Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2005, n. 17110
CASS
Sentenza 23 agosto 2005

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In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno esistenziale non può essere identificato nei dolori, nelle sofferenze, nel patema d'animo, ma nella perdita o limitazione di attività, non aventi contenuto patrimoniale, in cui si esplica la persona umana. Ne consegue che l'indennizzo di tale voce di danno esige che venga specificata la concreta attività, non avente contenuto patrimoniale, realizzatrice della persona umana, sulla quale abbia inciso l'azione che si assume dannosa.

In tema di diritto alla ragionevole durata del processo, ove i tempi di durata media, quali indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano stati superati, il rinvio della causa per un tempo superiore al termine di quindici giorni previsto dall'art. 81 disp.att. cod. proc.civ. - che, pure, ha carattere ordinatorio, e non perentorio - va addebitato a disfunzioni dell'apparato giudiziario salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo, che lo giustifichino.

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  • 1Danno non patrimoniale, irragionevole durata, ansia, presunzioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2009

  • 2Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitato
    Giuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2005, n. 17110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17110
Data del deposito : 23 agosto 2005

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