Sentenza 23 agosto 2005
Massime • 2
In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno esistenziale non può essere identificato nei dolori, nelle sofferenze, nel patema d'animo, ma nella perdita o limitazione di attività, non aventi contenuto patrimoniale, in cui si esplica la persona umana. Ne consegue che l'indennizzo di tale voce di danno esige che venga specificata la concreta attività, non avente contenuto patrimoniale, realizzatrice della persona umana, sulla quale abbia inciso l'azione che si assume dannosa.
In tema di diritto alla ragionevole durata del processo, ove i tempi di durata media, quali indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano stati superati, il rinvio della causa per un tempo superiore al termine di quindici giorni previsto dall'art. 81 disp.att. cod. proc.civ. - che, pure, ha carattere ordinatorio, e non perentorio - va addebitato a disfunzioni dell'apparato giudiziario salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo, che lo giustifichino.
Commentari • 2
- 1. Danno non patrimoniale, irragionevole durata, ansia, presunzioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2009
- 2. Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2005, n. 17110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17110 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN IN elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 28, presso l'avvocato ALBERICI Raffaele che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 29/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/2005 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto alla Corte d'Appello di Ancona, depositato il 12 dicembre 2001, IV IN esponeva che con atto di citazione, notificato il 7 novembre 1984, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì il Condominio Garden Center al fine di ottenere, quale condomino, la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera assembleare dell'8 ottobre 1984, con la quale erano state approvate le spese per gli anni 79/80 e 80/81; che con altro atto di citazione notificato il 10 giugno 1985 aveva convenuto in giudizio innanzi allo stesso Tribunale, quale ex amministratore, il medesimo condominio per ottenerne la condanna al pagamento di spese da lui effettuate;
che le due cause erano state riunite e definite in primo grado con sentenza del 29 novembre 1996;
che con detta sentenza il tribunale adito aveva respinto la domanda proposta con il primo atto di citazione ed accolto l'altra condannando il condominio summenzionato a pagargli la somma di L.. 172.277.615, oltre interessi legali dal primo gennaio 1994 al saldo;
che tale pronuncia era stata appellata dal Condominio Garden Center e definita dalla Corte D'Appello di Bologna con sentenza del 28 aprile 2000, divenuta definitiva il 12 giugno 2001, che, in parziale accoglimento del gravame, aveva condannato l'appellante condominio a pagare al IV la somma di L. 18.578.115, oltre interessi nella misura legale dalla data dei singoli esborsi al saldo;
che era stata violato l'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Chiedeva, pertanto, il IV che, accertata detta violazione, la amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di L. 100.000.000 a titolo di danno patrimoniale e della somma di L. 100.000.000 a titolo di danno morale, biologico, esistenziale, o dei diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi.
Con decreto in data 5.4-29.4.2002 la Corte d'Appello di Bologna, ritenuto che si era verificata la denunciata violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dichiarava l'amministrazione convenuta tenuta alla sola riparazione del danno morale, condannandola per tale titolo a pagare al IV euro 2583, 00, oltre interessi nella misura legale dal di della pronuncia al saldo.
Avverso detto provvedimento IV IN ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU, 24 e 111 Costituzione nonché della giurisprudenza comunitaria relativa al termine di durata ragionevole delle cause, nonché dell'art. 244, comma secondo, epe vecchio testo, dell'art. 81 disp. att. c.p.c., contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Avrebbe errato la corte d'appello nell'affermare che un giudizio durato complessivamente dal 1984 al 2000 e quindi sedici anni abbia ecceduto di soli cinque anni il termine di durata ragionevole del processo. Così decidendo detta corte avrebbe violato tutte le norme summenzionate e contraddetto la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che da molti anni avrebbe stabilito in tre anni la soglia di ragionevolezza della durata del processo. Nel caso di specie, quindi, solo il primo grado di giudizio, durato dodici anni nonostante la causa, come ritenuto dalla stessa corte d'appello, non presentasse profili di complessità, avrebbe superato di almeno nove anni detto limite di durata ragionevole. Concedendo rinvii superiori a quindici giorni fra una udienza e l'altra il giudice a quo avrebbe, peraltro, violato l'art. 81 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il quale stabilisce che l'intervallo fra una udienza di istruzione e quella successiva non possa essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, da menzionarsi nel provvedimento di rinvio, sia necessario un intervallo maggiore.
