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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente -est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. DEIANA ANTONIO, come da procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. OGGIANO VANNI MARIA, come da procura in atti;
CP_1
APPELLATO
Controparte_2
CONTUMACE
oggetto: opposizione al precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazi tificato, propo opposizione al precetto CP_1 notificatogli dalla (d'ora i vità, “ ”), con il quale le veniva Parte_1 Pt_1 intimato il rilascio dell'immobile sito in DO (meglio identificato in atti), in forza della sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Sassari che ne aveva disposto il rilascio in suo favore. Allegava i seguenti fatti:
pagina 1 di 5 - che in data 4.6.2016 con scrittura privata la aveva ceduto a , in proprio e Pt_1 CP_3 quale amministratore unico della l'immobile di cui è Controparte_2 causa;
- che in data 07.01.2022, dopo la sentenza su cui si fondava l'esecuzione, aveva stipulato nuovo contratto di locazione con lo stesso quale “nuovo” proprietario del CP_3 medesimo immobile. Richiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccependo, a sostegno dell'opposizione, il difetto di legittimazione attiva del precettante non essendo egli più il proprietario. Regolarmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza in fatto ed in diritto Pt_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto;
in riconvenzione, domandava accertarsi la nefficacia/inopponibilità del (secondo) contratto di locazione intercorso tra il e il CP_1
CP_3 pendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'ordine di rilascio e il collegio di reclamo revocava il medesimo provvedimento. Quindi, il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarav imo l'atto di precetto opposto. Valutava che, in della allegata scrittura privata, il ra divenuto nuovo proprietario del bene di cui la va chiesto il rilascio, CP_3 Pt_1
e, per l'ef ittimato a stipulare valido contratto (anche) con che a sua volta, era, CP_1 dunque, in possesso di un (sopravvenuto) titolo idoneo a para l'azione di rilascio intrapresa nei suoi confronti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: Pt_1
1) l'errata valutazione dei presupposti dell'azione esecutiva. L'appellante si è doluto del fatto che il contratto di locazione tra il e il veniva qualificato quale fatto CP_3 CP_1 sopravvenuto idoneo a modificare o estinguere l'obbligo di cui al titolo azionato;
2) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1599 e 1602 c.c. per avere il giudice attribuito natura di vendita alla scrittura ex adverso esibita, pur in pendenza di un giudizio volto ad accertare proprio la natura di tale contratto;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 2909 c.c., per avere il giudice mal valutato la proprietà del bene in capo al l'operatività del principio della CP_3 successione nella locazione e, quindi, la sussistenza di un valido titolo opponibile alla Sirio, formatosi successivamente alla sentenza azionata;
4) l'omessa pronuncia sulla formulata domanda riconvenzionale, non avendo il giudice preso posizione alcuna in ordine alla eccezione di illegittimità del contratto di locazione tra il e il , in ogni caso, sulla inopponibilità alla di detto contratto. CP_1 CP_3 Pt_1
Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata, con condanna ex art. 96.
Si è costituito in giudizio il che ha concluso, nel merito, per il rigetto delle avverse pretese, CP_1 formulando, in rito, richie sospensione ex art. 295 c.p.c, stante, a tutt'oggi, la pendenza innanzi al Tribunale di Sassari della causa pregiudiziale relativa all'accertamento della natura della citata scrittura di compravendita
Questa Corte, previo rigetto delle istanze istruttorie, ha deciso la causa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 5
Motivi della decisione
L'appello merita accoglimento per le ragioni che si espongono. Il rapporto di stretta contiguità e consequenzialità logica che avvince tutti i motivi di gravame ne consente una trattazione congiunta ed unitaria. L'appellante, lamentando l'errata valutazione dei presupposti dell'azione esecutiva, si è doluto della sentenza nella parte in cui il Tribunale considerava il contratto di locazione intercorso tra il e la registrato in data 18.1.2022, come un “fatto nuovo CP_1 Controparte_2 vven e di rilascio dell'immobile; altresì, ha censurato la sentenza per avere il giudice attribuito natura di vendita alla scrittura privata, la cui efficacia era (ed è) contestata, e tutt'ora sub iudice.
