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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
RI SA Rizzo Presidente
RI RA AR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 1665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'esito dell'udienza del 15.10.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e 429 c.p.c., a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche Parte_1 C.F._1 in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo Baldi P.B. (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, con CP_1
l'avvocato Cristina Montanaro, che la rappresenta e difende per procura in atti –
APPELLATA –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello di nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 18398/2020, resa tra le parti il 16.12.2020,
a definizione del giudizio recante N. R.G. 82875/2016, promosso da nei Parte_1 confronti di – decadenza dall'assegnazione di immobile di edilizia CP_1 residenziale pubblica-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, per Parte_1 CP_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale repertorio EL/1669/2016, protocollo
EL/39293/2016, adottata, nei propri confronti, da il 21 ottobre 2016 e CP_1 notificatale il 7 novembre 2016, nonché per l'annullamento del provvedimento protocollo EL/12124, notificatole il 14 giugno 2016 e di qualunque altro atto o provvedimento preordinato o consequenziale agli atti anzidetti.
Premesso di essere invalida civile e assegnataria, da oltre 30 anni, dell'immobile residenziale di proprietà pubblica in via Dell'Arco di Parma 14, int. 3, nel quale CP_1 ha coabitato con il proprio coniuge, , fino al 18 giugno 2013, data in Controparte_2 cui il si trasferisce in altra abitazione, pur restando integro il rapporto di CP_2 coniugio, a sostegno della propria domanda, allega: Parte_1
- I richiamati provvedimenti (n. EL/12124 e n. EL/39293/2016) sono emessi nell'ambito del procedimento amministrativo di decadenza automatica dell'assegnazione dell'alloggio conseguito al superamento, per due anni consecutivi (2013-2014), del limite di reddito fissato dalla Regione Lazio quale requisito necessario ai fini dell'assegnazione dell'immobile (il primo è il provvedimento che comunica alla destinataria l'avvio del procedimento amministrativo, il secondo è il provvedimento finale che la dichiara decaduta dall'assegnazione dell'alloggio familiare).
- L'amministrazione capitolina, nell'adottare detti provvedimenti, intende dare applicazione dell'art. 13 della L.R. Lazio n. 12/1999, rubricato “Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa”, che fra le varie ipotesi di decadenza, alla lettera “ E”, prevede il superamento, per due anni consecutivi, del limite di reddito definito ai sensi dell'art 7 co 1 Lett. B, che a sua volta rinvia alla determinazione del
Consiglio regionale n. A07869 del 2 ottobre 2013.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - Il superamento del limite reddituale contestato alla deriva dal cumulo Pt_1 dei redditi dei due coniugi, tuttavia, come rappresentato con nota del 26 luglio
2016, sin dal 18 giugno 2013 non risiede più nell'immobile Controparte_2 oggetto di assegnazione alla dunque, non è più parte del nucleo Pt_1 familiare dell'appellante, con la conseguenza che il reddito del non CP_2 concorre a definire il reddito del nucleo familiare.
- I provvedimenti impugnati violano il disposto dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, in quanto non esplicitano il termine per impugnare i provvedimenti stessi dinanzi all'autorità giudiziaria.
- I provvedimenti impugnati violano il disposto dell'art 3 comma 1 L. 241/1990, in quanto difettano di esaustiva motivazione, limitandosi a richiamare il sopravvenuto difetto dei requisiti e il superamento dei limiti reddituali, ma senza specificare l'entità di tali limiti ed in che misura essi siano stati superati.
- Il provvedimento finale è adottato in ritardo rispetto al termine di 30 giorni decorrente dall'inizio del procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 2 comma 2 L. 241/1990.
- Difetta adeguata istruttoria da parte dell'amministrazione capitolina, che non tiene conto del fatto che , dal 2013, non abita nell'immobile e Controparte_2 non è più parte del nucleo familiare dell'assegnataria, con la conseguenza che del reddito del non deve tenersi conto nella determinazione del reddito CP_2 del nucleo familiare.
In via subordinata, la allega la violazione dell'art. 50 comma 3 della Legge Pt_1 regionale del Lazio n. 27/2006 da parte della PA che, in seguito alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, avrebbe dovuto proporre, alla ricorrente, di sottoscrivere un nuovo contratto, con canone da quantificarsi secondo i diversi criteri di cui alla invocata norma.
costituitosi tardivamente, conclude per il rigetto della domanda. CP_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<1) rigetta tutte le domande proposte da 2) condanna Parte_1 Pt_1 al rimborso, in favore di delle spese di giudizio, che si
[...] CP_1 liquidano in euro 1.200, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali.>>
Di seguito, le ragioni della decisione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La difesa della in punto di violazione dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990 non ha Pt_1 pregio: l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità giudiziaria dinanzi a cui proporre ricorso determinano la mera irregolarità, non l'illegittimità del provvedimento amministrativo.
