcolati dal C.T.U. della causa di cui alla decisione impugnata”, nel giudizio di primo grado, all'udienza di p.c. del 23.06.20, aveva precisato le proprie conclusioni senza alcuna specifica quantificazione, e nella successiva comparsa conclusionale aveva fatto riferimento esclusivamente alle conclusioni del CTU Ing. senza, in alcun modo, richiamare le risultanze dell'ATP che, invece, avrebbe Per_5
17 cercato surrettiziamente di inserire (in quanto di maggior importo) nelle conclusioni spiegate nell'atto di riassunzione in appello.
Anche tale eccezione è infondata e va disattesa.
L'art. 345, primo comma, c.c. dispone il cd. divieto di “ius novorum”, ovvero il divieto di proposizione di nuove domande nel giudizio d'appello, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Si deve, tuttavia, chiarire cosa debba intendersi per “domanda nuova”. Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca un petitum diverso o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. In particolare, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua 4 intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002; conf. Sez. 3, Sentenza n.
13982 del 30/06/2005).” (Cass. n. 14023 del 06.06.2017; cfr. ex plurimis Cass. n.
15506/2015; n. 15101/2012; n. 1861/2013).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costituivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (vd. Cass. n. 834 del 15.01.2019; n. 14961/2006; n. 9266/2010).
Sulla scorta dei summenzionati principi giurisprudenziali, occorre, quindi, fare un raffronto tra la domanda così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quella proposta nell'atto introduttivo del secondo grado, fermo restando che sul soggetto danneggiato non incombe l'onere di quantificare il proprio credito, purché indichi con chiarezza il petitum.
Nella fattispecie in esame, risulta dagli atti che, nelle note scritte datate 17.06.20 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.20, la CP_1
SI aveva precisato le proprie conclusioni così come rassegnate nella memoria ex
[...] art. 183 c.p.c. dell'11 marzo 2009, trascrivendole come segue “il Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, condannare l'Arch. e l'Ing. in solido Controparte_9 Persona_1 fra loro a risarcire tutti i danni (nella misura di giustizia) ad essa provocati ex art. 1218
18 e/o 2236 c.c. in veste di progettisti-direttori dei lavori muovendo loro gli addebiti di insufficiente sorveglianza e controllo delle operazioni di realizzazione del villaggio e di mancata adozione di efficaci interventi, affinché il complesso edilizio venisse realizzato in conformità al progetto e senza vizi suscettibili di diminuirne o impedirne la normale fruibilità, in base alla sua specifica destinazione (esercizio di attività ricettiva turistico- alberghiera) e condannare il solo Arch. al risarcimento dei danni Controparte_9 provocati all'attrice per aver dichiarato contro il vero “che le opere per la realizzazione del villaggio turistico di cui sopra sono state eseguite conformemente al progetto approvato”. Con vittoria di spese e competenze”. Non vi era quindi alcuna limitazione con riferimento al quantum della condanna risarcitoria.
Nella comparsa conclusionale del 22.09.2020 la aveva insistito per CP_1
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e, con riferimento alla “quantificazione del risarcimento del danno”, aveva specificato che “la si è sempre rimessa a CP_1
Giustizia, e, dunque, si limita a rilevare che il C.T.U. Ing. ha indicato in € Per_5
289.575,00 per la sostituzione degli apparecchi a gas con altri elettrici (C.T.U., pag. 28), precisando che “in tale cifra non è compreso l'eventuale adeguamento delle dorsali elettriche di alimentazione alle unità abitative, non disponendo di informazioni in tal senso”, il che giustifica la richiesta di un supplemento di indagine. Il Consulente di Ufficio, poi, indica in € 611.130,00 “gli oneri per la rimozione degli scaldacqua esistenti e
l'installazione all'esterno dei nuovi apparecchi” (pag. 5 comparsa concl. primo grado). La medesima precisazione era riportata nella successiva memoria di replica del
26.10.20202.
La società attrice, dunque, nella comparsa conclusionale non aveva chiesto di limitare la condanna all'importo di € 289.575,00 così come quantificato nella ctu a firma dell'Ing. ma, anzi, aveva dichiarato che in tale cifra non erano ricomprese alcune voci Per_5 che le spettavano.
Non risulta quindi, da parte dell'attrice, una limitazione della propria domanda sotto la soglia della quantificazione effettuata dal ctu, con la conseguenza che la domanda formulata in sede di appello non può ritenersi domanda nuova in senso stretto perché ricompresa nella domanda originaria.
4. Sulla prescrizione e decadenza eccepite dagli eredi e da CP_3
CP_11
Gli appellati eredi in sede di costituzione nel presente gravame hanno CP_3 riproposto la eccezioni preliminari svolte in primo grado dal convenuto e Persona_1 rimaste assorbite nella decisione ivi impugnata, ovvero l'eccezione di decadenza della sia ai sensi dell'art. 2226 c.c. che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 Controparte_1
c.c., dalla facoltà di denunziare le difformità ed i vizi, nonché la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno. Le medesime eccezion preliminari sono state riproposte dall'appellata terza chiamata dall'assicurato Controparte_11 CP_3
Tali eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, disattese.
In primo luogo, alle obbligazioni dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori non si applicano le norme previste nel capo VII del codice civile sul contratto di appalto, in particolare l'art. 1667 richiamato dagli appellati;
la responsabilità contrattuale di tali figure è infatti regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e a quelle sulla prestazione d'opera intellettuale. D'altro canto, certamente al direttore dei lavori può essere imputata la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c., ma nel caso di specie la ha azionato una responsabilità CP_1 contrattuale dei professionisti appellati, non aquiliana.
