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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3922/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIANESE GIULIA, elettivamente domiciliata come in atti
E
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. BUX MARILY, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Parte_1 sig. in data 07.09.2013 a Rovigo (RO), atto trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rovigo anno 2013, parte II, serie A, atto 34, alle seguenti CONDIZIONI
1. La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre ove la minore continuerà ad avere la residenza anagrafica. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione
1 e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Rovigo (RO) via Pozzato n. 68, è di proprietà del sig. ; la sig.ra ontinuerà a risiedere a Rovigo (RO) CP_1 Pt_1 via Viernheim n. 52 unitamente alla figlia, come già stabilito in accordo di separazione.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: I) POMERIGGI
ORDINARI Il padre, durante il periodo infrasettimanale ordinario, avrà la possibilità di frequentare la figlia per due pomeriggi, stabiliti per i giorni: alle ore 16:00 alle ore 21:00 (nei mesi Pt_2 di luglio e agosto fino alle ore 22.00, ovvero sino alle 21.30 in caso di frequentazione di centri estivi), alle ore 16:00 alle ore 19:30 (nei mesi di luglio e agosto fino alle ore 22.00, ovvero sino Pt_3 alle 21.30 in caso di frequentazione di centri estivi). Nel caso di impossibilità di frequentazione nel pomeriggio concordato in uno dei suddetti giorni, per impegni scolastici o extra scolastici o esigenze personali della figlia, ovvero per impegni personali o lavorativi dei genitori, esso potrà essere recuperato nel corso della medesima settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì), previo accordo tra le parti e comunque tenendo conto dei rispettivi impegni e preferenze. Il recupero nel giorno di venerdì è possibile solo se la figlia nel weekend successivo sarà con la madre. II) trascorrerà col padre un weekend ogni due settimane (weekend alternato) Persona_2 secondo il seguente orario: NEL PERIODO SCOLASTICO (da settembre a giugno compresi) dopo l'uscita da scuola del sabato fino alle ore 19:00 di domenica. NEL PERIODO ESTIVO (mesi di luglio e agosto) dalle ore 13:00 del venerdì (ovvero dalle ore 16.00 del venerdì in caso di frequentazione di centri estivi) sino alle ore 19:30 di domenica. Nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), la frequentazione del giovedì pomeriggio è annullata quando il weekend immediatamente successivo è di spettanza del padre (dalle ore 16:00 del venerdì sino alle ore 16:00 di domenica); viceversa, quando il weekend immediatamente successivo è di spettanza della madre, la frequentazione del giovedì pomeriggio avviene regolarmente. I suddetti orari potranno essere modificati in ragione delle preminenti esigenze della figlia e di quelle dei genitori, previo congruo preavviso e concertazione delle parti, privilegiando la frequentazione con il genitore qualora l'altro risulti impedito, a prescindere dalla settimana di competenza. III) VACANZE ESTIVE Le vacanze estive sono comunicate tra le parti entro il 15 Maggio di ogni anno. La minore può trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi. Previa concertazione delle parti, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, la figlia potrà partecipare a periodi di viaggio e/o soggiorno senza la presenza del genitore (a titolo esemplificativo: campi estivi, soggiorni di studio, vacanze con parenti). IV) La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori la metà del Parte_4 periodo di vacanza, secondo il seguente calendario, che sarà applicato in modo alternato per
2 ciascuna annualità: ANNO A 24/25/26 dicembre con la madre, 27 (dalle ore 10) 28/29 (fino alle ore
19) dicembre con il padre, 30/31dicembre e 1 / 2 gennaio con la madre, 3 (dalle ore 10) /4/5/6 (fino alle 19) gennaio con il padre;
ANNO B 24 (dalle ore 10)/25/26 (fino alle ore 19) con il padre,
27/28/29 dicembre con la madre, 30 (dalle ore 10) /31dicembre e 1 / 2 gennaio (fino alle ore 19) con il padre, 3/4/5/6 gennaio con la madre. La turnazione parte con l'anno A. Il calendario di frequentazione tra la minore e i genitori, subito dopo l'Epifania, riprende nell'eventuale weekend a favore del genitore che non ha trascorso l'Epifania insieme alla figlia. V) VACANZE PASQUALI La minore trascorre con ciascuno dei genitori tre giorni secondo il seguente calendario, in modo alternato per ciascuna annualità: ANNO A giovedì santo dalle 10:00 alle 19:00 con il padre, venerdì santo con la madre, sabato santo (dalle ore 10) e domenica di Pasqua (fino alle 19) con il padre, lunedì dell'Angelo e martedì conla madre;
ANNO B giovedì santo con la madre, venerdì dalle 10 alle
