Art. 1. Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987
ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101 1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101 .
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 8, comma terzo, della Costituzione , e' il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
Nota all' art. 1:
- La legge 8 marzo 1989, n. 101 , reca: "Norme per le regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101 1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101 .
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 8, comma terzo, della Costituzione , e' il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
Nota all' art. 1:
- La legge 8 marzo 1989, n. 101 , reca: "Norme per le regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane".