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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presiedente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 314/2025 V.G. avente per oggetto “Adozione di maggiorenni” promosso da
, elettivamente domiciliato in Martinsicuro, via C. Colombo n. 141, presso Parte_1
e nello studio dall'Avv. Gabriele De Santis, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso nei confronti di
nato il [...] a [...] Controparte_1
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , nato il [...] a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo (FG), ha chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di , nato a [...] il [...], figlio Controparte_1 dell'attuale coniuge del ricorrente (affidataria esclusiva del Parte_2 minore, giusta sentenza del Tribunale di Iasi del 9.3.2016) e di sussistendo la Per_1 differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt.
291 e ss. c.c.
A tal fine il ricorrente ha allegato di convivere con l'adottando e sua madre dal
2020, ancora prima di contrarre matrimonio con la Pt_2
Il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato al ragazzo e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendeva dare anche veste giuridica.
All'udienza del 7.5.2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e la madre dell'adottando, che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare , Controparte_1 con il quale ha instaurato un profondo legame di affetto.
ha prestato il suo consenso all'adozione, confermando i Controparte_1 buoni rapporti, equiparabili a quelli tra padre e figlio, con il ricorrente;
ha altresì dichiarato di non essere spostato e di non avere figli.
coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, ha Parte_2 prestato il necessario assenso, ha confermato che il ricorrente ha instaurato con l'adottando un rapporto di profondo affetto e ha dichiarato di non essere mai stata sposata con il padre di suo figlio, il quale, dopo pochi mesi di convivenza, si è disinteressato dell'adottando, tanto che la madre aveva ottenuto l'affido esclusivo del minore, con sentenza emessa dal
Tribunale in Romania.
Il ricorrente ha dichiarato che dal matrimonio con era Parte_2 nata un figlia (in data 20.5.2016-cfr. documentazione in atti).
pagina 2 di 9 All'udienza del 7.5.2025 compariva , zio dell'adottando e fratello di Persona_2
il quale confermava i buoni rapporti tra le parti, affermando di Parte_2 fare anche lui parte della famiglia, peraltro molto unita.
Il Tribunale, ritenuto che il padre dell'adottando doveva essere posto in condizione di esprimere il proprio consenso all'adozione, in considerazione delle incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento, assegnava al ricorrente termine per la notifica nei confronti di Per_1
All'udienza del 9.7.2025 il ricorrente depositava documentazione attesatnte l'avvenuta notifica nei confronti di il quale non compariva. Per_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 7.8.2025.
Preliminarmente si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995 in quanto l'adottante è italiano, come si evince dalla trascrizione dell'atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del Comune di Pineto, e l'adottando è straniero residente in Italia.
Sempre in via preliminare, si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 38 della legge 218/1995 essendo l'adozione (presupposti, costituzione e revoca) regolati dal diritto dell'adottante.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ., n.2426/2006).
L'istruttoria svolta ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottando e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
pagina 3 di 9 - lo stato libero dell'adottando;
- il certificato di residenza (doc.3) e lo stato di famiglia dell'adottante (doc. 4);
- il certificato di nascita (doc.2), il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottando (doc.4);
- il certificato di matrimonio dell'adottante (doc.1);
- copia autentica della sentenza del 20.5.2016 del Tribunale di primo grado di Iasi
(Romania), corredata da traduzione giurata in lingua italiana, con cui l'adottando è stato affidato in via esclusiva alla madre (doc. allegati al ricorso);
- la notifica nei confronti del padre dell'adottando.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312
c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione, così come Parte_2
coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, che, comparsa all'udienza, ha
[...] espresso il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35 (essendo nato il 1975) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando
(art. 291 c.c.).
Quanto alla posizione del padre dell'adottando, si rileva che la citata sentenza del
Tribunale di Iasi ha accertato il suo disinteresse per il figlio, disponendo l'affido esclusivo alla madre, pertanto il suo assenso all'adozione non risulta strettamente necessario (cfr.
Tribunale Milano sez. I, 16/03/2016, n.14; Tribunale Lecco, 29/11/2017, n.7).
Mette conto sottolineare che il padre dell'adottando, sebbene sia stato posto in condizione di esprimere le proprie determinazioni in merito all'adozione del figlio, mediante notifica degli atti del procedimento in esame, non è comparso all'udienza né ha manifestato la propria volontà, confermando il proprio disinteresse per le sorti del figlio e per il rapporto genitoriale con lo stesso, come già acclarato nella citata sentenza di affido esclusivo del minore.