Non si ravvisa l'allegato difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 3 comma 1 L. 241/1990: dalla struttura argomentativa del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la decadenza della Pt_1 dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica consegue al superamento, nel biennio 2013-2014, da parte dell'unico nucleo familiare composto dalla ricorrente e dal coniuge, , del limite reddituale ex art. 13 comma 1 Controparte_2 lett. E e art. 7 comma 1 lett. B L. regionale del Lazio n. 12/1999.
La documentazione versata in atti (visure anagrafiche e catastali) prova che il patrimonio e il reddito complessivo del nucleo familiare assegnatario dell'immobile superano il limite fissato dalla determinazione del consiglio regionale del Lazio n.
A07869 del 2 ottobre 2013 (a cui fa rinvio l'art 7 L. 12/1999), pari a euro 20.344,92.
Per l'art. 11 L. 12/1999, stante la prosecuzione del rapporto di coniugio, la circostanza che abbia trasferito altrove la propria residenza non comporta il venir Controparte_2 meno del nucleo familiare;
dunque, anche il reddito del deve essere CP_2 considerato per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnataria dell'immobile, nonostante il trasferimento di residenza.
I vizi di forma allegati non rilevano: si tratta di atto dovuto e vincolato;
dunque, il vizio formale o procedimentale non ne comporta l'annullabilità, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto già adottato (art. 21 octies L. 241/1990)
La domanda subordinata della per la sottoscrizione di un contratto ai sensi Pt_1 dell'art. 50 comma 3 L. regionale del Lazio 27/2006 non ha fondamento giuridico.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1 preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza, annullare i provvedimenti impugnati, ovvero in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 domanda principale, imporre all'appellata di proporre alla resistente di sottoscrivere un contratto di locazione con applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la infra richiamata delibera, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con vittoria di spese ed onorari del duplice grado di giudizio oltre accessori come di legge.>>
Con la comparsa depositata il 14.09.2021, chiede la conferma della CP_1 sentenza impugnata e il favore delle spese del grado.
L'appello non ha pregio.
A sostegno delle riportate conclusioni, la articola cinque motivi di appello. Pt_1
1) Rubricato “Violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990”. La censura Pt_1 la decisione nella parte in cui accerta che l'omessa indicazione, nel provvedimento, del termine per la impugnazione del provvedimento stesso e dell'autorità giudiziaria dinanzi a cui proporre tale impugnazione non ne determinano l'illegittimità, ma la mera irregolarità. A tal fine, l'appellante ripropone la difesa per la quale, alla violazione di tale norma, consegue non la mera irregolarità dell'atto, ma la lesione dell'esigenza di tutela giurisdizionale del privato cittadino, nonché la violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed efficacia, anche ai sensi dell'art. 97 Cost.
La censura è inammissibile in quanto non si pone in reale contrapposizione critica alla motivazione esplicitata in sentenza a sostegno del punto di decisione in esame, ma concretizza la mera reiterazione delle tesi difensive già motivatamente valutate dal primo giudice.
Tale considerazione è assorbente.
Giova aggiungere che l'orientamento giurisprudenziale già richiamato dal primo giudice, trova conferma nella giurisprudenza successiva a quella richiamata in sentenza (Tar Umbria, Sez. I, 29/05/2024, n. 397; TAR Puglia,
Bari, Sez. III, 20 ottobre 2023, n. 1236; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 maggio
2023, n. 1696; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2023, n. 5753; TAR Lazio,
Roma, Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716; TAR Toscana, Sez. II, 4 novembre 2022,
n. 1249).
