Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 2
Nel quadro della disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua illecita attività.
Il credito indennitario per le espropriazioni disposte ai fini della realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nelle zone terremotate nel sisma del 1980, matura, in caso di accettazione dell'offerta del concessionario, alla scadenza del termine dilatorio previsto per il pagamento dall'ordinanza del commissario straordinario di governo, e da tale momento maturano gli interessi, e non dal momento dell'emissione del decreto di esproprio o della concreta apprensione del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. AR GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. VA SALVAGO - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO VA, in proprio e nella qualità di procuratore di ZO CO, VI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. S. NITTI li, presso l'avvocato INNOCENZO MILITERNI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO NAPOLI 10, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GERARDO MAROTTA e ALESSANDRO MAROTTA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2571/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Militerni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Marotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.4.1992, PU RE, in proprio e in qualità di procuratore speciale di PU AR, quali proprietari, e IT MA, quale usufruttuaria, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio Napoli 10, il Commissario straordinario di governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Funzionario delegato dal CIPE, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 71.168.000 a titolo di maggiorazione del 50% dell'indennità per l'esproprio di un fondo sito in Barra, e all'indennità per i manufatti esistenti sul suolo espropriato.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che riconosceva la maggiorazione dell'indennità, liquidando a tal fine la somma di L. 61.200.000, oltre interessi dal 31.10.1985, e rigettava la domanda nei confronti dell'amministrazione statale, proponevano appello principale il Consorzio Napoli 10 e incidentale PU e IT da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'altro. Con sentenza depositata il 23.12.1998, la Corte d'Appello di Napoli considerava superflua la partecipazione al giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui dichiarava l'inammissibilità del ricorso incidentale. Nel merito accoglieva parzialmente l'appello principale, limitando la decorrenza degli interessi dal 3.3.1994.
Ricorrono per Cassazione PU RE, in proprio e in qualità di procuratore speciale di PU AR, e IT MA affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Consorzio Napoli 10.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione delle leggi 219/81, 2359/1865, e 865/71, nonché dell'ordinanza del Commissario straordinario di governo n. 1590 del 17.12.1984, censurano la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di indennità per i manufatti, poiché gli espropriati non ne avrebbero provata la legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione delle stesse leggi 219/81, 2359/1865, e 865/71, e degli artt. 1282 e 1224 c.c., e motivazione carente e insufficiente, censurano la sentenza impugnata per aver fatto decorrere gli interessi dalla data del decreto di esproprio anziché dal concordamento dell'indennità.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., e motivazione carente e insufficiente, si dolgono del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria del credito indennitario. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza commissariale 17.12.1984 n. 1590, all'art. 5, dispone che il concessionario indichi "per coloro che non hanno accettato o non hanno dimostrato la proprietà e/o la legittimità delle costruzioni, dell'indennità da depositare alla Cassa depositi e prestiti, che per quest'ultimo caso, sarà limitata al solo suolo, salvo integrazione a dimostrazione della legittimità". È evidente che l'ipotesi riguarda sia coloro che non hanno dimostrato la proprietà che coloro che non hanno dimostrato la legittimità delle costruzioni (e, ovviamente, coloro che non hanno dimostrato ne' l'una ne' l'altra): nel secondo caso, inoltre, l'indennità è da limitare al solo valore del suolo, indipendentemente dal fatto, che è irrilevante a tale limitato fine, della dimostrazione della proprietà.
La costruzione remota del manufatto, per il quale ci si duole essere stato indennizzato il solo valore dell'area di sedime, non esenta l'interessato dal provarne, comunque, la legittimità, con esibizione di concessione, anche in sanatoria, o di licenza, 0, nell'ipotesi di costruzione che risalga a periodo in cui nessun provvedimento abilitativo fosse richiesto (i ricorrenti, peraltro, non si curano neppure di indicare la data di presumibile costruzione), con la dimostrazione dell'epoca dell'intervento, ai fini della verifica sulla disciplina edilizia vigente in quel momento: dimostrazione, quest'ultima, necessaria proprio ove l'amministrazione non sia in possesso delle risultanze amministrative che le consentano direttamente l'accertamento di legittimità, come nel caso in esame, in cui gli stessi ricorrenti ammettono l'inesistenza di provvedimenti abilitativi.
