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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2885/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172030392093-2021 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 172030392093/2021 relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2021, riferita al veicolo targato Targa_1
Deduceva, chiedendo l'annullamento dell'atto:
l'esenzione dal tributo per intervenuta storicità del veicolo;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento;
la giuridica inesistenza della notificazione effettuata tramite piattaforma SEND;
la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll motivo relativo alla dedotta esenzione dalla tassa auto per storicità del veicolo è infondato.
L'art. 63 L. n. 342/2000 prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dall'anno in cui si compiono trent'anni dalla costruzione del veicolo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'esenzione decorre dal 2022.
L'annualità oggetto di accertamento (maggio 2021 – aprile 2022) è pertanto precedente alla maturazione del requisito temporale.
Come noto, il tributo deve essere corrisposto anticipatamente per l'intero periodo tributario e non è suscettibile di frazionamento.
Priva di pregio è la censura relativa all'assenza di sottoscrizione dell'atto.
L'atto indica il funzionario responsabile del procedimento ed è sottoscritto dal Dirigente della Sezione Finanze mediante firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995.
L'atto è altresì firmato digitalmente da ACI, soggetto incaricato della notifica in forza di accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/1990.
Del pari infondato è il motivo attinente alla validità della notificazione tramite piattaforma SEND.
L'art. 26, comma 3, D.L. 76/2020 riconosce piena validità alla notificazione telematica degli atti amministrativi tramite piattaforme digitali, ivi compresa SEND.
Il sistema garantisce autenticità, integrità, immodificabilità e reperibilità del documento informatico, assicurando l'accesso del destinatario secondo modalità tracciabili e sicure.
Le copie depositate risultano conformi agli originali digitali.
Infine, a proposito dell'illegittimità degli interessi applicato, va osservato che la disciplina degli interessi moratori discende direttamente dalla L. n. 29/1961, che fissa il tasso semestrale all'1,375% sino al 31.12.2009
e all'1% dal 1.1.2010.
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino alla consegna del ruolo e trattandosi di criteri normativi predeterminati, non occorre specifica motivazione.
In conclusione , il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese, che liquida in € 220,00 in favore della resistente
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2885/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172030392093-2021 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 172030392093/2021 relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2021, riferita al veicolo targato Targa_1
Deduceva, chiedendo l'annullamento dell'atto:
l'esenzione dal tributo per intervenuta storicità del veicolo;
la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento;
la giuridica inesistenza della notificazione effettuata tramite piattaforma SEND;
la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll motivo relativo alla dedotta esenzione dalla tassa auto per storicità del veicolo è infondato.
L'art. 63 L. n. 342/2000 prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dall'anno in cui si compiono trent'anni dalla costruzione del veicolo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'esenzione decorre dal 2022.
L'annualità oggetto di accertamento (maggio 2021 – aprile 2022) è pertanto precedente alla maturazione del requisito temporale.
Come noto, il tributo deve essere corrisposto anticipatamente per l'intero periodo tributario e non è suscettibile di frazionamento.
Priva di pregio è la censura relativa all'assenza di sottoscrizione dell'atto.
L'atto indica il funzionario responsabile del procedimento ed è sottoscritto dal Dirigente della Sezione Finanze mediante firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995.
L'atto è altresì firmato digitalmente da ACI, soggetto incaricato della notifica in forza di accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/1990.
Del pari infondato è il motivo attinente alla validità della notificazione tramite piattaforma SEND.
L'art. 26, comma 3, D.L. 76/2020 riconosce piena validità alla notificazione telematica degli atti amministrativi tramite piattaforme digitali, ivi compresa SEND.
Il sistema garantisce autenticità, integrità, immodificabilità e reperibilità del documento informatico, assicurando l'accesso del destinatario secondo modalità tracciabili e sicure.
Le copie depositate risultano conformi agli originali digitali.
Infine, a proposito dell'illegittimità degli interessi applicato, va osservato che la disciplina degli interessi moratori discende direttamente dalla L. n. 29/1961, che fissa il tasso semestrale all'1,375% sino al 31.12.2009
e all'1% dal 1.1.2010.
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento sino alla consegna del ruolo e trattandosi di criteri normativi predeterminati, non occorre specifica motivazione.
In conclusione , il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese, che liquida in € 220,00 in favore della resistente