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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/12/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1
, rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato Nicoletta Spadaccia, del CodiceFiscale_1
Foro di Viterbo, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito C.F._2 in Viterbo (VT), Via Cairoli n. 2.
Ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Roma n. 12 elettivamente domiciliata in Viterbo via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Dominga Martines del foro di Viterbo C.F. . C.F._4
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figli minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F. ) nonché delle relative determinazioni Per_2 C.F._6 economiche.
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso delle varie udienze e da ultimo all'udienza del 12.12.2024 nel corso della quale, a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
1) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_1
e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, Per_2 Per_1 [...]
attualmente domiciliata in Onano Località Maiole snc, con l'obbligo per Pt_2
pagina1 di 7 quest'ultima di comunicare preventivamente al sig. eventuali Parte_1 cambi di domicilio e di residenza che vengono fin da ora autorizzati.
2) L'unità immobiliare sita in Onano, Via Roma n.12, condotta in locazione dal sig. resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso, avendo la Parte_1 sig.ra rinunciato ad ogni diritto sull'abitazione; Parte_2
3) ciascun genitore eserciterà congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi), di volta involta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Ciascun genitore ha il diritto di aver due o più colloqui al giorno con questi ultimi quando lo stesso si trova presso l'altro genitore attraverso qualsiasi strumento di comunicazione telefonico ed audiovisivo (ad esempio Skype e/o programmi equipollenti) che consentano al minore di avere anche un contatto visivo con il genitore.
4)Il padre, salvo diverso accordo -in attesa di un graduale inserimento del pernotto, che i genitori si impegnano ad introdurre, seppur nel rispetto delle esigenze dei bambini, a partire dal mese di giugno 2025- potrà tenere con sé i figli, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita alternando i week end. Nella settimana relativa al week end in cui i figli resteranno con la madre, il padre prenderà con sé i figli due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì, salvo diverse esigenze lavorative del padre da comunicare per iscritto a cura di quest'ultimo alla sig.ra con almeno Pt_2 due giorni di anticipo con qualsiasi mezzo (e-mail e messaggistica istantanea), terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino che li riporta da scuola fino alle ore 18,30 quando li accompagnerà a casa dalla madre e nel periodo estivo prenderà i figli dalle ore 10:30 alle ore 22:30 quando li accompagnerà presso la casa della madre. Nella settimana relativa al week end in cui i figli staranno con il padre, lo stesso prenderà i bambini il martedì, salvo diverse esigenze lavorative del padre da comunicare per iscritto a cura di quest'ultimo alla sig.ra con almeno due giorni Pt_2 di anticipo con qualsiasi mezzo (e-mail e messaggistica istantanea), terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino che li riporta da scuola sino alle ore alle 18,30 quando li riporterà a casa dalla madre ed il sabato terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino fino alla domenica alle ore 18,30 quando li riporterà a casa dalla madre. Durante il periodo estivo il padre li prenderà il sabato alle ore 10:30 e li riporterà presso la casa della madre la domenica entro e non oltre alle ore 22:30.
Si stabilisce, inoltre, che nei periodi non scolastici e laddove nei giorni di spettanza del padre i bambini si trovino presso la casa della madre (e non a scuola), spetterà alla Sig.ra accompagnare i figli dal padre ed a quest'ultimo Parte_2 accompagnarli presso la casa materna.
Per quanto riguarda il pernotto, sia del fine settimana che dei giorni infrasettimanali, che i genitori si impegnano comunque ad introdurre a partire dal mese di giugno 2025, lo stesso avverrà in maniera graduale, nel rispetto delle esigenze dei bambini, dando a questi ultimi la possibilità di abituarsi e di scegliere, soprattutto
pagina2 di 7 all'inizio, se dormire dal padre o tornare dalla madre, senza forzature. In questo caso i bambini saranno accompagnati dalla madre entro e non oltre le ore 22:00 del sabato per essere poi ripresi dal padre la mattina della domenica alle ore 10:00 e riaccompagnati entro e non oltre 18:30.
5) Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni tenuto conto del fatto che i genitori abitano a pochissima distanza l'uno dall'altra) i bambini si alterneranno come segue: il pranzo della Vigilia di Natale staranno con il padre e la cena con la madre;
il pranzo di Natale i figli staranno con il padre e la cena con la madre;
il pranzo di Santo Stefano i figli staranno con la madre e la cena con il padre;
la sera del 31 Dicembre i figli staranno con la madre, mentre staranno il 1 Gennaio con il padre dalle ore 18:00 sino alle ore 22:30; il giorno dell'Epifania, i bambini si alterneranno tra pranzo e la cena presso l'uno e l'altro genitore.