19 con il padre, sabato santo e domenica di Pasqua con la madre, lunedì dell'Angelo dalle 10 e martedì fino alle 19 con il padre La turnazione parte con l'anno A. Previo congruo avviso ed accordo delle parti, le predette turnazioni relative alle vacanze natalizie e pasquali potranno essere modificate, tenuto conto delle esigenze della figlia e dei genitori e garantendo comunque una ripartizione paritaria. VI) ALTRE FESTIVITA' Sospensione scolastica in occasione del Carnevale: la minore trascorrerà le tre giornate infrasettimanali ad annualità alterne, a partire dal primo anno a favore della madre;
quando di spettanza del padre, l'orario è dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 19:00 del terzo giorno. Il fine settimana immediatamente precedente le predette giornate sarà oggetto di specifico accordo tra le parti affinché sia trascorso dalla minore preferibilmente con il genitore con il quale non trascorre i tre giorni di vacanza. Tutti i giorni festivi (ad eccezione del
Santo Patrono): si segue il diritto di visita ordinario. Qualora la festività ricada in uno dei due giorni infrasettimanali di spettanza del padre, l'orario della giornata è dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Compleanni: I compleanni dei genitori sono festeggiati alla prima occasione possibile. Il compleanno della minore, previo accordo tra le parti, può essere festeggiato con la compresenza di entrambi i genitori. Le Parti, avuto riguardo delle preminenti esigenze della minore, potranno, previo accordo e con congruo preavviso, apportare modifiche al suddetto piano genitoriale, garantendo comunque alla figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Relativamente all'abitazione presso cui è collocata la minore nei rispettivi tempi di affidamento, con riguardo alla salute ed al benessere fisico della figlia, ciascuno dei genitori è responsabile dello stato igienico-sanitario e manutentivo del proprio immobile ove è collocata la minore nei rispettivi tempi di affidamento, sollevando l'altro genitore da qualsivoglia responsabilità.
4. Il sig. si CP_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di Parte_1
3 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge. Il versamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente intestato alla predetta in essere presso Banca Unicredit codice IBAN
[...]. Il sig. si obbliga inoltre a corrispondere, nei medesimi CP_1 termini e con le medesime modalità, altresì la quota parte nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previa esibizione delle relative pezze giustificative, come da linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 14.07.2017 e di seguito indicate: I) SPESE
EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SNN;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto della figlia, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. II) SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO
DI ENTRAMBI I GENITORI: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni e rette e spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede et similia), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting; viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per apprendimento delle lingue straniere. b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento di patente di guida. c) spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Dette spese straordinarie saranno portate in detrazione per la rispettiva quota parte da ciascun genitore nella misura del 50%. 5.
L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico e universale per il figlio a carico, ovvero altro futuro contributo sostitutivo del predetto) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via esclusiva. Il sig. presta il consenso all'erogazione diretta ed in CP_1 misura intera alla madre.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver
4 definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
7. Le parti prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di documento equipollente, anche con riferimento alla figlia .
8. Spese di lite compensate”. Per_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata in data [...] la figlia
; hanno precisato di avere sottoscritto in data 29.12.2021 accordo di separazione a seguito di Per_1
negoziazione assistita munita di autorizzazione del PM presso il Tribunale di Rovigo in data
18.1.2022- n. 01/2022 Reg. Neg Ass.
Essendo trascorso dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 15.10.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.11.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 29.11.2024, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
5 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 29.12.2021 dell'avvenuta certificazione dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla data dell''accordo di separazione avvenuta a seguito di negoziazione assistita è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente autonoma.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROVIGO in data 07/09/2013 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di ROVIGO nell'anno 2013, al numero 34, parte 2, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 3.12.2024 il Presidente Est. dott.ssa Federica Abiuso
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