Nonostante l'evidenza di tale violazione, la Corte d'Appello di Ancona, nella sua motivazione, avrebbe ritenuto di attribuire la responsabilità della lunghezza del processo alla condotta delle parti, che avrebbero chiesto rinvii senza incontrare l'opposizione del contraddittore.
Così decidendo, la corte sarebbe incorsa nel vizio di omessa od insufficiente motivazione, avendo omesso di valutare se le richieste di rinvio in questione fossero o meno dettate da finalità defatigatorie e non avendo dato il giusto peso alla eccessiva lunghezza dei rinvii disposti dal giudice in violazione dell'art. 81 delle disp. att c.p.c..
Detti rinvii sarebbero stati undici, per complessivi quarantadue mesi, vale a dire tre anni e mezzo, e le richieste di rinvio non sarebbero mai state dettate da finalità defatigatorie, ma dall'esigenza di esaminare le difese avversarie per poi contraddire. Inoltre la corte d'appello non avrebbe considerato che, mentre detti undici rinvii, chiesti dalle parti, avevano avuto una durata complessiva di 42 mesi, i due soli rinvii, in primo e secondo grado, fra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione, avevano coperto un arco temporale di ben 41 mesi. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3, comma 5, L. 89/2001 in relazione all'art. 360 n. 3 ed all'art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione di legge e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia rappresentato dalla omessa, erronea o insufficiente vantazione delle prove presuntive e documentali prodotte in giudizio in ordine al danno patrimoniale patito dal geom. IV. La corte d'appello avrebbe respinto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, affermando che la produzione dei tre contratti di mutuo stipulati dal IV non sarebbe sufficiente a dare prova di un nesso eziologico fra la eccessiva durata del processo ed U dedotto danno patrimoniale, non sussistendo la prova che i mutui siano stati stipulati per far fronte ad una situazione di difficoltà finanziaria conseguente agli esborsi effettuati a favore del condominio e non invece a diverse esigenze di vita, ne' risulterebbe dimostrata l'impossibilità di rientrare delle esposizioni debitorie causata dagli esborsi a causa della protrazione del giudizio.
Tale decisione sarebbe illogica.
Nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Ancona sarebbe stato dedotto e provato che era durata circa quindici anni una causa in cui il IV chiedeva la condanna al pagamento di una somma di circa 200.000.000 di lire in parte a titolo di rimborso di somme anticipate a favore del Condominio Garden Center durante il periodo nel quale ne era stato l'amministratore ed in parte a titolo di compenso per la propria opera di amministratore.
La mancata disponibilità di una somma tanto rilevante per un periodo così lungo avrebbe finito progressivamente per creare al ricorrente una situazione di gravissima crisi di liquidità e quindi di difficoltà finanziaria, che non avrebbe mancato di produrre gravi riflessi negativi anche sul suo stato di salute.
A causa di tale situazione il IV era stato costretto ad accendere ben tre mutui ipotecari per complessive L. 147.000.000 (di cui due ipotecando l'abitazione propria e di sua moglie ed uno ipotecando la casa della suocera).
Tali operazioni, dato il grave ritardo nella definizione della causa pendente presso il Tribunale di Forti, avevano comportato l'esborso di enormi somme a titolo di interessi sulle somme mutuategli ad un tasso variabile tra il 10, 50% ed il 16, 50%.
Nonostante l'evidenza di tali fiuti e delle prove fornite degli stessi la corte d'appello, con una decisione del tutto errata ed illogica, avrebbe ritenuto che il IV non avesse provato la sua domanda di risarcimento danni.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della giurisprudenza comunitaria relativa ai criteri di liquidazione del danno da violazione del termine di durata ragionevole delle cause in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché dell'art. 360 a 5 c.p.c. per insufficiente, contraddittoria, illogica o omessa motivazione su punto decisivo.