Osserva questa Corte che l'opposizione all'esecuzione ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). La vic è causa verte(va) su un titolo giudiziale emesso in favore di Parte_1 contro per il rilascio dell'immobile (cfr. all. 10, fascicolo di primo grad CP_1 di un rapporto di ione tra le parti e risolto, sempre dalla sentenza azionata, per inadempimento del CP_1
L'opposizione risult ondata sull'asserito diritto del alla pe CP_1 oggetto, in virtù del contratto di locazione da questi sti con la , Controparte_2 quale, a suo dire, “nuova proprietaria del bene”, regolarmente registr formazione del titolo esecutivo. Ciò posto, alla luce della adotta circostanza sopravvenuta, rappre a dal “nuovo” contratto di locazione stipulato c asserito proprietario del bene, il eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva della . Pt_1
Ponendosi nel solco delineato dalla Cassazione, osserva questa Corte che la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità del bene oggetto della concessione in godimento, potendo stipulare il contratto chiunque ne abbia la materiale disponibilità, in base a titolo non contrario a norme di diritto pubblico. Pertanto, il rapporto di locazione, di natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferirne materialmente al conduttore la detenzione ed il godimento. Ne consegue che, prescindendo il rapporto di locazione dalla esistenza o permanenza nel locatore di un diritto reale sulla cosa, il conduttore convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di una eccezione “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando argomenti legati alla proprietà del bene (es. che egli non abbia mai avuto o abbia perduto la proprietà della cosa locata).
pagina 3 di 5 Riportando tali principi al caso di specie, come correttamente rilevato dal Collegio in sede di reclamo (cfr. Doc. 8), l'interesse d dell'immobile, giusto contratto di CP_1 locazione da questi stipulato con la solo nell'anno 2022 è un interesse Controparte_2 di mero fatto fondato sulla sussiste ntratto, che tuttavia obbliga(va), in ogni caso, le sole parti contraenti e non anche il creditore procedente nell'esecuzione per il rilascio per titolo esec eraltro, di formazione anteriore. In specie, allo stato, il non ha alcun diritto giuridico opponibile nei confronti dell'odierno CP_1 appellante, che può l e l'immobile disponendo del titolo opposto, senza qualsivoglia impedimento. Vieppiù, stante i principi di cui sopra, il non può invocare i diritti di un terzo CP_1
(come il “nuovo proprietario”), per contestare la legit one ad agire del locatore originario, detentore di un idoneo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Sassari. Ritiene questa Corte che detti principi siano stati disattesi dal prim e sulla base dell'erroneo presupposto di una asserita proprietà del bene in ca (in forza della CP_3 scrittura priva 4. di un valido titolo opponibile alla ” contratto di Pt_1 locazione tra il e il formatosi peraltro successivament sentenza azionata. CP_1 CP_3
Ad ogni buon , n ava al primo giudice, la cui competenza era circoscritta alle specifiche censure di cui all'art. 615 c.p.c., attribuire natura di “vendita” o meno alla scrittura ex adverso allegata (all. Doc. 3), entrando, peraltro, nel merito di una vertenza ad oggi sub iudice. I mezzi istruttori richiesti, anche in sede di gravame, risultano pertanto non rilevanti in quanto volti a dimostrare circostanze oggetto di altro giudizio e, comunque, non in grado di modificare il titolo azionato. Si deve anche evidenziare, come i s oinvolti nella presente vicenda avevano conoscenza della controversia tra la e il n ordine alla scrittura privata del 4.6.2016, Pt_1 CP_3 quanto meno dal 2018, anno in c ini giudizio nel quale si era formato il titolo esecutivo azionato. vo” contratto stipulato tra il e il isulta, pertanto, sicuramente inopponibile al CP_1 CP_3
e non idoneo a modificare, q tto il titolo da lui azionato col precetto. CP_1
infatti, risulta rappresentativo di una mera situazione di fatto e non – contrariamente a quanto affermato in prime cure – di una vera e propria posizione di diritto in grado di estinguere o modificare l'obbligo consacrato nel titolo di cui è causa. Ne consegue, che non può essere concessa alcuna sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia tra la e il come invece richiesto da parte Pt_1 CP_3 appellata, in quanto tale giudizio non si pon app pregiudizialità-dipendenza con l'opposizione all'esecuzione per le ragioni sopra esposte. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello assorbe le restanti questioni di cui al terzo e quarto motivo di gravame.
Non merita accoglimento la domanda dell'appellato tesa alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La sentenza del primo giudice deve, pertanto, essere integralmente riformata con conseguente rigetto della opposizione proposta dal e condanna costui al pagamento delle spese CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate c sitivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 2022 aggiornati, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa) per la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, restando pagina 4 di 5 confermata la compensazione effettuata dal primo giudice, in considerazione dei plurimi giudizi in corso tra le parti.