In ogni caso, ritiene il Collegio che, alla luce di tale comportamento, connotato da completo disinteresse per le incisive e definitive conseguenze del provvedimento di adozione, comportanti il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio, anche un pagina 4 di 9 eventuale dissenso del padre naturale, sarebbe contrario all'interesse dell'adottando, che evidentemente, non ha più alcun legame con il genitore.
Dall'istruttoria è emerso, altresì, che l'adottante è sposato con la madre dell'adottando e che dal matrimonio è nata una figlia nel 2016.
Quanto alla possibilità di procedere ad adozione in presenza di figli legittimi si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 557/1988, ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione alle persone che avessero avuto discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
L'impossibilità di procedere all'adozione di persone maggiori di età, invece, sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, permane per chi abbia figli legittimi o legittimati minorenni o maggiorenni capaci e non consenzienti, nonché - per effetto della sentenza della Corte costituzionale 245/2004 - per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (cfr. Corte cost., 20/07/2004,
n. 245, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunziata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti).
A fronte di tale assetto normativo, la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha ritenuto che l'adozione ordinaria possa essere utilizzata anche in presenza di figli minorenni dell'adottante, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare (cfr. Cass. n. 2426/2006, secondo cui “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile
- viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa né resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori”).
pagina 5 di 9 In particolare, la Suprema Corte, in un caso analogo a quello in esame, in cui l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, era figlia naturale del coniuge dell'adottante e sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo, ha ritenuto ammissibile l'adozione sul presupposto che l'adottanda doveva ritenersi affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare (“…l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando
l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio”).
La Corte ha anche osservato come “proprio facendo leva sui profili personalistici della figura, presenti nel caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo ed organizzativo della famiglia di accoglienza, questa Corte
(sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che il Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (allora consistenti nel fatto che l'adottando era orfano dell'altro genitore, aveva un fratello germano minorenne, adottabile ai sensi del citato art.
44, comma 1, lettera b, ed era stabilmente inserito, insieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei minori, nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri dell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età tra adottante ed adottando inferiore a quella stabilita dall'art. 291 cod. civ.. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante, osservando che questi ultimi "beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi” (cfr. Cass. n. 2426/2006). In tali casi, infatti, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari
(ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b), sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul pagina 6 di 9 piano dei valori, l'una e l'altra mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.
Ne consegue che “quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non
v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione. Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti, verrebbe a preservare l'unità e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con
l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere. In una tale situazione peculiare,
l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene
l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cass. n.
354 del 1999, cit.)” (cfr. Cass. n. 2426/2006).
In definitiva la Corte ha affermato che “in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia,
l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” (cfr. Cass. n. 2426/2006).
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di merito successiva, nonché l'intestato Tribunale si sono espressi nello stesso senso (cfr. Tribunale Milano, sez. I, 19/03/2021, n. 24; Tribunale di Torino, sentenza del 25 luglio 2014).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da prima del 2020 ha già mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
La documentazione depositata dal ricorrente dimostra, inoltre, il disinteresse del padre effettivo nei confronti del figlio (cfr. sentenza di affido esclusivo di Controparte_1
in cui si dà atto che il padre non conosce il figlio e in cui si accerta l'omissione del
[...] padre nell'adempimento dei propri obblighi genitoriali nei confronti del figlio;
mancata comparizione all'udienza); dalle dichiarazioni delle parti emerge poi che l'adottando ha instaurato un solido legame familiare con il marito della propria madre.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottando, il quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di esso e il e in quanto l'adozione può garantire Pt_1 all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Quanto alla richiesta dell'adottando si sostituire il proprio cognome con quello di
”, si osserva che, nella specie, trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 Pt_1
c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”, così come modificato con sentenza della Corte cost. n. 135/2023, che ha dichiarato la norma illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di maggiorenne, di aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottato anziché di anteporlo ad esso.
Invero, con sentenza della Corte Costituzionale del 18/04/2025, n.53, la Consulta ha dichiarato non fondate “le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c.
pagina 8 di 9 sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 comma 1 della Costituzione nella parte in cui dispone che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. La scelta legislativa di non permettere la sostituzione del cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante non viola il diritto all'identità personale dell'adottato, né comporta una disparità di trattamento ingiustificata rispetto all'adozione piena di un minore di età”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Pt_1
,
[...] visti gli artt. 313 e 299 c.c.