La corte d'appello avrebbe quantificato il danno morale considerando l'esito finale del giudizio, che avrebbe visto un notevole ridimensionamento delle pretese patrimoniali del IV. Così decidendo, avrebbe stravolto i criteri di valutazione stabiliti dalla giurisprudenza della CEDU, che imporrebbero di considerare, nel determinare il danno morale, la sola posta in gioco e non l'esito finale del giudizio. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 e 14 CEDU, dell'art. 2 della legge Pinto n. 89/2001 nonché dell'art. 360 n. 5 epe. per insufficiente, contraddittoria, illogica o omessa motivazione su punto decisivo.
Avrebbe errato la corte d'appello nel ritenere che chi, al termine di un processo irragionevolmente lungo, abbia visto non riconosciute o ridotte le proprie ragioni, abbia diritto ad un risarcimento per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in misura inferiore rispetto a chi, al contrario, sia risultato vittorioso. Tale ragionamento si paleserebbe illogico nel momento in cui quantifica l'intensità del patema d'animo connesso al protrarsi irragionevole del processo tenendo conto di un accertamento posteriore del diritto attivato in giudizio. Inoltre si porrebbe in contrasto: con l'art. 6 CEDU, che nel garantire il giusto processo non farebbe distinzione alcuna in ordine all'esito positivo o negativo del processo;
con gli arti. 3 della Costituzione e 14 CEDU, trattandosi di una interpretazione manifestamente discriminatrice dei diritto ad una ragionevole durata del processo in ragione del diverso esito dello stesso;
con tutta la giurisprudenza formatasi a livello sia comunitario che nazionale. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale relativa alla misura dell'indennizzo da liquidarsi in caso di violazione del termine di durata ragionevole delle cause in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La corte d'appello avrebbe liquidato al IV, a titolo di equa riparazione del danno morale, la somma di euro 2.583, 00, da ritenersi irrisoria alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza della CEDU e della particolarità del caso concreto. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3, comma 5, L. 89/2001 in relazione all'art. 360 n. 3 e all'art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione di legge e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia rappresentato dalla omessa, erronea o insufficiente valutazione delle prove presuntive o documentali prodotte in giudizio in ordine al danno biologico patito dal geom. IV. Secondo la corte d'appello il fatto che l'ictus, da cui fu colpito il ricorrente nell'agosto 2000, si sia manifestato a distanza di pochi mesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna potrebbe farlo considerare non come conseguenza dell'eccessiva protrazione della causa, bensì dell'esito deludente del giudizio d'appello, atteso che dalla documentazione medica relativa al ricovero in ospedale non emergerebbero dati di rilievo scientifico aventi valenza probatoria per ritenere che tale patologia possa essere collegata al superamento del termine di durata ragionevole della causa ed allo stress che ciò determinò a carico del IV. Siffatte argomentazioni denoterebbero una insufficiente o contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove documentali prodotte con il ricorso introduttivo, dalle quali risulterebbe invece - in assenza di altre cause organiche delle quali non vi sarebbe traccia nella documentazione medica prodotta - che la lunghissima esposizione ad una situazione stressante ed angosciosa avesse finito per avere pesantissime ripercussioni sul fisico del IV. La corte d'appello inoltre avrebbe affermato che a causare l'ictus potrebbe essere stato l'esito negativo della causa d'appello e non lo stress accumulato lungo 16 anni di giudizio, entrando in contraddizione con quanto in precedenza affermato per minimizzare il danno morale e cioè che questo doveva ritenersi lieve, avendo la sentenza d'appello ridimensionato l'originaria domanda. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c e dell'art. 3, comma 5, L. 89/2001 in relazione all'art. 360 n. 3 e all'art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione di legge e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia rappresentato dalla omessa, erronea o insufficiente valutandone delle prove presuntive e documentali prodotte in giudizio in ordine al danno esistenziale patito dal geom. IV. Avrebbe errato la corte d'appello nell'escludere il risarcimento del danno esistenziale per la genericità della formulazione della relativa domanda, avendo il IV, invece, dedotto e provato come l'eccessiva durata della causa presupposta avesse determinato un vero e proprio stravolgimento di quella che sin 11 era stata la sua esistenza ed il suo relazionarsi con gli altri nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il collegio osserva che la corte di merito ha individuato in cinque anni il periodo di durata eccessiva del processo osservando testualmente:"il caso non può considerarsi di particolare complessità in quanto nette due cause promosse dal IV si trattava di valutare la legittimità, contestata sotto profili formali, di una delibera assembleare e di esaminare la richiesta di restituzione di somme che l'attore assumeva avere sborsato nella veste di amministratore di un condominio, cosicché l'unica attività istruttoria necessaria, ed in effetti svolta, è consistita nell'espletamento di una C.T. U. contabile.
