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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Alessandra Arceri Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1660/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 12.6.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 352 c.p.c. svoltasi all'udienza del 23.3.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Solimena ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il di lui studio, in Milano, via Lupetta n. 5,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Mariconda ( ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via Cerva n. 8,
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano Sezione VI civile sentenza n. 3136/2023 resa nel giudizio RG 12598/2021 dall'Ill.mo Giudice dott.ssa Carmela Gallina, pubblicata in data 18/4/2023 e notificata in data 15/5/2023 ed in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare gli inadempimenti di legge, regolamentari, precontrattuali e contrattuali della Cont
nel rapporto con la Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della CP_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, accertare e dichiarare la novità e la tardività della domanda formulata dalla sig.ra al fine di fare accertare e dichiarare una responsabilità del di Parte_1 Controparte_1 natura contrattuale “per mancata informativa in occasione dell'acquisto (…) delle azioni Whole Food
Inc.” perché non proposta in primo grado e quindi preclusa nel secondo grado del giudizio;
- sempre nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 3161/2023 Parte_1
del Tribunale di Milano, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza del Tribunale di Milano n. 3161/2023, pubblicata il 18.4.2023 e notificata il 15.5.2023., anche sulla base di una differente motivazione;
per il caso denegato in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dovesse ritenere di riformare la appena citata sentenza:
- rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra perché totalmente infondate in fatto Parte_1
ed in diritto.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 marzo 2021, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Milano, per ottenere la condanna della al risarcimento dei CP_1 CP_2
danni subiti, quantificati in euro 15.474,15 per danno emergente e in euro 10.000 per lucro cessante, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo ad operazioni di investimento.
L'allora attrice fondava le proprie domande sui seguenti elementi:
a. allegava di aver sottoscritto con in data 20.6.2017, un contratto per Controparte_1
servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini su prodotti e strumenti finanziari (doc. n.1
Cont
- atto di citazione) ed un contratto di consulenza (doc. n.
4 - comparsa di risposta );
pagina 2 di 12 b. rappresentava di aver conferito alla Banca, lo stesso giorno e nel medesimo contesto, un ordine di acquisto di 3.850 azioni della società americana Whole Food Inc., azioni quotate al
Nasdaq, una delle borse americane.
c. allegava che l'ordine era stato eseguito lo stesso giorno (cioè, il 20.6.2017) al prezzo di
43,01 USD per azione per un controvalore di USD 165.626,62, importo che aveva subito un tasso di cambio di 1,1096, con un costo in euro di 149.266,96 euro (doc. n. 2 atto di citazione). Alla cifra di euro 149.266,96 venivano aggiunte commissioni per euro 1.465,19 con un totale di euro
150.732,15 (doc. n.
2 - atto di citazione) importo addebitato sul conto della Sig.ra Pt_1
d. deduceva di aver notato, in data 19 settembre 2017, un accredito sul proprio conto corrente, venendo così a conoscenza dell'avvenuta vendita, da parte della banca, dei titoli Whole
Food Inc. acquistati in precedenza;
e. documentava che la vendita dei titoli era stata effettuata al prezzo di 42 USD per azione, per un controvalore di USD 161.700,00, e che l'importo era stato convertito in euro ad un tasso di cambio di 1,195491, per un totale di euro 135.258,23 di controvalore (doc. n. 4 atto di citazione);
f. a seguito di tale disinvestimento, rilevava una perdita economica complessiva di euro
15.474,15, che imputava principalmente all'esecuzione dell'operazione senza suo ordine o autorizzazione esplicita;
alla conversione automatica dei proventi in euro, ritenuta inopportuna e non necessaria, anche in considerazione della flessione del cambio euro/dollaro nel periodo;
all'assenza di tempestiva comunicazione da parte della riguardo all'operazione di CP_2
disinvestimento, precludendole così la possibilità di intervenire in merito.
Si costituiva in giudizio contestando l'affermazione attorea di illegittimità della Controparte_1
legittimità della propria condotta, essendosi trattato di operazione necessitata dall'avvenuta fusione per incorporazione della società emittente i titoli in altra società, previo acquisto, da parte di quest'ultima, della totalità del capitale.
In particolare, parte convenuta evidenziava che all'offerta di acquisto – da tempo annunciata sui mercati – aveva fatto seguito la liquidazione forzosa delle partecipazioni dei soci minoritari, previa sospensione della negoziazione dei titoli ed uscita dalle quotazioni, con successivo accreditamento del corrispettivo in denaro al prezzo stabilito nella fusione (pari a 42 USD per la categoria di azioni).
Riguardo alla lamentata conversione in euro del corrispettivo corrisposto a séguito della liquidazione forzosa delle partecipazioni, eccepiva l'assenza di alcuna arbitraria iniziativa, essendo tale la valuta del conto corrente collegato al deposito titoli.
pagina 3 di 12 Con sentenza n. 3161/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, condannando la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore della quantificate in euro 6.388,00, oltre Pt_1 CP_2
accessori di legge.
