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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/11/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3134/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3134/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Samanta Poli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Simone Valenziano;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La casa coniugale, sita in Campiglia Marittima, Via Burattelli n. 16 (di proprietà della madre del IG , è assegnata unitamente agli arredi che la compongono Parte_1 alla IG.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore CP_1 Per_1 anche ai fini della residenza. La IG.ra provvederà alla volturazione a suo CP_1 nome di tutte le utenze (luce, acqua, gas) entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale adito e provvederà altresì al pagamento della Tari e degli oneri condominiali dovuti per legge, restando esclusi quelli a carico della proprietà. La IG.ra autorizza il IG. all'uso esclusivo del CP_1 Parte_1 garage, di pertinenza della casa familiare. Le parti concordemente ed al fine esclusivo di preservare la centralità e l'importanza di entrambe le figure genitoriali agli occhi della figlia, evitandole ripercussioni di natura psicologica derivanti dalla confusione in ordine ai ruoli ed alle figure genitoriali, escludono espressamente la possibilità di affidamento in custodia di e/o del pernotto della stessa con attuali e/o futuri eventuali nuovi compagni
Per_1 di vita di entrambi e, ciò, sia nell'abitazione familiare sia nella casa di residenza del padre oltre che in ogni altro diverso luogo, salvo diverso accordo tra i paciscenti che dovrà necessariamente intervenire di volta in volta e per iscritto, sino a quando la figlia
Per_1 non avrà frequentato la attuale e/o eventuale futura diversa compagna del padre, ovvero il futuro compagno della madre, per almeno 6 mesi e senza che siano emerse criticità. Nel rispetto, ed al fine di osservare tale ultima condizione, si rappresenta che la figlia
Per_1 frequenta l'attuale compagna del padre dai primi giorni del mese di Maggio 2024 e, pertanto, in difetto di criticità, sarà possibile il pernotto di con il padre e con la di
Per_1 lui attuale compagna dai primi giorni di Novembre 2024.
2) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza e collocazione prevalente presso la madre alla quale, per tale motivo, è assegnata la casa familiare. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti residenza, educazione, istruzione, salute, scuola, sport, dovranno essere assunte da entrambi i genitori concordemente, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale in quale momento la figlia si trova.
3) In ordine al regime programmatico degli incontri con il padre il diritto di visita dello stesso sarà così regolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana, ossia tutti i Martedì - dall'uscita della scuola con pernottamento sino al Mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre - ed i Giovedì - dall'uscita della scuola sino al Venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
altresì il padre terrà un weekend - a settimane alternate con la madre - dal Per_1
Venerdì dalle ore 21.00 fino alla Domenica alle ore 18.00 a settimane alternate. Entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare e riprendere la figlia nelle attività sportive e/o scolastiche o extrascolastiche nei giorni in cui terranno In ogni caso nel periodo Per_1 in cui la figlia si troverà presso l'abitazione del padre, compreso durante i fine settimana di sua spettanza, dovrà essere garantito il colloquio con la madre che, almeno una volta al giorno, potrà telefonarle, evitando le ore dei pasti. Analogo diritto con le medesime limitazioni per le ore pasti verrà riconosciuto al padre quando è collocata presso Per_1 la madre. Tali modalità si intendono regolate salvo diverso accordo intervenuto di volta in volta direttamente tra le parti. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie la minore potrà stare 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre, mentre starà 4 giorni con la madre e 3 giorni con il padre durante le vacanze di Pasqua. In coincidenza delle vacanze Natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il Natale con un genitore ed il Santo Stefano con l'altro genitore, il Capodanno con un genitore alternato con l'Epifania con l'altro ed il giorno di Pasqua, ad anni alterni, con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con possibilità di permanenza notturna. La figlia trascorrerà con entrambi i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, la Befana, il 25 Aprile, il 1 Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1 Novembre, l'8 Dicembre, il compleanno della figlia, Halloween, come da piano genitoriale allegato.
4) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) da versare alla IG.ra a CP_1 mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal SSN, individuate secondo il Protocollo CNF, da documentarsi e concordarsi salvo urgenza. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria che non sia anche urgente, deve comunicarlo all'altro genitore a mezzo posta elettronica o whatsapp, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 5 giorni esprimendo il proprio consenso, o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato. La mancata risposta nel termine suindicato si riterrà assenso. Una volta effettuato il pagamento della spesa straordinaria l'altro genitore dovrà rimborsarla entro 10 giorni. In caso di spese uguali o superiori ad € 200,00 (duecento) ciascun genitore dovrà anticipare pro-quota la somma necessaria a sostenere la spese almeno 3 giorni prima dell'esborso.
