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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 458/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ESPOSITO ALDO e dall'avv. Parte_1
SANTONICOLA CIRO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza in data 12 settembre 2024 del Tribunale di
Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza emessa in data 12.09.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il
Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande del ricorrente, volte ad ottenere, previa disapplicazione del D.M. 03.03.2021, n. 50, il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare prestato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. valide per il triennio
2021-2023.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima la diversa valutazione del servizio militare ove prestato prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro anziché in costanza di rapporto d'impiego, senza considerare che identica, in entrambi i casi, è la ratio del riconoscimento, che il tenore letterale dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 non autorizza una simile conclusione e che l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994 considera valido a tutti gli effetti il servizio militare di leva prestato.
Si costituiva in giudizio il , il quale sosteneva la Controparte_1 correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio è già stata esaminata e risolta da questa
Corte con una serie di pronunce alle quali questo Collegio intende dare continuità.
Il giudice di prime cure ha ritenuto corretta l'attribuzione al ricorrente – ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A. valide per il triennio
2021-2023 – di punti 0,60 per il servizio di leva prestato, così come previsto dal D.M.
03.03.2021, n. 50, avendo il ricorrente prestato il servizio militare prima Controparte_1 dell'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. (ancorché dopo il conseguimento del titolo a tal fine necessario) ed essendo il decreto ministeriale conforme alla previsione dell'art. 2050 I e II CO. D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai sensi del quale
“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, mentre “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Ad avviso del giudice di prime cure, “il citato articolo
2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione” e la distinzione è legittima, in quanto “si tratta di situazioni radicalmente differenti” e sarebbe, al contrario, “discriminatorio nei confronti di chi ha già costituito un rapporto di lavoro equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico”.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante a supporto delle proprie pretese non equipara affatto il servizio militare prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego al servizio prestato in costanza di rapporto. In particolare, l'ordinanza n. 5679/2020 – la quale si riferisce ad un decreto ministeriale (DM n. 44 del 2001) diverso da quello in questione e che non attribuisce alcun punteggio al servizio militare prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego –
pag. 2/4 ha rilevato che l'art. 2050 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (ai sensi del quale, ai fini della ricostruzione della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per il richiamo ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), essendo entrambe le norme espressione di un principio di fondo secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato che il servizio di leva obbligatorio, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego, deve essere valutato in misura quanto meno pari al servizio prestato presso una diversa amministrazione dello Stato.
Ciò non toglie che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare
(di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscano due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere ai propri obblighi di leva, in conformità con l'art. 52 II CO. Cost., il quale impone che tale adempimento non pregiudichi “la posizione di lavoro del cittadino”; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta, invece, ad evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, avendo ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, può godere dei benefici, in termini di punteggio utile per le graduatorie, derivanti da tale impiego, trattandosi, in entrambi i casi, di servizio prestato in favore di un'amministrazione dello Stato.
Le due situazioni non possono dirsi equivalenti, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un loro trattamento differenziato, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel caso del servizio prestato in costanza di rapporto d'impiego, infatti, c'è l'esigenza di evitare che l'adempimento dell'obbligo di leva pregiudichi l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto d'impiego, in violazione dell'art. 52 II CO. Cost.; nel caso, invece, del servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa e non potendo quindi la stessa subire alcun pregiudizio, c'è solo l'esigenza di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato.
Non è quindi illegittimo differenziare il punteggio a seconda che il servizio militare sia prestato in costanza di rapporto d'impiego o prima della sua instaurazione, a condizione che in questo secondo caso il servizio prestato venga comunque equiparato a qualsiasi altro servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
pag. 3/4 Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, ad una diversa conclusione si può pervenire sulla base dell'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, il quale, ai fini della ricostruzione della carriera del personale A.T.A. immesso in ruolo, stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (identica la previsione dell'art. 485 del medesimo decreto, relativa al personale docente): infatti, in tal caso il servizio militare è stato prestato dopo l'instaurazione – ancorché con contratti di lavoro a termine – del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
Neppure vale eccepire che “una lettura integrata” dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 “non autorizza alcuna contrapposizione” tra il primo ed il secondo comma della disposizione (cfr. pag. 14) dell'atto di appello): infatti, il tenore letterale della norma è inequivoco nell'equiparare – ai fini dell'attribuzione del punteggio nei concorsi pubblici – il servizio prestato nelle Forze Armate ai servizi prestati presso qualunque altra pubblica amministrazione (primo comma), a meno che non si tratti di servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro” (secondo comma), nel qual caso lo stesso dovrà essere “a tutti gli effetti” equiparato al rapporto d'impiego in corso (cioè considerato come periodo di servizio prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come da separato dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 458/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ESPOSITO ALDO e dall'avv. Parte_1
SANTONICOLA CIRO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza in data 12 settembre 2024 del Tribunale di
Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza emessa in data 12.09.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il
Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande del ricorrente, volte ad ottenere, previa disapplicazione del D.M. 03.03.2021, n. 50, il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare prestato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. valide per il triennio
2021-2023.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima la diversa valutazione del servizio militare ove prestato prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro anziché in costanza di rapporto d'impiego, senza considerare che identica, in entrambi i casi, è la ratio del riconoscimento, che il tenore letterale dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 non autorizza una simile conclusione e che l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994 considera valido a tutti gli effetti il servizio militare di leva prestato.
