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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8598 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13868/2025 vertente TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Panico e Lucia Rambone Parte_1 RICORRENTE E
in persona del Direttore generale pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Maresca RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 08.07.2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. C.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale: previo accertamento dichiarare per tutti i motivi di cui in diritto l'illegittimità dell' , per titoli ed eventuale Controparte_2 colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di vari profili del comparto sanità- area operatori, area degli assistenti ed area dei professionisti della salute e funzionari per le necessità assistenziali dell' , di cui alla deliberazione n.373 del 28.02.2025, pubblicata Parte_2 nell'Albo Pretorio della resistente in data 28.02.2025, nella parte in cui prevede come requisito
“nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto” e disapplicare il richiamato avviso di mobilità nella parte sopra citata nonché la deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025 nella parte in cui all'Allegato 1 recante l'elenco degli ammessi non è inserito il nome della ricorrente e, per l'effetto, condannare la resistente amministrazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad inserire il nome della ricorrente nell'Allegato 1, recante i nominativi degli ammessi, della deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025; b) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
Nel Merito: A) previo accertamento dichiarare per tutti i motivi di cui in diritto l'illegittimità dell' regionale e interregionale, per titoli ed eventuale colloquio, per Controparte_2 l'assunzione a tempo indeterminato di personale di vari profili del comparto sanità-area operatori, area degli assistenti ed area dei professionisti della salute e funzionari per le necessità assistenziali dell' , di cui alla deliberazione n.373 del 28.02.2025, pubblicata nell'Albo Pretorio Parte_2 della resistente in data 28.02.2025, nella parte in cui prevede come requisito ““nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto” e disapplicare il richiamato avviso di mobilità nella parte sopra citata nonché la deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025 nella parte in cui all'Allegato 1 recante l'elenco degli ammessi non è inserito il nome della ricorrente e, per l'effetto, condannare la resistente amministrazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad inserire il nome della ricorrente nell'Allegato 1, recante i nominativi degli ammessi, della deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025; B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. In punto di fatto la ricorrente rilevava che l' con deliberazione del 28.02.2025 n.373, Parte_2 provvedeva ad indire un avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per titoli ed eventuale colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di vari profili del comparto sanità- area operatori, area degli assistenti ed area dei professionisti della salute e funzionari. Deduceva, altresì, di aver presentato la propria domanda allegando tutta la documentazione necessaria secondo quando richiesto dal bando di avviso e nelle modalità ivi indicate. Aggiungeva, inoltre, che all'esito della procedura l' con deliberazione del Direttore Parte_2 Generale n.746 del 15.05.2025, provvedeva a rendere pubblico l'elenco dei canditati ammessi e di quelli non ammessi e che era stata esclusa dalla procedura perché, secondo quanto sostenuta dall'Amministrazione non era in possesso di uno dei requisiti richiesti ossia il “nulla osta dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto”. Presentava, quindi, ricorso ex art. 700 c.p.c. per far dichiarare l'illegittimità dell'avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale nella parte in cui prevede come requisito “nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto, nonché, per far disapplicare il richiamato avviso di mobilità nella parte sopra citata ed anche la deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025 nella parte in cui all'Allegato 1, recante l'elenco degli ammessi, non era inserito il suo nome. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente deducendo che con ordinanza n. 17031 del 14 luglio 2025, il Tribunale di Napoli – sez. lavoro - così decideva la causa: “Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della deliberazione n.373 del 28.02.2025, pubblicata nell'Albo Pretorio della del 28.02.2025, nella parte in cui prevede come requisito “nulla Parte_2 osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità e l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n.746 del 15.05.2025 nella parte in cui all'Allegato 1 nell'elenco degli ammessi non è inserito il nome della ricorrente e ordina alla resistente di inserire nell'Allegato 1, recante i nominativi degli ammessi. Spese al Parte_1 definitivo”. Parte Con deliberazione n. 1140 del 25.07.2025 l' provvedeva, quindi, a rettificare l'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità inserendo il nominativo della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi. Ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In ordine alle spese del giudizio deve rilevarsi che, sebbene il ricorso risulti depositato contestualmente al giudizio cautelare, la notifica è avvenuta solo 13.10.2025, così come dichiarato dalla parte resistente, ed invero, il ricorso notificato e depositato in atti dalla parte ricorrente afferisce il procedimento cautelare. Ciò premesso in ragione della circostanza per cui l'inserimento in graduatoria è avvenuto nell'agosto 2025 (cfr. all. delibera 1200 del 05.08.2025), peraltro senza riserva, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese atteso che in relazione alla fase cautelare hanno già provveduto i Giudici del reclamo.
PQM
così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese del giudizio. Napoli, 20 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi