Sentenza 31 marzo 2006
Massime • 2
Il termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la definizione, da parte della corte di appello, dello speciale procedimento camerale in unico grado in materia di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento, la quale va determinata, secondo i criteri ordinari, in base all'art. 2, comma 2, legge cit. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Nel procedimento camerale ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'accertamento del diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, deve ritenersi ammissibile l'intervento facoltativo del P.M. (P.G. presso la Corte di appello) a tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale dello Stato, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/03/2006, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9732 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2004 proposto da:
CO SI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pollio n. 30 presso il Dr. Caramanico Giustino, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti RISPOLI Gregorio ed Elda Colombo, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e da questa rappresentato e difeso.
- controricorrente -
nonché
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, con sede in Firenze, Via Cavour, Palazzo Buontalenti.
- intimato -
avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze, sez. 1^ civ., del 27 giugno - 11 luglio 2003. Udita, all'udienza del 24 gennaio 2006, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS OR, con ricorso dell'8 aprile 2003, chiedeva alla Corte di Appello di Firenze di condannare il Ministero della Giustizia, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, a corrispondere l'equa riparazione dei danni, da liquidare in Euro 5000,00, da lui subiti per la durata, eccedente il termine previsto dall'art. 3 della citata legge, comma 6, del procedimento camerale ancora pendente, che egli aveva iniziato dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia il 17 aprile 2002 per il pagamento di altro indennizzo per violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848 (da ora Convenzione).
Affermava l'istante che presso la Corte d'Appello di Perugia l'udienza di discussione era stata fissata in data 15 dicembre 2003, cioè dopo un anno e otto mesi dal deposito del ricorso, con decreto del 21 gennaio 2003, anche esso intervenuto oltre il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 comma 6. La Corte adita inviava gli atti al P.G. che interveniva chiedendo il rigetto dell'istanza, mentre il Ministero convenuto si costituiva e domandava in via riconvenzionale la condanna del OR per azione temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con decreto dell'11 luglio 2003, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il ricorso principale, ritenendo ordinatorio il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, e negando la eccedenza della durata ragionevole del procedimento dinanzi alla Corte di Perugia, tenuto conto delle esigenze istruttorie e della stessa condotta dell'istante che non aveva sollecitato in alcun modo una più rapida definizione della lite, con un comportamento omissivo che aveva poi determinato la sua seconda inutile azione, per la quale doveva irrogarsi la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. oltre che quella alle spese di lite. Lo stesso decreto ha ritenuto legittimo l'intervento del P.M., facoltativo ai sensi dell'art. 70 c.p.c., ult. comma, e connesso a un interesse pubblico che lo stesso pubblico ministero aveva ravvisato, essendo ammissibili le sue conclusioni sulla copertina del fascicolo, trattandosi di procedimento in Camera di consiglio per il quale non erano necessaria particolari formalità.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il OR con quattro motivi illustrati da memoria, con atto notificato al P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze e al Ministero della giustizia;
quest'ultimo si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112, 70, 71, 72 c.p.c. e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 perché, in sede di merito, la Procura Generale presso la Corte d'Appello è intervenuta senza indicare il pubblico interesse da essa ravvisato che la legittimava a concludere, nonostante l'eccezione di inammissibilità del predetto intervento da parte del ricorrente. La Corte di merito infatti non ha estromesso il P.G. dal processo in violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre la mancanza di una comparsa di costituzione o di altro atto scritto del P.M. ha impedito di individuare l'interesse pubblico per il quale esso era intervenuto nella causa, dovendosi ritenere che la costituzione del Ministero della giustizia è stata sufficiente a tutelare gli interessi pubblici rilevanti per la causa de qua.
1.2. Si lamenta, in secondo luogo, la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3, comma 6, e art. 2056 c.c., per non avere il decreto impugnato riconosciuto come irragionevole il superamento del termine di mesi 4 previsto per la durata del procedimento di liquidazione dell'equa riparazione svoltosi, a Perugia, essendosi anzi fissata l'udienza di discussione del ricorso dopo un anno e otto mesi dal deposito del ricorso introduttivo.
Non vi è alcuna norma che fissi nei tre o quattro anni dedotti nel merito dal Ministero convenuto la durata ragionevole del primo grado dei procedimenti camerali ed erroneamente la Corte d'Appello ha negato che la previsione temporale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, non costituisca il limite di ragionevolezza di durata della procedura per la liquidazione giudiziale dell'equa riparazione, considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo comunque esclude sia irragionevole la ingiustificata stasi dell'attività processuale.
