Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4962/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CRISTI Parte_1
CALOGERA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. CRISTI Controparte_1
CALOGERA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
3.02.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 28.06.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 1.07-2.08.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono integralmente riportate:
“1) I SIg.ri e vivranno separati con il dovere del mutuo Pt_1 CP_1 rispetto;
2) Figlie Le figlie divenute entrambe maggiorenni, vivranno con Persona_1 la madre, presso la di Lei residenza. La LI di anni 22 è Per_2 economicamente autosufficiente, svolge attività lavorativa con mansioni di OSS presso una casa di cura per anziani, mentre la LI iscritta ad un Per_3 corso di formazione professionale è economicamente non autosufficiente;
La LI ed il figlio – entrambi sposati- vivono con le loro Per_4 Per_5 rispettive famiglie.
Il SInor provvederà al mantenimento della sola LI - Pt_1 Per_3 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente- corrispondendo alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma CP_1 complessiva di €. 150,00, somma che sarà annualmente rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale. Il SI. , considerata Pt_1 la sopravvenuta maggiore età della LI , si obbliga a mantenerla, Per_3 fino a quando Ella non avrà raggiunto una propria indipendenza economica;
Il SI. , pur non rinunciando alla propria quota di spettanza Pt_1
- 2 - dell'Assegno Unico Figli, acconsente che lo stesso venga percepito integralmente dalla SI.ra ; CP_1
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile in loro favore;
4) Il SI. dichiara di aver asportato dalla casa coniugale tutti i Pt_1 propri effetti ed indumenti personali;
5) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi contenuti nella casa coniugale;
6) I coniugi, in regime di comunione legale, dichiarano di aver già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali ed in particolare: A) I coniugi convengono che l'immobile sito in Palermo, via Francesco Salomone n° 40, posto al piano secondo, in loro comproprietà, come da rogito del Notar Per_6 del 11.12.2013, rep. n. 9227, racc. n. 6170, rimarrà concesso in
[...] locazione a terzi, con ripartizione pro quota tra i coniugi del canone mensile, pari ad €. 300,00;
7) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8) Le spese, le competenze e gli onorari della presente separazione, restano
a carico dello Stato per entrambi i coniugi, per ammissione al GPC;
9) Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle norme che disciplinano la materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né a disposizioni imperative di legge né all'ordine pubblico e possono essere, pertanto, recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 22/06/1989, da , nato Parte_1
a PALERMO il 04/11/1962 e da , nata a [...] il Controparte_1
09/11/1966, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
- 3 - 241, parte II, serie A, dell'anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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