Articolo 1 del Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
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30 giugno 2003
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13 agosto 2003
Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
((e la tutela)) delle strade ((, le norme sui veicoli)) e le norme di equipaggiamento dei veicoli

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza (( . . . )) ;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.".
((1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1";
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel presente articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli di cui al comma 3-bis,".)) 2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto".
((2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi del comma 4" sono soppresse".)) 3. All' articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti i seguenti))
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia e)) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.)) ;
((2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. ))
Entrata in vigore il 13 agosto 2003
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