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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 571/2024 tra
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
, assistito e difeso dall'Avv. TAGLIA MARCO del Foro di Controparte_1
Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore
- parte ricorrente -
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. ORESTE MANZI e dall'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente CP_ domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale di Piacenza
- parte resistente -
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003068915, Parte_1 notificatagli in data 3 ottobre 2024, recante l'importo di Euro 1.999,50 a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive riferite all'annualità 2021, oltre Euro 9,59 per spese di notifica
Ha contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento protocollo 6100.05/04/2023.0067227 CP_2 del 05.04.2023 riferito all'anno 2021, indicato nell'ordinanza opposta quale atto contestante la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.09.1983, 463 e ss.mm.
Ha dedotto di aver richiesto in data 20.02.2023 l'accesso alla definizione agevolata (c.d. rottamazione- quater) in relazione a posizioni fra le quali era compresa anche la cartella n. 38520220000113009000, riferita all' di Piacenza e concernente i debiti contributivi dell'anno 2021 – documentando CP_2
l'accoglimento della domanda ed i pagamenti eseguiti sul piano comunicato dall' Controparte_3
–, e su tale base ha contestato nel merito la carenza di presupposti per l'emissione
[...] dell'ordinanza opposta atteso che il provvedimento impugnato evidenziava la posteriorità dell'emissione dell'atto di accertamento (05.04.2023) rispetto alla suddetta domanda di adesione alla rottamazione.
pagina 1 di 3 Ha chiesto l'annullamento e/o revoca e/o comunque la declaratoria di illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza impugnata previa preliminare sospensione della sua efficacia esecutiva L' si è costituita ed opposta alle difese avversarie, documentato l'intervenuta notifica a mezzo a.r. CP_2 in data 23.05.2023 del provvedimento di accertamento delle violazioni - protocollo
.6100.05/04/2023.0067227 richiamato sull'ordinanza - contenente l'analitica indicazione dei CP_2 periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa.
Ha contestato la irrilevanza della regolarità dei pagamenti sulla definizione agevolata a cui il contribuente era stato ammesso evidenziando che detta procedura consente al debitore di estinguere i debiti per contributi previdenziali e per sanzioni civili, quali somme aggiuntive in funzione rafforzativa del credito, ma non anche quelli per le sanzioni amministrative depenalizzate conseguenti all'accertamento della violazione relativa al mancato pagamento delle ritenute previdenziali, aventi natura personale e non iscritte a ruolo.
Ha rilevato che solo il pagamento del debito entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'accertamento avrebbe consentito l'annullamento dell'ordinanza opposta e che ciò non era avvenuto.
Ha quindi chiesto in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata per difetto di prova dei gravi motivi e, previa verifica della tempestività dell'iniziativa giudiziaria avversaria, il rigetto dell'opposizione. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per insussistenza del requisito del periculum, non allegato dal ricorrente, la causa – di natura documentale – viene decisa in esito all'udienza del 27.02.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127-ter cpc.
Va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso iscritto a ruolo in data 04.11.2024 CP_ dall'opponente atteso che la stessa relazione amministrativa prodotta da attesta che la notifica dell'ordinanza opposta è intervenuta in data 03.10.2024. Pertanto, il termine utile all'opposizione – scadente in data 02.11.2024 (sabato) – è prorogato ex art.155 cpc al primo giorno seguente non festivo, quindi al 04.11.2024 (lunedì).
Ciò premesso la valutazione delle risultanze di causa fa concludere per l'accoglimento del ricorso.
Invero, dirimente ai fini decisori nella fattispecie è la verifica della legittimità della emissione dell'ordinanza in rapporto allo sviluppo diacronico delle vicende evidenziate dalla vertenza.
Al riguardo va osservato che risultano incontestate – oltre che documentate dalle produzioni in atti – le seguenti circostanze:
-la richiesta di accesso alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) da parte del ricorrente in data 20.02.2023,
-la circostanza che fra le posizioni oggetto di tale richiesta figura anche la cartella 385 2022 00001130
09, concernente i debiti contributivi dell'anno 2021, a cui si riferisce l'accertamento individuato dal protocollo .6100.05/04/2023.0067227 richiamato sull'ordinanza impugnata, CP_2 CP_
- l'emissione dell'avviso di accertamento in data 05.04.2023 e la sua notifica al ricorrente in data
23.05.2023.
Tenuto conto di tali dati, la tesi del ricorrente - secondo il quale non può trovare applicazione la norma a base dell'ordinanza che sanziona il mancato pagamento dei contributi entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - va condivisa.
pagina 2 di 3 Ora, non é revocabile in dubbio che il mancato pagamento nel suddetto termine costituisca il presupposto per l'applicazione della sanzione.