In secondo luogo, le Sezioni Unite Civili, con la pronuncia n. 15781 del 28 luglio 2005, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto se le disposizioni in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi previsti per il contratto d'opera fossero applicabili anche alla prestazione d'opera intellettuale -
“in particolare all'ipotesi in cui i professionista abbia assunto l'obbligazione: a) della redazione di un progetto d'ingegneria; b) della direzione dei lavori;
c) dell'assolvimento dell'uno e dell'altro compito, cumulando i ruoli di progettista e direttore dei lavori” - hanno chiarito che “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” . Sulla questione si sono pronunciate di recente Cass. n. 28575 del 20.12.2013 e Cass. n. 24981 del
09.11.2020, che hanno ripreso e confermato quanto affermato dalle Sezioni Unite.
20 Nella fattispecie in esame trova, quindi, applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. secondo cui “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa è infondata, CP_3 considerato che alla fattispecie in esame si applica il termine decennale: la scoperta del danno è avvenuta l'8 gennaio 2002 (data del primo verbale dei VV.F. – doc. 9 del fascicolo di primo grado parte attrice), mentre la lettera raccomandata di contestazione è stata ricevuta dai pretesi obbligati il 20 e 21 novembre 2006 (doc. 15 del fascicolo di primo grado) e l'atto citazione innanzi al Tribunale di Siena è stato notificato il 4 aprile
2008.
5. Il perimetro della presente controversia e le questioni coperte dal giudicato.
Prima di esaminare nel merito le censure mosse avverso la sentenza di primo grado, occorre precisare che non è stata oggetto d'impugnazione, risultando così coperta dal giudicato, la qualificazione giuridica della fattispecie in esame effettuata dal primo
Giudice. Al riguardo, il Tribunale ha affermato che “la Cooperativa attrice ha concluso per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dalla loro funzione di direttori dei lavori, richiamando, in proposito, l'art. 2236 c.c. Poiché, a rigore, la norma invocata postula, come è noto, che la responsabilità del professionista, allorquando la condotta inadempiente verta in tema di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e dunque richieda una particolare perizia, sia allo stesso imputabile a titolo di colpa grave o di dolo, ritiene il giudicante che, nel nostro caso, la invocata fattispecie non ricorra. E ciò in quanto il compito del direttore dei lavori è quello più limitato e specifico di sorvegliare lo svolgimento dell'opera e di verificare che l'appaltatore o il prestatore d'opera esegua le operazioni in conformità del progetto approvato. Si tratta, piuttosto, di stabilire se i direttori dei lavori abbiano o meno agito in violazione del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 1176 cpv e 2232 c.c., e quindi verificare se abbiano o meno svolto il loro compito adottando la condotta diligente in concreto ad essi richiesta nel caso specifico, avuto riguardo alle contingenti circostanze tutte.” (pag. 20 sentenza primo grado).
Si tratta, quindi, di valutare se i due progettisti e direttori dei lavori, odierni appellati, abbiano svolto o meno con diligenza i compiti propri della loro qualifica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2232 c.c.
Risulta inoltre non censurato, e pertanto non più ritrattabile, l'accertamento compiuto dal primo Giudice in ordine alla circostanza secondo cui, rispetto al progetto originario, vi fu
21 una variazione dell'impianto termoidraulico degli alloggi del villaggio turistico, e che fu la stessa committente parte attrice per ragioni di economicità, a Parte_4 incaricare e chiedere direttamente all'impresa termoidraulica previo Persona_2 interpello dei propri soci (compresi i due professionisti convenuti), con lettera del
07.10.1997, di procedere all'installazione delle caldaiette a GPL all'interno degli alloggi, differentemente da quanto previsto nel progetto originario Parte_5 approvato dai VV.FF., che, al contrario, prevedeva l'installazione di detti generatori di calore all'esterno delle unità abitative. È la stessa a confermare la Controparte_1 suddetta circostanza nell'atto di impugnazione (vd. pag. 11), nonché a pagina 8 della comparsa conclusionale.
Ciò che invece l'odierna appellante contesta sono le conseguenze che il Giudice di prime cure ha fatto discendere da tale circostanza, affermando che l'incarico diretto da parte della committente alla ditta avrebbe comportato “una nuova, diversa CP_6 progettazione” da altri predisposta”, differente rispetto al progetto originario dei due convenuti, nonché una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione era stata autonomamente affidata dalla all giungendo così alla CP_1 Controparte_12 conclusione – errata secondo la tesi dell'appellante - che i due Direttori dei Lavori non avevano alcun obbligo di interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di causa, ed andavano esonerati da ogni responsabilità in ordine al mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Si deve, infine, evidenziare che la statuizione con cui il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti terze chiamate è stata impugnata esclusivamente dalla compagnia mentre alcuna censura Controparte_8 sul punto è stata mossa dagli eredi del terzo chiamato . Persona_2
6. Sull'an della responsabilità dell'Ing. e dell'Arch. CP_3 CP_9
I primi cinque motivi dell'appello principale, poiché tutti attinenti alla sussistenza di un'eventuale responsabilità in capo ai due professionisti convenuti, possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante lamenta, sostanzialmente, l'errore del Tribunale nell'aver affermato che non poteva addebitarsi ai convenuti Ing. ed Arch. alcuna responsabilità CP_3 CP_9 per la “mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, essendo stato quest'ultimo … accantonato su espressa volontà della committenza e dunque superato da una nuova, diversa progettazione da altri predisposta” (vd. pag. 24 sentenza primo grado), nonché il conseguente errore nell'aver ritenuto che i due Direttori dei Lavori non
22 avessero alcun obbligo di interferire nell'installazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di causa eseguita dall'impresa termoidraulica perché quest'ultima era CP_6 stata incaricata direttamente e autonomamente dalla società committente.