In sintesi, il Tribunale:
- ha escluso la responsabilità precontrattuale della banca, ritenendo che l'attrice fosse stata adeguatamente informata del rischio correlati al cambio sin dalla stipula del contratto;
- ha poi ricostruito la vicenda del disinvestimento, rilevando che la liquidazione forzosa delle azioni Whole Foods, a seguito della fusione con era stata imposta in ragione CP_3 dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, con conseguente liquidazione delle partecipazioni di minoranza, ed accredito del controvalore liquidato eseguito dalla banca senza margini discrezionali;
- ha ritenuto legittima anche la conversione valutaria, prevista dalle clausole contrattuali, in assenza di un conto in valuta o di istruzioni specifiche;
- quanto agli obblighi informativi, ha accertato che avesse agito con diligenza, CP_1
inviando tempestivamente le comunicazioni, e che comunque la conoscenza anticipata da parte dell'attrice della fusione e conseguente liquidazione delle partecipazioni minoritarie non avrebbe inciso sull'esito dell'operazione;
- ha, infine, valorizzato il profilo MiFID dell'attrice come investitore propenso al rischio, escludendo che costei potesse avere una scarsa consapevolezza delle condizioni contrattuali;
- ha, quindi, concluso per la conformità dell'operato della banca alle pattuizioni contrattuali e alla normativa applicabile.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendone la riforma e formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
1. Errata valutazione del contratto di consulenza finanziaria;
2. Erronea esclusione della responsabilità precontrattuale della CP_2
3. Responsabilità contrattuale per mancata informativa;
4. Mancata considerazione delle disposizioni della cliente sulla gestione del controvalore in dollari;
5. Irrilevanza del profilo MIFID dell'investitore ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario;
6. Errata quantificazione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1660/2023, la prima udienza fissata al 15.11.2023.
pagina 4 di 12 si è costituito anche nel presente grado (24.10.2023) e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato.
Alla fissata udienza del 15.11.2023, l'istruttore ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del
30.10.2024 – poi rinviata al 26.3.2025 – per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 26.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, riservata al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente trascurato il tenore del contratto di consulenza sottoscritto con . Tale contratto comportava, secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, obblighi informativi più pregnanti in capo alla Banca, che non sarebbero stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dall'ordine di acquisto (doc.
6 - fascicolo di primo grado emerge chiaramente che l'operazione CP_2
è stata disposta “su iniziativa del cliente”, circostanza che esclude l'attivazione del servizio di consulenza e conferma che la prestazione resa dalla si è limitata al servizio di mera ricezione e CP_2
trasmissione di ordini, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Come è noto, il Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007 distingue gli obblighi informativi e le conseguenti valutazioni dell'intermediario a seconda del servizio prestato, così che, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, “per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo
l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nella prestazione degli altri servizi …l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza
pagina 5 di 12 necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42 comma 1)” (cfr. Cass. 5/5/2022 n. 14208).
Ne deriva che non poteva ritenersi ragionevolmente sussistente, nel caso di specie, alcun obbligo informativo rafforzato, né alcuna necessità di raccomandazione personalizzata, da parte della CP_2 essendo stata l'operazione eseguita al di fuori di un servizio di consulenza attivo.
Con il secondo motivo di gravame, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso una responsabilità precontrattuale, per non aver la Banca segnalato l'opportunità (o la necessità) di aprire un conto corrente in dollari americani, alla luce dell'intenzione dichiarata di effettuare investimenti in titoli statunitensi. Inoltre, si deduce un conflitto di interessi in capo all'intermediario, che avrebbe tratto vantaggio dalle commissioni di cambio.
Secondo l'appellante, tale condotta integrerebbe una violazione dell'art. 21, lettera a), del TUF e dell'art. 47 del Regolamento Consob sugli intermediari nella versione vigente pro tempore.
Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti in causa risulta che la sig.ra al momento dell'avvio del rapporto contrattuale, ha Pt_1
espressamente indicato il conto corrente n. 3539, avente valuta in euro, quale riferimento per la regolazione degli investimenti (cfr. docc. 1 e 6 della Banca), accettando le conseguenze operative e finanziarie derivanti dall'utilizzo di un conto in valuta diversa rispetto a quella dell'investimento.
A tal riguardo, la clausola 3 del documento informativo precontrattuale (doc. 8 attoreo) segnalava chiaramente la volatilità del tasso di cambio e i conseguenti rischi finanziari, evidenziando in modo trasparente la natura dell'operazione.
L'intermediario, inoltre, ha fornito adeguata informazione, in forma scritta, sia in merito all'incidenza delle commissioni di cambio, sia riguardo alla possibile doppia imposizione fiscale, come risulta dai documenti contrattuali sottoscritti dalla cliente (cfr. docc. 3 e 6 della . CP_2
Del pari, infondata è la dedotta sussistenza di un conflitto di interessi. La previsione di un margine sul cambio valuta costituisce una componente economica del servizio, resa in modo trasparente e conforme alle condizioni contrattuali accettate dal cliente, e non integra in sé un vantaggio indebito o contrario agli obblighi dell'intermediario.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'esclusione di una responsabilità contrattuale in capo alla lamentando un'asserita violazione degli obblighi informativi in occasione sia dell'acquisto che CP_2
della successiva vendita dei titoli Whole Foods Market Inc.
Secondo l'appellante, la avrebbe omesso di informare la cliente in modo chiaro e trasparente CP_2 circa l'impossibilità di conseguire un prezzo superiore a 42 dollari per azione, già stabilito nell'ambito pagina 6 di 12 dell'operazione straordinaria in corso tra Whole Foods e compromettendo così una scelta CP_3 consapevole al momento dell'acquisto.
