Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 1.6.1945, ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonino Di Fresco e Sergio Quadra;
appellanti
CONTRO
ubicato in Palermo, Via Domenico Russo nn. 16-22, Controparte_2
c.f. ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rizzuto
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2021 e Parte_1 Controparte_1
hanno impugnato la sentenza del 21.7.2021 con cui il Tribunale di Palermo, provvedendo sull'impugnativa della delibera assunta il 10.6.2019 dall'assemblea del
[...]
di Palermo, aveva dichiarato cessata la materia del Controparte_3
contendere in ragione dell'intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea il 16.12.2019, e compensato le spese di lite.
Si è costituito l'appellato e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni precisate dagli appellanti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 29.11.2023 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
n. 1552/2021 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti denunciano vizio di nullità della sentenza per avere il Tribunale, all'udienza del 21.7.2021, tenutasi in modalità cartolare, omesso di concedere, come richiesto, i termini ex art. 190 c.p.c. e deciso senz'altro la causa ai sensi 281 sexies c.p.c. con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il motivo è fondato.
Il giudice ove ritenga di optare per il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. (nella formulazione anteriore al d.lgs. 149/2022), fatte precisare le conclusioni deve invitare le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'altra da fissare e solo dopo la discussione può pronunciare sentenza (Cass. 30180/2024).
Nello specifico, il Tribunale non ha invitato le parti a discutere oralmente la causa, che ha invece trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precludendo alle parti sia di depositare comparse conclusionali e memorie di replica sia, in sostituzione di queste, di procedere alla discussione orale (Cass. 30180/2024 cit.).
Il vulnus apportato al diritto di difesa, indisponibile anche nella fase decisoria, determina la nullità della sentenza, a prescindere dalla dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito dalla parte che ha formulato l'eccezione (Cass. 30180/24 cit. che richiama in motivazione Cass.civ. Sez. Un.
36596/21).
Ciò non esime la Corte dalla cognizione del merito della controversia, non rientrando l'anzidetta nullità fra quelle che comportano la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c..
Gli appellanti lamentano l'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere per non avere il Giudice considerato che la delibera condominiale adottata in sostituzione e ratifica della precedente impugnata era stata a sua volta impugnata, sicché in caso di sua caducazione la prima sarebbe tornata applicabile.
La doglianza è fondata per le ragioni di seguito esposte.
In generale, la sostituzione della delibera impugnata con altra assunta successivamente, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali, sempre che la delibera sostitutiva sia conforme a legge (ex multis, Cass., n. 10847/2020).
All'esito dell'accertamento incidentale cui il giudice è tenuto al fine di verificare il detto presupposto, ritiene la Corte che, sulla scorta della documentazione in atti, alla delibera del 16.12.2019 assunta “a ratifica e sostituzione” della precedente e impugnata a sua volta, non potesse annettersi efficacia sanante, giacché adottata (al pari della prima del 10.6.2019) da assemblea non validamente convocata.
n. 1552/2021 R.G. 3
È incontroverso che il , formato da quattro distinti edifici con beni e Parte_2 parti comuni all'intero complesso immobiliare (al quale partecipano oltre sessanta condòmini), costituisce un c.d. supercondominio.
A mente dell'art. 67 ,comma 3, disp. att. c.c., “quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine”.
La norma, ispirata all'esigenza di facilitare, con la limitazione del numero dei partecipanti, il procedimento di formazione della volontà assembleare e nel contempo di eliminare le difficoltà connesse alla convocazione di tali assemblee, è espressamente dichiarata inderogabile dall'art 72 disp att. c.c.. Pertanto, nel caso specifico, le decisioni sulla nomina dell'amministratore e sulla gestione ordinaria non potevano essere assunte dall'assemblea del 16.12.2019, convocata su impulso di alcuni condòmini, trattandosi di argomenti rientranti nelle attribuzioni esclusive dei rappresentanti dei condomìni, alla cui eventuale mancanza avrebbe dovuto sopperirsi secondo la citata disciplina.
Né vale osservare che l'ordine del giorno della delibera “sostitutiva” includeva argomenti da discutere e deliberare in “sede plenaria”. Premesso, infatti, che il supercondominio aveva già nel 2017 nominato un amministratore (v. all. 7 fasc. primo grado appellato) e che anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina l'amministratore continua ad esercitare legittimamente in prorogatio fino all'avvenuta sostituzione i suoi poteri (per tutte, Cass. n.7699/2019), l'assemblea straordinaria del supercondominio avrebbe potuto autoconvocarsi solo previa richiesta all'amministratore e decorso vanamente il termine di dieci giorni dalla richiesta stessa, come previsto dall'art. 66 disp.att. c.c..
Non vi è prova che in occasione dell'assemblea del 16.12.2019, esitata nella delibera “sostitutiva”,
e con riferimento alle questioni esulanti dalla competenza dell'assemblea dei rappresentanti, sia stata rispettata tale procedura.
L'assemblea del 16.12.2019, in quanto irregolarmente convocata, dunque, non era idonea alla formazione di un valido consenso assembleare.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla deliberazione impugnata del 10.6.2019, non risultando rispettate le modalità di convocazione dell'assemblea di cui al terzo comma dell'art. 67 disp. att. c.c.. Avuto riguardo agli argomenti all'o.d.g. (rinnovo organi amministrativi, nomina amministratore, rendiconto gestione periodo gen-dic. 2018, esame preventivo 2019: vds. all 3 fasc.
n. 1552/2021 R.G. 4
primo grado appellato), essa poteva essere adottata non dai condòmini ma dai rappresentanti dei condomìni all'uopo convocati nei modi di legge.
La deliberazione deve, pertanto, ritenersi viziata e per tale ragione, in accoglimento dell'impugnativa dev'essere annullata.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni di validità dell'atto.
Il motivo sub 3 dell'appello, relativo alla compensazione delle spese di lite, resta assorbito dalla nuova regolamentazione cui deve procedersi a seguito della riforma della sentenza. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellato va infatti condannato al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del
Tribunale di Palermo n.3128 del 21.7.2021 appellata da e Parte_1 Controparte_1
annulla la deliberazione dell'assemblea del
[...] Controparte_2
assunta in data 10.6.2019; condanna il alla rifusione, a favore degli appellanti, Controparte_2
delle spese di lite, che liquida per il primo grado, in complessivi euro 2.540,00, e per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. .
Così deciso in Palermo il 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1552/2021 R.G.