In quanto la durata "ragionevole" di un processo deve determinarsi in base alla complessità del caso e sottraendo i segmenti temporali attribuibili al comportamento delle parti dal periodo complessivo in cui si è esaurito il procedimento, nel caso di specie, doveva attribuirsi solo all'apparato giudiziario il ritardo della fissazione della comparizione delle parti ad una data che superava di molto il termine di quattro mesi previsto dalla legge per completare la procedura camerale.
È irragionevole che un processo duri oltre il termine previsto dalla legge entro il quale il cittadino attende l'esito della sua domanda, essendo irrilevante la definizione di ordinatorio o endoprocessuale riconosciuta a tale termine in sede di merito.
Essendosi superata la soglia di ragionevolezza di durata del procedimento, l'azione del OR doveva considerarsi fondata, dovendo addebitarsi all'apparato giudiziario anche il tempo per l'acquisizione del fascicolo del processo di cui si lamentava l'eccessività di durata, nessun rilevo potendo avere nel caso la mancata presentazione dall'interessato di una istanza di anticipazione dell'udienza di discussione o la omessa richiesta di informazioni sulla causa del ritardo di detta udienza.
1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta che il provvedimento di merito non è motivato o lo è insufficientemente in ordine alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da ritenere sostanzialmente priva di ogni motivazione nel decreto impugnato, sia per la prova del danno non data dal Ministero che per quella della mala fede o colpa grave dell'attore, che chiedeva solo l'applicazione di una norma di legge.
1.4. In quarto luogo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché il OR è stato condannato alle spese, pur essendo il suo ricorso in fatto veritiero, avendo inoltre la Corte condannato il ricorrente al rimborso delle spese generali anche se non richieste dal Ministero, liquidando Euro 3.635,00 per onorar a fronte di un indennizzo chiesto di Euro 5.000,00 per il quale il n. 49 della tariffa prevede un onorario nel massimo di Euro 289,22, per tutta l'opera prestata nei procedimenti speciali davanti alla Corte d'appello. Pur essendo possibile elevare l'importo di cui alla tariffa l'aumento va adeguatamente motivato e ciò non è accaduto nel caso in violazione di legge.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte Territoriale ha infatti espressamente respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'intervento del P.G. sollevata dal OR, in rapporto al modo in cui lo stesso aveva concluso sulla copertina del fascicolo per il rigetto del ricorso: "difatti, trattandosi di procedimento in Camera di consiglio (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4), privo dunque di formalità che non siano quelle necessarie per assicurare il contraddittorio ... l'intervento di terzi non deve esprimersi attraverso il deposito di una comparsa ai sensi del codice di rito, ma è sufficiente che sia portato a conoscenza delle altre parti: e nella specie risulta che le conclusioni del P.G. erano in atti fin dal 16.04.03, sicché non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa o ipotesi di inammissibilità dell'intervento" (pagg. 1 e 2 decreto impugnato).
La Corte ha quindi rigettato l'eccezione del OR e nessuna violazione vi è stata dell'art. 112 c.p.c., ritenendo legittimato all'intervento facoltativo il P.G., per avere lo stesso ravvisato un interesse pubblico che, anche se non esplicato, è chiaramente sussistente nella materia relativa all'attività giurisdizionale e ai danni da questa provocati per i ritardi dell'apparato giudiziario. Tali interessi non sono quelli tutelati dal Ministero della giustizia, convenuto e parte che tutela il suo specifico interesse a contestare la sussistenza della violazione del diritto e dei danni da indennizzare.
Negata la violazione del diritto di difesa del OR, l'intervento del P.G. presso la Corte di merito costituiva esplicazione di un interesse pubblico, a tutela del corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale dello Stato ed è irrilevante che a esso non vi sia stato un espresso riferimento in atti scritti dello stesso P.M., non rilevando il ricorso ragioni che in concreto escludano nel caso tale interesse.