Quanto alla fase di disinvestimento, viene censurata l'assenza di una comunicazione tempestiva in ordine alla vendita forzata dei titoli, eseguita in data 30 agosto 2017. Secondo l'appellante,
l'intermediario era già a conoscenza dell'imminente operazione sin dal 27 agosto, ma avrebbe omesso di darne comunicazione alla cliente, sia nei giorni successivi che al momento stesso della vendita.
Si evidenzia, infine, che la dismissione sarebbe avvenuta in assenza di ordine da parte della cliente, la quale ne sarebbe stata informata soltanto successivamente, con comunicazione trasmessa in data 2 ottobre 2017.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Come già evidenziato, l'operazione di acquisto dei titoli Whole Foods Market Inc. è stata eseguita su iniziativa della cliente, come dichiarato espressamente nell'ordine del 20 giugno 2017 (doc. 6 cit.), in cui la stessa Banca ha qualificato l'operazione come “ad alto rischio”, adempiendo agli obblighi di informazione e profilazione previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, l'informazione relativa all'imminente fusione per incorporazione tra Whole Foods e – CP_3
con fissazione di un prezzo unitario pari a 42 USD per azione – era già pubblicamente disponibile alla data dell'investimento, come attestato dall'articolo del Corriere della Sera del 16 giugno 2017 (doc. 8 -
Banca).
La cliente ha acquistato i titoli a un prezzo superiore, pari a 43,01 USD per azione, assumendo consapevolmente un rischio che le era stato segnalato e che risultava del tutto compatibile con il profilo
MIFID dichiarato e sottoscritto, improntato a una elevata propensione al rischio.
In ogni caso, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 26724 e
26725 del 19 dicembre 2007, l'onere della prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno lamentato grava sull'investitore. Nel caso di specie, tale prova difetta del tutto: parte appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, ove fosse stata resa edotta in termini diversi o più approfonditi, si sarebbe astenuta dall'effettuare l'operazione e non avrebbe quindi subito il pregiudizio economico.
Con riferimento alla fase successiva, relativa alla dismissione dei titoli, la vendita delle azioni risulta essere la conseguenza automatica e necessaria del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione tra Whole Foods e avvenuto in data 28 agosto 2017 (doc. 9), con conseguente CP_3 delisting dei titoli e loro liquidazione forzosa. L'intermediario ha agito come mero esecutore della pagina 7 di 12 procedura, incassando il corrispettivo in data 30 agosto 2017 e predisponendo, nei giorni 29 e 30 agosto, apposite comunicazioni alla cliente (docc. 10 e 11), relative alla ricezione dei fondi e al successivo accredito in euro.
L'eccezione sollevata in merito alla presunta tardività della comunicazione appare, pertanto, priva di fondamento.
Da un lato, non è stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni da parte della cliente;
dall'altro, anche volendo ritenere tardivo l'inoltro, tale profilo non assume rilevanza giuridica, atteso che la vendita non dipendeva da una scelta discrezionale dell'intermediario, ma da un evento societario straordinario, non evitabile né sospendibile. Ne consegue che, anche qualora la comunicazione fosse stata anticipata, la cliente non avrebbe potuto impartire istruzioni utili a incidere sull'operazione o a evitarne gli effetti, che si sono determinati in via automatica in forza dell'avvenuta fusione.
In definitiva, la condotta della risulta pienamente conforme agli obblighi previsti dall'art. 21 del CP_2
TUF, lettere a), b) e d), e non integra alcuna responsabilità contrattuale, né in relazione alla fase di acquisto dei titoli, né con riferimento alla successiva vendita forzosa.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che la cliente potesse esigere dalla banca il trattenimento del corrispettivo in valuta estera (USD) derivante dalla vendita dei titoli, in attesa di specifiche disposizioni.
A sostegno di tale censura, viene richiamato un documento prodotto dalla banca (doc. 11 della comparsa di primo grado), ossia il modulo utilizzato per l'annotazione delle operazioni a credito del correntista, che – secondo l'appellante – offriva esplicitamente la possibilità di trattenere temporaneamente i fondi in attesa di istruzioni.
In tesi, nel modulo relativo all'operazione di disinvestimento oggetto di causa, erano indicate due opzioni alternative per la gestione del controvalore incassato in dollari: l'accredito diretto sul conto corrente in euro della cliente, oppure il trattenimento della somma da parte della banca, in attesa di istruzioni.
L'appellante lamenta, quindi, che la abbia proceduto all'immediata conversione del corrispettivo CP_2
in dollari in euro in un contesto valutario sfavorevole, senza necessità e senza consultare la cliente, in violazione dell'art. 21 del TUF, lettere a) e b), e dell'art. 47 del Regolamento Consob, che impone agli intermediari di perseguire il miglior risultato possibile per il cliente.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 12 Come correttamente rilevato al giudice di primo grado, la conversione dell'importo in euro è avvenuta in conformità a quanto previsto contrattualmente.
In particolare, dagli atti prodotti (docc. 1 e 6 – fascicolo di primo grado risulta come il conto CP_2
corrente di riferimento fosse denominato in euro e come le condizioni generali del servizio prevedessero espressamente che, in assenza di un conto in valuta estera o di specifiche istruzioni, la potesse procedere automaticamente alla conversione nella valuta di riferimento, applicando il CP_2
tasso di cambio giornaliero, maggiorato dello spread contrattualmente stabilito.