PQM
La Corte definitivamente pronun
- accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza dal Tribunale di S Parte_1
/2024, pubblicata il 01.0 to, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
CP_1 anna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 4.996,0 lo di compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, il 13.06.2025
Il presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente -est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. DEIANA ANTONIO, come da procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. OGGIANO VANNI MARIA, come da procura in atti;
CP_1
APPELLATO
Controparte_2
CONTUMACE
oggetto: opposizione al precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazi tificato, propo opposizione al precetto CP_1 notificatogli dalla (d'ora i vità, “ ”), con il quale le veniva Parte_1 Pt_1 intimato il rilascio dell'immobile sito in DO (meglio identificato in atti), in forza della sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Sassari che ne aveva disposto il rilascio in suo favore. Allegava i seguenti fatti:
pagina 1 di 5 - che in data 4.6.2016 con scrittura privata la aveva ceduto a , in proprio e Pt_1 CP_3 quale amministratore unico della l'immobile di cui è Controparte_2 causa;
- che in data 07.01.2022, dopo la sentenza su cui si fondava l'esecuzione, aveva stipulato nuovo contratto di locazione con lo stesso quale “nuovo” proprietario del CP_3 medesimo immobile. Richiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccependo, a sostegno dell'opposizione, il difetto di legittimazione attiva del precettante non essendo egli più il proprietario. Regolarmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza in fatto ed in diritto Pt_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto;
in riconvenzione, domandava accertarsi la nefficacia/inopponibilità del (secondo) contratto di locazione intercorso tra il e il CP_1
CP_3 pendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'ordine di rilascio e il collegio di reclamo revocava il medesimo provvedimento. Quindi, il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarav imo l'atto di precetto opposto. Valutava che, in della allegata scrittura privata, il ra divenuto nuovo proprietario del bene di cui la va chiesto il rilascio, CP_3 Pt_1
e, per l'ef ittimato a stipulare valido contratto (anche) con che a sua volta, era, CP_1 dunque, in possesso di un (sopravvenuto) titolo idoneo a para l'azione di rilascio intrapresa nei suoi confronti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: Pt_1
1) l'errata valutazione dei presupposti dell'azione esecutiva. L'appellante si è doluto del fatto che il contratto di locazione tra il e il veniva qualificato quale fatto CP_3 CP_1 sopravvenuto idoneo a modificare o estinguere l'obbligo di cui al titolo azionato;
2) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1599 e 1602 c.c. per avere il giudice attribuito natura di vendita alla scrittura ex adverso esibita, pur in pendenza di un giudizio volto ad accertare proprio la natura di tale contratto;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 2909 c.c., per avere il giudice mal valutato la proprietà del bene in capo al l'operatività del principio della CP_3 successione nella locazione e, quindi, la sussistenza di un valido titolo opponibile alla Sirio, formatosi successivamente alla sentenza azionata;
4) l'omessa pronuncia sulla formulata domanda riconvenzionale, non avendo il giudice preso posizione alcuna in ordine alla eccezione di illegittimità del contratto di locazione tra il e il , in ogni caso, sulla inopponibilità alla di detto contratto. CP_1 CP_3 Pt_1
Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata, con condanna ex art. 96.
Si è costituito in giudizio il che ha concluso, nel merito, per il rigetto delle avverse pretese, CP_1 formulando, in rito, richie sospensione ex art. 295 c.p.c, stante, a tutt'oggi, la pendenza innanzi al Tribunale di Sassari della causa pregiudiziale relativa all'accertamento della natura della citata scrittura di compravendita
Questa Corte, previo rigetto delle istanze istruttorie, ha deciso la causa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 5
Motivi della decisione
L'appello merita accoglimento per le ragioni che si espongono. Il rapporto di stretta contiguità e consequenzialità logica che avvince tutti i motivi di gravame ne consente una trattazione congiunta ed unitaria. L'appellante, lamentando l'errata valutazione dei presupposti dell'azione esecutiva, si è doluto della sentenza nella parte in cui il Tribunale considerava il contratto di locazione intercorso tra il e la registrato in data 18.1.2022, come un “fatto nuovo CP_1 Controparte_2 vven e di rilascio dell'immobile; altresì, ha censurato la sentenza per avere il giudice attribuito natura di vendita alla scrittura privata, la cui efficacia era (ed è) contestata, e tutt'ora sub iudice.
