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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza del 17\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1026\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.to e difeso da se medesimo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso come Controparte_2 in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 24\2\23 il ricorrente ha chiesto, in sintesi, di dichiarare la nullità,
l'illegittimità e comunque l'inefficacia della cartella di pagamento n. 07120220173743449000, notificata il 18\1\23 precedente, relativa a contributi dovuti alla Parte_3
in riferimento agli anni 2015,2016,2017 e 2018, oltre accessori.
[...]
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità\illegittimità della notifica, nonchè la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti Parte_3
gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata. Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' CP_3
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità\illegittimità della notifica ed eccezioni sostanziali come la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre il secondo tipo di eccezione sollevata ( quella sostanziale) è da ritenersi rituale e tempestiva, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente al procedimento notificatorio (notifica da pec non inclusa nei pubblici elenchi , mancata preventiva contestazione , inosservanza degli artt. 14 e ss. L. 689\81 ) in uno alla sua infondatezza, attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso.
Rientra in siffatto novero dell'opposizione agli atti esecutivi anche quella relativa alla decadenza per presunta violazione dell'art. 25 d.lvo 46\99.
In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' ente impositore di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999 Siffatte assorbenti considerazioni esonerano questo giudicante da ogni altra valutazione sui punti.
Venendo all'eccezione di prescrizione ne va rilevata la sua infondatezza.
La somma richiesta dalla attiene ai contributi relativi agli anni 2015-2016-2017 Parte_3
e 2018 ed è opportuno, al riguardo, illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 19 della l. 576\80 prevedeva che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”.
Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1
Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente ha affermato : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. Parte_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n. 6729\13
( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la sentenza di merito del Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, in cui alla data di entrata in vigore della citata l. 247\12 la prescrizione quinquennale non solo non si era maturata, ma il credito non era nemmeno sorto, il termine prescrizionale da considerare è quello decennale. Egualmente decennale è il termine relativo alle somme accessorie per sanzioni ed interessi.
La S.C. con la sentenza a SS.UU. n. 5076\15 ha statuito : “ Sotto il profilo normativo le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata, il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l'omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legale di automaticità funzionale anche dopo
l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità, anche le somme aggiuntive, che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica “.
Il rigetto dell'opposizione determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . CP_1
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le spese, liquidate come in dispositivo sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Parte_3
, delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi €
[...]
1.800,00, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite tra la e l' Ader. CP_1
Così deciso in Nola, 17\6\25
Il GOP dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta della causa e scambio di note, all'udienza del 17\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1026\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,vertente
TRA
, rappr.to e difeso da se medesimo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to CP_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Ciro Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso come Controparte_2 in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 24\2\23 il ricorrente ha chiesto, in sintesi, di dichiarare la nullità,
l'illegittimità e comunque l'inefficacia della cartella di pagamento n. 07120220173743449000, notificata il 18\1\23 precedente, relativa a contributi dovuti alla Parte_3
in riferimento agli anni 2015,2016,2017 e 2018, oltre accessori.
[...]
A sostegno della domanda è stata eccepita l' inesistenza\irregolarità\illegittimità della notifica, nonchè la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione.
La si è regolarmente costituita , contestando la fondatezza del ricorso sotto tutti Parte_3
gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata. Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' CP_3
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall'opponente.
Essa è da ritenersi tempestiva per un verso ed intempestiva per l'altro, atteso che contiene eccezioni afferenti dati formali quali l'irregolarità\illegittimità della notifica ed eccezioni sostanziali come la prescrizione.
Or'è che, tenuto conto della già indicata data di notifica dell'atto e di deposito della relativa impugnativa, mentre il secondo tipo di eccezione sollevata ( quella sostanziale) è da ritenersi rituale e tempestiva, così non lo sono le prime ( quelle formali) e tanto alla luce del disposto di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. , per come espressamente richiamati dagli artt. 24 e 29 d.lvo
46\99, che sanciscono, a pena di decadenza, rispettivamente i termini di quaranta e venti gg.
Più in particolare la problematica affrontata nell'atto introduttivo relativamente al procedimento notificatorio (notifica da pec non inclusa nei pubblici elenchi , mancata preventiva contestazione , inosservanza degli artt. 14 e ss. L. 689\81 ) in uno alla sua infondatezza, attiene al quomodo executionis e pertanto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui alla data del deposito del ricorso il termine di venti gg. – ritenuto pacificamente perentorio- era irrimediabilmente decorso.
Rientra in siffatto novero dell'opposizione agli atti esecutivi anche quella relativa alla decadenza per presunta violazione dell'art. 25 d.lvo 46\99.
In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' ente impositore di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999 Siffatte assorbenti considerazioni esonerano questo giudicante da ogni altra valutazione sui punti.
Venendo all'eccezione di prescrizione ne va rilevata la sua infondatezza.
La somma richiesta dalla attiene ai contributi relativi agli anni 2015-2016-2017 Parte_3
e 2018 ed è opportuno, al riguardo, illustrare brevemente l'excursus legislativo attinente al caso.
Innanzitutto l'art. 19 della l. 576\80 prevedeva che : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . . . la prescrizione CP_1
decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli artt. 17 e 23”.
Successivamente l' art. 3 della l. 335\95 ha ridotto tale termine da dieci a cinque anni, lasciando inalterato il dies a quo, ancorato alla data in cui il professionista provvede a comunicare alla i redditi prodotti. CP_1
Si giunge così all'art. 66 della l. 247\12 ( entrato in vigore il 2\2\13) , che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, in quanto testualmente ha affermato : “ La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della l. 335\95 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Importante è altresì notare che le norme citate, così come quelle più generali riguardanti il riordino della , hanno superato il vaglio di costituzionalità ( cfr sentt. Corte Cost. Parte_3
248\97 , 254\16 , 67\18 )
Sul punto specifico della prescrizione va citata l'importante sentenza della S.C. n. 6729\13
( immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 247\12 e nel cui solco s'innestano numerose altre come la sent. 18953\14 e la sentenza di merito del Tribunale di Milano n. 281\21) con la quale si è sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, così confermando la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, in cui alla data di entrata in vigore della citata l. 247\12 la prescrizione quinquennale non solo non si era maturata, ma il credito non era nemmeno sorto, il termine prescrizionale da considerare è quello decennale. Egualmente decennale è il termine relativo alle somme accessorie per sanzioni ed interessi.
La S.C. con la sentenza a SS.UU. n. 5076\15 ha statuito : “ Sotto il profilo normativo le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata, il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l'omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legale di automaticità funzionale anche dopo
l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità, anche le somme aggiuntive, che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica “.
Il rigetto dell'opposizione determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . CP_1
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va respinto e, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le spese, liquidate come in dispositivo sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Parte_3
, delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi €
[...]
1.800,00, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite tra la e l' Ader. CP_1
Così deciso in Nola, 17\6\25
Il GOP dott. Maurizio Ricigliano