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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso contenzioso.sogetspa@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1000090503 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
IN FATTO E IN DIRITTO In data 11/02/2025 Ricorrente_1 ha iscritto a ruolo il ricorso proposto personalmente in forma cartacea avverso l'avviso di accertamento n. 1000090503 emesso dalla SO.G.E.T. s.p.a. e notificatole in data 14/12/2024 per IMU dell'anno 2020. Per l'udienza fissata per la trattazione in camera di consiglio del procedimento è intervenuta la SO.G.E.T. s.p.a che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto non ritualmente notificato. Ciò posto, è noto che ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 21 del D. Lgs n. 546/1992 il ricorso deve essere notificato , a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha depositato la prova della notificazione del ricorso effettuata nel termine perentorio assegnato. Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della costituzione volontaria della SO.G.E.T. s.p.a. nulla deve disporsi in ordine alla spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
HE De RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso contenzioso.sogetspa@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1000090503 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
IN FATTO E IN DIRITTO In data 11/02/2025 Ricorrente_1 ha iscritto a ruolo il ricorso proposto personalmente in forma cartacea avverso l'avviso di accertamento n. 1000090503 emesso dalla SO.G.E.T. s.p.a. e notificatole in data 14/12/2024 per IMU dell'anno 2020. Per l'udienza fissata per la trattazione in camera di consiglio del procedimento è intervenuta la SO.G.E.T. s.p.a che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto non ritualmente notificato. Ciò posto, è noto che ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 21 del D. Lgs n. 546/1992 il ricorso deve essere notificato , a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha depositato la prova della notificazione del ricorso effettuata nel termine perentorio assegnato. Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della costituzione volontaria della SO.G.E.T. s.p.a. nulla deve disporsi in ordine alla spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
HE De RI