Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5046
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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Nel quadro della disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua illecita attività.

Il credito indennitario per le espropriazioni disposte ai fini della realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nelle zone terremotate nel sisma del 1980, matura, in caso di accettazione dell'offerta del concessionario, alla scadenza del termine dilatorio previsto per il pagamento dall'ordinanza del commissario straordinario di governo, e da tale momento maturano gli interessi, e non dal momento dell'emissione del decreto di esproprio o della concreta apprensione del fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5046
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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