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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 884/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti Pio Ugo Ori e Antonella Lot
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 13/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1 1. Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in
Bangladesh – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli
atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto e risiede tuttora in Pieve di Soligo (TV),
alla Via Pasubio n. 38 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE)
2019/1111 del 25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data 13/02/2025 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'autorità giurisdizionale.
2. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento posto che le condizioni concordate tra i coniugi sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità e infine il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
NARSINGDI - BANGLADESH il 09/12/1990 e nata a Parte_2
NARSINGDI - BANGLADESH il 02/10/1997, matrimonio contratto il 15/08/2016 in
Dhaka – Bangladesh e trascritto al n. 119, Parte II, Serie C, Anno 2024, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale di Via Pasubio n.38, Pieve di Soligo (TV), rimane in uso al marito,
la moglie con il figlio si trasferirà altrove.
2 c) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre. Il figlio vivrà a settimane alterne con un genitore e con Per_1
l'altro, dal martedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva quando un genitore lo accompagnerà a casa dell'altro. Ogni genitore inoltre potrà tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e per giorni 7 durante quelle invernali, nei periodi che verranno previamente concordati dai genitori.
d) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
e) Il marito verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio ER
, la somma mensile di €. 300,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con
[...]
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del
50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio minore,
secondo quanto previsto dal c.d. Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso.
f) L'assegno unico per il figlio sarà percepito dal marito, finché la moglie non avrà
trovato un lavoro regolare, dopodiché sarà percepito dalla stessa.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 884/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti Pio Ugo Ori e Antonella Lot
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 13/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
1 1. Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in
Bangladesh – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli
atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto e risiede tuttora in Pieve di Soligo (TV),
alla Via Pasubio n. 38 (cfr. doc. 2).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE)
2019/1111 del 25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data 13/02/2025 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'autorità giurisdizionale.
2. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento posto che le condizioni concordate tra i coniugi sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità e infine il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
NARSINGDI - BANGLADESH il 09/12/1990 e nata a Parte_2
NARSINGDI - BANGLADESH il 02/10/1997, matrimonio contratto il 15/08/2016 in
Dhaka – Bangladesh e trascritto al n. 119, Parte II, Serie C, Anno 2024, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale di Via Pasubio n.38, Pieve di Soligo (TV), rimane in uso al marito,
la moglie con il figlio si trasferirà altrove.
2 c) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre. Il figlio vivrà a settimane alterne con un genitore e con Per_1
l'altro, dal martedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva quando un genitore lo accompagnerà a casa dell'altro. Ogni genitore inoltre potrà tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e per giorni 7 durante quelle invernali, nei periodi che verranno previamente concordati dai genitori.
d) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
e) Il marito verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio ER
, la somma mensile di €. 300,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con
[...]
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del
50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio minore,
secondo quanto previsto dal c.d. Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso.
f) L'assegno unico per il figlio sarà percepito dal marito, finché la moglie non avrà
trovato un lavoro regolare, dopodiché sarà percepito dalla stessa.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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