Il primo Giudice così argomentava la propria decisione (per chiarezza si riporta l'intero passaggio di cui a pagg. 23-25):
“E', dunque, emerso dall'istruttoria che, per volere della stessa committente, CP_1 il progetto a firma fu accantonato e sostituito dapprima con un altro Controparte_15 prevedente l'installazione interna di scaldacqua elettrici e poi, per maggiore economicità, con un diretto incarico all'impresa esecutrice di installazione, sempre all'interno, di caldaiette a gas per buona parte degli alloggi. Interrogato poi su analogo articolato della memoria istruttoria del convenuto Arch. (depositata il 20.02.2009), lo Controparte_9 stesso teste ha dichiarato: “Ribadisco che la Cooperativa si è rivolta alla TT Tes_1
IA, la quale ha a sua volta contattato l'ing. in quanto alla Cooperativa Per_4 interessava il risultato di avere l'acqua calda da caldaia e l'impianto di raffreddamento”, ed ha poi soggiunto: “L'Arch. era a conoscenza della modifica in quanto CP_9 presente dentro il cantiere, anche se l'appalto, come ho già detto, era autonomo“. In proposito, è stato anche sentito l'Ing. il quale, tuttavia, si è limitato a dichiarare Per_4 che quello da lui redatto non fu un vero e proprio progetto, in quanto, in relazione alla tipologia della struttura abitativa, non appariva necessario un progetto vero e proprio.
Detto teste ha poi negato di avere mai avuto rapporti con gli altri tecnici in merito all'impianto termosanitario. La testimonianza dell'Ing. in merito alla natura del suo Per_4 elaborato tecnico, tuttavia, assume efficacia probatoria molto limitata, ove si consideri che essa sembra risolversi in un mero giudizio tecnico e non nell'affermazione di una circostanza di fatto. Peraltro, la natura dell'intervento dell'Ing. in tema di Per_4 realizzazione dell'impianto termosanitario trova chiara individuazione anche nella disamina dell'interrogatorio formale del laddove costui, all'udienza del CP_6
10.06.2011, ha ammesso di avere realizzato l'impianto all'interno delle unità abitative seguendo puntualmente il progetto dell'Ing. (“..le opere che ho eseguito sono Per_4 quelle che mi sono state indicate dall'Ing. ), progetto che modificava quello Per_4 originario di che, viceversa, prevedeva la collocazione delle fonti di Controparte_15 riscaldamento all'esterno dei nuclei abitativi. Il sempre in sede di interrogatorio CP_6 formale, ha poi precisato che la necessità di apportare la modifica all'originario progetto in punto di collocazione delle caldaie gli venne comunicata direttamente dall'allora
Presidente della , il quale, peraltro, come suddetto, Parte_4 Testimone_1 ha ammesso la circostanza.
23 In esito, dunque, alle prove raccolte, complessivamente valutate, può, in conclusione, affermarsi che la decisione di apportare una modifica all'originario progetto redatto dai convenuti Arch. e Ing. fu presa autonomamente dalla CP_9 CP_3 CP_1 attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previa regolare ratifica assembleare, e che l'incarico di realizzare l'impianto di riscaldamento, oggetto della modificazione, fu affidato altrettanto autonomamente dalla stessa attrice CP_1 all'Impresa di Persona_2
In sostanza, fu la stessa committente, su indicazione dei singoli soci, interpellati al riguardo, a richiedere l'esecuzione delle opere secondo le modalità poi lamentate dalla committente medesima.
Ecco, quindi, come nessun titolo di responsabilità possa ascriversi ai convenuti CP_3
e per mancata esecuzione del progetto dagli stessi predisposto, essendo stato CP_9 quest'ultimo, come suddetto, accantonato su espressa volontà della committenza, e dunque superato da una nuova, diversa progettazione da altri predisposta.
Così stando le cose, occorre ora esaminare se, con specifico riferimento alle funzioni di direzione dei lavori assegnate ai convenuti e questi abbiano CP_9 CP_3 mantenuto o meno l'obbligo di sovrintendere anche allo svolgimento e alla realizzazione del predetto impianto di riscaldamento posto in essere dall'Impresa Parte_6
Come si è detto, all'interno dell'incarico affidato ai convenuti, quali direttori dei lavori, si
è verificato un vero e proprio iato ed una separazione di fatto tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e previsti nel progetto edilizio redatto dagli stessi professionisti, e gli interventi accessori riguardanti gli impianti di riscaldamento, la cui realizzazione venne autonomamente affidata, come si è visto, dalla Cooperativa all tanto è Controparte_12 vero che i lavori furono appaltati a due imprese totalmente diverse e seguirono anche iter esecutivi diversi ed autonomi.
Sennonché, il progetto originario conseguì regolare, preventiva approvazione dalle autorità competenti, mentre la variante in tema di impianto termosanitario non la conseguì. Necessario corollario di tale situazione è la constatazione che la committente non poteva pretendere che i direttori dei lavori dovessero interferire nella esecuzione dell'opera di installazione dell'impianto di riscaldamento, opera rispetto alla quale essi erano rimasti del tutto estranei.