Secondo tale orientamento, come già accertato dalla sentenza impugnata che anche sul punto si conferma, l'indicazione, nel provvedimento amministrativo,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 della formula recante il termine e l'Autorità dinanzi a cui poterlo impugnare, prevista dall'art. 3 comma 4 L. 241/1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, con la conseguenza che l'omissione del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e con la conseguenza che la legittimità dell'atto ricondotta a tale violazione, al più potrebbe comportare il beneficio della rimessione in termini nei confronti del privato ricorrente, qualora tale omissione gli abbia impedito di proporre tempestivamente il ricorso,
2) Rubricato “Carenza di motivazione della determinazione dirigenziale repertorio
EL/1669/2016 protocollo EL/39293/2016 del 21 ottobre 2016”. La Pt_1 censura la decisione nella parte in cui ritiene assolto l'obbligo di motivazione nella redazione del provvedimento amministrativo. L'appellante riproduce la propria tesi difensiva, insistendo sulla mancata indicazione del soggetto che ha superato il limite di reddito e sulla mancata indicazione della misura di superamento di tale limite.
Anche in questo caso, l'appellante non muove un critica mirata alla parte di sentenza appellata, ma si limita a riprodurre le tesi difensive già sostenute in primo grado e rigettate, con esaustiva motivazione, dalla decisione impugnata.
Tale considerazione depone per la inammissibilità della censura.
In ogni caso, e diversamente da quanto genericamente sostenuto dall'appellante, tanto nei provvedimenti amministrativi impugnati quanto nella decisione di primo grado, risulta chiaramente che il limite reddituale, previsto da normativa espressamente richiamata, è superato dal nucleo familiare di cui è parte non solo la assegnataria dell'alloggio, ma anche il di lei coniuge, . Controparte_2
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 241/1990, per consolidata giurisprudenza, <<tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
RI SA Rizzo Presidente
RI RA AR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 1665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'esito dell'udienza del 15.10.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e 429 c.p.c., a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche Parte_1 C.F._1 in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo Baldi P.B. (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, con CP_1
l'avvocato Cristina Montanaro, che la rappresenta e difende per procura in atti –
APPELLATA –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello di nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 18398/2020, resa tra le parti il 16.12.2020,
a definizione del giudizio recante N. R.G. 82875/2016, promosso da nei Parte_1 confronti di – decadenza dall'assegnazione di immobile di edilizia CP_1 residenziale pubblica-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, per Parte_1 CP_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale repertorio EL/1669/2016, protocollo
EL/39293/2016, adottata, nei propri confronti, da il 21 ottobre 2016 e CP_1 notificatale il 7 novembre 2016, nonché per l'annullamento del provvedimento protocollo EL/12124, notificatole il 14 giugno 2016 e di qualunque altro atto o provvedimento preordinato o consequenziale agli atti anzidetti.
Premesso di essere invalida civile e assegnataria, da oltre 30 anni, dell'immobile residenziale di proprietà pubblica in via Dell'Arco di Parma 14, int. 3, nel quale CP_1 ha coabitato con il proprio coniuge, , fino al 18 giugno 2013, data in Controparte_2 cui il si trasferisce in altra abitazione, pur restando integro il rapporto di CP_2 coniugio, a sostegno della propria domanda, allega: Parte_1
- I richiamati provvedimenti (n. EL/12124 e n. EL/39293/2016) sono emessi nell'ambito del procedimento amministrativo di decadenza automatica dell'assegnazione dell'alloggio conseguito al superamento, per due anni consecutivi (2013-2014), del limite di reddito fissato dalla Regione Lazio quale requisito necessario ai fini dell'assegnazione dell'immobile (il primo è il provvedimento che comunica alla destinataria l'avvio del procedimento amministrativo, il secondo è il provvedimento finale che la dichiara decaduta dall'assegnazione dell'alloggio familiare).
- L'amministrazione capitolina, nell'adottare detti provvedimenti, intende dare applicazione dell'art. 13 della L.R. Lazio n. 12/1999, rubricato “Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa”, che fra le varie ipotesi di decadenza, alla lettera “ E”, prevede il superamento, per due anni consecutivi, del limite di reddito definito ai sensi dell'art 7 co 1 Lett. B, che a sua volta rinvia alla determinazione del
Consiglio regionale n. A07869 del 2 ottobre 2013.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - Il superamento del limite reddituale contestato alla deriva dal cumulo Pt_1 dei redditi dei due coniugi, tuttavia, come rappresentato con nota del 26 luglio
2016, sin dal 18 giugno 2013 non risiede più nell'immobile Controparte_2 oggetto di assegnazione alla dunque, non è più parte del nucleo Pt_1 familiare dell'appellante, con la conseguenza che il reddito del non CP_2 concorre a definire il reddito del nucleo familiare.
- I provvedimenti impugnati violano il disposto dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, in quanto non esplicitano il termine per impugnare i provvedimenti stessi dinanzi all'autorità giudiziaria.