Osserva questa Corte che l'opposizione all'esecuzione ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). La vic è causa verte(va) su un titolo giudiziale emesso in favore di Parte_1 contro per il rilascio dell'immobile (cfr. all. 10, fascicolo di primo grad CP_1 di un rapporto di ione tra le parti e risolto, sempre dalla sentenza azionata, per inadempimento del CP_1
L'opposizione risult ondata sull'asserito diritto del alla pe CP_1 oggetto, in virtù del contratto di locazione da questi sti con la , Controparte_2 quale, a suo dire, “nuova proprietaria del bene”, regolarmente registr formazione del titolo esecutivo. Ciò posto, alla luce della adotta circostanza sopravvenuta, rappre a dal “nuovo” contratto di locazione stipulato c asserito proprietario del bene, il eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva della . Pt_1
Ponendosi nel solco delineato dalla Cassazione, osserva questa Corte che la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità del bene oggetto della concessione in godimento, potendo stipulare il contratto chiunque ne abbia la materiale disponibilità, in base a titolo non contrario a norme di diritto pubblico. Pertanto, il rapporto di locazione, di natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferirne materialmente al conduttore la detenzione ed il godimento. Ne consegue che, prescindendo il rapporto di locazione dalla esistenza o permanenza nel locatore di un diritto reale sulla cosa, il conduttore convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di una eccezione “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando argomenti legati alla proprietà del bene (es. che egli non abbia mai avuto o abbia perduto la proprietà della cosa locata).
pagina 3 di 5 Riportando tali principi al caso di specie, come correttamente rilevato dal Collegio in sede di reclamo (cfr. Doc. 8), l'interesse d dell'immobile, giusto contratto di CP_1 locazione da questi stipulato con la solo nell'anno 2022 è un interesse Controparte_2 di mero fatto fondato sulla sussiste ntratto, che tuttavia obbliga(va), in ogni caso, le sole parti contraenti e non anche il creditore procedente nell'esecuzione per il rilascio per titolo esec eraltro, di formazione anteriore. In specie, allo stato, il non ha alcun diritto giuridico opponibile nei confronti dell'odierno CP_1 appellante, che può l e l'immobile disponendo del titolo opposto, senza qualsivoglia impedimento. Vieppiù, stante i principi di cui sopra, il non può invocare i diritti di un terzo CP_1
(come il “nuovo proprietario”), per contestare la legit one ad agire del locatore originario, detentore di un idoneo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Sassari. Ritiene questa Corte che detti principi siano stati disattesi dal prim e sulla base dell'erroneo presupposto di una asserita proprietà del bene in ca (in forza della CP_3 scrittura priva 4. di un valido titolo opponibile alla ” contratto di Pt_1 locazione tra il e il formatosi peraltro successivament sentenza azionata. CP_1 CP_3
Ad ogni buon , n ava al primo giudice, la cui competenza era circoscritta alle specifiche censure di cui all'art. 615 c.p.c., attribuire natura di “vendita” o meno alla scrittura ex adverso allegata (all. Doc. 3), entrando, peraltro, nel merito di una vertenza ad oggi sub iudice. I mezzi istruttori richiesti, anche in sede di gravame, risultano pertanto non rilevanti in quanto volti a dimostrare circostanze oggetto di altro giudizio e, comunque, non in grado di modificare il titolo azionato. Si deve anche evidenziare, come i s oinvolti nella presente vicenda avevano conoscenza della controversia tra la e il n ordine alla scrittura privata del 4.6.2016, Pt_1 CP_3 quanto meno dal 2018, anno in c ini giudizio nel quale si era formato il titolo esecutivo azionato. vo” contratto stipulato tra il e il isulta, pertanto, sicuramente inopponibile al CP_1 CP_3
e non idoneo a modificare, q tto il titolo da lui azionato col precetto. CP_1
infatti, risulta rappresentativo di una mera situazione di fatto e non – contrariamente a quanto affermato in prime cure – di una vera e propria posizione di diritto in grado di estinguere o modificare l'obbligo consacrato nel titolo di cui è causa. Ne consegue, che non può essere concessa alcuna sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia tra la e il come invece richiesto da parte Pt_1 CP_3 appellata, in quanto tale giudizio non si pon app pregiudizialità-dipendenza con l'opposizione all'esecuzione per le ragioni sopra esposte. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello assorbe le restanti questioni di cui al terzo e quarto motivo di gravame.
Non merita accoglimento la domanda dell'appellato tesa alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La sentenza del primo giudice deve, pertanto, essere integralmente riformata con conseguente rigetto della opposizione proposta dal e condanna costui al pagamento delle spese CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate c sitivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 2022 aggiornati, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa) per la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, restando pagina 4 di 5 confermata la compensazione effettuata dal primo giudice, in considerazione dei plurimi giudizi in corso tra le parti.
PQM
La Corte definitivamente pronun
- accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza dal Tribunale di S Parte_1
/2024, pubblicata il 01.0 to, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
CP_1 anna il al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 4.996,0 lo di compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, il 13.06.2025
Il presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
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