Ulteriore corollario sta poi nell'impossibilità di imputare ai convenuti la responsabilità per avere concorso, in sede assembleare, alla ratifica, quali soci della Mare Sì, della deliberazione con cui fu approvata la variante al loro originario progetto, e, nel contempo, la responsabilità per la non congruità progettuale insita nella variante. Anzi,
24 dall'istruttoria assunta può evincersi come i convenuti avessero espresso parere negativo in merito all'opportunità di adozione della modificazione del loro originario progetto”
Viceversa, secondo la tesi della società appellante, la presenza di una nuova progettazione, diversa da quella originaria, è negata dalle stesse risultanze istruttorie e, nello specifico, da quanto accertato dal CTU Ing. che ha affermato che Per_5
“dell'impianto realizzato non esiste un progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati emerge in maniera certa che non esisteva un progetto che prevedeva l'installazione interna delle caldaie a gas“, nonché dalle dichiarazioni del teste Ing. che escusso all'udienza del 05.12.13 aveva dichiarato Per_4 di “non aver redatto su incarico della Coop. Edilizia Mare Sì l'impianto di riscaldamento e di adduzione di acqua sanitaria nelle unità abitative del villaggio Mare Sì di Follonica in sostituzione di altro e precedente progetto a firma dell'Arch. e Ing. ” CP_9 CP_3
Per valutare la correttezza o meno delle censure di parte appellante occorre meglio descrivere il contesto in cui si è arrivati a dotare gli alloggi di impianto di riscaldamento e condizionamento mediante pompe di calore con produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di scaldacqua posizionati all'interno dei bagni e di appaltare alla TT IA la progettazione e realizzazione dell'impianto in questione.
Come premesso, è ormai incontrovertibile che tale decisione fu assunta dalla Parte_4
in contrasto con l'originario progetto.
[...]
In ordine alla presenza di un “nuove, diversa progettazione da altri predisposta” (rectius: diversa dal progetto originari , dalle risultanze delle prove orali è Controparte_15 emerso quanto segue:
Il teste , Presidente della all'epoca dei fatti per cui è Testimone_1 Controparte_1 causa (ma non più al momento dell'introduzione della causa), escusso all'udienza del
05.12.2013, ha confermato la circostanza “che la Cooperativa incaricò la TT Per_2
Impianti Termosanitari di predisporre un progetto ed il conseguente preventivo di
[...] spesa che poi vennero approvati dalla ” (vd. risposta al cap. 2 della seconda CP_1 memoria istruttoria del convenuto , precisando che “la ditta aveva CP_3 CP_6 avuto un incarico globale di progettazione e di installazione degli impianti. L'assemblea ratificò l'approvazione del consiglio riguardo al preventivo di spese”. Sul capitolo H della Pers seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. del “ come è vero che il sig. CP_6
stante le descritte richieste, indicò gli apparecchi ritenuti migliori alla bisogna), CP_6 così ha dichiarato “Sì è vero. Il aveva fatto il progetto ed indicò le soluzioni CP_6 ritenute più idonee”, precisando poi che “la Cooperativa si è rivolta alla ditta la CP_6 quale ha a sua volta contattato l'Ing. (n.d.r. Ing. . Lo stesso Per_4 Persona_6
25 in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.06.2011, ha dichiarato che CP_6
“le opere che ho eseguito sono quelle che mi sono state indicate dall'Ing. ” Per_4
Alla medesima udienza è stato anche sentito anche l'Ing. il quale, alla domanda Per_4
“D.C.V. che la TT IA ZO Impianti Termosanitari Vi incaricò di eseguire un progetto per la realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento per il villaggio turistico Mare Sì loc. Pratonieri in Follonica”, ha dichiarato che quello da lui redatto non fu un vero e proprio progetto, in quanto, in relazione alla tipologia della struttura abitativa, non appariva necessario un progetto vero e proprio (“Non si trattò di un incarico diretto da parte della ditta anche perché non era necessario un CP_6 progetto in relazione alla tipologia della struttura abitativa e io consigliai l'installazione di pompe di calore che erano le prime in commercio ed erano le più idonee per il raffreddamento con funzionamento a mezzo energia elettrica”). Inoltre, sentito sul capitolo “Vero che non avete mai avuto un confronto con gli originari progettisti dell'impianto in merito alla sua realizzabilità con le modifiche e/o varianti da lei apportate”, così ha risposto: “Assolutamente no. Non ho avuto rapporti con gli altri tecnici”.
Le dichiarazioni soprariportate, tuttavia, non devono essere valutate come contraddittorie tra di loro, né con quanto affermato dal ctu Ing. nel proprio elaborato, ovvero Per_5 che “dell'impianto realizzato non esiste un progetto allegato alla dichiarazione di conformità, presso i pubblici depositari esaminati”, posto che ciò che rileva è che, seppure nel caso di specie non vi è stato un progetto vero e proprio, in senso tecnico, vi
è comunque stata una modificazione, per iniziativa della stessa di Controparte_1 quanto previsto nel progetto originario.
Inoltre, ciò che rileva, e che emerge in maniera univoca dall'istruttoria, è che, mentre il progetto originario approvato dai Vigili del Fuoco prevedeva nel villaggio turistico de quo
l'installazione di caldaie all'esterno delle unità abitative, le caldaiette a gas GPL vennero invece effettivamente installate da parte della ditta incaricata della Persona_2 società committente, all'interno degli alloggi in violazione della specifica normativa di cui al D.M. del 09.04.1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere” la quale, per le unità abitative in cui sono disponibili posti letto in numero superiore ai 25 (nel caso di specie, il blocco D del villaggio turistico Mare Sì, vd. ctu proc. di atp) disponeva, tra l'altro, (art.