Nel giudizio di primo grado, iniziato con atti di citazione notificati nel novembre 1984 e nel giugno 1985 e definito, dopo la riunione, con sentenza del 29 novembre 1996, si sono avuti una serie di rinvii, chiesti dall'una o dall'altra parte, senza espressa opposizione da parte del contraddittore, ed al riguardo occorre precisare che il processo civile è caratterizzato dal principio dispositivo, ritenuto non contrastante con la convenzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo 25 giugno 1987 (in Foro it. 1987, 4^, 385), pur se la successiva decisione della Commissione Europea 23 gennaio 1996 ha individuato una delle carne di disfunzione del nostro sistema nelle norme del codice di procedura civile vecchio rito, e che uno dei principi cardini del processo stesso è quello del contraddittorio, volto a consentire la partecipazione dialettica delle parti alla formazione del materiale decisorio ed al convincimento del giudice. Ne consegue che non possono addebitarsi all'autorità giudiziaria o all'apparato organizzativo dello Stato quei ritardi dovuti a richieste di rinvio delle parti, quale espressione dei loro poteri dispositivi od al fine di attuare compiutamente il contraddittorio su istanze o deduzioni ex adverso proposte;
e ciò anche qualora il rinvio sia di durata superiore al termine meramente ordinatorio previsto dall'art. 81 e, 2 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile o non sia, comunque, particolarmente contenuto, in quanto, anche in tal caso, l'allungamento dei tempi processuali è riferibile alta condotta della parte che ha chiesto il rinvio o non si è opposta a quello chiesto dall'avversario a non ha, comunque, evidenziato ragioni tali da consigliare od imporre una trattazione in tempi brevi della causa o da rendere inutile, in quanto non connesso ad esigenze di rispetto del contraddittorio o meramente defatigatorio, il rinvio chiesto ex adverso.
Va peraltro evidenziato che vi è stato un rinvio dal 19 giugno 1991 al 29 ottobre 1992 tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella per la discussione della causa, quando la stessa è stata spedita per la prima volta a sentenza, che in occasione della seconda spedizione è trascorso un periodo di 21 mesi tra la udienza di precisazione delle conclusioni (1^ febbraio 1995) e quella di discussione innanzi al Collegio (21 novembre 1996) e che nel giudizio di appello l'udienza del 15 luglio 1998 è stata rinviata per la discussione al 31 marzo 2000. In particolare la circostanza che la lunghezza del termine tra la udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione sia verosimilmente collegata al sovraccarico di lavoro dei magistrati addetti alle sezioni civili del Tribunale di Forti e della Corte territoriale non assume rilievo in quanto la situazione di crisi, con conseguente formazione di arretrato, del processo civile in conseguenza dell'organizzazione dell'apparato giudiziario ha rappresentato una situazione non eccezionale e non imprevedibile, cui si è cercato di porre rimedio, prima con la legge 353/90 - entrava integralmente in vigore nel 1995 - e poi con la istituzione delle sezioni stralcio per lo smaltimento delle cause, non oggetto di riserva di collegialità, pendenti innanzi ai tribunali anteriormente alla data del 30 aprile 1995 (legge 22 luglio 1997 n. 276)". Con tale motivazione la corte d'appello di Ancona dimostra di non aver tenuto minimamente conto degli standard di durata ritenuti ragionevoli dalla CEDU, che non avrebbe dovuto ignorare, avendo il giudice nazionale l'obbligo di tener conto, Dell'accertare la violazione del termine ragionevole di durata del processo, dei criteri interpretativi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottati dalla CEDU.