2.2. Il decreto impugnato chiarisce che "il termine di quattro mesi di cui alla Legge Pinto, art. 3, comma 6, non è stabilito a pena di decadenza (come si ricava dalla dizione "la Corte pronunzia entro quattro mesi": diversamente il legislatore avrebbe detto: "la Corte pronunzia non oltre quattro mesi"); pertanto come tutti i termini "ordinatori", stabiliti anche nell'interesse dell'ufficio pubblico che tratta la procedura e che dunque può protrarli per proprie esigenze organizzative che, evidentemente, devono tener conto sia del complessivo carico di lavoro sia delle risorse umane disponibili, il decreto ex L. n. 89 del 2001 ben potrà essere emesso dopo la scadenza quadrimestrale" (pag. 2 del provvedimento). Invero le nullità processuali sono solo quelle sancite per legge (art. 156 c.p.c.) ed è evidente che nel caso nessuna invalidità del provvedimento conclusivo emesso fuori termine è sancita normativamente;
in mancanza di espressa previsione, i termini devono ritenersi ordinatori (art. 152 cpv. c.p.c.) e come tale è qualificato quello di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, dalla stessa relazione al Parlamento sul disegno di Legge Pinto. In effetti, le scansioni temporali entro le quali la legge prevede debbano aver luogo gli atti processuali dei procedimenti giurisdizionali, come ad es. i tempi dei rinvii nei giudizi civili previsti nel capoverso dell'art. 81 disp. att. c.p.c., non vincolano il Giudice e la loro violazione non comporta di regola illegittimità e nullità del procedimento e del provvedimento che lo conclude, ferma restando la loro incidenza se e in quanto la durata irragionevole del procedimento comporti lesione delle regole del giusto processo in contrasto anche con l'art. 111 Cost., come novellato (così Cass. 23 agosto 2005 n. 17110, 1 marzo 2005 n. 4298 e 5 marzo 2004 n. 4512). Non vi è pertanto coincidenza tra la violazione dei termini processuali ordinatori e l'eccedenza della ragionevolezza della durata del procedimento;
lo stesso fatto che essi sono solo indicativi e non vincolanti per il Giudice evidenzia palesemente che la loro violazione non determina automaticamente il superamento della soglia di ragionevolezza del protrarsi del processo. Nel caso inoltre la stessa previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, che collega la determinazione della durata ragionevole del processo alla complessità del caso e all'esame del comportamento del Giudice e delle parti e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del processo, rende necessaria una indagine specifica del Giudice adito per l'equa riparazione in ordine al limite temporale ragionevole, il quale quindi non può essere rigido, mutando in rapporto ai parametri sopra indicati di cui la legge impone la valutazione caso per caso (Cass. 7 aprile 2005 n. 7297). La stessa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti oltre il termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, non da luogo ad una automatica lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e consegue di regola alle esigenze organizzative dell'ufficio.
Deve in sostanza ritenersi che solo ove fosse emersa una durata dell'unico grado del giudizio eccedente i tempi di regola ritenuti dalla Corte europea corrispondenti a quelli della ragionevolezza (da due a quattro anni per il primo o unico grado da determinarsi in base agli elementi sopra indicati), il OR avrebbe potuto pretendere l'equa riparazione che correttamente gli è stata negata dalla Corte Territoriale.
Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato, in ordine alla pretesa violazione della soglia di ragionevolezza del procedimento solo per la violazione del termine ordinatorio sancito per la sua conclusione dalla legge.
2.3. Il terzo motivo del ricorso è invece fondato.
La Corte di Appello collega la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. del OR alla "totale infondatezza del ricorso" e al disinteresse dimostrato nella coltivazione del procedimento originario per equa riparazione, dovendosi ritenere "addebitabile anche alla parte il protrarsi del giudizio di equa riparazione da essa proposto"; tali due circostanze comproverebbero, ad avviso della Corte, la piena consapevolezza da parte dell'istante del carattere temerario della sua azione e la gravissima negligenza dell'attore, costituenti gli stati soggettivi che giustificano la condanna inflitta al ricorrente. Peraltro il decreto impugnato si riferisce alle omissioni della parte nel procedimento nel quale la stessa ha ritenuto essere stato leso il suo diritto alla ragionevole durata, le quali non rilevano per la prova della temerarietà dell'azione, dovendo negarsi un nesso logico tra il comportamento negligente del OR nella causa che egli pretende di durata eccessiva e la pretesa mala fede o colpa grave a base dell'accoglimento dell'azione ex art. 96 c.p.c.. La stessa Corte di merito, pur ritenendo infondata l'azione del OR, non ne esclude l'ammissibilità (nello stesso senso implicitamente Cass. 8 luglio 2005 n. 14379); in astratto il ricorrente aveva quindi diritto ad agire e l'abuso eventualmente da individuare comunque non consiste in una assenza del potere di agire, ma solo in una diversa natura giuridica da lui attribuita a un termine legale.