8.2.1 lett. b) che “gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas devono essere ubicati all'esterno”, mentre nelle unità abitative con capienza inferiore ai
25 posti letto (nel caso de quo, i blocchi A, B, C, E) i predetti apparecchi potevano essere
26 collocati all'interno, ma a condizione che fossero realizzati “a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza”.
Tuttavia, tali circostanze, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non incidono sugli obblighi di controllo e sorveglianza posti in capo ai due professionisti, Arch. e Ing. convenuti in giudizio dalla CP_9 CP_3
Si non solo come progettisti, ma anche nella loro qualità di Controparte_1
Direttori dei Lavori, sia edili che relativi agli impianti, tra cui gli impianti di riscaldamento in questione.
Invero, nell'atto di nomina (doc. 1, fascicolo primo grado parte attrice) l'incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch. e all'Ing. risulta Controparte_9 Controparte_9 globalmente riferito “al progetto relativo ai fabbricati interni al villaggio turistico Mare-si di cui alla P.E. n. D/97/114“; è unitaria anche la dichiarazione di fine lavori ed attestazione di conformità sottoscritta dall'Arch. e dall'allora presidente della CP_9
; dagli atti di causa non risulta che l'incarico di Direttore dei Lavori fosse CP_1 stato affidato ad altro soggetto.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è stata alcuna
“separazione di fatto” tra il compendio dei lavori edili propriamente detti e quelli riguardanti gli impianti di riscaldamento: l'incarico di Direzione dei Lavori affidato ai due professionisti, odierni appellati, era unitario e ricomprendeva tutti i lavori da eseguire all'interno del villaggio turistico, senza alcuna distinzione, essendo peraltro pacifico che per la realizzazione degli impianti in oggetto non era stato nominato alcun diverso direttore dei lavori.
Chiarito quanto sopra, ovvero che all'arch. e all'ing. era stata CP_9 CP_3 affidata la funzione di Direzione dei Lavori anche in relazione all'installazione degli impianti di riscaldamento, occorre ora esaminare il contenuto e la portata del loro compito di direttori dei lavori, anche alla luce dei principi giurisprudenziali in materia.
La Suprema Corte sul punto ha chiarito che il Direttore dei Lavori nominato dal
Committente deve controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari e, nello specifico, “ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez.
3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022;
Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016;
Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). (vd. Cass. n. 18929/2024; cfr. n.
27 27045/2024). Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità̀ sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità̀ dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, a differenza di quanto previsto per l'appaltatore (il quale, qualora le istruzioni impartite dal Committente siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e rischio di quest'ultimo), “il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.” (Cass. n. 17213/2020; vd. anche Cass. n. 8700/2016).
Sulla scorta di siffatti principi giurisprudenziali, in riforma della sentenza impugnata, deve dunque affermarsi la concorrente responsabilità dei due Direttori dei Lavori e CP_9 per non aver vigilato sul corretto svolgimento dei lavori di realizzazione CP_3 dell'impianto di riscaldamento nel rispetto della normativa di cui al D.M. del 09.04.1994.
Delle due l'una: o i medesimi sono stati assenti ed hanno mancato ai loro compiti di vigilanza al punto da non rendersi neppure conto della modifica degli impianti realizzati rispetto al progetto, nel qual caso sarebbero gravemente in colpa, o, ben più probabilmente, hanno percepito tale modifica e omesso di impedire che si verificasse la violazione di legge, contravvenendo comunque ai propri obblighi. E che sia tale seconda opzione la più probabile lo si desume anche dal fatto che tali soggetti, in quanto soci della Cooperativa, erano stati espressamente portati a conoscenza della modifica (e poco importa se l'avevano espressamente avallata o, pur avendone l'obbligo, non l'avevano impedita).
L'arch. poi, pur dopo aver verificato la palese difformità, attestò anche CP_9 falsamente la conformità dei lavori al progetto depositato ed approvato dal Comune e dai
Vigili del Fuoco, così realizzando un ulteriore contegno illecito, e sostanzialmente confermando d'aver avallato, in accordo con l'ing. la realizzazione di un CP_3 impianto di riscaldamento in spregio alla normativa.
28 Per comprendere la portata dell'inadempimento, e le sue conseguenze, occorre tuttavia fare una precisazione e distinguere tra le varie tipologie di alloggi presenti nel villaggio turistico CP_1
Come spiega lo stesso CTU ing. “per quanto riguarda le attività ricettive, fra le Per_5 quali è compreso il villaggio turistico in oggetto, i dettami per le regole tecniche di prevenzione incendi sono stabilite dal DM 9/4/1994……..Il titolo II di tale decreto riporta i dettami inerenti le regole di costruzione ed esercizio delle attività ricettive con capienza posti letto maggiore di 25 e il titolo III per attività con capienza inferiore a 25 posti letto”
(pag. 7 ctu). Nello specifico, nei corpi di fabbrica o unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero superiore ai 25, la normativa dispone, fra l'altro (8.2.1 lett. b), che: “gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas devono essere ubicati all'esterno”, mentre nelle unità immobiliari in cui sono disponibili posti letto in numero inferiore ai 25, “gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza”.
Tale distinzione è importante nel caso di specie: nel villaggio turistico realizzato dalla
SI risultano infatti presenti 230 nuclei abitativi di diversa tipologia, Controparte_1 definiti negli elaborati progettuali A, B, C, D, E, e risulta che, soltanto nella tipologia D, il carico antropico (cioè, numero di persone che possono essere accolte nei singoli edifici) supera le 25 unità essendo presenti n. 32 posti letto, così come si evince dalla ctu svolta in sede di atp.3
Ne consegue che nelle unità abitative del blocco di tipologia D (con capienza di posti letto superiore a 25) gli scaldacqua non potevano certamente essere installati all'interno degli alloggi (alla luce di quanto previsto dalla normativa del titolo II), con conseguente
29 sussistenza di responsabilità in capo ai due Direttori dei Lavori per i motivi sopra riportati.