La corte europea ha ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di anni tre e del giudizio di secondo grado di anni due, durate dalle quali il giudice nazionale potrebbe discostarsi solo se una maggior durata possa essere giustificata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla complessità del processo.
Nell'ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto una durata maggiore rispetto a quelle sopra indicate e non giustificata dalla complessità dello stesso, il giudice nazionale dovrà stabilire, ai sensi del citato art. 2 della L. n. 89/01, al fine di determinare l'entità della somma dovuta quale equa riparazione, se tale durata debba addebitarsi a disfunzioni dell'apparato giudiziario oppure ad un ingiustificato, tenuto conto della complessità del processo, comportamento delle parti.
Ora, se è vero che non possono addebitarsi all'autorità giudiziaria o all'apparato organizzativo dello Stato neppure i ritardi dovuti a richieste di rinvio delle parti giustificati dal "fine di attuare compiutamente il contraddittorio su istanze o deduzioni ex adverso proposte", non è condivisale l'affermazione del giudice a quo che in tal caso, in ogni caso, non sia addebitarle all'apparato giudiziario la lunghezza del rinvio.
Se tale lunghezza non merita di essere presa in considerazione quando la durata del processo si sia mantenuta nell'ambito degli standard di durata ragionevole indicati dalla giurisprudenza della CEDU, rileva invece quando tale durata sia stata superata, atteso che in tal caso rinvii più brevi o avrebbero consentito di mantenere il processo nell'ambito del termine ragionevole di durata o avrebbero contribuito a contenerne la eccessiva durata.
Pertanto, nell'ipotesi in cui i termini di durata media, indicati dalla CEDU come ragionevoli, siano stati superati, il rinvio superiore al termine di 15 giorni, anche se tale termine deve ritenersi di carattere ordinatorio, non va addebitato a disfunzioni dell'apparato giudiziario dello Stato solo se ricorrano particolari circostanze - che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare - riconducibili alla fisiologia del processo, che lo giustifichino. Pur avendo rilevato che il processo presupposto era caratterizzato da varie richieste di rinvio e che i rinvii concessi era alquanto superiori all'intervallo di quindici giorni, di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., e pur avendo la durata del processo presupposto superato il termine da ritenersi ragionevole in base agli standard di durata individuati dalla giurisprudenza della CEDU, il giudice a quo ha omesso di verificare le ragioni del rinvio al fine di stabilire se il più lungo termine concesso era giustificato o meno da esigenze processuali e, quindi, da circostanze obbiettive riconducibili nell'ambito di un fisiologico svolgimento del processo. Anche il terzo, il quarto, il quinto motivo, che essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Giustamente sostiene il ricorrente che il danno morale non deve essere quantificato considerando l'esito finale del giudizio presupposto, che avrebbe visto un notevole ridimensionamento delle pretese patrimoniali del IV. Infetti, questa corte ha affermato il principio - che il collegio condivide non sussistendo serie ragioni per discostarsene - secondo cui, ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo dovuto per danno non patrimoniale rileva l'entità della posta in gioco (cfr. Cass. n. 1339 del 2004, resa a sezioni unite), ma non l'esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo (cfr. tra le molte Cass. n. 6163 n. 2003; Cass. n. 12935 del 2003). Giustamente sostiene, altresì, il ricorrente che, nel determinare la somma dovuta per la riparazione del danno morale, il giudice a quo ha ignorato i criteri di liquidazione indicati dalla CEDU, avendo detta corte stabilito che il danno patrimoniale deve essere liquidato in misura compresa fra euro 1.000 e 1.500 per ogni anno di durata del processo presupposto. La corte di Cassazione, con la sentenza n. 1340 del 2004, resa a sezioni unite, ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui, ai fini della liquidazione dei danno non patrimoniale, ai sensi della legge n. 89/01, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi ala Corte di Cassazione. L'accertamento dei casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla Corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d'ufficio del giudice, può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare dell'attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile alla determinazione del "quantum" del danno nella misura da lui chiesta, anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un onere probatorio.