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di Controparte_1 Pt_1
e che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi
[...] Pt_1 dell'art. 299 comma 1 c.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 5.9.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presiedente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 314/2025 V.G. avente per oggetto “Adozione di maggiorenni” promosso da
, elettivamente domiciliato in Martinsicuro, via C. Colombo n. 141, presso Parte_1
e nello studio dall'Avv. Gabriele De Santis, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso nei confronti di
nato il [...] a [...] Controparte_1
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , nato il [...] a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo (FG), ha chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di , nato a [...] il [...], figlio Controparte_1 dell'attuale coniuge del ricorrente (affidataria esclusiva del Parte_2 minore, giusta sentenza del Tribunale di Iasi del 9.3.2016) e di sussistendo la Per_1 differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt.
291 e ss. c.c.
A tal fine il ricorrente ha allegato di convivere con l'adottando e sua madre dal
2020, ancora prima di contrarre matrimonio con la Pt_2
Il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato al ragazzo e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendeva dare anche veste giuridica.
All'udienza del 7.5.2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e la madre dell'adottando, che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare , Controparte_1 con il quale ha instaurato un profondo legame di affetto.
ha prestato il suo consenso all'adozione, confermando i Controparte_1 buoni rapporti, equiparabili a quelli tra padre e figlio, con il ricorrente;
ha altresì dichiarato di non essere spostato e di non avere figli.
coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, ha Parte_2 prestato il necessario assenso, ha confermato che il ricorrente ha instaurato con l'adottando un rapporto di profondo affetto e ha dichiarato di non essere mai stata sposata con il padre di suo figlio, il quale, dopo pochi mesi di convivenza, si è disinteressato dell'adottando, tanto che la madre aveva ottenuto l'affido esclusivo del minore, con sentenza emessa dal
Tribunale in Romania.
Il ricorrente ha dichiarato che dal matrimonio con era Parte_2 nata un figlia (in data 20.5.2016-cfr. documentazione in atti).
pagina 2 di 9 All'udienza del 7.5.2025 compariva , zio dell'adottando e fratello di Persona_2
il quale confermava i buoni rapporti tra le parti, affermando di Parte_2 fare anche lui parte della famiglia, peraltro molto unita.
Il Tribunale, ritenuto che il padre dell'adottando doveva essere posto in condizione di esprimere il proprio consenso all'adozione, in considerazione delle incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento, assegnava al ricorrente termine per la notifica nei confronti di Per_1
All'udienza del 9.7.2025 il ricorrente depositava documentazione attesatnte l'avvenuta notifica nei confronti di il quale non compariva. Per_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 7.8.2025.
Preliminarmente si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995 in quanto l'adottante è italiano, come si evince dalla trascrizione dell'atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del Comune di Pineto, e l'adottando è straniero residente in Italia.
Sempre in via preliminare, si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 38 della legge 218/1995 essendo l'adozione (presupposti, costituzione e revoca) regolati dal diritto dell'adottante.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ., n.2426/2006).
L'istruttoria svolta ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottando e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
pagina 3 di 9 - lo stato libero dell'adottando;
- il certificato di residenza (doc.3) e lo stato di famiglia dell'adottante (doc. 4);
- il certificato di nascita (doc.2), il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottando (doc.4);
- il certificato di matrimonio dell'adottante (doc.1);
- copia autentica della sentenza del 20.5.2016 del Tribunale di primo grado di Iasi
(Romania), corredata da traduzione giurata in lingua italiana, con cui l'adottando è stato affidato in via esclusiva alla madre (doc. allegati al ricorso);
- la notifica nei confronti del padre dell'adottando.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312
c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione, così come Parte_2
coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, che, comparsa all'udienza, ha
[...] espresso il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35 (essendo nato il 1975) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando
(art. 291 c.c.).
Quanto alla posizione del padre dell'adottando, si rileva che la citata sentenza del
Tribunale di Iasi ha accertato il suo disinteresse per il figlio, disponendo l'affido esclusivo alla madre, pertanto il suo assenso all'adozione non risulta strettamente necessario (cfr.
Tribunale Milano sez. I, 16/03/2016, n.14; Tribunale Lecco, 29/11/2017, n.7).
Mette conto sottolineare che il padre dell'adottando, sebbene sia stato posto in condizione di esprimere le proprie determinazioni in merito all'adozione del figlio, mediante notifica degli atti del procedimento in esame, non è comparso all'udienza né ha manifestato la propria volontà, confermando il proprio disinteresse per le sorti del figlio e per il rapporto genitoriale con lo stesso, come già acclarato nella citata sentenza di affido esclusivo del minore.