Nelle altre tipologie di edificio A, B, C, E dotate rispettivamente di n. 4, 2, 5, 3 unità abitative (16, 8, 20, 12 posti letto), vale invece quanto disposto dal titolo III, con la conseguenza che, in questo caso, gli scaldacqua potevano essere sì collocati all'interno degli alloggi, a condizione però che fossero realizzati “a regola d'arte”, alla luce della specifica normativa di riferimento (UNI-CIG 7129 “Testo Unico per gli impianti a gas”) e che fossero in ogni caso adottati criteri idonei a scongiurare il pericolo di incendio.
La ctu a firma dell'Ing. tuttavia, su questo specifico punto, ovvero sulla Per_5 conformità delle caldaiette installate nelle unità con posti letto inferiori a 25, non è chiara, in particolare in relazione all'aerazione dei locali e al tipo di gas utilizzato (GPL), richiamando peraltro quale parametro di verifica della conformità degli impianti edizioni della normativa successive rispetto all'anno (2000) di realizzazione e certificazione dell'impianto da parte della ditta IA e, pertanto, appare necessario rinnovare la ctu con altro consulente al fine di comprendere se tutte le caldaiette per cui è causa non fossero a norma, o soltanto quelle del blocco D.
7. Il concorso di colpa della committente.
Ciò detto, questa Corte ritiene, tuttavia, che si debba ravvisare, anche, un concorso colposo della stessa committente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, Parte_4
c.c., quantificabile nella misura del 50%, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio (Cass. civ. n. 11227/2008; n. 10641/2002).
Benvero, tale società, esperta nel campo delle costruzioni di immobili, aveva certamente le competenze per comprendere e rendersi conto delle gravi conseguenze che avrebbe comportato la realizzazione di lavori non conformi al progetto depositato presso il
Comune e approvato dai Vigili del Fuoco.
Tale concorso colposo - non essendo stato smentito dalla sentenza appellata (che ha anzi ritenuto di attribuire le difformità in via esclusiva alla committenza) - è rilevabile d'ufficio: secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare, “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in
30 senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (ex plurimis: Cass. n. 19218/2018; n. 15750/2015; n.
12714/2010).
Ebbene, nel caso in esame la ha con tutta evidenza concorso, insieme ai due CP_1 direttori dei lavori (che hanno contribuito in via omissiva), alla produzione dell'evento dannoso.
Dunque, una volta che, attraverso la nuova ctu, si giungerà alla quantificazione del danno, il credito dell'appellante ammonterà (soltanto) al 50% del medesimo.
8. La domanda di manleva avanzata dall'ing. nei confronti della CP_3 terza chiamata ditta Persona_2
Accertata quindi una corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, della committente e dei due Direttori dei Lavori, in solido tra loro, nella realizzazione dell'impianto di causa, occorre esaminare la domanda di manleva formulata dall'Ing. nei confronti CP_3 della ditta e poi dei suoi eredi, rimasta assorbita in primo grado e riproposta nel CP_6 presente giudizio di gravame.
Gli appellati e nel costituirsi in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 appello, hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva svolta in primo grado dal nei confronti del terzo chiamato CP_3
affermando che, poiché dalle risultanze istruttorie risultava provato che Persona_2
l'incarico di installazione delle caldaie era stato affidato all'impresa direttamente CP_6 dalla committente Coop. Mare Si, soltanto quest'ultima avrebbe potuto esercitare un'azione diretta nei confronti del circostanza questa che non si sarebbe CP_6 verificata dal momento che la non aveva citato in giudizio la ditta CP_1 appaltatrice né aveva mai svolto alcuna domanda nei suoi confronti, che la domanda attorea non poteva essere estesa a e che tale appaltatore non aveva alcun CP_6 rapporto di garanzia diretta o indiretta con il chiamante. Hanno quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della chiamata.
L'appellata anch'essa chiamata in primo grado dall'assicurato CP_16
ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione ai sensi dell'art. 345 c.p.c., CP_3 poiché mai formulata nel giudizio di primo grado.
Premesso che la carenza di legittimazione attiva e passiva può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio, salvo giudicato interno (che non vi è stato), si deve affermare che la domanda di manleva, come concretamente proposta,
è infondata nel merito e va rigettata.
31 Invero, la domanda verso non è stata impostata dal chiamante come azione di CP_6 regresso ex art. 1299 c.c., individuando nel terzo chiamato un corresponsabile: quello che il convenuto imputa a è soltanto di aver certificato la conformità CP_3 CP_6 degli impianti, come a dire che tale circostanza lo aveva indotto in errore, ma tale tesi è priva di fondamento, posto che la suddetta conformità doveva essere valutata da lui, professionista specificamente esperto del settore;
non poteva certo rimettersi CP_3 al per tale valutazione. CP_6
Nella comparsa di costituzione di primo grado del in merito alla chiamata in CP_3 causa della ditta è infatti riportato soltanto che “…le eventuali responsabilità CP_6 che dovessero essere riconosciute a suo carico in realtà dipendono dalla certificazione di conformità redatta dalla IA ZO Impianti Termosanitari e conseguentemente intende svolgere anche nei riguardi di questa domanda di manleva per essere rilevato indenne da ogni e qualsiasi conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice ed a tali effetti formula espressa dichiarazione”.
