Articolo 3 della Legge 12 maggio 1995, n. 215
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2 giugno 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995