Non può pertanto ritenersi integrata alcuna violazione degli obblighi precontrattuali di correttezza e buona fede, né degli obblighi informativi previsti dall'art. 21, lett. a), del TUF e dall'art. 47 del
Regolamento Intermediari Consob, nella versione vigente ratione temporis.
Quanto al documento richiamato dall'appellante (doc. 11 – fascicolo di primo grado , lo stesso CP_2
consiste in un modulo gestionale interno, precompilato e utilizzato dalla per comunicare alla CP_2 cliente l'avvenuta liquidazione e l'accredito dei proventi.
Esso non ha dunque valore contrattuale, né può ritenersi in alcun vincolante per la banca, trattandosi di un documento destinato alla gestione operativa interna, privo di efficacia normativa nei rapporti con il cliente.
In particolare, la selezione dell'opzione relativa alla registrazione del controvalore dell'operazione “sul conto corrente” risulta coerente con le modalità esecutive previste, pattuite e sopra richiamate, mentre l'alternativa opzione – non selezionata – “in attesa di Vostra disposizione” non implica di certo l'esistenza di una diversa obbligazione in capo all'intermediario.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito rilievo al profilo MiFID dell'investitore, classificato come “propenso al rischio”, per escludere l'inesperienza e la non dimestichezza della cliente con le operazioni finanziarie.
Secondo l'appellante, tale qualificazione non sarebbe idonea a esonerare l'intermediario dai propri obblighi informativi e di protezione, che resterebbero fermi anche in presenza di un cliente formalmente profilato come esperto o orientato al rischio. A sostegno di tale tesi, viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 35789 del 6 dicembre 2022, che ribadisce l'autonomia e la non surrogabilità degli obblighi informativi rispetto al grado di conoscenza dell'investitore.
Il motivo è infondato.
La profilatura MiFID, effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, costituisce uno strumento rilevante per determinare la congruità degli investimenti rispetto alla situazione del cliente e, pur non potendo assolvere di per sé gli obblighi informativi dell'intermediario, assume rilievo quale pagina 9 di 12 indice della consapevolezza dell'investitore rispetto ai rischi connessi all'operazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2019, n. 12138; Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2021, n. 25869).
Nel caso di specie, la sig.ra ha espressamente dichiarato di essere un “investitore propenso al Pt_1
rischio, di effettuare investimenti che consentono di ottenere una crescita del capitale nel tempo, consapevole del rischio di subire perdite ingenti”, di informarsi e aggiornarsi regolarmente sull'andamento dei mercati e sulle notizie finanziarie e di “effettuare autonomamente le scelte
d'investimento condividendole successivamente con il gestore/consulente della banca” (doc. 9 attoreo).
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. 15) risulta che la cliente si è autodichiarata “imprenditore” nella modulistica bancaria, qualifica che, pur in assenza di ulteriori elementi formali, conferma un certo grado di familiarità con le tematiche economico-finanziarie.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente valorizzato – non in via esclusiva, ma nel contesto dell'istruttoria – la profilatura MiFID e la dichiarazione della cliente, ritenendoli elementi idonei a ridimensionare la portata delle doglianze sollevate in ordine all'asserita carenza informativa.
Con il sesto motivo, si censura la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 6.388 oltre accessori, chiedendone la compensazione.
A sostegno della doglianza si richiama, in primo luogo, l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, cui la controparte non avrebbe preso parte.
In proposito, l'appellante invoca l'art. 12- bis del d.lgs. 28/2010, che attribuisce al giudice il potere di valutare e, se del caso, sanzionare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Si aggiunge, inoltre, un argomento di natura equitativa, fondato sulla sproporzione tra l'importo liquidato a titolo di spese e l'effettiva perdita economica subita dalla parte soccombente.
Il motivo è infondato.
L'appellante è risultata totalmente soccombente in primo grado, avendo visto rigettate tutte le domande proposte.
La decisione del giudice risulta, pertanto, conforme al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei
pagina 10 di 12 favorevole” (Cass. Sez. Un., n. 11453/2022, richiamata da Cass. Sez. Un., n. 4040/2023; Cass. n.
18128/2020; Cass. n. 19613/2017).
La condanna al pagamento delle spese processuali, dunque, appare pienamente giustificata, essendo fondata sull'esito complessivo del giudizio, che non consente una deroga al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Non è inoltre fondata la doglianza relativa alla mancata partecipazione della banca al procedimento di mediazione.
L'art. 12- bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. n), del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216) prevede espressamente che la condanna della parte che non ha partecipato alla mediazione può essere disposta solo nei confronti della parte soccombente. Nel caso in esame, tuttavia, la non è risultata soccombente, rendendo di per sé inapplicabile la sanzione processuale invocata CP_2 dall'appellante.
Quanto, infine, alla contestata sproporzione tra l'importo liquidato e il valore della lite, va osservato che il giudice di primo grado ha provveduto alla liquidazione delle spese attenendosi ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando il corretto scaglione di riferimento in rapporto al valore e alla natura della causa. Ne consegue che la liquidazione risulta conforme ai criteri normativi e priva di vizi.
Il rigetto dell'appello conferma la correttezza della decisione impugnata e l'integrale soccombenza dell'appellante.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/02.
Alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che, avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni), paiono congruamente liquidabili, con riguardo ai valori medi, in complessivi
€ 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 11 di 12 - respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
3161/2023, confermando integralmente la stessa;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le ulteriori spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il presidente est.