D'altro canto, la SI non ha svolto alcuna domanda nei confronti della Controparte_1 ditta è la stessa Cooperativa a dichiarare che “...non lamenta che l'appaltatrice CP_6 abbia errato nella realizzazione dell'impianto seguendo un progetto sbagliato, ma che i
Direttori dei lavori non abbiano fatto quanto dovevano per impedirlo, denunciando la difformità dal progetto approvato atteso che non si sono dimessi…”. (pag. 11 comparsa conclusionale).
Né nel caso di specie potrebbe trovare applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa dal parte del convenuto, per l'assorbente ragione che tale estensione non si può verificare a dispetto di una contraria volontà della parte attrice.
9. Sulla copertura assicurativa.
Accertata la responsabilità dell'ing. in solido con l'arch. per i fatti CP_3 CP_9 per cui è causa, occorre esaminare la domanda di manleva formulata in primo grado da tale professionista - rimasta assorbita e riproposta in appello - nei confronti della propria compagnia di assicurazione in virtù della polizza per la Controparte_8 responsabilità civile professionale n. 66667 stipulata in data 15.08.1995.
La OM di assicurazione, nella propria comparsa di costituzione di primo grado, aveva eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa per i seguenti motivi (vd. pag.
4 ss.):
- perché l'assicurato non aveva provveduto alla regolazione del premio (trattandosi di polizza a premio variabile, già scaduta alla data di denuncia del sinistro), omettendo di comunicare alla OM l'ammontare del proprio reddito annuo,
32 con le conseguenze previste dall'art. 18 c.g.a. rubricato “Regolazione del premio” secondo cui “…Per i contratti scaduti, se l non adempie gli obblighi Parte_3 relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione”;
- perché l'assicurato aveva provveduto alla denuncia del sinistro con colpevole ritardo, avendo negligentemente atteso fino alla data del 06.03.2007, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per atp, quando già con raccomandata del
13.11.2006 la Cooperativa attrice gli aveva formalmente contestato i fatti oggetto di causa, con le inevitabili conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. (ovvero la perdita quantomeno parziale del diritto all'indennizzo);
- perché comunque erano esclusi dalla copertura assicurativa i danni “Conseguenti
a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità”, quali quelli di cui al D.M.
9.4.1994 lamentati nel caso di specie dall'attrice (art. 4, lett. o, condizioni integrative di polizza);
- perché non rientravano nella copertura assicurativa, in quanto esclusi dalle
Condizioni integrative, gli eventuali danni “da sospensione di attività industriali, commerciali ed agricole o di servizi” (art. 4, lett. g condizioni integrative di polizza);
- perché per espressa previsione delle Condizioni Integrative di polizza la garanzia assicurativa “è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa Parte_3 derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti”.
Infine, l'assicuratore aveva rilevato che la garanzia assicurativa prevedeva un massimale di € 774.685,35 e una franchigia a carico dell'assicurato del 10% (con un massimo di €
5.164,57) ai sensi dell'art. 6 delle condizioni integrative, e che non potevano essere riconosciute all'assicurato le spese di difesa posto che ai sensi dell'art. 20 c.g. “La Società non riconosce spese incontrate dall per i legali o tecnici che non siano da essa Parte_3 designati”.
Nel costituirsi in appello, la OM ha riproposto tutte le eccezioni formulate in primo grado ad eccezione della prima (l'omessa regolazione del premio) ed ha aggiunto le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni affermando che (pag. 16 ss.):
- sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti dovuti al committente per far fronte “alle inesattezze nell'adempimento dell'attività svolta dal professionista”;
- sono esclusi dalla garanzia i “danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate” (art. 4, lett. q);
33 - per gli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia comprenderebbe “i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse”,
(art. 3 condizioni di assicurazione) diversi da quelli che la Cooperativa appellante
“attribuisce” all'Ing. CP_3
In relazione a queste tre ulteriori eccezioni, gli appellati eredi ne hanno CP_3 eccepito la novità e la conseguente tardività, poiché non tempestivamente sollevate in primo grado, mentre, per quanto riguarda le clausole di esclusione e/o limitazione della copertura assicurativa eccepite in primo grado, ne hanno evidenziato il carattere vessatorio e comunque la infondatezza nel merito non avendo la compagnia dimostrato il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (richiamando a tal proposito la recente Cass. Civ n.
24273/23).
Prima di esaminare nel merito il contenuto del contratto assicurativo de quo, questa
Corte deve innanzitutto dichiarare l'ammissibilità delle eccezioni di limitazione/esclusione della copertura assicurativa formulate da per la prima volta in sede di appello. CP_11
Benvero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 05/06/2024 n. 15653;
05/12/2023 n. 34053), il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio, non anche le eccezioni in senso lato, sempre che queste ultime riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Certamente, la contestazione dell'operatività della polizza non costituisce eccezione in senso stretto, ma questione rilevabile d'ufficio, perché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare.
Anzi, a ben vedere, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce neppure un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex plurimis Cass. 12/07/2019 n. 18742; 03/07/2014 n. 15228).
Ciò premesso, passando ad esaminare nel merito le plurime deduzioni di CP_11 appare assorbente la fondatezza dell'eccezione secondo cui la polizza azionata esclude
34 dalla copertura assicurativa i danni “Conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità”, ex art. 4, lett. o, delle condizioni integrative di polizza.
Invero, nel caso in esame la responsabilità dell'assicurato dipende proprio dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.M.
9.4.1994 oggetto della presente controversia.