In ogni caso, ritiene il Collegio che, alla luce di tale comportamento, connotato da completo disinteresse per le incisive e definitive conseguenze del provvedimento di adozione, comportanti il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio, anche un pagina 4 di 9 eventuale dissenso del padre naturale, sarebbe contrario all'interesse dell'adottando, che evidentemente, non ha più alcun legame con il genitore.
Dall'istruttoria è emerso, altresì, che l'adottante è sposato con la madre dell'adottando e che dal matrimonio è nata una figlia nel 2016.
Quanto alla possibilità di procedere ad adozione in presenza di figli legittimi si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 557/1988, ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione alle persone che avessero avuto discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
L'impossibilità di procedere all'adozione di persone maggiori di età, invece, sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, permane per chi abbia figli legittimi o legittimati minorenni o maggiorenni capaci e non consenzienti, nonché - per effetto della sentenza della Corte costituzionale 245/2004 - per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (cfr. Corte cost., 20/07/2004,
n. 245, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunziata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti).
A fronte di tale assetto normativo, la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha ritenuto che l'adozione ordinaria possa essere utilizzata anche in presenza di figli minorenni dell'adottante, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare (cfr. Cass. n. 2426/2006, secondo cui “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile
- viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa né resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori”).
pagina 5 di 9 In particolare, la Suprema Corte, in un caso analogo a quello in esame, in cui l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, era figlia naturale del coniuge dell'adottante e sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo, ha ritenuto ammissibile l'adozione sul presupposto che l'adottanda doveva ritenersi affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare (“…l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando
l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio”).
La Corte ha anche osservato come “proprio facendo leva sui profili personalistici della figura, presenti nel caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo ed organizzativo della famiglia di accoglienza, questa Corte
(sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che il Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (allora consistenti nel fatto che l'adottando era orfano dell'altro genitore, aveva un fratello germano minorenne, adottabile ai sensi del citato art.
44, comma 1, lettera b, ed era stabilmente inserito, insieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei minori, nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri dell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età tra adottante ed adottando inferiore a quella stabilita dall'art. 291 cod. civ.. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante, osservando che questi ultimi "beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi” (cfr. Cass. n. 2426/2006). In tali casi, infatti, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari
(ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b), sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul pagina 6 di 9 piano dei valori, l'una e l'altra mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.
Ne consegue che “quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non
v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione. Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti, verrebbe a preservare l'unità e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con
l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere. In una tale situazione peculiare,
l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene
l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cass. n.
354 del 1999, cit.)” (cfr. Cass. n. 2426/2006).
In definitiva la Corte ha affermato che “in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia,
l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” (cfr. Cass. n. 2426/2006).
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di merito successiva, nonché l'intestato Tribunale si sono espressi nello stesso senso (cfr. Tribunale Milano, sez. I, 19/03/2021, n. 24; Tribunale di Torino, sentenza del 25 luglio 2014).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da prima del 2020 ha già mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
La documentazione depositata dal ricorrente dimostra, inoltre, il disinteresse del padre effettivo nei confronti del figlio (cfr. sentenza di affido esclusivo di Controparte_1
in cui si dà atto che il padre non conosce il figlio e in cui si accerta l'omissione del
[...] padre nell'adempimento dei propri obblighi genitoriali nei confronti del figlio;
mancata comparizione all'udienza); dalle dichiarazioni delle parti emerge poi che l'adottando ha instaurato un solido legame familiare con il marito della propria madre.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottando, il quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di esso e il e in quanto l'adozione può garantire Pt_1 all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Quanto alla richiesta dell'adottando si sostituire il proprio cognome con quello di
”, si osserva che, nella specie, trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 Pt_1
c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”, così come modificato con sentenza della Corte cost. n. 135/2023, che ha dichiarato la norma illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di maggiorenne, di aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottato anziché di anteporlo ad esso.
Invero, con sentenza della Corte Costituzionale del 18/04/2025, n.53, la Consulta ha dichiarato non fondate “le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c.
pagina 8 di 9 sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 comma 1 della Costituzione nella parte in cui dispone che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. La scelta legislativa di non permettere la sostituzione del cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante non viola il diritto all'identità personale dell'adottato, né comporta una disparità di trattamento ingiustificata rispetto all'adozione piena di un minore di età”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Pt_1
,
[...] visti gli artt. 313 e 299 c.c.
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di Controparte_1 Pt_1
e che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi
[...] Pt_1 dell'art. 299 comma 1 c.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 5.9.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
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