- I provvedimenti impugnati violano il disposto dell'art 3 comma 1 L. 241/1990, in quanto difettano di esaustiva motivazione, limitandosi a richiamare il sopravvenuto difetto dei requisiti e il superamento dei limiti reddituali, ma senza specificare l'entità di tali limiti ed in che misura essi siano stati superati.
- Il provvedimento finale è adottato in ritardo rispetto al termine di 30 giorni decorrente dall'inizio del procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 2 comma 2 L. 241/1990.
- Difetta adeguata istruttoria da parte dell'amministrazione capitolina, che non tiene conto del fatto che , dal 2013, non abita nell'immobile e Controparte_2 non è più parte del nucleo familiare dell'assegnataria, con la conseguenza che del reddito del non deve tenersi conto nella determinazione del reddito CP_2 del nucleo familiare.
In via subordinata, la allega la violazione dell'art. 50 comma 3 della Legge Pt_1 regionale del Lazio n. 27/2006 da parte della PA che, in seguito alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, avrebbe dovuto proporre, alla ricorrente, di sottoscrivere un nuovo contratto, con canone da quantificarsi secondo i diversi criteri di cui alla invocata norma.
costituitosi tardivamente, conclude per il rigetto della domanda. CP_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<1) rigetta tutte le domande proposte da 2) condanna Parte_1 Pt_1 al rimborso, in favore di delle spese di giudizio, che si
[...] CP_1 liquidano in euro 1.200, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali.>>
Di seguito, le ragioni della decisione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La difesa della in punto di violazione dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990 non ha Pt_1 pregio: l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità giudiziaria dinanzi a cui proporre ricorso determinano la mera irregolarità, non l'illegittimità del provvedimento amministrativo.
Non si ravvisa l'allegato difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 3 comma 1 L. 241/1990: dalla struttura argomentativa del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la decadenza della Pt_1 dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica consegue al superamento, nel biennio 2013-2014, da parte dell'unico nucleo familiare composto dalla ricorrente e dal coniuge, , del limite reddituale ex art. 13 comma 1 Controparte_2 lett. E e art. 7 comma 1 lett. B L. regionale del Lazio n. 12/1999.
La documentazione versata in atti (visure anagrafiche e catastali) prova che il patrimonio e il reddito complessivo del nucleo familiare assegnatario dell'immobile superano il limite fissato dalla determinazione del consiglio regionale del Lazio n.
A07869 del 2 ottobre 2013 (a cui fa rinvio l'art 7 L. 12/1999), pari a euro 20.344,92.
Per l'art. 11 L. 12/1999, stante la prosecuzione del rapporto di coniugio, la circostanza che abbia trasferito altrove la propria residenza non comporta il venir Controparte_2 meno del nucleo familiare;
dunque, anche il reddito del deve essere CP_2 considerato per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnataria dell'immobile, nonostante il trasferimento di residenza.
I vizi di forma allegati non rilevano: si tratta di atto dovuto e vincolato;
dunque, il vizio formale o procedimentale non ne comporta l'annullabilità, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto già adottato (art. 21 octies L. 241/1990)
La domanda subordinata della per la sottoscrizione di un contratto ai sensi Pt_1 dell'art. 50 comma 3 L. regionale del Lazio 27/2006 non ha fondamento giuridico.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1 preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza, annullare i provvedimenti impugnati, ovvero in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 domanda principale, imporre all'appellata di proporre alla resistente di sottoscrivere un contratto di locazione con applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la infra richiamata delibera, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con vittoria di spese ed onorari del duplice grado di giudizio oltre accessori come di legge.>>
Con la comparsa depositata il 14.09.2021, chiede la conferma della CP_1 sentenza impugnata e il favore delle spese del grado.
L'appello non ha pregio.
A sostegno delle riportate conclusioni, la articola cinque motivi di appello. Pt_1
1) Rubricato “Violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990”. La censura Pt_1 la decisione nella parte in cui accerta che l'omessa indicazione, nel provvedimento, del termine per la impugnazione del provvedimento stesso e dell'autorità giudiziaria dinanzi a cui proporre tale impugnazione non ne determinano l'illegittimità, ma la mera irregolarità. A tal fine, l'appellante ripropone la difesa per la quale, alla violazione di tale norma, consegue non la mera irregolarità dell'atto, ma la lesione dell'esigenza di tutela giurisdizionale del privato cittadino, nonché la violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed efficacia, anche ai sensi dell'art. 97 Cost.