Gli eredi dell'assicurato hanno sostenuto che tale clausola riguarderebbe i soli vincoli strettamente edilizi, ma il tenore della clausola non è in tal senso ed appare evidente la volontà di escludere dalla copertura non già ogni violazione di legge (compresi gli artt.
1218 e 2043 c.c., come paiono paventare gli eredi sostenendo che così la CP_3 polizza sarebbe svuotata da ogni portata pratica), ma, appunto, la violazione di specifiche normative amministrative, volte a tutelare interessi generali - di talché il contratto mantiene una sua ampia operatività per tutti quei vizi e difetti dell'opera relativi al mancato rispetto delle regole tecniche di costruzione.
Neppure è a dirsi che tale clausola sia inefficace perché vessatoria, ex art. 1341 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (ex plurimis, v. Cass. 03/04/2024 n. 8824; 11/01/2024 n. 1261;
22/06/2020 n. 12119).
Dunque, le clausole delimitative del rischio, attenendo all'oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie, limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l'assicurato, con la conseguenza che non debbono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Deve pertanto affermarsi il difetto di copertura assicurativa nel caso di specie.
10. Le spese di lite tra gli eredi di e i terzi chiamati. CP_3
Poiché con la presente pronuncia viene definito il rapporto tra gli eredi di da un CP_3 canto, e e gli eredi dall'altro, vanno regolate le spese di lite (che, CP_11 CP_6 invece, tra la ed i due professionisti e/o i loro eredi verranno regolate con la CP_1 sentenza definitiva, all'esito della rinnovata ctu).
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
35 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò, peraltro, determina l'assorbimento dell'appello incidentale dell'assicuratore.
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dell'appello gli eredi di ( , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) sono soccombenti nei confronti dei terzi chiamati e, dunque, debbono
[...] rifondere loro le spese dei due gradi.
Tali spese, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in considerazione del credito controverso
(ovvero € 185.690,00 pari all'importo di € 371.380,00 chiesto nelle conclusioni dimezzato del 50% per l'accertato concorso di colpa), applicati i valori medi, debbono essere liquidate:
Per il primo grado, nella somma di euro 14.103,00 per ciascuno dei chiamati:
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), nella somma di euro 9.991,00 per ciascuno dei chiamati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, così statuisce:
- NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO,
a) in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Controparte_1 ed in riforma della sentenza n. 183/22 del Tribunale di Siena,
[...] accerta e dichiara la responsabilità nella misura del 50% degli appellati
e in solido tra loro, con il restante Controparte_9 Persona_1
50% a carico dell'appellante Controparte_1
b) DISPONE la rimessione sul ruolo per il conferimento di incarico di CTU secondo le modalità di cui a separata Ordinanza ex art. 279 comma 3
c.p.c.;
36 - DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, previo stralcio delle relative posizioni:
c) Quanto al rapporto processuale tra gli appellati eredi di Per_1
( , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) e gli appellati eredi di (
[...] Persona_2 CP_17
e ), rigetta la domanda di Controparte_6 Controparte_7 manleva formulata dal CP_3
d) Quanto al rapporto processuale tra gli appellati eredi di Per_1
( , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) e l'assicuratore
[...] Controparte_8 rigetta la domanda di manleva formulata dal CP_3
e) Condanna gli appellati eredi di ( , Persona_1 Controparte_2
e ) a rifondere le spese Controparte_3 Controparte_4 di lite agli eredi e a che CP_6 Controparte_8 liquida per ciascuna di tali due parti nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e di euro 9.991,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, nei limiti del valore dell'eredità beneficiata e comunque pro quota.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Pag. 4: “L'attrice si rimette a giustizia, ricordando che, ad avviso del C.T.U. la pericolosità delle caldaiette a gas interne ai fabbricati potrebbe essere emendata con la loro sostituzione con caldaie elettriche con una spesa di €
289.575,00 cui però si aggiunge il costo dell'adeguamento delle dorsali elettriche (sicuramente necessario e dispendioso), oltre ad un maggior costo di esercizio. Poiché su questi due ultimi costi il C.T.U. non si è espresso, è meditata convinzione della comparente che sia necessario disporre un supplemento di indagine. A tali importi si devono, inoltre, sommare € 611.130,00 corrispondenti, secondo il C.T.U. agli “oneri per la rimozione degli scaldacqua esistenti e l'installazione all'esterno dei nuovi apparecchi”.
19 3 Pag. 3-4: “In particolare: le tipologie “A” sono aggregazioni di n. 4 unità; le tipologie “B” di n. 2 unità; le tipologie “C” di n. 5 unità; le tipologie “D” di n. 8 unità; le tipologie “E” di n. 3 unità. Secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica del P.I. ogni singola unità può accogliere fino a 4 persone. Il carico antropico Pt_7 risulta pertanto determinato come di seguito riportato.
- Nei n. 42 organismi composti da n. 4 unità di tipologia “A”: n. 16 persone ognuno, per un totale di n. 672 persone.
- Nei n. 4 organismi composti da n. 2 unità di tipologia “B”: n. 8 persone ognuno, per un totale di n. 32 persone.
- Nei n. 5 organismi comporti da n. 5 unità di tipologia “C”: n. 20 persone ognuno, per un totale di n. 100 persone.
- Nei n. 1 organismo composto da n. 8 unità di tipologia “D”: n. 32 persone ognuno, per un totale di n. 32 persone.
- Nei n. 7 organismi composti da n. 3 unità di tipologia “E”: n. 12 persone ognuno, per un totale di n. 84 persone.”