Si costituiva in giudizio il , il quale sosteneva la Controparte_1 correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio è già stata esaminata e risolta da questa
Corte con una serie di pronunce alle quali questo Collegio intende dare continuità.
Il giudice di prime cure ha ritenuto corretta l'attribuzione al ricorrente – ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A. valide per il triennio
2021-2023 – di punti 0,60 per il servizio di leva prestato, così come previsto dal D.M.
03.03.2021, n. 50, avendo il ricorrente prestato il servizio militare prima Controparte_1 dell'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. (ancorché dopo il conseguimento del titolo a tal fine necessario) ed essendo il decreto ministeriale conforme alla previsione dell'art. 2050 I e II CO. D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai sensi del quale
“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, mentre “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Ad avviso del giudice di prime cure, “il citato articolo
2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione” e la distinzione è legittima, in quanto “si tratta di situazioni radicalmente differenti” e sarebbe, al contrario, “discriminatorio nei confronti di chi ha già costituito un rapporto di lavoro equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico”.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante a supporto delle proprie pretese non equipara affatto il servizio militare prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego al servizio prestato in costanza di rapporto. In particolare, l'ordinanza n. 5679/2020 – la quale si riferisce ad un decreto ministeriale (DM n. 44 del 2001) diverso da quello in questione e che non attribuisce alcun punteggio al servizio militare prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego –
pag. 2/4 ha rilevato che l'art. 2050 cit. si coordina, e non contrasta, con l'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (ai sensi del quale, ai fini della ricostruzione della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per il richiamo ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), essendo entrambe le norme espressione di un principio di fondo secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato che il servizio di leva obbligatorio, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego, deve essere valutato in misura quanto meno pari al servizio prestato presso una diversa amministrazione dello Stato.
Ciò non toglie che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare
(di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscano due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere ai propri obblighi di leva, in conformità con l'art. 52 II CO. Cost., il quale impone che tale adempimento non pregiudichi “la posizione di lavoro del cittadino”; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta, invece, ad evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, avendo ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, può godere dei benefici, in termini di punteggio utile per le graduatorie, derivanti da tale impiego, trattandosi, in entrambi i casi, di servizio prestato in favore di un'amministrazione dello Stato.
Le due situazioni non possono dirsi equivalenti, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un loro trattamento differenziato, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso.
Nel caso del servizio prestato in costanza di rapporto d'impiego, infatti, c'è l'esigenza di evitare che l'adempimento dell'obbligo di leva pregiudichi l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto d'impiego, in violazione dell'art. 52 II CO. Cost.; nel caso, invece, del servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto d'impiego, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa e non potendo quindi la stessa subire alcun pregiudizio, c'è solo l'esigenza di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello Stato.
Non è quindi illegittimo differenziare il punteggio a seconda che il servizio militare sia prestato in costanza di rapporto d'impiego o prima della sua instaurazione, a condizione che in questo secondo caso il servizio prestato venga comunque equiparato a qualsiasi altro servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
pag. 3/4 Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, ad una diversa conclusione si può pervenire sulla base dell'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, il quale, ai fini della ricostruzione della carriera del personale A.T.A. immesso in ruolo, stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (identica la previsione dell'art. 485 del medesimo decreto, relativa al personale docente): infatti, in tal caso il servizio militare è stato prestato dopo l'instaurazione – ancorché con contratti di lavoro a termine – del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
Neppure vale eccepire che “una lettura integrata” dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 “non autorizza alcuna contrapposizione” tra il primo ed il secondo comma della disposizione (cfr. pag. 14) dell'atto di appello): infatti, il tenore letterale della norma è inequivoco nell'equiparare – ai fini dell'attribuzione del punteggio nei concorsi pubblici – il servizio prestato nelle Forze Armate ai servizi prestati presso qualunque altra pubblica amministrazione (primo comma), a meno che non si tratti di servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro” (secondo comma), nel qual caso lo stesso dovrà essere “a tutti gli effetti” equiparato al rapporto d'impiego in corso (cioè considerato come periodo di servizio prestato alle dipendenze del proprio datore di lavoro).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come da separato dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4