CP_ Lo stesso afferma che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa poiché i versamenti richiesti a sanatoria delle omissioni contestate sono stati effettuati oltre il termine di tre mesi dalla data di notifica (23.5.2023) della diffida.
Ma a tale data (23.05.2023) risultava già eseguito dal contribuente l'accesso alla definizione agevolata
(20.02.2023) a cui ha fatto seguito la rateazione comunicata dall' . Controparte_4
Invero, una volta ammesso il contribuente al beneficio previsto dalla legge - e quindi concessa la rateazione - appare evidente che l'ente previdenziale non può più notificare una diffida pretendendo il pagamento integrale entro mesi tre e, in mancanza, infliggere la sanzione, essendone venuto meno il presupposto.
Il coordinamento fra la normativa che consente la dilazione di pagamento con la previsione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.09.1983 n. 463, non può che portare ad escludere la possibilità di contestare il mancato tempestivo ed integrale pagamento entro i tre mesi dall'accertamento, atteso che, alla data della notifica dell'accertamento – nella fattispecie intervenuta oltre tre mesi dopo la domanda, accettata, di rottamazione - tale termine deve ritenersi superato/assorbito dal già eseguito accesso alla definizione agevolata e, quindi, dai nuovi termini di pagamento individuati dalla rateazione concessa, con la conseguenza che, fintanto che la dilazione di pagamento non venga revocata, non può ritenersi l'inadempimento del contribuente agli effetti invocati dall'Istituto.
La medesima sequenza cronologica sopra evidenziata ulteriormente dà conto della buona fede del contribuente il quale ha aderito ad una soluzione normativamente consentitagli, avvalendosi della rateazione, senza essere informato della possibilità di subire una sanzione (cfr. Trib. Milano 26.08.2024
n.3550)
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai minimi di scaglione - stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità - e in relazione all'effettiva attività richiesta dalla trattazione della causa .
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_ in accoglimento del ricorso, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003068915 per cui è causa notificata a in data 3 ottobre 2024 Parte_1
CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente i CP_2 compensi professionali del presente giudizio, liquidati in Euro 849,00 oltre accessori di legge, C.P.A. ed IVA, se dovuta.
Piacenza, 28 marzo 2025 Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 571/2024 tra
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
, assistito e difeso dall'Avv. TAGLIA MARCO del Foro di Controparte_1
Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore
- parte ricorrente -
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. ORESTE MANZI e dall'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente CP_ domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale di Piacenza
- parte resistente -
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003068915, Parte_1 notificatagli in data 3 ottobre 2024, recante l'importo di Euro 1.999,50 a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive riferite all'annualità 2021, oltre Euro 9,59 per spese di notifica
Ha contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento protocollo 6100.05/04/2023.0067227 CP_2 del 05.04.2023 riferito all'anno 2021, indicato nell'ordinanza opposta quale atto contestante la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.09.1983, 463 e ss.mm.
Ha dedotto di aver richiesto in data 20.02.2023 l'accesso alla definizione agevolata (c.d. rottamazione- quater) in relazione a posizioni fra le quali era compresa anche la cartella n. 38520220000113009000, riferita all' di Piacenza e concernente i debiti contributivi dell'anno 2021 – documentando CP_2
l'accoglimento della domanda ed i pagamenti eseguiti sul piano comunicato dall' Controparte_3
–, e su tale base ha contestato nel merito la carenza di presupposti per l'emissione
[...] dell'ordinanza opposta atteso che il provvedimento impugnato evidenziava la posteriorità dell'emissione dell'atto di accertamento (05.04.2023) rispetto alla suddetta domanda di adesione alla rottamazione.
pagina 1 di 3 Ha chiesto l'annullamento e/o revoca e/o comunque la declaratoria di illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza impugnata previa preliminare sospensione della sua efficacia esecutiva L' si è costituita ed opposta alle difese avversarie, documentato l'intervenuta notifica a mezzo a.r. CP_2 in data 23.05.2023 del provvedimento di accertamento delle violazioni - protocollo
.6100.05/04/2023.0067227 richiamato sull'ordinanza - contenente l'analitica indicazione dei CP_2 periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa.
Ha contestato la irrilevanza della regolarità dei pagamenti sulla definizione agevolata a cui il contribuente era stato ammesso evidenziando che detta procedura consente al debitore di estinguere i debiti per contributi previdenziali e per sanzioni civili, quali somme aggiuntive in funzione rafforzativa del credito, ma non anche quelli per le sanzioni amministrative depenalizzate conseguenti all'accertamento della violazione relativa al mancato pagamento delle ritenute previdenziali, aventi natura personale e non iscritte a ruolo.