Il secondo, il sesto ed il settimo motivo sono infondati. La corte d'appello ha escluso l'esistenza del danno patrimoniale osservando che, a fronte di una originaria richiesta nei confronti del condominio di pagamento della somma di L. 190.641.390, la sentenza emessa a seguito del giudizio di appello, non più contestabile perché passata in giudicato, aveva riconosciuto soltanto l'importo ben più modesto di L. 18.578.115 e che, quindi, tale dovendosi ritenere l'effettivo importo delle spese anticipate per il condominio, questo non poteva ritenersi di tale rilevanza "da consentire di ritenere sufficientemente provato, sia pure in termini di verosimiglianza, in assenza di una più precisa conoscenza della situazione economica del ricorrente all'epoca delle anticipazioni, che la stipula dei mutui (che il ricorrente assumeva di aver contratto in conseguenza delle anticipazioni a favore del condominio) fosse stata motivata proprio dalla necessità di far fronte a tali spese e, successivamente, di sopperire alla situazione di difficoltà economica causata dalla impossibilità, derivante dalla durata irragionevole della causa, di ottenerne un sollecito rimborso. ".. Tale motivazione non appare censurabile in sede di legittimità, avendo con la stessa il giudice fornito del proprio convincimento una giustificazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. Ne appare censurabile in questa sede la motivazione con cui il giudice a quo ha giustificato il mancato riconoscimento del danno biologico e di quello esistenziale.
Il giudice a quo ha escluso l'esistenza del primo osservando che dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, dalla quale risulta che lo stesso nell'agosto 2000 è stato colpito da ictus, "non emergono dati di rilievo scientifico, e quindi aventi valenza probatoria, per ritenere che tale patologia sia eziologicamente collegata alle vicende processuali e, in particolare, al superamento della durata ragionevole del giudizio, cioè allo stress accumulatosi nel corso degli anni di durata dello stesso".
Tale motivazione non appare ne' insufficiente ne' contraddittoria, come invece affermato dal ricorrente, avendo il giudice di merito ritenuto non provato il nesso di causalità in base ad argomentazioni idonee a chiarire l'iter logico da lui seguito per pervenire al proprio convincimento ed immuni da errori logici o giuridici. Infine anche la motivazione, con cui la corte di appello ha respinto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, non merita censure. La corte d'appello ha affermato che "la deduzione di tale danno è stata effettuata in termini generici, con esclusivo riguardo alla circostanza che si è verificata la lesione di un diritto di rilevanza costituzionale (art. 24 Costituzione) senza alcun concreto riferimento alle attività realizzataci della persona umana che sarebbero state lese dalla protrazione del giudizio;
deduzione questa che si rende necessaria a fronte di una controversia - quale appunto di cui si lamenta la eccessiva durata - avente un contenuto patrimoniale e dalla cui eccessiva durata non può dunque farsi discendere apoditticamente una idoneità ad incidere, sia pure potenzialmente, sulle attività realizzarci della persona umana". La richiesta di risarcimento di detta voce di danno - dato che non può essere identificata, come giustamente affermato dalla corte di merito, nei dolori, nelle sofferenze, nei patemi d'animo, ma va identificata in un non poter più fare, in un dover agire altrimenti, in un dover relazionarsi diversamente e, quindi, nella perdita o limitazione di attività, non aventi contenuto patrimoniale, in cui si esplica la persona umana - esige che venga specificato su quale concreta attività, non avente contenuto patrimoniale, realizzatrice della persona umana abbia inciso l'azione che si assume dannosa. Nel caso di specie, secondo il giudice a quo, ciò non è stato fatto, ne' il ricorrente ha chiarito se e come lo abbia fatto nell'atto introduttivo del giudizio, precisando su quali attività non patrimoniali dello stesso abbia inciso negativamente la eccessiva durata del processo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione;
conseguentemente il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che nel decidere la causa si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2005