La censura è inammissibile in quanto non si pone in reale contrapposizione critica alla motivazione esplicitata in sentenza a sostegno del punto di decisione in esame, ma concretizza la mera reiterazione delle tesi difensive già motivatamente valutate dal primo giudice.
Tale considerazione è assorbente.
Giova aggiungere che l'orientamento giurisprudenziale già richiamato dal primo giudice, trova conferma nella giurisprudenza successiva a quella richiamata in sentenza (Tar Umbria, Sez. I, 29/05/2024, n. 397; TAR Puglia,
Bari, Sez. III, 20 ottobre 2023, n. 1236; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 maggio
2023, n. 1696; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2023, n. 5753; TAR Lazio,
Roma, Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716; TAR Toscana, Sez. II, 4 novembre 2022,
n. 1249).
Secondo tale orientamento, come già accertato dalla sentenza impugnata che anche sul punto si conferma, l'indicazione, nel provvedimento amministrativo,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 della formula recante il termine e l'Autorità dinanzi a cui poterlo impugnare, prevista dall'art. 3 comma 4 L. 241/1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, con la conseguenza che l'omissione del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e con la conseguenza che la legittimità dell'atto ricondotta a tale violazione, al più potrebbe comportare il beneficio della rimessione in termini nei confronti del privato ricorrente, qualora tale omissione gli abbia impedito di proporre tempestivamente il ricorso,
2) Rubricato “Carenza di motivazione della determinazione dirigenziale repertorio
EL/1669/2016 protocollo EL/39293/2016 del 21 ottobre 2016”. La Pt_1 censura la decisione nella parte in cui ritiene assolto l'obbligo di motivazione nella redazione del provvedimento amministrativo. L'appellante riproduce la propria tesi difensiva, insistendo sulla mancata indicazione del soggetto che ha superato il limite di reddito e sulla mancata indicazione della misura di superamento di tale limite.
Anche in questo caso, l'appellante non muove un critica mirata alla parte di sentenza appellata, ma si limita a riprodurre le tesi difensive già sostenute in primo grado e rigettate, con esaustiva motivazione, dalla decisione impugnata.
Tale considerazione depone per la inammissibilità della censura.
In ogni caso, e diversamente da quanto genericamente sostenuto dall'appellante, tanto nei provvedimenti amministrativi impugnati quanto nella decisione di primo grado, risulta chiaramente che il limite reddituale, previsto da normativa espressamente richiamata, è superato dal nucleo familiare di cui è parte non solo la assegnataria dell'alloggio, ma anche il di lei coniuge, . Controparte_2
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 241/1990, per consolidata giurisprudenza, <
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della determinazione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria>>
(TAR Toscana, Firenze, Sentenza, n. 00284, 11/10/1993); la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, infatti, è quella di consentire al privato destinatario dell'atto di ricostruire l'iter logico seguito dalla Pubblica amministrazione.
A ciò consegue che la motivazione del provvedimento amministrativo richiede un grado di specificità inferiore rispetto alla motivazione di un atto giurisdizionale, potendo la
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 prima limitarsi all'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione adottata, sulla base di cui sarà il privato a ricostruire il percorso logico e argomentativo che ha condotto all'adozione del provvedimento finale.
Nel concreto l'omessa esplicitazione dell'entità del superamento del limite reddituale non integra una violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 comma 1 L. 241/1990 e quanto alla sentenza impugnata, tale dato è facilmente desumibile dalla normativa di settore richiamata in sentenza;
dalle visure anagrafiche e catastali depositate in atti, anch'esse richiamate in sentenza;
evidente è anche il riferimento all'intero nucleo familiare, composto da entrambi i coniugi.
3) Rubricato: “Invalidità del provvedimento – eccesso di potere per difetto di istruttoria”. La censura la decisione nella parte in cui respinge la difesa Pt_1 avente ad oggetto il difetto di istruttoria e nella parte in cui accerta il mancato inoltro, alla PA, di una comunicazione relativa al cambio di residenza del e alle ragioni per le quali dovesse ritenersi aver inciso sulla capacità CP_2 reddituale del nucleo familiare. A tale ultimo proposito, sostiene di aver comunicato il cambio di residenza e che il comunicato cambio di residenza è stato considerato dalla PA che, da quel momento in poi, inoltra bollettini di pagamento per un canone di misura inferiore rispetto a quello originariamente richiesto.