In difetto di maggiori precisazioni deve quindi negarsi il carattere temerario della presente azione e comunque, anche a ritenere sussistente l'abuso, manca la prova dei danni subiti dal resistente. In ordine al danno patrimoniale per il Ministero, infatti, se esso si identifica con le spese processuali sostenute, queste restano assorbite dalla disciplina di cui al codice di rito e dalla previsione del rimborso di quelle prenotate a debito dall'Amministrazione; il danno non patrimoniale nel caso non risulta neppure allegato.
Comunque lo stato soggettivo di mala fede o colpa grave di chi ha agito non può logicamente dedursi, come chiarito, dalla negligenza dell'attore nel procedimento nel quale a suo avviso è stato leso il diritto tutelato dalla Convenzione europea e quindi anche per tale profilo il decreto non risulta motivato.
Se il decreto deve essere succintamente motivato ai sensi degli artt. 135 e 737 c.p.c., la totale mancanza di motivi a supporto di una delle sue statuizioni ne determina la nullità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e nella deduzione contenuta in ricorso dell'omessa motivazione deve intendersi compresa anche la denuncia della violazione dai giudici di merito delle ora richiamate norme processuali. Il terzo motivo di ricorso è quindi fondato e deve accogliersi con la precisazione che esso denuncia in sostanza la violazione di legge consistita nella assoluta mancanza di motivazione della statuizione di condanna del OR al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la nullità conseguente per tale parte del decreto impugnato.
2.4. È anche fondata la dedotta violazione dei limiti tariffari e la errata condanna alle spese generali del Ministero, con disapplicazione dell'art. 91 c.p.c.. La indicazione delle spese generali in luogo di quelle prenotate a debito e la liquidazione immotivata di onorari superiori a quelli della tariffa (in ricorso è erroneamente indicata la somma di Euro 3.635,00, mentre in fatto essi sono stati liquidati in Euro 650,00) comportano in effetti l'illegittimità della determinazione delle spese operata nel merito che deve quindi essere cassata.
3. In conclusione, devono rigettarsi i primi due motivi di ricorso e accogliersi gli altri due, entrambi letti da questa Corte come denunce di violazioni di legge, con conseguente cassazione del decreto in relazione ai motivi accolti. Peraltro le norme violate, in rapporto alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sono processuali e quelle sulla misura delle spese di causa sono invece sostanziali;
mentre in ordine a queste ultime è incontrastato il potere di decidere la causa nel merito se non sono necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., meno unanime è la giurisprudenza sulla applicabilità di tale norma per i vizi processuali, nonostante la lettera della legge non escluda tale ipotesi (a favore della decisione nel merito anche per vizi processuali Cass. 21 novembre 2001 n. 14720, 22 settembre 2000 n. 12528 e 12 aprile 1999 m. 5820, tra altre, ma contra Cass. 30 ottobre 1998 n. 10896). Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato nelle statuizioni in esso contenute di condanna del OR al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alle spese di causa, e per ambedue le decisioni, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.. La nullità della statuizione di condanna da azione temeraria, assolutamente immotivata, comporta il rigetto della domanda riconvenzionale del Ministero di responsabilità del OR, non risultando allegati neppure nel controricorso i danni subiti. Sulla disciplina delle spese del procedimento camerale anche essa da cassare, permanendo la soccombenza del OR, questo dovrà rimborsare al Ministero le spese da liquidare nei diritti, come già stabilito nel merito in base alle tariffe vigenti in difetto di impugnazione, e negli onorari sulla base della tariffa attuale (così, tra altre, Cass. 18 novembre 2002 n. 16197 e 21 novembre 1998 n. 11814). Il OR dovrà rimborsare per il giudizio di merito al Ministero della giustizia complessivi Euro 665,00, dei quali Euro 350,00 per diritti ed Euro 315,00 per onorari, questi accertati in base al numero 50 della tariffa vigente, oltre alle spese prenotate a debito. Il solo parziale accoglimento del ricorso per Cassazione giustifica la totale compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e accoglie gli altri, cassa il decreto impugnato nelle statuizioni di condanna del OR al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e alle spese del grado e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda riconvenzionale del Ministero di responsabilità per azione temeraria del OR e condanna quest'ultimo a pagare alla controparte, per il procedimento di merito, le spese di causa che liquida in complessivi Euro 665,00, come specificato in motivazione. Dichiara interamente compensate le spese della presente fase. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006