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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2514 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Anna Lisa Carta, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Santu Lussurgiu CP_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Pietro Casula, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 324/VI del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 05.06.2024, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.07.2024, e , dopo avere premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in Oristano il 12.08.2001 (atto n. 42 – Parte II – Serie A – anno
2001), di avere avuto tre figli, (nata il [...]), e (entrambi nati il Per_1 Per_2 Per_3
15.09.2006), e di non avere ripreso la convivenza in seguito alla sentenza (n. 147/2023, pubblicata il
31.03.2023) con cui questo Tribunale aveva pronunciato la loro separazione, hanno chiesto che
1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso (personalmente sottoscritto ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ. e contenente la dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare alla personale comparizione innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con contestuale istanza di trattazione del processo ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.).
Anche il Pubblico Ministero ha domandato che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 31.03.2023,
della sentenza di separazione (n. 147/2023), sicché è certa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, eccettuati gli accordi concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita da parte del genitore non convivente relativi ai figli e divenuti Per_2 Persona_4
maggiorenni nelle more del processo, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dai coniugi, idonee ad assicurare il diritto della prole di continuare a ricevere sostegno economico dai genitori fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oristano il 12.08.2001 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 42 – Parte II – Serie A – anno 2001, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa familiare rimarrà assegnata ad in ragione della convivenza con la prole;
CP_1
2) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_3 Persona_5 Parte_1
verserà ad , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 600,00 CP_1
(ossia, euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale su base Istat;
2 3) le spese straordinarie – sanitarie (non coperte dal S.S.N.), scolastiche, ricreative, ludiche sportive, previamente concordate e/o documentate – relative ai figli e Per_1 Per_3 Per_5
continueranno a essere ripartite fra i genitori in ragione del 50% a testa;
[...]
4) ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2514 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Anna Lisa Carta, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Santu Lussurgiu CP_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Pietro Casula, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 324/VI del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 05.06.2024, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.07.2024, e , dopo avere premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in Oristano il 12.08.2001 (atto n. 42 – Parte II – Serie A – anno
2001), di avere avuto tre figli, (nata il [...]), e (entrambi nati il Per_1 Per_2 Per_3
15.09.2006), e di non avere ripreso la convivenza in seguito alla sentenza (n. 147/2023, pubblicata il
31.03.2023) con cui questo Tribunale aveva pronunciato la loro separazione, hanno chiesto che
1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso (personalmente sottoscritto ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ. e contenente la dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare alla personale comparizione innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con contestuale istanza di trattazione del processo ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.).
Anche il Pubblico Ministero ha domandato che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 31.03.2023,
della sentenza di separazione (n. 147/2023), sicché è certa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, eccettuati gli accordi concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita da parte del genitore non convivente relativi ai figli e divenuti Per_2 Persona_4
maggiorenni nelle more del processo, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dai coniugi, idonee ad assicurare il diritto della prole di continuare a ricevere sostegno economico dai genitori fino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oristano il 12.08.2001 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 42 – Parte II – Serie A – anno 2001, le annotazioni previste dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa familiare rimarrà assegnata ad in ragione della convivenza con la prole;
CP_1
2) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_3 Persona_5 Parte_1
verserà ad , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 600,00 CP_1
(ossia, euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale su base Istat;
2 3) le spese straordinarie – sanitarie (non coperte dal S.S.N.), scolastiche, ricreative, ludiche sportive, previamente concordate e/o documentate – relative ai figli e Per_1 Per_3 Per_5
continueranno a essere ripartite fra i genitori in ragione del 50% a testa;
[...]
4) ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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