6) Salvo diverso accordo, durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo) i bambini trascorreranno due settimane non consecutive con il padre e due settimane non consecutive con la madre, previa comunicazione tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, specificando reciprocamente eventuali mete di villeggiatura e fornendo eventuali riferimenti telefonici di strutture alberghiere e/o altro.
7) Salvo diverso accordo, per le altre festività annuali e/o ponti e/o ogni altro giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i bambini si alterneranno presso l'uno e l'altro genitore.
8) Salvo diverso accordo, i figli minori e Persona_1 Persona_2 trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori. Nel caso in cui ciò non sia possibile, trascorreranno ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena.
9) Salvo diverso accordo, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo; così come trascorreranno con la madre, la festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima. Qualora le ricorrenze di interesse della sig.ra coincidano con i giorni spettanti al sig. quest'ultimo avrà Pt_2 Parte_1 diritto di recuperarli.
Si stabilisce inoltre che nei periodi non scolastici e laddove nei giorni di spettanza del padre i bambini si trovino presso la casa della madre (e non a scuola), spetterà alla Sig.ra accompagnare i figli dal padre ed a quest'ultimo Parte_2 accompagnarli presso la casa materna.
10) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_1 versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore prevalentemente Parte_2 collocatario, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già in uso, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200 per ciascuno
pagina3 di 7 dei figli e, dunque, per un totale di Euro 400,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di gennaio 2025 importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
11) Per quanto riguarda le spese straordinarie il sig. se ne Parte_1 farà carico nella misura del 80% mentre la sig.ra del rimanente 20%, Parte_2 così come regolate secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del 11/09/2018, preventivamente concordate tra i genitori e dettagliatamente documentate mediante lo scambio e/o l'invio dei relativi dettagli e documenti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica e/o per messaggio telefonico che i genitori sono obbligati inderogabilmente a scambiarsi. A fronte di una richiesta scritta di un genitore, spetta all'altro motivare il suo dissenso per iscritto, anche per messaggio telefonico, entro e non oltre sette giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
12) Il c.d. “Assegno Unico e Universale”, anche per gli anni futuri, verrà percepito integralmente dalla sig.ra A tal fine il Sig. sin da Parte_2 Parte_1 ora, si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari e di sua spettanza.
13) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. Autorizzano inoltre fin da ora il rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio dei genitori stessi.
Spese integralmente compensate.
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione disposto dal G.D., osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e nonché alle determinazioni Per_2 Persona_1 economiche così come concordate in udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di affidamento dei figli minori e nonché alle condizioni Per_2 Per_1 economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, Visto l'art. 738 CPC così
pagina4 di 7 Dispone
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad Per_2 Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre,
[...]
attualmente domiciliata in Onano Località Maiole snc, con l'obbligo per Pt_2 quest'ultima di comunicare preventivamente al sig. eventuali cambi Parte_1 di domicilio e di residenza che vengono fin da ora autorizzati.
2) L'unità immobiliare sita in Onano, Via Roma n.12, condotta in locazione dal sig. resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso, avendo la Parte_1 sig.ra rinunciato ad ogni diritto sull'abitazione. Parte_2
3) Ciascun genitore eserciterà congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi), di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Ciascun genitore ha il diritto di aver due o più colloqui al giorno con questi ultimi quando lo stesso si trova presso l'altro genitore attraverso qualsiasi strumento di comunicazione telefonico ed audiovisivo (ad esempio Skype e/o programmi equipollenti) che consentano ai minori di avere anche un contatto visivo con il genitore.
4) Il padre, salvo diverso accordo - in attesa di un graduale inserimento del pernotto che i genitori si impegnano ad introdurre, seppur nel rispetto delle esigenze dei bambini - a partire dal mese di giugno 2025 potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita alternando i week end. Nella settimana relativa al week end in cui i figli resteranno con la madre, il padre prenderà con sé i figli due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì, salvo diverse esigenze lavorative del padre da comunicare per iscritto a cura di quest'ultimo alla sig.ra con almeno due giorni Pt_2 di anticipo con qualsiasi mezzo (e-mail e messaggistica istantanea), terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino che li riporta da scuola fino alle ore 18,30 quando li accompagnerà a casa dalla madre e nel periodo estivo prenderà i figli dalle ore 10:30 alle ore 22:30 quando li accompagnerà presso la casa della madre. Nella settimana relativa al week end in cui i figli staranno con il padre, lo stesso prenderà i bambini il martedì, salvo diverse esigenze lavorative del padre da comunicare per iscritto a cura di quest'ultimo alla sig.ra con almeno due giorni di anticipo con qualsiasi Pt_2 mezzo (e-mail e messaggistica istantanea), terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino che li riporta da scuola sino alle ore alle 18,30 quando li riporterà a casa dalla madre ed il sabato terminato l'orario scolastico e/o dall'arrivo del pulmino fino alla domenica alle ore 18,30 quando li riporterà a casa dalla madre. Durante il periodo estivo il padre li prenderà il sabato alle ore 10:30 e li riporterà presso la casa della madre la domenica entro e non oltre alle ore 22:30.