E ancora, l'ordinanza commissariale, lungi dal contravvenire a norme di legge, si limita a pretendere che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo per l'esproprio, sia stato legittimamente realizzato, onde impedire che il soggetto possa trarre beneficio dalla sua illecita attività (in relazione alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate:
Cass. 22.7.1999, n. 499/SU). La legittimità dei manufatti costituisce, contrariamente a quanto i ricorrenti mostrano di ritenere, il presupposto per l'indennizzo in caso di esproprio, valendo in materia il principio stabilito dall'art. 16, nono comma, l. 22.10.1971 n. 865, pur se esso sia da determinare in base a diversa disposizione di legge (Cass. 7.12.1999, n. 13656), essendo per di più escluso che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo espropriato (Cass. 30.12.1998, n. 12880). Riguardo al secondo motivo, va osservato che per effetto dell'accordo sull'indennità, il proprietario il cui fondo sia assoggettato a procedura espropriativa, diviene creditore dell'importo concordato. Con il perfezionamento dell'accordo conclusivo del sub procedimento di determinazione dell'indennità, infatti, sorge il diritto soggettivo perfetto del privato alla percezione di questa, divenuta definitiva;
su tale somma spettano gli interessi, dal momento in cui, scaduti i termini concessi all'amministrazione per l'emissione dei mandati di pagamento, il credito diventa esigibile (Cass. 8.8.1990, n. 7992). È pur vero che l'efficacia dell'accordo è condizionata alla conclusione del procedimento espropriativo, ma si tratta di una condizione risolutiva, nel senso che il negozio è privato della sua efficacia, ove il decreto non venga emesso (Cass. 29.5.1962, n. 1280). Gli interessi decorrono dalla scadenza del termine per il pagamento, stabilito dalla procedura per la determinazione indennitaria. Nella specie, è pacifico che il procedimento espropriativo è stato concluso: ciò è avvenuto, però, molti anni dopo la conclusione dell'accordo. La sentenza impugnata, nel disattendere la pronuncia di primo grado che aveva fatto decorrere gli interessi dal 31.10.1985, ha accolto il gravame del concessionario Consorzio Napoli 10, il quale aveva eccepito la tardiva produzione dei titoli legittimanti. Il giudice di merito ha affermato apoditticamente che la maturazione del diritto al "corrispettivo indennitario" ha luogo alla data del decreto di esproprio. L'affermazione appare erronea alla luce di una corretta lettura delle disposizioni commissariali riguardanti la determinazione e liquidazione dell'indennità. Gli artt. 4, 5, 6, dell'ordinanza commissariale 17.12.1984 n. 1590, che regolano la procedura di determinazione e liquidazione dell'indennità, stabiliscono che l'espropriato, entro gg. 30 dall'accettazione dell'indennità, offra la prova del diritto di proprietà (nonché della legittimità delle eventuali costruzioni). Scaduto tale termine, il concessionario, da un lato, avvia la procedura per il decreto di esproprio, richiedendone l'emissione nei successivi gg. 15, con l'indicazione dell'indennità da corrispondere, e dall'altro si attiva per la liquidazione dell'indennità, predisponendone il pagamento entro i successivi gg. 30. È in tale momento che si verifica la liquidità ed esigibilità del credito indennitario, non anche alla successiva data del decreto di esproprio e della materiale apprensione del fondo, operazioni che presuppongono l'una l'avvenuto pagamento (tanto che l'esibizione della quietanza da parte del concessionario è condizione per l'emissione del decreto di esproprio: art. 6, secondo e terzo comma), e l'altra un'intesa tra il Commissario ed il concessionario (art. 6, primo comma), che è del tutto indipendente dal sub procedimento di liquidazione dell'indennità. Va da sè che la produzione, eventualmente tardiva, dei titoli legittimanti da parte del concessionario, non fa altro che spostare il termine finale per il pagamento.
Il terzo motivo è infondato. Il giudice di merito ha negato il maggior danno da svalutazione monetaria siccome prospettato solo in comparsa conclusionale, e per l'inoperatività di presunzioni. La duplice ratio decidendi priva di rilevanza il motivo di impugnazione, concernente il solo secondo aspetto, confermandosi, quanto al primo, che stante l'autonomia della domanda di risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria, essa deve essere formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 3.10.1997, n. 9665). In accoglimento del secondo motivo la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002