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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 845/2025 R.G. promossa da: DI Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo ai
[...] C.F._1
sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC come da atti ricorrente
nei confronti di , in persona del ministro pro Controparte_1 tempore resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3/06/2005, l'Avv. ha proposto Parte_2
opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 554/25 SIAMM emesso in data 3/04/2025 dalla Corte di Appello di Catania, Sezione
Penale, con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta nel processo penale n. 2876/2024 R.G. App. in favore della parte civile , CP_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il compenso veniva quantificato in complessivi € 181,32, oltre accessori di legge, riconoscendo unicamente la fase di studio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto l'erronea esclusione delle fasi processuali introduttiva e decisoria, nonostante l'attività effettivamente svolta. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver partecipato all'udienza del 30 gennaio
2025, durante la quale ha verificato la regolare costituzione delle parti e ha presentato conclusioni scritte, attività documentata sia dal verbale di udienza che dalla sentenza penale emessa all'esito del giudizio.
Il , pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Risultano fondate le censure relative all'omesso riconoscimento delle fasi introduttiva e decisoria. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dal ricorso e dalla sentenza penale allegata, emerge in modo inconfutabile lo svolgimento da parte del difensore di attività riconducibili a tali fasi.
Per quanto concerne la fase introduttiva, l'attività del difensore è consistita nella ricezione del decreto di citazione a giudizio in appello e nella partecipazione all'udienza per la verifica della regolare costituzione delle parti. Tali adempimenti, seppur minimi, integrano l'attività prevista dalla normativa per il riconoscimento della relativa fase.
Per quanto attiene alla fase decisoria, la sua effettiva esecuzione è provata dalla sentenza penale n. 437/2025, la quale dà atto che all'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni. Inoltre, risulta che il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte con nota spese. Tale attività costituisce il nucleo essenziale della fase decisoria e la sua mancata liquidazione nel decreto opposto risulta pertanto illegittima.
Accertata la fondatezza delle doglianze, si deve procedere a una nuova liquidazione del compenso. Tuttavia, ai fini della quantificazione, occorre tenere conto della natura e della complessità dell'attività difensiva prestata. La sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello ha definito l'impugnazione dell'imputato infondata, sottolineando come il quadro probatorio a sostegno della responsabilità fosse tranquillizzante e la ricostruzione dei fatti nitida alla luce delle testimonianze acquisite in primo grado. Tali elementi denotano una scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate in sede di gravame, che non ha richiesto un impegno professionale particolarmente gravoso. Pertanto, si procede a rideterminare il compenso riconoscendo le fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando per ciascuna i valori minimi previsti dalla Tabella
15 del D.M. n. 147/2022 per i giudizi penali innanzi alla Corte d'Appello.
Il calcolo è dunque il seguente:
• Fase di studio: € 472,50
• Fase introduttiva: € 236,25
• Fase decisionale: € 850,50
• Compenso tabellare: € 1.559,25
• Riduzione di 1/3 per patrocinio a spese dello Stato (art. 106-bis D.P.R. 115/02): -
€ 519,75
• Compenso netto liquidabile: € 1.039,50
A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Sulle spese del giudizio di opposizione
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del . Le stesse si liquidano, in base ai Controparte_1 parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla differenza tra il richiesto e il liquidato, rientrante nello scaglione fino a € 5.200,00)
e dell'attività svolta, in complessivi € 1.417,50 per compensi (di cui € 405,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva e € 742,50 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. , così provvede: Parte_2
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione n.
554/25 SIAMM emesso dalla Corte di Appello di Catania in data 3/04/2025; 2. Liquida in favore dell'Avv. per l'attività professionale Parte_2
svolta nel procedimento penale n. 2876/2024 R.G. App., la somma di € 1.039,50
a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €
1.417,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania, 3 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 845/2025 R.G. promossa da: DI Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo ai
[...] C.F._1
sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC come da atti ricorrente
nei confronti di , in persona del ministro pro Controparte_1 tempore resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3/06/2005, l'Avv. ha proposto Parte_2
opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione n. 554/25 SIAMM emesso in data 3/04/2025 dalla Corte di Appello di Catania, Sezione
Penale, con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta nel processo penale n. 2876/2024 R.G. App. in favore della parte civile , CP_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il compenso veniva quantificato in complessivi € 181,32, oltre accessori di legge, riconoscendo unicamente la fase di studio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto l'erronea esclusione delle fasi processuali introduttiva e decisoria, nonostante l'attività effettivamente svolta. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver partecipato all'udienza del 30 gennaio
2025, durante la quale ha verificato la regolare costituzione delle parti e ha presentato conclusioni scritte, attività documentata sia dal verbale di udienza che dalla sentenza penale emessa all'esito del giudizio.
Il , pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Risultano fondate le censure relative all'omesso riconoscimento delle fasi introduttiva e decisoria. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dal ricorso e dalla sentenza penale allegata, emerge in modo inconfutabile lo svolgimento da parte del difensore di attività riconducibili a tali fasi.
Per quanto concerne la fase introduttiva, l'attività del difensore è consistita nella ricezione del decreto di citazione a giudizio in appello e nella partecipazione all'udienza per la verifica della regolare costituzione delle parti. Tali adempimenti, seppur minimi, integrano l'attività prevista dalla normativa per il riconoscimento della relativa fase.
Per quanto attiene alla fase decisoria, la sua effettiva esecuzione è provata dalla sentenza penale n. 437/2025, la quale dà atto che all'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni. Inoltre, risulta che il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte con nota spese. Tale attività costituisce il nucleo essenziale della fase decisoria e la sua mancata liquidazione nel decreto opposto risulta pertanto illegittima.
Accertata la fondatezza delle doglianze, si deve procedere a una nuova liquidazione del compenso. Tuttavia, ai fini della quantificazione, occorre tenere conto della natura e della complessità dell'attività difensiva prestata. La sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello ha definito l'impugnazione dell'imputato infondata, sottolineando come il quadro probatorio a sostegno della responsabilità fosse tranquillizzante e la ricostruzione dei fatti nitida alla luce delle testimonianze acquisite in primo grado. Tali elementi denotano una scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate in sede di gravame, che non ha richiesto un impegno professionale particolarmente gravoso. Pertanto, si procede a rideterminare il compenso riconoscendo le fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando per ciascuna i valori minimi previsti dalla Tabella
15 del D.M. n. 147/2022 per i giudizi penali innanzi alla Corte d'Appello.
Il calcolo è dunque il seguente:
• Fase di studio: € 472,50
• Fase introduttiva: € 236,25
• Fase decisionale: € 850,50
• Compenso tabellare: € 1.559,25
• Riduzione di 1/3 per patrocinio a spese dello Stato (art. 106-bis D.P.R. 115/02): -
€ 519,75
• Compenso netto liquidabile: € 1.039,50
A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Sulle spese del giudizio di opposizione
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del . Le stesse si liquidano, in base ai Controparte_1 parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla differenza tra il richiesto e il liquidato, rientrante nello scaglione fino a € 5.200,00)
e dell'attività svolta, in complessivi € 1.417,50 per compensi (di cui € 405,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva e € 742,50 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. , così provvede: Parte_2
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione n.
554/25 SIAMM emesso dalla Corte di Appello di Catania in data 3/04/2025; 2. Liquida in favore dell'Avv. per l'attività professionale Parte_2
svolta nel procedimento penale n. 2876/2024 R.G. App., la somma di € 1.039,50
a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €
1.417,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania, 3 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Massimo Escher