Alessandra Arceri
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Alessandra Arceri Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1660/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 12.6.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 352 c.p.c. svoltasi all'udienza del 23.3.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Solimena ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il di lui studio, in Milano, via Lupetta n. 5,
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Mariconda ( ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via Cerva n. 8,
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano Sezione VI civile sentenza n. 3136/2023 resa nel giudizio RG 12598/2021 dall'Ill.mo Giudice dott.ssa Carmela Gallina, pubblicata in data 18/4/2023 e notificata in data 15/5/2023 ed in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare gli inadempimenti di legge, regolamentari, precontrattuali e contrattuali della Cont
nel rapporto con la Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della CP_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, accertare e dichiarare la novità e la tardività della domanda formulata dalla sig.ra al fine di fare accertare e dichiarare una responsabilità del di Parte_1 Controparte_1 natura contrattuale “per mancata informativa in occasione dell'acquisto (…) delle azioni Whole Food
Inc.” perché non proposta in primo grado e quindi preclusa nel secondo grado del giudizio;
- sempre nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 3161/2023 Parte_1
del Tribunale di Milano, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza del Tribunale di Milano n. 3161/2023, pubblicata il 18.4.2023 e notificata il 15.5.2023., anche sulla base di una differente motivazione;
per il caso denegato in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dovesse ritenere di riformare la appena citata sentenza:
- rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra perché totalmente infondate in fatto Parte_1
ed in diritto.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 marzo 2021, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Milano, per ottenere la condanna della al risarcimento dei CP_1 CP_2
danni subiti, quantificati in euro 15.474,15 per danno emergente e in euro 10.000 per lucro cessante, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo ad operazioni di investimento.
L'allora attrice fondava le proprie domande sui seguenti elementi:
a. allegava di aver sottoscritto con in data 20.6.2017, un contratto per Controparte_1
servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini su prodotti e strumenti finanziari (doc. n.1
Cont
- atto di citazione) ed un contratto di consulenza (doc. n.
4 - comparsa di risposta );
pagina 2 di 12 b. rappresentava di aver conferito alla Banca, lo stesso giorno e nel medesimo contesto, un ordine di acquisto di 3.850 azioni della società americana Whole Food Inc., azioni quotate al
Nasdaq, una delle borse americane.
c. allegava che l'ordine era stato eseguito lo stesso giorno (cioè, il 20.6.2017) al prezzo di
43,01 USD per azione per un controvalore di USD 165.626,62, importo che aveva subito un tasso di cambio di 1,1096, con un costo in euro di 149.266,96 euro (doc. n. 2 atto di citazione). Alla cifra di euro 149.266,96 venivano aggiunte commissioni per euro 1.465,19 con un totale di euro
150.732,15 (doc. n.
2 - atto di citazione) importo addebitato sul conto della Sig.ra Pt_1
d. deduceva di aver notato, in data 19 settembre 2017, un accredito sul proprio conto corrente, venendo così a conoscenza dell'avvenuta vendita, da parte della banca, dei titoli Whole
Food Inc. acquistati in precedenza;
e. documentava che la vendita dei titoli era stata effettuata al prezzo di 42 USD per azione, per un controvalore di USD 161.700,00, e che l'importo era stato convertito in euro ad un tasso di cambio di 1,195491, per un totale di euro 135.258,23 di controvalore (doc. n. 4 atto di citazione);
f. a seguito di tale disinvestimento, rilevava una perdita economica complessiva di euro
15.474,15, che imputava principalmente all'esecuzione dell'operazione senza suo ordine o autorizzazione esplicita;
alla conversione automatica dei proventi in euro, ritenuta inopportuna e non necessaria, anche in considerazione della flessione del cambio euro/dollaro nel periodo;
all'assenza di tempestiva comunicazione da parte della riguardo all'operazione di CP_2
disinvestimento, precludendole così la possibilità di intervenire in merito.
Si costituiva in giudizio contestando l'affermazione attorea di illegittimità della Controparte_1
legittimità della propria condotta, essendosi trattato di operazione necessitata dall'avvenuta fusione per incorporazione della società emittente i titoli in altra società, previo acquisto, da parte di quest'ultima, della totalità del capitale.
In particolare, parte convenuta evidenziava che all'offerta di acquisto – da tempo annunciata sui mercati – aveva fatto seguito la liquidazione forzosa delle partecipazioni dei soci minoritari, previa sospensione della negoziazione dei titoli ed uscita dalle quotazioni, con successivo accreditamento del corrispettivo in denaro al prezzo stabilito nella fusione (pari a 42 USD per la categoria di azioni).
Riguardo alla lamentata conversione in euro del corrispettivo corrisposto a séguito della liquidazione forzosa delle partecipazioni, eccepiva l'assenza di alcuna arbitraria iniziativa, essendo tale la valuta del conto corrente collegato al deposito titoli.
pagina 3 di 12 Con sentenza n. 3161/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, condannando la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore della quantificate in euro 6.388,00, oltre Pt_1 CP_2
accessori di legge.