5) L'assegno unico sarà richiesto ed interamente percepito dalla sig.ra con CP_1 il consenso del sig. Pt_1
6) i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3134/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Samanta Poli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Simone Valenziano;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La casa coniugale, sita in Campiglia Marittima, Via Burattelli n. 16 (di proprietà della madre del IG , è assegnata unitamente agli arredi che la compongono Parte_1 alla IG.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore CP_1 Per_1 anche ai fini della residenza. La IG.ra provvederà alla volturazione a suo CP_1 nome di tutte le utenze (luce, acqua, gas) entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale adito e provvederà altresì al pagamento della Tari e degli oneri condominiali dovuti per legge, restando esclusi quelli a carico della proprietà. La IG.ra autorizza il IG. all'uso esclusivo del CP_1 Parte_1 garage, di pertinenza della casa familiare. Le parti concordemente ed al fine esclusivo di preservare la centralità e l'importanza di entrambe le figure genitoriali agli occhi della figlia, evitandole ripercussioni di natura psicologica derivanti dalla confusione in ordine ai ruoli ed alle figure genitoriali, escludono espressamente la possibilità di affidamento in custodia di e/o del pernotto della stessa con attuali e/o futuri eventuali nuovi compagni
Per_1 di vita di entrambi e, ciò, sia nell'abitazione familiare sia nella casa di residenza del padre oltre che in ogni altro diverso luogo, salvo diverso accordo tra i paciscenti che dovrà necessariamente intervenire di volta in volta e per iscritto, sino a quando la figlia
Per_1 non avrà frequentato la attuale e/o eventuale futura diversa compagna del padre, ovvero il futuro compagno della madre, per almeno 6 mesi e senza che siano emerse criticità. Nel rispetto, ed al fine di osservare tale ultima condizione, si rappresenta che la figlia
Per_1 frequenta l'attuale compagna del padre dai primi giorni del mese di Maggio 2024 e, pertanto, in difetto di criticità, sarà possibile il pernotto di con il padre e con la di
Per_1 lui attuale compagna dai primi giorni di Novembre 2024.
2) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza e collocazione prevalente presso la madre alla quale, per tale motivo, è assegnata la casa familiare. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti residenza, educazione, istruzione, salute, scuola, sport, dovranno essere assunte da entrambi i genitori concordemente, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale in quale momento la figlia si trova.
3) In ordine al regime programmatico degli incontri con il padre il diritto di visita dello stesso sarà così regolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana, ossia tutti i Martedì - dall'uscita della scuola con pernottamento sino al Mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre - ed i Giovedì - dall'uscita della scuola sino al Venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
altresì il padre terrà un weekend - a settimane alternate con la madre - dal Per_1
Venerdì dalle ore 21.00 fino alla Domenica alle ore 18.00 a settimane alternate. Entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare e riprendere la figlia nelle attività sportive e/o scolastiche o extrascolastiche nei giorni in cui terranno In ogni caso nel periodo Per_1 in cui la figlia si troverà presso l'abitazione del padre, compreso durante i fine settimana di sua spettanza, dovrà essere garantito il colloquio con la madre che, almeno una volta al giorno, potrà telefonarle, evitando le ore dei pasti. Analogo diritto con le medesime limitazioni per le ore pasti verrà riconosciuto al padre quando è collocata presso Per_1 la madre. Tali modalità si intendono regolate salvo diverso accordo intervenuto di volta in volta direttamente tra le parti. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie la minore potrà stare 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre, mentre starà 4 giorni con la madre e 3 giorni con il padre durante le vacanze di Pasqua. In coincidenza delle vacanze Natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il Natale con un genitore ed il Santo Stefano con l'altro genitore, il Capodanno con un genitore alternato con l'Epifania con l'altro ed il giorno di Pasqua, ad anni alterni, con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con possibilità di permanenza notturna. La figlia trascorrerà con entrambi i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, la Befana, il 25 Aprile, il 1 Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1 Novembre, l'8 Dicembre, il compleanno della figlia, Halloween, come da piano genitoriale allegato.
4) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) da versare alla IG.ra a CP_1 mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal SSN, individuate secondo il Protocollo CNF, da documentarsi e concordarsi salvo urgenza. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria che non sia anche urgente, deve comunicarlo all'altro genitore a mezzo posta elettronica o whatsapp, l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 5 giorni esprimendo il proprio consenso, o una proposta alternativa o il proprio dissenso motivato. La mancata risposta nel termine suindicato si riterrà assenso. Una volta effettuato il pagamento della spesa straordinaria l'altro genitore dovrà rimborsarla entro 10 giorni. In caso di spese uguali o superiori ad € 200,00 (duecento) ciascun genitore dovrà anticipare pro-quota la somma necessaria a sostenere la spese almeno 3 giorni prima dell'esborso.
5) L'assegno unico sarà richiesto ed interamente percepito dalla sig.ra con CP_1 il consenso del sig. Pt_1
6) i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai