Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2265/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2265/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Genova, Via Assarotti 15/6bis, presso lo studio dell'avv. BOCCA
BARBARA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Genova, Via Colombo 5/2, presso lo studio dell'avv. ZUCCA BARBARA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BOGLIASCO il 23/06/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.2337/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 19/07/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
BOGLIASCO il 23/06/2011 dai Signori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1974 e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/08/1982,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto, perseguendo
l'obiettivo solidale di garantire al figlio minore na crescita psicofisica serena;
Per_1
2) il figlio minore arà affidato, con criterio condiviso, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa anagrafica prevalente presso la residenza materna, in Genova,
Viale Brigate Partigiane 12/18;
3) a fronte dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano ad una leale e fattiva collaborazione nell'interesse del figlio minore. Le decisioni di maggior rilievo per il figlio erranno prese di comune accordo tra i genitori;
Per_1
4) Il Sig. otrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1
• 1/2 giorni infrasettimanali, dalle ore 16 alle ore 19:30, quando il minore verrà riaccompagnato presso la residenza materna,
• tutte le domeniche, dal risveglio del minore fino alle ore 20. Laddove gli impegni lavorativi del signor lo consentano, quest'ultimo potrà, per Controparte_1 due weekend al mese, tenere con sé il figlio, a decorrere dal sabato sera fino alla domenica sera alle ore 19:30, quando il minore verrà riaccompagnato dal padre presso la residenza materna. Il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
in ogni caso, potranno concordare un ampliamento dei tempi di
[...]
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 frequentazione tra padre e figlio laddove ciò sia possibile in considerazione sia degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore che degli impegni lavorativi del padre
e, comunque, laddove una più ampia frequentazione sia gradita ad entrambi;
• per un periodo di 30 giorni non consecutivi durante il periodo di astensione scolastica estiva;
• nelle festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo Epifania ecc.) secondo il criterio dell'alternanza;
5) Nell'ipotesi in cui il signor per ragioni lavorative, dovesse Controparte_1 trasferirsi all'estero, dovrà in ogni caso garantire una idonea frequenza di visite al figlio;
6) A titolo di contributo al mantenimento del figlio l signor Per_1 Controparte_1 corrisponderà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, la somma di euro 250,00, importo rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat;
7) I genitori ripartiranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie al figlio minore e previamente concordate, richiamandosi, per
l'individuazione ed i criteri di consenso al Protocollo emanato dal Tribunale di Genova il 15/09/2016 che dichiarano di conoscere;
8) Il rimborso all'altro genitore delle spese sostenute da un genitore nell'interesse del figlio dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
9) I coniugi pattuiscono fin d'ora che sarà la genitrice collocataria del minore a beneficiare di eventuali rimborsi e/o bonus riferibili al minore stesso;
10) Il signor e la signora concordano, altresì, Controparte_1 Parte_1 in ordine al fatto che sia la signora in quanto convivente con il figlio, Parte_1
a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 11) I coniugi concordano fin d'ora che, nell'ipotesi di loro nuove relazioni sentimentali, il figlio minore non venga coinvolto nelle stesse per almeno un anno (ivi compreso il pernottamento);
12) Le parti concordano fin d'ora che qualunque viaggio all'estero di un genitore che preveda anche la presenza del figlio dovrà essere preceduto dall'autorizzazione scritta dell'altro genitore;
13) La Sig.ra e il Sig. si prestano fin d'ora Parte_1 Controparte_1 reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del documento di identità, anche valido per
l'espatrio, per il figlio minore “.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 7, Parte II, Serie C, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5