4) Rubricato: “Erronea ricostruzione dei fatti – intervenuto mutamento della situazione di fatto”. La lamenta la omessa valutazione dell'avvenuta Pt_1 comunicazione, da parte dell'assegnataria dell'alloggio in oggetto, del mutamento del nucleo familiare.
I motivi di appello sub 3) e sub 4) attengono entrambi alla valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie e delle allegazioni in ordine al cambio di residenza del coniuge dell'odierna appellante;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
La nel censurare la sentenza nella parte in cui accerta che <
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 di residenza, ma si limita a censurare la omessa valutazione della avvenuta comunicazione del cambio di residenza, difesa assorbita dall'accertamento in punto di irrilevanza della circostanza che si assume comunicata alla PA:
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, come già accertato dalla sentenza impugnata con punto di decisione non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, ai fini del decidere, la convivenza dei due coniugi nel medesimo immobile ai fini dell'appartenenza al medesimo nucleo familiare non rileva.
In tal senso, l'art. 11 comma 5 L. regionale del Lazio 12/1999, già richiamato dal primo giudice, per il quale: <
e l'art. Art. 3 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, per il quale : <>, essendo eccezionali le ipotesi in cui la diversa residenza anagrafica comporta anche la distinzione dei nuclei familiari.
La non dimostra e neppure allega eccezionale situazione in ragione della quale Pt_1 la diversa residenza anagrafica abbia comportato la costituzione di due separati nuclei familiari, anche allega lei stessa che il rapporto di coniugio persiste.
Dunque, ripetesi, la avvenuta comunicazione del cambio di residenza, di per sé non ha assunto rilievo posto che, come più volte esplicitato anche nella sentenza impugnata, la diversità di residenza in generale non esclude che i coniugi continuassero a costituire un unico nucleo familiare, con la conseguenza che i patrimoni di entrambi hanno continuato a comporre il reddito del nucleo familiare ai fini dell'accertata decadenza dal beneficio.
Infine, e quanto alla allegata applicazione di un canone di locazione inferiore rispetto a quello applicato prima della comunicazione di cambio di residenza: la circostanza non rileva per un duplice ordine di considerazioni.
a) L'invio dei bollettini precompilati non è attività vincolante per la Pubblica amministrazione che esprime la propria vincolante attività autoritativa esclusivamente tramite atti e provvedimenti amministrativi (che nel concreto sono quelli impugnati, entrambi nel senso della decadenza dalla assegnazione dell'alloggio).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 b) La nuova determinazione del canone mensile ben può essere sensibile alla nuova (e inferiore) composizione del nucleo familiare, ma non rileva ai fini della persistenza dei presupposti per mantenimento dell'assegnazione.
5) Rubricato “Violazione dell'art 50 comma 3 della legge regionale Lazio
27/2006”. La censura la sentenza nella parte in cui esclude la previsione Pt_1 normativa di un diritto alla stipula di un nuovo contratto di locazione a condizioni diverse da quelle previste da quello in oggetto. La censura, anche in questo caso meramente ripropostiva della domanda, non ha pregio.
Dalla lettera del richiamato art. 50 comma 3 L. 27/2006 non emerge alcun diritto dell'odierna appellante – né alcun obbligo in capo al – alla CP_3 sottoscrizione di un siffatto contratto.
Ciò trova conferma nel fatto che, per l'art 13 L. regionale del Lazio 12/1999 ,
“L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni…”), e come conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale
(TAR Lazio, Roma, sentenza n. 5929/2024; TAR Lazio, Roma, sentenza n. 15327/2023;
TAR Lazio, Roma, sentenza n. 17351/2023), la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale di pubblica proprietà si verifica automaticamente in conseguenza della perdita di uno dei requisiti di legge.
Il provvedimento di decadenza – nel caso di specie il provvedimento impugnato
EL/39293/2016 – ha natura giuridica meramente dichiarativa e ricognitiva, si limita a dare atto di un effetto giuridico già prodottosi prima ed a prescindere dall'adozione dell'atto oggetto di impugnazione.
Pertanto, quanto evidenziato è sufficiente ad evidenziare l'inevitabilità della decadenza dall'assegnazione e a privare di rilievo l'ultimo motivo di doglianza.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 1.000,00; compensi medi).
Ulteriore contributo.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
[...] CP_1
Roma n. 18398/2020, resa tra le parti il 16.12.2020, a definizione del giudizio recante
N. R.G. 82875/2016, promosso da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellato, le spese di lite che liquida, in euro
673,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 15.101.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
RI RA AR RI SA
Rizzo
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