In sintesi, il Tribunale:
- ha escluso la responsabilità precontrattuale della banca, ritenendo che l'attrice fosse stata adeguatamente informata del rischio correlati al cambio sin dalla stipula del contratto;
- ha poi ricostruito la vicenda del disinvestimento, rilevando che la liquidazione forzosa delle azioni Whole Foods, a seguito della fusione con era stata imposta in ragione CP_3 dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, con conseguente liquidazione delle partecipazioni di minoranza, ed accredito del controvalore liquidato eseguito dalla banca senza margini discrezionali;
- ha ritenuto legittima anche la conversione valutaria, prevista dalle clausole contrattuali, in assenza di un conto in valuta o di istruzioni specifiche;
- quanto agli obblighi informativi, ha accertato che avesse agito con diligenza, CP_1
inviando tempestivamente le comunicazioni, e che comunque la conoscenza anticipata da parte dell'attrice della fusione e conseguente liquidazione delle partecipazioni minoritarie non avrebbe inciso sull'esito dell'operazione;
- ha, infine, valorizzato il profilo MiFID dell'attrice come investitore propenso al rischio, escludendo che costei potesse avere una scarsa consapevolezza delle condizioni contrattuali;
- ha, quindi, concluso per la conformità dell'operato della banca alle pattuizioni contrattuali e alla normativa applicabile.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendone la riforma e formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
1. Errata valutazione del contratto di consulenza finanziaria;
2. Erronea esclusione della responsabilità precontrattuale della CP_2
3. Responsabilità contrattuale per mancata informativa;
4. Mancata considerazione delle disposizioni della cliente sulla gestione del controvalore in dollari;
5. Irrilevanza del profilo MIFID dell'investitore ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario;
6. Errata quantificazione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1660/2023, la prima udienza fissata al 15.11.2023.
pagina 4 di 12 si è costituito anche nel presente grado (24.10.2023) e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato.
Alla fissata udienza del 15.11.2023, l'istruttore ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del
30.10.2024 – poi rinviata al 26.3.2025 – per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 26.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, riservata al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente trascurato il tenore del contratto di consulenza sottoscritto con . Tale contratto comportava, secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, obblighi informativi più pregnanti in capo alla Banca, che non sarebbero stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dall'ordine di acquisto (doc.
6 - fascicolo di primo grado emerge chiaramente che l'operazione CP_2
è stata disposta “su iniziativa del cliente”, circostanza che esclude l'attivazione del servizio di consulenza e conferma che la prestazione resa dalla si è limitata al servizio di mera ricezione e CP_2
trasmissione di ordini, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Come è noto, il Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007 distingue gli obblighi informativi e le conseguenti valutazioni dell'intermediario a seconda del servizio prestato, così che, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, “per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo
l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nella prestazione degli altri servizi …l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza
pagina 5 di 12 necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42 comma 1)” (cfr. Cass. 5/5/2022 n. 14208).
Ne deriva che non poteva ritenersi ragionevolmente sussistente, nel caso di specie, alcun obbligo informativo rafforzato, né alcuna necessità di raccomandazione personalizzata, da parte della CP_2 essendo stata l'operazione eseguita al di fuori di un servizio di consulenza attivo.
Con il secondo motivo di gravame, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso una responsabilità precontrattuale, per non aver la Banca segnalato l'opportunità (o la necessità) di aprire un conto corrente in dollari americani, alla luce dell'intenzione dichiarata di effettuare investimenti in titoli statunitensi. Inoltre, si deduce un conflitto di interessi in capo all'intermediario, che avrebbe tratto vantaggio dalle commissioni di cambio.
Secondo l'appellante, tale condotta integrerebbe una violazione dell'art. 21, lettera a), del TUF e dell'art. 47 del Regolamento Consob sugli intermediari nella versione vigente pro tempore.
Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti in causa risulta che la sig.ra al momento dell'avvio del rapporto contrattuale, ha Pt_1
espressamente indicato il conto corrente n. 3539, avente valuta in euro, quale riferimento per la regolazione degli investimenti (cfr. docc. 1 e 6 della Banca), accettando le conseguenze operative e finanziarie derivanti dall'utilizzo di un conto in valuta diversa rispetto a quella dell'investimento.
A tal riguardo, la clausola 3 del documento informativo precontrattuale (doc. 8 attoreo) segnalava chiaramente la volatilità del tasso di cambio e i conseguenti rischi finanziari, evidenziando in modo trasparente la natura dell'operazione.
L'intermediario, inoltre, ha fornito adeguata informazione, in forma scritta, sia in merito all'incidenza delle commissioni di cambio, sia riguardo alla possibile doppia imposizione fiscale, come risulta dai documenti contrattuali sottoscritti dalla cliente (cfr. docc. 3 e 6 della . CP_2
Del pari, infondata è la dedotta sussistenza di un conflitto di interessi. La previsione di un margine sul cambio valuta costituisce una componente economica del servizio, resa in modo trasparente e conforme alle condizioni contrattuali accettate dal cliente, e non integra in sé un vantaggio indebito o contrario agli obblighi dell'intermediario.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'esclusione di una responsabilità contrattuale in capo alla lamentando un'asserita violazione degli obblighi informativi in occasione sia dell'acquisto che CP_2
della successiva vendita dei titoli Whole Foods Market Inc.
Secondo l'appellante, la avrebbe omesso di informare la cliente in modo chiaro e trasparente CP_2 circa l'impossibilità di conseguire un prezzo superiore a 42 dollari per azione, già stabilito nell'ambito pagina 6 di 12 dell'operazione straordinaria in corso tra Whole Foods e compromettendo così una scelta CP_3 consapevole al momento dell'acquisto.
