Articolo 19 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Articolo 17Articolo 20
Versione
21 luglio 2000
Art. 19. Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le societa' di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attivita' nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di capitali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
Entrata in vigore il 21 luglio 2000
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