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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10170/20 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1
Liliana Grasso, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Controparte_1
Maria Manduca, giusta procura in atti;
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato il 25/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli in data 03/09/2020 col quale gli è stato intimato il pagamento in favore di di € 27.250,50 a titolo di Controparte_1 mantenimento della medesima, giusta decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 9824/2020, per il periodo da gennaio 2017 a luglio 2020, comprensivi di accessori e spese.
Ha eccepito l'inesistenza del credito per avere adempiuto correttamente l'obbligo di mantenimento.
1 Tanto premesso, ha chiesto di accertare che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata.
Si è costituita eccependo preliminarmente la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione.
Ha inoltre contestato il dedotto adempimento ed ha pertanto chiesto di rigettare l'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice ha rilevato la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 c.3 n 7
c.p.c., sanata per effetto della costituzione del convenuto, ha fissato ai sensi del terzo comma dell'art. 164 c.p.c. una nuova udienza nel rispetto dei termini, ed ha rigettato la richiesta di sospensione del titolo in quanto non compravate le allegazioni dell'opponente in ordine al pagamento dell'obbligazione.
Le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 c.p.c..
Ritenute le prove orali richieste irrilevanti ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice in sede di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato in data 25/02/2025 assegnando alle parti termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
Va premesso che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto;
la notifica del titolo esecutivo può avvenire separatamente o contestualmente a quella dell'atto di precetto (art. 479 c.p.c.).
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (art. 480 c.p.c.) e il titolo esecutivo deve riguardare un "diritto certo, liquido ed esigibile" (art. 474
c.p.c.).
Nel caso di specie, il precetto opposto si fonda sul decreto n.
1145/2015 con cui questo Tribunale ha omologato le condizioni della
2 separazione tra le parti in forza delle quali è stato disposto un contributo di € 600,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della sig.ra . CP_1
Non risulta né è stato dedotto che le statuizioni di cui al decreto di omologa siano state oggetto di successivi provvedimenti di modifica.
Orbene, nel giudizio di opposizione a precetto basato su un titolo giudiziale vale la regola per cui le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso devono esser fatte valere unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo, unitamente alla parte corretta, a norma dell'art. 288 c.p.c., mentre devono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, essendo il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione
(Cass. Civ. n. 24752/2008).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. (Cass. N.22402/2008).
Sulla base di quanto evidenziato, il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, costituito dal decreto di omologa del Tribunale di
Catania n. 1145/2015, può essere preso in esame da questo Giudice dell'opposizione soltanto sotto l'aspetto della sua valida ed efficace esistenza o per verificare se il medesimo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Non rilevano nel presente giudizio, quindi, tutte le deduzioni riguardanti le attuali condizioni patrimoniali della sig.ra , CP_1
3 in quanto in questa sede non può essere messo in discussione il contenuto del provvedimento giudiziale dal quale è scaturito il diritto al mantenimento. Eventuali lagnanze in ordine alla insussistenza dei presupposti per la permanenza del diritto al mantenimento, semmai, dovrebbero costituire oggetto di autonomo giudizio diretto all'eventuale modifica delle statuizioni di cui al decreto di omologa in presenza di circostanza sopravvenute.
Ciò posto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito azionato per avere regolarmente adempiuto l'obbligo di mantenimento derivante dal titolo a base del precetto.
La circostanza del pagamento è stata contestata dalla convenuta.
In applicazione dei principi generali in tema di adempimento, era quindi onere del debitore odierno opponente fornire la prova di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite,
30 ottobre 2001, n. 13533).
A fronte di ciò, l'adempimento è rimasto privo di riscontro probatorio.
E invero, a sostegno dell'eccezione di esatto adempimento l'opponente non ha prodotto alcun documento, bensì ha dedotto soltanto che “il mantenimento mensile è stato sempre consegnato ai figli e i quali consegnavano alla madre con cui Per_1 CP_2 convivevano e convivono, senza farsi rilasciare alcuna ricevuto atteso rapporti familiari.”.
Egli al fine di dimostrare il pagamento ha articolato una prova testimoniale che, oltre ad avere un contenuto generico, in ogni caso
è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 e
2726 c.c. c.c., norme in forza delle quali la prova per testimoni dei contratti e dei pagamenti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58.
Il dedotto mezzo istruttorio, pertanto, è inammissibile giacché in contrasto con gli artt. 2721 e 2726 c.c..
4 In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale senza attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa n. 10170/2020 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
Rigetta l'opposizione a precetto;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 2.906,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Così deciso in Catania, 13/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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