Ha rilevato che solo il pagamento del debito entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'accertamento avrebbe consentito l'annullamento dell'ordinanza opposta e che ciò non era avvenuto.
Ha quindi chiesto in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata per difetto di prova dei gravi motivi e, previa verifica della tempestività dell'iniziativa giudiziaria avversaria, il rigetto dell'opposizione. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per insussistenza del requisito del periculum, non allegato dal ricorrente, la causa – di natura documentale – viene decisa in esito all'udienza del 27.02.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127-ter cpc.
Va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso iscritto a ruolo in data 04.11.2024 CP_ dall'opponente atteso che la stessa relazione amministrativa prodotta da attesta che la notifica dell'ordinanza opposta è intervenuta in data 03.10.2024. Pertanto, il termine utile all'opposizione – scadente in data 02.11.2024 (sabato) – è prorogato ex art.155 cpc al primo giorno seguente non festivo, quindi al 04.11.2024 (lunedì).
Ciò premesso la valutazione delle risultanze di causa fa concludere per l'accoglimento del ricorso.
Invero, dirimente ai fini decisori nella fattispecie è la verifica della legittimità della emissione dell'ordinanza in rapporto allo sviluppo diacronico delle vicende evidenziate dalla vertenza.
Al riguardo va osservato che risultano incontestate – oltre che documentate dalle produzioni in atti – le seguenti circostanze:
-la richiesta di accesso alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) da parte del ricorrente in data 20.02.2023,
-la circostanza che fra le posizioni oggetto di tale richiesta figura anche la cartella 385 2022 00001130
09, concernente i debiti contributivi dell'anno 2021, a cui si riferisce l'accertamento individuato dal protocollo .6100.05/04/2023.0067227 richiamato sull'ordinanza impugnata, CP_2 CP_
- l'emissione dell'avviso di accertamento in data 05.04.2023 e la sua notifica al ricorrente in data
23.05.2023.
Tenuto conto di tali dati, la tesi del ricorrente - secondo il quale non può trovare applicazione la norma a base dell'ordinanza che sanziona il mancato pagamento dei contributi entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - va condivisa.
pagina 2 di 3 Ora, non é revocabile in dubbio che il mancato pagamento nel suddetto termine costituisca il presupposto per l'applicazione della sanzione.
CP_ Lo stesso afferma che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa poiché i versamenti richiesti a sanatoria delle omissioni contestate sono stati effettuati oltre il termine di tre mesi dalla data di notifica (23.5.2023) della diffida.
Ma a tale data (23.05.2023) risultava già eseguito dal contribuente l'accesso alla definizione agevolata
(20.02.2023) a cui ha fatto seguito la rateazione comunicata dall' . Controparte_4
Invero, una volta ammesso il contribuente al beneficio previsto dalla legge - e quindi concessa la rateazione - appare evidente che l'ente previdenziale non può più notificare una diffida pretendendo il pagamento integrale entro mesi tre e, in mancanza, infliggere la sanzione, essendone venuto meno il presupposto.
Il coordinamento fra la normativa che consente la dilazione di pagamento con la previsione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.09.1983 n. 463, non può che portare ad escludere la possibilità di contestare il mancato tempestivo ed integrale pagamento entro i tre mesi dall'accertamento, atteso che, alla data della notifica dell'accertamento – nella fattispecie intervenuta oltre tre mesi dopo la domanda, accettata, di rottamazione - tale termine deve ritenersi superato/assorbito dal già eseguito accesso alla definizione agevolata e, quindi, dai nuovi termini di pagamento individuati dalla rateazione concessa, con la conseguenza che, fintanto che la dilazione di pagamento non venga revocata, non può ritenersi l'inadempimento del contribuente agli effetti invocati dall'Istituto.
La medesima sequenza cronologica sopra evidenziata ulteriormente dà conto della buona fede del contribuente il quale ha aderito ad una soluzione normativamente consentitagli, avvalendosi della rateazione, senza essere informato della possibilità di subire una sanzione (cfr. Trib. Milano 26.08.2024
n.3550)
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai minimi di scaglione - stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità - e in relazione all'effettiva attività richiesta dalla trattazione della causa .
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: CP_ in accoglimento del ricorso, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003068915 per cui è causa notificata a in data 3 ottobre 2024 Parte_1
CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente i CP_2 compensi professionali del presente giudizio, liquidati in Euro 849,00 oltre accessori di legge, C.P.A. ed IVA, se dovuta.
Piacenza, 28 marzo 2025 Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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