Quanto alla fase di disinvestimento, viene censurata l'assenza di una comunicazione tempestiva in ordine alla vendita forzata dei titoli, eseguita in data 30 agosto 2017. Secondo l'appellante,
l'intermediario era già a conoscenza dell'imminente operazione sin dal 27 agosto, ma avrebbe omesso di darne comunicazione alla cliente, sia nei giorni successivi che al momento stesso della vendita.
Si evidenzia, infine, che la dismissione sarebbe avvenuta in assenza di ordine da parte della cliente, la quale ne sarebbe stata informata soltanto successivamente, con comunicazione trasmessa in data 2 ottobre 2017.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Come già evidenziato, l'operazione di acquisto dei titoli Whole Foods Market Inc. è stata eseguita su iniziativa della cliente, come dichiarato espressamente nell'ordine del 20 giugno 2017 (doc. 6 cit.), in cui la stessa Banca ha qualificato l'operazione come “ad alto rischio”, adempiendo agli obblighi di informazione e profilazione previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, l'informazione relativa all'imminente fusione per incorporazione tra Whole Foods e – CP_3
con fissazione di un prezzo unitario pari a 42 USD per azione – era già pubblicamente disponibile alla data dell'investimento, come attestato dall'articolo del Corriere della Sera del 16 giugno 2017 (doc. 8 -
Banca).
La cliente ha acquistato i titoli a un prezzo superiore, pari a 43,01 USD per azione, assumendo consapevolmente un rischio che le era stato segnalato e che risultava del tutto compatibile con il profilo
MIFID dichiarato e sottoscritto, improntato a una elevata propensione al rischio.
In ogni caso, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 26724 e
26725 del 19 dicembre 2007, l'onere della prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno lamentato grava sull'investitore. Nel caso di specie, tale prova difetta del tutto: parte appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, ove fosse stata resa edotta in termini diversi o più approfonditi, si sarebbe astenuta dall'effettuare l'operazione e non avrebbe quindi subito il pregiudizio economico.
Con riferimento alla fase successiva, relativa alla dismissione dei titoli, la vendita delle azioni risulta essere la conseguenza automatica e necessaria del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione tra Whole Foods e avvenuto in data 28 agosto 2017 (doc. 9), con conseguente CP_3 delisting dei titoli e loro liquidazione forzosa. L'intermediario ha agito come mero esecutore della pagina 7 di 12 procedura, incassando il corrispettivo in data 30 agosto 2017 e predisponendo, nei giorni 29 e 30 agosto, apposite comunicazioni alla cliente (docc. 10 e 11), relative alla ricezione dei fondi e al successivo accredito in euro.
L'eccezione sollevata in merito alla presunta tardività della comunicazione appare, pertanto, priva di fondamento.
Da un lato, non è stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni da parte della cliente;
dall'altro, anche volendo ritenere tardivo l'inoltro, tale profilo non assume rilevanza giuridica, atteso che la vendita non dipendeva da una scelta discrezionale dell'intermediario, ma da un evento societario straordinario, non evitabile né sospendibile. Ne consegue che, anche qualora la comunicazione fosse stata anticipata, la cliente non avrebbe potuto impartire istruzioni utili a incidere sull'operazione o a evitarne gli effetti, che si sono determinati in via automatica in forza dell'avvenuta fusione.
In definitiva, la condotta della risulta pienamente conforme agli obblighi previsti dall'art. 21 del CP_2
TUF, lettere a), b) e d), e non integra alcuna responsabilità contrattuale, né in relazione alla fase di acquisto dei titoli, né con riferimento alla successiva vendita forzosa.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che la cliente potesse esigere dalla banca il trattenimento del corrispettivo in valuta estera (USD) derivante dalla vendita dei titoli, in attesa di specifiche disposizioni.
A sostegno di tale censura, viene richiamato un documento prodotto dalla banca (doc. 11 della comparsa di primo grado), ossia il modulo utilizzato per l'annotazione delle operazioni a credito del correntista, che – secondo l'appellante – offriva esplicitamente la possibilità di trattenere temporaneamente i fondi in attesa di istruzioni.
In tesi, nel modulo relativo all'operazione di disinvestimento oggetto di causa, erano indicate due opzioni alternative per la gestione del controvalore incassato in dollari: l'accredito diretto sul conto corrente in euro della cliente, oppure il trattenimento della somma da parte della banca, in attesa di istruzioni.
L'appellante lamenta, quindi, che la abbia proceduto all'immediata conversione del corrispettivo CP_2
in dollari in euro in un contesto valutario sfavorevole, senza necessità e senza consultare la cliente, in violazione dell'art. 21 del TUF, lettere a) e b), e dell'art. 47 del Regolamento Consob, che impone agli intermediari di perseguire il miglior risultato possibile per il cliente.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 12 Come correttamente rilevato al giudice di primo grado, la conversione dell'importo in euro è avvenuta in conformità a quanto previsto contrattualmente.
In particolare, dagli atti prodotti (docc. 1 e 6 – fascicolo di primo grado risulta come il conto CP_2
corrente di riferimento fosse denominato in euro e come le condizioni generali del servizio prevedessero espressamente che, in assenza di un conto in valuta estera o di specifiche istruzioni, la potesse procedere automaticamente alla conversione nella valuta di riferimento, applicando il CP_2
tasso di cambio giornaliero, maggiorato dello spread contrattualmente stabilito.