Inoltre, nei periodi non scolastici e laddove nei giorni di spettanza del padre i bambini si trovino presso la casa della madre (e non a scuola), spetterà alla Sig.ra Pt_2
pagina5 di 7 Piccini accompagnare i figli dal padre ed a quest'ultimo accompagnarli presso la casa materna.
Per quanto riguarda il pernotto, sia del fine settimana che dei giorni infrasettimanali, che i genitori si impegnano comunque ad introdurre a partire dal mese di giugno 2025, lo stesso avverrà in maniera graduale, nel rispetto delle esigenze dei bambini, dando a questi ultimi la possibilità di abituarsi e di scegliere, soprattutto all'inizio, se dormire dal padre o tornare dalla madre, senza forzature. In questo caso i bambini saranno accompagnati dalla madre entro e non oltre le ore 22:00 del sabato per essere poi ripresi dal padre la mattina della domenica alle ore 10:00 e riaccompagnati entro e non oltre 18:30.
5) Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni tenuto conto del fatto che i genitori abitano a pochissima distanza l'uno dall'altra) i bambini si alterneranno come segue: il pranzo della Vigilia di Natale staranno con il padre e la cena con la madre;
il pranzo di Natale i figli staranno con il padre e la cena con la madre;
il pranzo di Santo Stefano i figli staranno con la madre e la cena con il padre;
la sera del 31 Dicembre i figli staranno con la madre, mentre staranno il 1 Gennaio con il padre dalle ore 18:00 sino alle ore 22:30; il giorno dell'Epifania, i bambini si alterneranno tra pranzo e la cena presso l'uno e l'altro genitore.
6) Salvo diverso accordo, durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo) i bambini trascorreranno due settimane non consecutive con il padre e due settimane non consecutive con la madre, previa comunicazione tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno, specificando reciprocamente eventuali mete di villeggiatura e fornendo eventuali riferimenti telefonici di strutture alberghiere e/o altro.
7) Salvo diverso accordo, per le altre festività annuali e/o ponti e/o ogni altro giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i bambini si alterneranno presso l'uno e l'altro genitore.
8) Salvo diverso accordo, i figli minori e Persona_1 Persona_2 trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori. Nel caso in cui ciò non sia possibile, trascorreranno ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena.
9) Salvo diverso accordo, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo; così come trascorreranno con la madre, la festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima. Qualora le ricorrenze di interesse della sig.ra coincidano con i giorni spettanti al sig. quest'ultimo avrà Pt_2 Parte_1 diritto di recuperarli.
Nei periodi non scolastici e laddove nei giorni di spettanza del padre i figli si trovino presso la casa della madre (e non a scuola), spetterà alla Sig.ra Parte_2
pagina6 di 7 accompagnare i figli stessi dal padre ed a quest'ultimo accompagnarli presso la casa materna.
10) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_1 versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore prevalentemente Parte_2 collocatario, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già in uso, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200 per ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di Euro 400,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di gennaio 2025 importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
11) Per quanto riguarda le spese straordinarie il sig. se ne Parte_1 farà carico nella misura del 80% mentre la sig.ra del rimanente 20%, così Parte_2 come regolate secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del 11/09/2018, preventivamente concordate tra i genitori e dettagliatamente documentate mediante lo scambio e/o l'invio dei relativi dettagli e documenti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica e/o per messaggio telefonico che i genitori sono obbligati inderogabilmente a scambiarsi. A fronte di una richiesta scritta di un genitore, spetta all'altro motivare il suo dissenso per iscritto, anche per messaggio telefonico, entro e non oltre sette giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
12) Il c.d. “Assegno Unico e Universale”, anche per gli anni futuri, sarà percepito integralmente dalla sig.ra A tal fine il Sig. sin da ora, si Parte_2 Parte_1 impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari e di sua spettanza.
13) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. Autorizzano inoltre fin da ora il rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio dei genitori stessi.
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2024.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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