Cass. civ., sez. I, sentenza 31/03/2006, n. 7688
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Sentenza 31 marzo 2006

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Il termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la definizione, da parte della corte di appello, dello speciale procedimento camerale in unico grado in materia di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento, la quale va determinata, secondo i criteri ordinari, in base all'art. 2, comma 2, legge cit. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel procedimento camerale ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'accertamento del diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, deve ritenersi ammissibile l'intervento facoltativo del P.M. (P.G. presso la Corte di appello) a tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale dello Stato, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 31/03/2006, n. 7688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7688
    Data del deposito : 31 marzo 2006

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