Non può pertanto ritenersi integrata alcuna violazione degli obblighi precontrattuali di correttezza e buona fede, né degli obblighi informativi previsti dall'art. 21, lett. a), del TUF e dall'art. 47 del
Regolamento Intermediari Consob, nella versione vigente ratione temporis.
Quanto al documento richiamato dall'appellante (doc. 11 – fascicolo di primo grado , lo stesso CP_2
consiste in un modulo gestionale interno, precompilato e utilizzato dalla per comunicare alla CP_2 cliente l'avvenuta liquidazione e l'accredito dei proventi.
Esso non ha dunque valore contrattuale, né può ritenersi in alcun vincolante per la banca, trattandosi di un documento destinato alla gestione operativa interna, privo di efficacia normativa nei rapporti con il cliente.
In particolare, la selezione dell'opzione relativa alla registrazione del controvalore dell'operazione “sul conto corrente” risulta coerente con le modalità esecutive previste, pattuite e sopra richiamate, mentre l'alternativa opzione – non selezionata – “in attesa di Vostra disposizione” non implica di certo l'esistenza di una diversa obbligazione in capo all'intermediario.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito rilievo al profilo MiFID dell'investitore, classificato come “propenso al rischio”, per escludere l'inesperienza e la non dimestichezza della cliente con le operazioni finanziarie.
Secondo l'appellante, tale qualificazione non sarebbe idonea a esonerare l'intermediario dai propri obblighi informativi e di protezione, che resterebbero fermi anche in presenza di un cliente formalmente profilato come esperto o orientato al rischio. A sostegno di tale tesi, viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 35789 del 6 dicembre 2022, che ribadisce l'autonomia e la non surrogabilità degli obblighi informativi rispetto al grado di conoscenza dell'investitore.
Il motivo è infondato.
La profilatura MiFID, effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, costituisce uno strumento rilevante per determinare la congruità degli investimenti rispetto alla situazione del cliente e, pur non potendo assolvere di per sé gli obblighi informativi dell'intermediario, assume rilievo quale pagina 9 di 12 indice della consapevolezza dell'investitore rispetto ai rischi connessi all'operazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2019, n. 12138; Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2021, n. 25869).
Nel caso di specie, la sig.ra ha espressamente dichiarato di essere un “investitore propenso al Pt_1
rischio, di effettuare investimenti che consentono di ottenere una crescita del capitale nel tempo, consapevole del rischio di subire perdite ingenti”, di informarsi e aggiornarsi regolarmente sull'andamento dei mercati e sulle notizie finanziarie e di “effettuare autonomamente le scelte
d'investimento condividendole successivamente con il gestore/consulente della banca” (doc. 9 attoreo).
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. 15) risulta che la cliente si è autodichiarata “imprenditore” nella modulistica bancaria, qualifica che, pur in assenza di ulteriori elementi formali, conferma un certo grado di familiarità con le tematiche economico-finanziarie.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente valorizzato – non in via esclusiva, ma nel contesto dell'istruttoria – la profilatura MiFID e la dichiarazione della cliente, ritenendoli elementi idonei a ridimensionare la portata delle doglianze sollevate in ordine all'asserita carenza informativa.
Con il sesto motivo, si censura la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 6.388 oltre accessori, chiedendone la compensazione.
A sostegno della doglianza si richiama, in primo luogo, l'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, cui la controparte non avrebbe preso parte.
In proposito, l'appellante invoca l'art. 12- bis del d.lgs. 28/2010, che attribuisce al giudice il potere di valutare e, se del caso, sanzionare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Si aggiunge, inoltre, un argomento di natura equitativa, fondato sulla sproporzione tra l'importo liquidato a titolo di spese e l'effettiva perdita economica subita dalla parte soccombente.
Il motivo è infondato.
L'appellante è risultata totalmente soccombente in primo grado, avendo visto rigettate tutte le domande proposte.
La decisione del giudice risulta, pertanto, conforme al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei
pagina 10 di 12 favorevole” (Cass. Sez. Un., n. 11453/2022, richiamata da Cass. Sez. Un., n. 4040/2023; Cass. n.
18128/2020; Cass. n. 19613/2017).
La condanna al pagamento delle spese processuali, dunque, appare pienamente giustificata, essendo fondata sull'esito complessivo del giudizio, che non consente una deroga al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Non è inoltre fondata la doglianza relativa alla mancata partecipazione della banca al procedimento di mediazione.
L'art. 12- bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. n), del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216) prevede espressamente che la condanna della parte che non ha partecipato alla mediazione può essere disposta solo nei confronti della parte soccombente. Nel caso in esame, tuttavia, la non è risultata soccombente, rendendo di per sé inapplicabile la sanzione processuale invocata CP_2 dall'appellante.
Quanto, infine, alla contestata sproporzione tra l'importo liquidato e il valore della lite, va osservato che il giudice di primo grado ha provveduto alla liquidazione delle spese attenendosi ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando il corretto scaglione di riferimento in rapporto al valore e alla natura della causa. Ne consegue che la liquidazione risulta conforme ai criteri normativi e priva di vizi.
Il rigetto dell'appello conferma la correttezza della decisione impugnata e l'integrale soccombenza dell'appellante.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/02.
Alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che, avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni), paiono congruamente liquidabili, con riguardo ai valori medi, in complessivi
€ 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 11 di 12 - respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
3161/2023, confermando integralmente la stessa;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le ulteriori spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il presidente est.
Alessandra Arceri
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